TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 22/05/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1488 dell'anno 2021, pendente
TRA Parte_1
C.F. , C.F._1
DIFENSORE: Avv. RIMMAUDO ALBERTO, RIMMAUDO GIOVANNI ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale Indirizzo Telematico
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
C.F. , C.F._3
DIFENSORE: Avv. , , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale ANTONIO LAROCCA, C.F. , C.F._4
DIFENSORE: Avv. ILARIA BONDIELLI, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA MASSA AVENZA 2
[...]
, CP_2
C.F. , C.F._5
DIFENSORE: Avv. , , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale
- PARTE CONVENUTA -
CONTRO
1 Controparte_3
C.F. C.F._6
DIFENSORE: Avv. LEVEROTTI FRANCESCO, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA MARINA VECCHIA N.188 54100 MASSA EGLE NI, C.F. , C.F._7
DIFENSORE: Avv. LEVEROTTI FRANCESCO, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA MARINA VECCHIA N.188 54100 MASSA
- PARTE TERZA CHIAMATA -
avente a oggetto: Inadempimento contrattuale – locazione immobile - occupazione senza titolo di immobile.
Con le conclusioni così precisate: PER PARTE ATTRICE: come da verbale di udienza del 25/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato adiva il suintestato Parte_1
Tribunale al fine di sentir: i) accertare e dichiarare l'occupazione illegittima da parte di
[...]
dell'immobile di propria titolarità sito in Massa (MS) P.zza IV Novembre, 18, CP_1
p.4; ii) accertare e dichiarare il proprio diritto di rientrare nella piena disponibilità del suddetto immobile;
iii) condannare al rilascio di detto immobile, con contestuale Controparte_1 fissazione della data di esecuzione del provvedimento;
iv) condannare la convenuta
[...]
, anche in solido con e , quali CP_1 Controparte_4 Controparte_5 eredi di già conduttrice dell'immobile per cui è causa, al pagamento dei canoni di Persona_1 locazione non corrisposti da quest'ultima per il periodo dal dicembre 2019 al marzo 2020; v) condannare alla corresponsione in favore della proprietaria attrice Controparte_1 dell'indennità di occupazione dall'aprile 2020 all'effettivo rilascio dell'immobile de quo;
vi) condannare i convenuti, in solido, al risarcimento del danno subito dalla parte attrice.
2 Segnatamente, a sostegno delle proprie richieste, deduceva: i) di Parte_1 essere titolare dell'unità immobiliare sita in Massa, P.zza IV Novembre, 18, piano II;
ii) che il proprio marito aveva concesso in locazione il suddetto immobile a con un canone mensile pari Persona_1 ad € 314,00, giusto contratto 29.01.2005 registrato il 31.01.2005 all'Ufficio di Massa dell'Agenzia delle Entrate al n. 183 vol. 3, cui l'attrice subentrava in seguito al decesso del marito;
iii) che la conduttrice era deceduta a Massa in data 31.03.2020; iv) che, al momento del decesso della Persona_1 conduttrice, i canoni di locazione dei mesi da dicembre 2019 a marzo 2020 erano risultati insoluti;
v) che, inoltre, a seguito del decesso della predetta l'immobile era stato occupato senza Persona_1 alcun titolo dalla figlia di quest'ultima, ; vi) che sussistevano, pertanto, i Controparte_1 presupposti per il rilascio dell'immobile da parte di , nonché per la Controparte_1 condanna di quest'ultima, in solido con e , quali eredi Controparte_4 Controparte_5 della defunta al pagamento dei canoni insoluti;
vii) che sussistevano, infine, i Persona_1 presupposti per la condanna di al pagamento dell'indennità di abusiva Controparte_1 occupazione dell'immobile sino alla data del rilascio. Nonostante la regolarità della notifica, nessuno dei convenuti si costituiva per l'udienza di comparizione delle parti e la causa proseguiva in loro contumacia. Nelle more del procedimento, parte attrice deposita ricorso ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto l'accertamento del diritto dell'attrice di eseguire lavori di ripristino dello scarico fognaria dell'immobile oggetto del giudizio, siccome visibilmente danneggiato. Nello specifico l'attrice chiedeva di effettuare il detto intervento a mezzo transito o stazionamento sulla corte privata di cui al mapp. 522 al foglio 98 del Nceu del Comune di Massa, di proprietà di e EGLE NI, per Controparte_3 il tempo necessario allo svolgimento dei predetti lavori. Per tale motivo evocava nel giudizio cautelare anche i proprietari confinanti e EGLE NI, che si costituivano Controparte_3 in giudizio chiedendo il rigetto della domanda formulata dalla attrice/ricorrente. Nell'ambito predetto sub-procedimento cautelare si costituiva in giudizio anche CP_4
, il quale, senza nulla eccepire in merito alla propria qualità di erede della defunta
[...] Per_1
, chiedeva il rigetto della domanda cautelare.
[...]
Il subprocedimento cautelare poc'anzi menzionato veniva definito mediante ordinanza di rigetto depositata in data 14.01.2022, con la quale il giudice aveva evidenziato che la domanda cautelare in corso di causa dovesse necessariamente essere rivolta nei confronti delle parti del giudizio principale e non, come nel caso in esame, nei confronti di soggetti terzi estranei al giudizio. A causa del decesso della convenuta il procedimento veniva Controparte_1 interrotto, per poi essere riassunto in data 09.08.2022, mediante notificazione nei confronti degli eredi della stessa impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio della de cuius, nonché personalmente nei confronti dei convenuti e . Controparte_4 Controparte_5
Il procedimento veniva istruito mediante acquisizione di prove documentali ed espletamento di prove orali. All'udienza del 25.03.2025, la parte attrice precisava le proprie conclusioni ed il giudice riservava la decisione. Con ordinanza depositata in data 10.04.2025, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., senza assegnare i termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, stante l'espressa rinuncia del procuratore costituito.
