Versione
27 aprile 1930
27 aprile 1930
Art. 26.
Se gli sposi domiciliano o risiedono in Comune diverso da quello di residenza del ministro di culto, innanzi al quale intendono celebrare il matrimonio, e si trasferiscono in questo ultimo Comune per la celebrazione, l'ufficiale dello stato civile della loro residenza richiede della celebrazione del matrimonio l'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del ministro di culto e l'autorizzazione di cui all'articolo precedente e' data da quest'ultimo ufficiale di stato civile.
Se, invece, il ministro di culto si trasferisce nel Comune del domicilio o della residenza degli sposi per celebrare il matrimonio, l'autorizzazione gli e' data dall'ufficiale dello stato civile del Comune stesso, dopo che si sara' fatto conoscere al medesimo con la esibizione degli occorrenti documenti e della copia del provvedimento di approvazione della sua nomina, a sensi dell'art. 3 della legge.
Se gli sposi domiciliano o risiedono in Comune diverso da quello di residenza del ministro di culto, innanzi al quale intendono celebrare il matrimonio, e si trasferiscono in questo ultimo Comune per la celebrazione, l'ufficiale dello stato civile della loro residenza richiede della celebrazione del matrimonio l'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del ministro di culto e l'autorizzazione di cui all'articolo precedente e' data da quest'ultimo ufficiale di stato civile.
Se, invece, il ministro di culto si trasferisce nel Comune del domicilio o della residenza degli sposi per celebrare il matrimonio, l'autorizzazione gli e' data dall'ufficiale dello stato civile del Comune stesso, dopo che si sara' fatto conoscere al medesimo con la esibizione degli occorrenti documenti e della copia del provvedimento di approvazione della sua nomina, a sensi dell'art. 3 della legge.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 22/10/2009, n. 6357Provvedimento: N. 02758/2009 AFFARE Numero 06357/2009 e data 22/10/2009 Spedizione REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 23 settembre 2009 NUMERO AFFARE 02758/2009 OGGETTO: Ministero dell'Interno ; Competenza territoriale dell'autorizzazione delle nomine dei ministri di culto diverso da quello cattolico. Quesito. LA SEZIONE VISTA la relazione del 13 luglio 2009, pervenuta il 28 luglio successivo, con la quale il Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - ha chiesto il parere sul quesito in oggetto; ESAMINATI gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Mario Luigi Torsello; PREMESSO: Riferisce …Leggi di più...