1. DOMANDA DI RILASCIO DELL'IMMOBILE. In relazione alla domanda di rilascio dell'immobile formulata da parte attrice nei confronti della si rileva la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Controparte_1
3 Difatti, come espressamente dedotto in giudizio dalla medesima parte attrice (cfr. pag. 1 prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata a seguito di riassunzione della causa), il rilascio dell'immobile è avvenuto in data 30.09.2022.
2. QUALITÀ DI EREDI DEI CONVENUTI LA ROCCA E LA ROCCA CP_4 CP_5
LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA DELLA CONDUTTRICE BONTEMPI GIULIA. Co Parte attrice ha domandato la condanna di , Controparte_1
[...]
e , in solido tra loro, nella loro qualità di eredi di al CP_4 Controparte_5 Persona_1 pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo da dicembre 2019 a marzo 2020, dovuti dalla de cuius in forza del contratto di locazione in essere tra le parti (cfr. punto 4 citazione), tenendosi conto dell'intervenuto decesso della in data 31/03/2020 (cfr. certificato di morte di – Per_1 Per_1 doc. 2b attrice). Quanto a , si rileva come lo stesso si sia costituito nel presente Controparte_4 procedimento a seguito di notifica di ricorso ex art. 700 c.p.c. e, pur riservandosi di prendere posizione relativamente al merito della vicenda, non ha in alcun modo negato la propria qualifica di erede di né di erede di . Persona_1 Controparte_1
La predetta successione ereditaria dedotta da parte attrice deve ritenersi non specificamente dal convenuto e, quindi, circostanza pacifica, in quanto il fatto non CP_6 Controparte_4 contestato non ha bisogno di prova, perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza. Quanto a ed a (quest'ultima a sua volta Controparte_5 Controparte_1 deceduta nel corso del presente procedimento, ma la cui posizione deve essere scrutinata poiché ove la stessa fosse succeduta a avrebbe certamente trasmesso ai propri eredi le obbligazioni Persona_1 assunte in qualità di erede di quest'ultima), al fine di provare la qualifica dei convenuti di eredi della conduttrice l'attrice ha prodotto in giudizio il testamento della de cuius (cfr. Persona_1 testamento, doc. 8 attrice), nonché visura catastale dell'immobile sito in Massa, Via Bondano, un tempo di titolarità della defunta da cui è risultata una voltura catastale nella titolarità del bene, in Per_1 favore di e per successione di (cfr. Controparte_4 Controparte_5 Persona_1 visura cit., doc. 13 attrice). Tali elementi non appaiono, tuttavia, idonei a dimostrare la qualità di eredi in capo ai convenuti e . Controparte_5 Controparte_1
Difatti, il testamento consente di apprezzare che i convenuti in questione sono stati chiamati all'eredità della defunta, senza che ci siano informazioni utili circa l'accettazione o meno della stessa da parte di questi ultimi. Quanto alla voltura risultante dalla visura catastale, si rileva come la Corte di Cassazione abbia ribadito a più riprese che, in linea di principio, la voltura catastale può costituire un'accettazione tacita dell'eredità. Tuttavia, affinché ciò accada, è necessario che l'atto sia compiuto direttamente dal chiamato all'eredità, o che quest'ultimo ne sia consapevole o, se effettuato da terzi, lo ratifichi. Nel caso specifico, non vi sono prove che la voltura sia stata effettuata dai chiamati all'eredità della con la conseguenza per cui il documento appare irrilevante ai fini probatori. Per_1
In ragione di quanto espresso, l'unico legittimato passivo nei confronti della domanda di condanna al pagamento dei canoni di locazione appare , in qualità di erede Controparte_4 della conduttrice Persona_1
LA SUCCESSIONE AB INTESTATO DI MOSTI . CP_1
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 303 c.p.c. “Se non avviene la prosecuzione del processo a norma
4 dell'articolo precedente, l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo. In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto”. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 303 c.p.c., poc'anzi trascritto, tutti gli eredi, noti o ignoti, sono partecipi del processo, che prosegue, eventualmente nella loro contumacia, senza che sussista un difetto di integrità del contraddittorio (Sez. II Sent., 12/01/2015, n. 217). La deroga riguarda il principio di identificazione del destinatario della notificazione, ed il luogo della stessa, ferme restando le modalità per essa previste dagli artt. 137 ss. c.p.c., compresa quella di cui all'art. 140 c.p.c., anche nel caso in cui l'avviso spedito a mezzo di raccomandata non possa essere consegnato e non sia successivamente ritirato presso l'ufficio postale (arg. Corte Cost. Ord., 03/05/2012, n. 113). Quindi, verificatasi l'interruzione del processo per effetto della morte di una parte, la notificazione dell'atto riassuntivo, entro l'anno dalla morte, agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, costituisce - ai sensi dell'art. 303 c.p.c. - una facoltà della parte (alternativa alla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi), che vale ad assegnare la qualità di parte agli eredi medesimi, con la conseguenza che il processo è legittimamente riassunto nei confronti di ognuno di essi, senza, quindi, che possa sostenersi il difetto di integrità del contraddittorio sulla base dell'omessa notificazione a ciascuno, personalmente e individualmente (Sez. 2, Sentenza n. 11155 del 12/11/1997). In ogni caso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di aver accettato la notifica dell'atto di citazione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione (Sez. 3 - , Sentenza n. 17445 del 28/06/2019). Difatti, che in applicazione del generale principio di vicinanza della prova, il chiamato all'eredità ha l'agevole possibilità di costituirsi e di allegare di non aver accettato l'eredità, mentre la parte non colpita dall'evento interruttivo si troverebbe nella difficoltà di dimostrare l'effettiva qualità di erede del chiamato, vista la complessità dei fenomeni ereditari e non essendovi un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi sull'effettiva acquisizione della qualità di erede da parte del chiamato (Sez. 3 - , Sentenza n. 17445 del 28/06/2019). Considerato che i suddetti principi operano non soltanto nell'ipotesi di prosecuzione del processo a seguito di interruzione, ma in tutte le ipotesi di morte di una parte e di necessità di proseguire il processo nei confronti degli eredi. In tutti i suddetti casi, invero, il processo deve essere proseguito nei confronti degli "eredi", come per l'appunto dispone il menzionato art. 303 comma 2 c.p.c.. CONCLUSIONI. Nel caso di specie e sono figli della defunta Controparte_4 Controparte_5
e come tali sono chiamati all'eredità della stessa (cfr. testamento di Controparte_1
da cui si ricava che i fratelli sono discendenti diretti di primo grado della Persona_1 CP_5 doc. 8 fascicolo attrice). CP_1
Posto quanto sopra, considerato che i chiamati all'eredità non si sono costituiti in giudizio e non hanno pertanto fornito prova di non rivestire la qualità di eredi della convenuta deceduta
[...]
, gli stessi devono essere considerati titolari della legittimazione passiva in CP_1 relazione alle domande formulate personalmente nei confronti della de cuius.
3. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO IN FORZA DI RAPPORTO CONTRATTUALI. IL
5 DIRITTO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE. Secondo i principi generali in tema di onere della prova, grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009). Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533). Orbene, tanto premesso, applicando i suesposti principi, sinteticamente richiamati, alla fattispecie in esame, si osserva quanto segue. All'esito dell'istruttoria svolta, è emerso che tra e è stato Parte_2 Persona_1 stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo contratto 29.01.2005 registrato il 31.01.2005 all'Ufficio di Massa dell'Agenzia delle Entrate al n. 183 vol. 3, cui l'attrice è subentrata in successione del marito (cfr. contratto, doc. 1 attrice e certificato di morte doc. 2a attrice). Parte_2
Il contratto in questione prevedeva il pagamento da parte della conduttrice di un canone mensile pari ad € 314,00, da aggiornarsi annualmente con gli indici Istat nella misura del 75% (cfr. punto 5 contratto locazione – doc. 1 attrice).
ha dedotto il mancato pagamento per i mesi da dicembre 2019 a Parte_1 marzo 2020, mese in cui la è deceduta (cfr. certificato di morte di – doc. 2b Per_1 Per_1 attrice), per un totale di € 1.256,00 (derivante da € 314,00 quale canone domandato dall'attrice moltiplicato per mesi quattro). Non essendo stati dedotti nel presente giudizio fatti impeditivi o modificativi del credito dedotto dall'attrice, , in qualità di erede di deve essere condannato al Controparte_4 Persona_1 pagamento dei canoni insoluti. Per tali ragioni deve essere condannato al pagamento in favore della Controparte_4
della somma di € 1.256,00, oltre interessi legali di mora dalla notifica Parte_1 dell'atto di citazione (08/07/2021) al saldo effettivo.
4. RISARCIMENTO DAL DANNO PATRIMONIALE DA OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DEL BENE. RISARCIMENTO DEL DANNO DA MANCATO GODIMENTO DEL BENE. Con una ulteriore domanda, l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al Pt_1 risarcimento del danno patito per l'occupazione dell'immobile per cui è causa, da quantificarsi nel pagamento dell'indennità di occupazione, per l'arco temporale dal giorno del decesso della conduttrice (31/03/2020), con conseguente cessazione del contratto di locazione stipulato tra le Persona_1 parti, fino all'effettiva riconsegna dell'immobile, avvenuto in data 30/09/2022 (per un totale di trenta mesi). A tal proposito si rileva che la prima richiesta, corredata di data certa tra le parti, di pagamento dell'indennità di occupazione e comunicazione della cessazione degli effetti del contratto è la comunicazione raccomandata A/R inviata dall'Avv. Rimmaudo in data 05.05.2020 (cfr. raccomandata, doc. 3 attrice), quindi poco dopo il decesso della conduttrice. Appare corretto ritenere che dal momento della morte della conduttrice, senza soluzione di
6 continuità, abbia così occupato sine titulo l'immobile. Controparte_1
Devono quindi trovare applicazione - in ordine al riparto dell'onere probatorio ed al quantum dovuto per il risarcimento da occupazione sine titulo di bene immobile - i principi espressi nella recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 33645/2022. In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. La determinazione di questi danni può essere effettuata dal giudice di merito sulla base di indici presuntivi, quindi anche tenendo conto del valore locativo del bene occupato (Sez. 3, Sentenza n. 6554 del 2016). Dunque, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta e se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Dunque, la Corte di Cassazione nella sua più autorevole composizione, riconoscono la configurabilità di un danno normale o presunto, ammettendo che l'occupazione senza titolo sia fonte del diritto al risarcimento del danno per la sua attitudine a ostacolare o escludere il diritto di godimento. Contemporaneamente, però, è stato inserito un robusto freno alla potenzialità espansiva di tale riconoscimento. Infatti, il danno in questione non solo va inteso quale danno da perdita subita (danno emergente), ma si deve manifestare come perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene atteso che il non uso non è suscettibile di risarcimento. La concreta possibilità di esercizio - che può essere diretto o indiretto (concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo) - indica perciò la necessità di individuare una perdita attuale, ovvero un comportamento effettivamente impedito, dovendosi escludere la risarcibilità della perdita potenziale in quanto meramente connessa allo status di proprietario. In tal caso il danno è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, eventualmente mediante il parametro del canone locativo di mercato. Il quantum del risarcimento deve essere parametrato al canone locativo di mercato ("In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato") (Sez. U - , Sentenza n. 33645 del 15/11/2022). In sintesi, per la Corte di legittimità, il diritto al risarcimento del danno nasce con l'occupazione senza titolo (o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo), sotto il profilo del danno evento;
tuttavia, le conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno conseguenza) sorgono mediante la prova di un effettivo pregiudizio alla concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione).
7 Quanto poi alla diversa voce del mancato guadagno, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento di tale voce di danno, è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. La Corte lo esemplifica nello specifico pregiudizio subito, quale la mancata concessione, a causa dell'occupazione, del godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato, ovvero la mancata vendita ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. Questo pregiudizio deve ovviamente essere provato (Sez. U - , Sentenza n. 33645 del 15/11/2022). Orbene, applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, si osserva quanto segue. Si ritiene fondata la domanda di risarcimento, in favore della proprietaria del danno Pt_1 figurativo da occupazione di immobile sine titulo rappresentato dalla perduta disponibilità del bene durante il tempo per il quale è stato occupato da parte convenuta a partire dal momento in cui è deceduta la legittima conduttrice, Come si evince dal doc. 22 prodotto in giudizio da Persona_1 parte attrice, una volta rientrata nella disponibilità del bene, l'attrice ha provveduto celermente alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile di cui si discute. Secondo una valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., questo giudice ritiene di dover liquidare a titolo di risarcimento del danno figurativo la somma quantificata come segue. Il breve lasso temporale trascorso tra il recupero del godimento del bene (avvenuto in data 30.09.2022) e la sottoscrizione del nuovo contratto di locazione (15.11.2022), considerate anche le tempistiche necessarie alle opere tali da rendere il bene pronto per il nuovo inquilino, consentono di ritenere che, ove non vi fosse stata occupazione senza titolo dell'immobile da parte di
[...]
, l'attrice avrebbe potuto reperire con facilità un nuovo conduttore e CP_1 sottoscrivere un contratto di locazione, in modo da trarre utilità dal proprio bene. Tenuto conto che nulla è stato specificamente allegato sullo stato dell'immobile al momento della cessazione del contratto di locazione di e che quindi può considerarsi in buone Persona_1 condizioni (essendo adibito a civile abitazione), il canone può essere determinato in € 314,00 mensili, così come determinato nel contratto di locazione vigente fino al marzo 2020, per un totale di 30 mesi (da aprile 2020 a settembre 2022). Difatti, il risarcimento deve potersi quantificato sulla base del canone mensile (pattuito con la defunta in proporzione ai giorni di effettiva occupazione. Per_1
Il debitore dell'obbligo di risarcire il danno causato da un fatto illecito è in mora ex re dal giorno del fatto illecito (art. 1219 c.c.). Tuttavia il risarcimento del danno da fatto illecito forma oggetto d'una obbligazione di valore e non di valuta, alla quale perciò non s'applicano le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.). Ciò non vuol dire, ovviamente, che la mora debendi in tema di fatti illeciti sia priva di effetti. Come da tempo stabilito da questa Corte, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non scelga di liquidare il danno in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. Un. Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1637 del 2020). Pertanto, tenuto conto dell'epoca del fatto, della redditività media del denaro durante la “mora debendi” (mora “ex re”, ai sensi dell'art. 12192, n.1, c.c.) e considerati gli aumenti nominali del capitale
8 corrispondenti alla graduale progressione della svalutazione monetaria, appare equo seguire l'indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione e calcolare gli interessi legali sulla somma rivalutata annualmente. In conclusione, la domanda volta a domandare l'indennità da occupazione senza titolo deve essere accolta per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva. Per l'effetto, i fratelli , quali coeredi di , devono essere CP_5 Controparte_1 condannati a rifondere all'attrice titolo di risarcimento del danno, la somma di € 314,00 Pt_1 mensile, a decorrere dal 01/04/2020 e fino alla data del rilascio dell'immobile avvenuta il 30/09/2022, oltre interessi e rivalutazione con decorrenza dall'ultimo giorno del mese di riferimento, e sulla somma così complessivamente liquidata all'attualità, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
5. SPESE DI LITE. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55), preso lo scaglione di valore fino ad € 26.000,00 (tenuto conto del d.m. 147/2022). Devono essere liquidate anche le spese della fase cautelare del presente procedimento, in favore dei chiamati e EGLE NI vittoriosi. In relazione a tali spese, Controparte_3 stante l'infondatezza della domanda cautelare spiegata dall'attrice , si osserva Parte_1 come debba essere quest'ultima, e non i convenuti , alla rifusione delle spese in favore della CP_5 resistenti vittoriose.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1488 dell'anno 2021, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta Pt_1 nei confronti di e e
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
, e con la chiamata in causa di e EGLE CP_1 Controparte_3
NI con la riassunzione della causa da parte di nei confronti di Parte_1
e , così provvede: Controparte_4 Controparte_5
1. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2. DICHIARA la contumacia di , quale coerede di Controparte_5 [...]
; CP_1
3. DICHIARA la sopravvenuta carenza di interesse ad agire sulla domanda di rilascio dell'immobile di proprietà di;
Parte_1
4. DA , quale erede di al pagamento in Controparte_4 Persona_1 favore di della somma di € 1.256,00, oltre interessi legali di Parte_1 mora dalla notifica dell'atto di citazione (08/07/2021) al saldo effettivo;
9
5. DA e , quali coeredi di Controparte_4 Controparte_5
, in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 314,00 mensili, a decorrere dal 01/04/2020 e fino al
[...]
30/09/2022, oltre interessi e rivalutazione con decorrenza dall'ultimo giorno del mese di riferimento, e, sulla somma così complessivamente liquidata all'attualità, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
6. DA e , in solido tra loro, a Controparte_4 Controparte_5 rifondere in favore di e spese di lite che liquida in complessivi Parte_1
€ € 5.838,55, di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisionale, € 761,55 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
7. DA a rifondere in favore di Parte_1 [...]
e EGLE NI, in via unitaria e globale, le spese di lite del CP_3 procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. introdotto in corso di causa, che liquida in complessivi € 1.956,15, di cui € 425,00 per la fase di studio della controversia, € 425,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 851,00 per la fase decisionale, € 255,15 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Massa, in data 20/05/2024.
Il Giudice Dott.ssa Elisa Pinna
10
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1488 dell'anno 2021, pendente
TRA Parte_1
C.F. , C.F._1
DIFENSORE: Avv. RIMMAUDO ALBERTO, RIMMAUDO GIOVANNI ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale Indirizzo Telematico
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
C.F. , C.F._3
DIFENSORE: Avv. , , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale ANTONIO LAROCCA, C.F. , C.F._4
DIFENSORE: Avv. ILARIA BONDIELLI, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA MASSA AVENZA 2
[...]
, CP_2
C.F. , C.F._5
DIFENSORE: Avv. , , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale
- PARTE CONVENUTA -
CONTRO
1 Controparte_3
C.F. C.F._6
DIFENSORE: Avv. LEVEROTTI FRANCESCO, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA MARINA VECCHIA N.188 54100 MASSA EGLE NI, C.F. , C.F._7
DIFENSORE: Avv. LEVEROTTI FRANCESCO, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA MARINA VECCHIA N.188 54100 MASSA
- PARTE TERZA CHIAMATA -
avente a oggetto: Inadempimento contrattuale – locazione immobile - occupazione senza titolo di immobile.
Con le conclusioni così precisate: PER PARTE ATTRICE: come da verbale di udienza del 25/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato adiva il suintestato Parte_1
Tribunale al fine di sentir: i) accertare e dichiarare l'occupazione illegittima da parte di
[...]
dell'immobile di propria titolarità sito in Massa (MS) P.zza IV Novembre, 18, CP_1
p.4; ii) accertare e dichiarare il proprio diritto di rientrare nella piena disponibilità del suddetto immobile;
iii) condannare al rilascio di detto immobile, con contestuale Controparte_1 fissazione della data di esecuzione del provvedimento;
iv) condannare la convenuta
[...]
, anche in solido con e , quali CP_1 Controparte_4 Controparte_5 eredi di già conduttrice dell'immobile per cui è causa, al pagamento dei canoni di Persona_1 locazione non corrisposti da quest'ultima per il periodo dal dicembre 2019 al marzo 2020; v) condannare alla corresponsione in favore della proprietaria attrice Controparte_1 dell'indennità di occupazione dall'aprile 2020 all'effettivo rilascio dell'immobile de quo;
vi) condannare i convenuti, in solido, al risarcimento del danno subito dalla parte attrice.
2 Segnatamente, a sostegno delle proprie richieste, deduceva: i) di Parte_1 essere titolare dell'unità immobiliare sita in Massa, P.zza IV Novembre, 18, piano II;
ii) che il proprio marito aveva concesso in locazione il suddetto immobile a con un canone mensile pari Persona_1 ad € 314,00, giusto contratto 29.01.2005 registrato il 31.01.2005 all'Ufficio di Massa dell'Agenzia delle Entrate al n. 183 vol. 3, cui l'attrice subentrava in seguito al decesso del marito;
iii) che la conduttrice era deceduta a Massa in data 31.03.2020; iv) che, al momento del decesso della Persona_1 conduttrice, i canoni di locazione dei mesi da dicembre 2019 a marzo 2020 erano risultati insoluti;
v) che, inoltre, a seguito del decesso della predetta l'immobile era stato occupato senza Persona_1 alcun titolo dalla figlia di quest'ultima, ; vi) che sussistevano, pertanto, i Controparte_1 presupposti per il rilascio dell'immobile da parte di , nonché per la Controparte_1 condanna di quest'ultima, in solido con e , quali eredi Controparte_4 Controparte_5 della defunta al pagamento dei canoni insoluti;
vii) che sussistevano, infine, i Persona_1 presupposti per la condanna di al pagamento dell'indennità di abusiva Controparte_1 occupazione dell'immobile sino alla data del rilascio. Nonostante la regolarità della notifica, nessuno dei convenuti si costituiva per l'udienza di comparizione delle parti e la causa proseguiva in loro contumacia. Nelle more del procedimento, parte attrice deposita ricorso ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto l'accertamento del diritto dell'attrice di eseguire lavori di ripristino dello scarico fognaria dell'immobile oggetto del giudizio, siccome visibilmente danneggiato. Nello specifico l'attrice chiedeva di effettuare il detto intervento a mezzo transito o stazionamento sulla corte privata di cui al mapp. 522 al foglio 98 del Nceu del Comune di Massa, di proprietà di e EGLE NI, per Controparte_3 il tempo necessario allo svolgimento dei predetti lavori. Per tale motivo evocava nel giudizio cautelare anche i proprietari confinanti e EGLE NI, che si costituivano Controparte_3 in giudizio chiedendo il rigetto della domanda formulata dalla attrice/ricorrente. Nell'ambito predetto sub-procedimento cautelare si costituiva in giudizio anche CP_4
, il quale, senza nulla eccepire in merito alla propria qualità di erede della defunta
[...] Per_1
, chiedeva il rigetto della domanda cautelare.
[...]
Il subprocedimento cautelare poc'anzi menzionato veniva definito mediante ordinanza di rigetto depositata in data 14.01.2022, con la quale il giudice aveva evidenziato che la domanda cautelare in corso di causa dovesse necessariamente essere rivolta nei confronti delle parti del giudizio principale e non, come nel caso in esame, nei confronti di soggetti terzi estranei al giudizio. A causa del decesso della convenuta il procedimento veniva Controparte_1 interrotto, per poi essere riassunto in data 09.08.2022, mediante notificazione nei confronti degli eredi della stessa impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio della de cuius, nonché personalmente nei confronti dei convenuti e . Controparte_4 Controparte_5
Il procedimento veniva istruito mediante acquisizione di prove documentali ed espletamento di prove orali. All'udienza del 25.03.2025, la parte attrice precisava le proprie conclusioni ed il giudice riservava la decisione. Con ordinanza depositata in data 10.04.2025, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., senza assegnare i termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, stante l'espressa rinuncia del procuratore costituito.
1. DOMANDA DI RILASCIO DELL'IMMOBILE. In relazione alla domanda di rilascio dell'immobile formulata da parte attrice nei confronti della si rileva la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Controparte_1
3 Difatti, come espressamente dedotto in giudizio dalla medesima parte attrice (cfr. pag. 1 prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata a seguito di riassunzione della causa), il rilascio dell'immobile è avvenuto in data 30.09.2022.
2. QUALITÀ DI EREDI DEI CONVENUTI LA ROCCA E LA ROCCA CP_4 CP_5
LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA DELLA CONDUTTRICE BONTEMPI GIULIA. Co Parte attrice ha domandato la condanna di , Controparte_1
[...]
e , in solido tra loro, nella loro qualità di eredi di al CP_4 Controparte_5 Persona_1 pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo da dicembre 2019 a marzo 2020, dovuti dalla de cuius in forza del contratto di locazione in essere tra le parti (cfr. punto 4 citazione), tenendosi conto dell'intervenuto decesso della in data 31/03/2020 (cfr. certificato di morte di – Per_1 Per_1 doc. 2b attrice). Quanto a , si rileva come lo stesso si sia costituito nel presente Controparte_4 procedimento a seguito di notifica di ricorso ex art. 700 c.p.c. e, pur riservandosi di prendere posizione relativamente al merito della vicenda, non ha in alcun modo negato la propria qualifica di erede di né di erede di . Persona_1 Controparte_1
La predetta successione ereditaria dedotta da parte attrice deve ritenersi non specificamente dal convenuto e, quindi, circostanza pacifica, in quanto il fatto non CP_6 Controparte_4 contestato non ha bisogno di prova, perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza. Quanto a ed a (quest'ultima a sua volta Controparte_5 Controparte_1 deceduta nel corso del presente procedimento, ma la cui posizione deve essere scrutinata poiché ove la stessa fosse succeduta a avrebbe certamente trasmesso ai propri eredi le obbligazioni Persona_1 assunte in qualità di erede di quest'ultima), al fine di provare la qualifica dei convenuti di eredi della conduttrice l'attrice ha prodotto in giudizio il testamento della de cuius (cfr. Persona_1 testamento, doc. 8 attrice), nonché visura catastale dell'immobile sito in Massa, Via Bondano, un tempo di titolarità della defunta da cui è risultata una voltura catastale nella titolarità del bene, in Per_1 favore di e per successione di (cfr. Controparte_4 Controparte_5 Persona_1 visura cit., doc. 13 attrice). Tali elementi non appaiono, tuttavia, idonei a dimostrare la qualità di eredi in capo ai convenuti e . Controparte_5 Controparte_1
Difatti, il testamento consente di apprezzare che i convenuti in questione sono stati chiamati all'eredità della defunta, senza che ci siano informazioni utili circa l'accettazione o meno della stessa da parte di questi ultimi. Quanto alla voltura risultante dalla visura catastale, si rileva come la Corte di Cassazione abbia ribadito a più riprese che, in linea di principio, la voltura catastale può costituire un'accettazione tacita dell'eredità. Tuttavia, affinché ciò accada, è necessario che l'atto sia compiuto direttamente dal chiamato all'eredità, o che quest'ultimo ne sia consapevole o, se effettuato da terzi, lo ratifichi. Nel caso specifico, non vi sono prove che la voltura sia stata effettuata dai chiamati all'eredità della con la conseguenza per cui il documento appare irrilevante ai fini probatori. Per_1
In ragione di quanto espresso, l'unico legittimato passivo nei confronti della domanda di condanna al pagamento dei canoni di locazione appare , in qualità di erede Controparte_4 della conduttrice Persona_1
LA SUCCESSIONE AB INTESTATO DI MOSTI . CP_1
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 303 c.p.c. “Se non avviene la prosecuzione del processo a norma
4 dell'articolo precedente, l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo. In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto”. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 303 c.p.c., poc'anzi trascritto, tutti gli eredi, noti o ignoti, sono partecipi del processo, che prosegue, eventualmente nella loro contumacia, senza che sussista un difetto di integrità del contraddittorio (Sez. II Sent., 12/01/2015, n. 217). La deroga riguarda il principio di identificazione del destinatario della notificazione, ed il luogo della stessa, ferme restando le modalità per essa previste dagli artt. 137 ss. c.p.c., compresa quella di cui all'art. 140 c.p.c., anche nel caso in cui l'avviso spedito a mezzo di raccomandata non possa essere consegnato e non sia successivamente ritirato presso l'ufficio postale (arg. Corte Cost. Ord., 03/05/2012, n. 113). Quindi, verificatasi l'interruzione del processo per effetto della morte di una parte, la notificazione dell'atto riassuntivo, entro l'anno dalla morte, agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, costituisce - ai sensi dell'art. 303 c.p.c. - una facoltà della parte (alternativa alla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi), che vale ad assegnare la qualità di parte agli eredi medesimi, con la conseguenza che il processo è legittimamente riassunto nei confronti di ognuno di essi, senza, quindi, che possa sostenersi il difetto di integrità del contraddittorio sulla base dell'omessa notificazione a ciascuno, personalmente e individualmente (Sez. 2, Sentenza n. 11155 del 12/11/1997). In ogni caso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di aver accettato la notifica dell'atto di citazione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione (Sez. 3 - , Sentenza n. 17445 del 28/06/2019). Difatti, che in applicazione del generale principio di vicinanza della prova, il chiamato all'eredità ha l'agevole possibilità di costituirsi e di allegare di non aver accettato l'eredità, mentre la parte non colpita dall'evento interruttivo si troverebbe nella difficoltà di dimostrare l'effettiva qualità di erede del chiamato, vista la complessità dei fenomeni ereditari e non essendovi un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi sull'effettiva acquisizione della qualità di erede da parte del chiamato (Sez. 3 - , Sentenza n. 17445 del 28/06/2019). Considerato che i suddetti principi operano non soltanto nell'ipotesi di prosecuzione del processo a seguito di interruzione, ma in tutte le ipotesi di morte di una parte e di necessità di proseguire il processo nei confronti degli eredi. In tutti i suddetti casi, invero, il processo deve essere proseguito nei confronti degli "eredi", come per l'appunto dispone il menzionato art. 303 comma 2 c.p.c.. CONCLUSIONI. Nel caso di specie e sono figli della defunta Controparte_4 Controparte_5
e come tali sono chiamati all'eredità della stessa (cfr. testamento di Controparte_1
da cui si ricava che i fratelli sono discendenti diretti di primo grado della Persona_1 CP_5 doc. 8 fascicolo attrice). CP_1
Posto quanto sopra, considerato che i chiamati all'eredità non si sono costituiti in giudizio e non hanno pertanto fornito prova di non rivestire la qualità di eredi della convenuta deceduta
[...]
, gli stessi devono essere considerati titolari della legittimazione passiva in CP_1 relazione alle domande formulate personalmente nei confronti della de cuius.
3. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO IN FORZA DI RAPPORTO CONTRATTUALI. IL
5 DIRITTO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE. Secondo i principi generali in tema di onere della prova, grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009). Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533). Orbene, tanto premesso, applicando i suesposti principi, sinteticamente richiamati, alla fattispecie in esame, si osserva quanto segue. All'esito dell'istruttoria svolta, è emerso che tra e è stato Parte_2 Persona_1 stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo contratto 29.01.2005 registrato il 31.01.2005 all'Ufficio di Massa dell'Agenzia delle Entrate al n. 183 vol. 3, cui l'attrice è subentrata in successione del marito (cfr. contratto, doc. 1 attrice e certificato di morte doc. 2a attrice). Parte_2
Il contratto in questione prevedeva il pagamento da parte della conduttrice di un canone mensile pari ad € 314,00, da aggiornarsi annualmente con gli indici Istat nella misura del 75% (cfr. punto 5 contratto locazione – doc. 1 attrice).
ha dedotto il mancato pagamento per i mesi da dicembre 2019 a Parte_1 marzo 2020, mese in cui la è deceduta (cfr. certificato di morte di – doc. 2b Per_1 Per_1 attrice), per un totale di € 1.256,00 (derivante da € 314,00 quale canone domandato dall'attrice moltiplicato per mesi quattro). Non essendo stati dedotti nel presente giudizio fatti impeditivi o modificativi del credito dedotto dall'attrice, , in qualità di erede di deve essere condannato al Controparte_4 Persona_1 pagamento dei canoni insoluti. Per tali ragioni deve essere condannato al pagamento in favore della Controparte_4
della somma di € 1.256,00, oltre interessi legali di mora dalla notifica Parte_1 dell'atto di citazione (08/07/2021) al saldo effettivo.
4. RISARCIMENTO DAL DANNO PATRIMONIALE DA OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DEL BENE. RISARCIMENTO DEL DANNO DA MANCATO GODIMENTO DEL BENE. Con una ulteriore domanda, l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al Pt_1 risarcimento del danno patito per l'occupazione dell'immobile per cui è causa, da quantificarsi nel pagamento dell'indennità di occupazione, per l'arco temporale dal giorno del decesso della conduttrice (31/03/2020), con conseguente cessazione del contratto di locazione stipulato tra le Persona_1 parti, fino all'effettiva riconsegna dell'immobile, avvenuto in data 30/09/2022 (per un totale di trenta mesi). A tal proposito si rileva che la prima richiesta, corredata di data certa tra le parti, di pagamento dell'indennità di occupazione e comunicazione della cessazione degli effetti del contratto è la comunicazione raccomandata A/R inviata dall'Avv. Rimmaudo in data 05.05.2020 (cfr. raccomandata, doc. 3 attrice), quindi poco dopo il decesso della conduttrice. Appare corretto ritenere che dal momento della morte della conduttrice, senza soluzione di
6 continuità, abbia così occupato sine titulo l'immobile. Controparte_1
Devono quindi trovare applicazione - in ordine al riparto dell'onere probatorio ed al quantum dovuto per il risarcimento da occupazione sine titulo di bene immobile - i principi espressi nella recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 33645/2022. In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. La determinazione di questi danni può essere effettuata dal giudice di merito sulla base di indici presuntivi, quindi anche tenendo conto del valore locativo del bene occupato (Sez. 3, Sentenza n. 6554 del 2016). Dunque, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta e se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Dunque, la Corte di Cassazione nella sua più autorevole composizione, riconoscono la configurabilità di un danno normale o presunto, ammettendo che l'occupazione senza titolo sia fonte del diritto al risarcimento del danno per la sua attitudine a ostacolare o escludere il diritto di godimento. Contemporaneamente, però, è stato inserito un robusto freno alla potenzialità espansiva di tale riconoscimento. Infatti, il danno in questione non solo va inteso quale danno da perdita subita (danno emergente), ma si deve manifestare come perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene atteso che il non uso non è suscettibile di risarcimento. La concreta possibilità di esercizio - che può essere diretto o indiretto (concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo) - indica perciò la necessità di individuare una perdita attuale, ovvero un comportamento effettivamente impedito, dovendosi escludere la risarcibilità della perdita potenziale in quanto meramente connessa allo status di proprietario. In tal caso il danno è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, eventualmente mediante il parametro del canone locativo di mercato. Il quantum del risarcimento deve essere parametrato al canone locativo di mercato ("In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato") (Sez. U - , Sentenza n. 33645 del 15/11/2022). In sintesi, per la Corte di legittimità, il diritto al risarcimento del danno nasce con l'occupazione senza titolo (o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo), sotto il profilo del danno evento;
tuttavia, le conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno conseguenza) sorgono mediante la prova di un effettivo pregiudizio alla concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione).
7 Quanto poi alla diversa voce del mancato guadagno, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento di tale voce di danno, è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. La Corte lo esemplifica nello specifico pregiudizio subito, quale la mancata concessione, a causa dell'occupazione, del godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato, ovvero la mancata vendita ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. Questo pregiudizio deve ovviamente essere provato (Sez. U - , Sentenza n. 33645 del 15/11/2022). Orbene, applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, si osserva quanto segue. Si ritiene fondata la domanda di risarcimento, in favore della proprietaria del danno Pt_1 figurativo da occupazione di immobile sine titulo rappresentato dalla perduta disponibilità del bene durante il tempo per il quale è stato occupato da parte convenuta a partire dal momento in cui è deceduta la legittima conduttrice, Come si evince dal doc. 22 prodotto in giudizio da Persona_1 parte attrice, una volta rientrata nella disponibilità del bene, l'attrice ha provveduto celermente alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile di cui si discute. Secondo una valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., questo giudice ritiene di dover liquidare a titolo di risarcimento del danno figurativo la somma quantificata come segue. Il breve lasso temporale trascorso tra il recupero del godimento del bene (avvenuto in data 30.09.2022) e la sottoscrizione del nuovo contratto di locazione (15.11.2022), considerate anche le tempistiche necessarie alle opere tali da rendere il bene pronto per il nuovo inquilino, consentono di ritenere che, ove non vi fosse stata occupazione senza titolo dell'immobile da parte di
[...]
, l'attrice avrebbe potuto reperire con facilità un nuovo conduttore e CP_1 sottoscrivere un contratto di locazione, in modo da trarre utilità dal proprio bene. Tenuto conto che nulla è stato specificamente allegato sullo stato dell'immobile al momento della cessazione del contratto di locazione di e che quindi può considerarsi in buone Persona_1 condizioni (essendo adibito a civile abitazione), il canone può essere determinato in € 314,00 mensili, così come determinato nel contratto di locazione vigente fino al marzo 2020, per un totale di 30 mesi (da aprile 2020 a settembre 2022). Difatti, il risarcimento deve potersi quantificato sulla base del canone mensile (pattuito con la defunta in proporzione ai giorni di effettiva occupazione. Per_1
Il debitore dell'obbligo di risarcire il danno causato da un fatto illecito è in mora ex re dal giorno del fatto illecito (art. 1219 c.c.). Tuttavia il risarcimento del danno da fatto illecito forma oggetto d'una obbligazione di valore e non di valuta, alla quale perciò non s'applicano le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.). Ciò non vuol dire, ovviamente, che la mora debendi in tema di fatti illeciti sia priva di effetti. Come da tempo stabilito da questa Corte, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non scelga di liquidare il danno in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. Un. Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1637 del 2020). Pertanto, tenuto conto dell'epoca del fatto, della redditività media del denaro durante la “mora debendi” (mora “ex re”, ai sensi dell'art. 12192, n.1, c.c.) e considerati gli aumenti nominali del capitale
8 corrispondenti alla graduale progressione della svalutazione monetaria, appare equo seguire l'indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione e calcolare gli interessi legali sulla somma rivalutata annualmente. In conclusione, la domanda volta a domandare l'indennità da occupazione senza titolo deve essere accolta per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva. Per l'effetto, i fratelli , quali coeredi di , devono essere CP_5 Controparte_1 condannati a rifondere all'attrice titolo di risarcimento del danno, la somma di € 314,00 Pt_1 mensile, a decorrere dal 01/04/2020 e fino alla data del rilascio dell'immobile avvenuta il 30/09/2022, oltre interessi e rivalutazione con decorrenza dall'ultimo giorno del mese di riferimento, e sulla somma così complessivamente liquidata all'attualità, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
5. SPESE DI LITE. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55), preso lo scaglione di valore fino ad € 26.000,00 (tenuto conto del d.m. 147/2022). Devono essere liquidate anche le spese della fase cautelare del presente procedimento, in favore dei chiamati e EGLE NI vittoriosi. In relazione a tali spese, Controparte_3 stante l'infondatezza della domanda cautelare spiegata dall'attrice , si osserva Parte_1 come debba essere quest'ultima, e non i convenuti , alla rifusione delle spese in favore della CP_5 resistenti vittoriose.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1488 dell'anno 2021, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta Pt_1 nei confronti di e e
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
, e con la chiamata in causa di e EGLE CP_1 Controparte_3
NI con la riassunzione della causa da parte di nei confronti di Parte_1
e , così provvede: Controparte_4 Controparte_5
1. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2. DICHIARA la contumacia di , quale coerede di Controparte_5 [...]
; CP_1
3. DICHIARA la sopravvenuta carenza di interesse ad agire sulla domanda di rilascio dell'immobile di proprietà di;
Parte_1
4. DA , quale erede di al pagamento in Controparte_4 Persona_1 favore di della somma di € 1.256,00, oltre interessi legali di Parte_1 mora dalla notifica dell'atto di citazione (08/07/2021) al saldo effettivo;
9
5. DA e , quali coeredi di Controparte_4 Controparte_5
, in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 314,00 mensili, a decorrere dal 01/04/2020 e fino al
[...]
30/09/2022, oltre interessi e rivalutazione con decorrenza dall'ultimo giorno del mese di riferimento, e, sulla somma così complessivamente liquidata all'attualità, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
6. DA e , in solido tra loro, a Controparte_4 Controparte_5 rifondere in favore di e spese di lite che liquida in complessivi Parte_1
€ € 5.838,55, di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisionale, € 761,55 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
7. DA a rifondere in favore di Parte_1 [...]
e EGLE NI, in via unitaria e globale, le spese di lite del CP_3 procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. introdotto in corso di causa, che liquida in complessivi € 1.956,15, di cui € 425,00 per la fase di studio della controversia, € 425,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 851,00 per la fase decisionale, € 255,15 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Massa, in data 20/05/2024.
Il Giudice Dott.ssa Elisa Pinna
10