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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5530 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv.ta Margherita
Cammarata mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 13691/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta CAMMARATA MARGHERITA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO Controparte_1
DR NN e PA RI GRAZIA)
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Rigetta l'opposizione;
◊ Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di CP_2
accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della
Tribunale di Palermo sez. Lavoro CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separati decreti di pagamento;
◊ Dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell' ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_2
◊ Pone a carico dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, come liquidate con separato decreto di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 25/09/2024 la ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle CP_2
condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'assegno mensile di assistenza e la condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992,
negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_1
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, dei quale deduceva l'infondatezza;
constatata per tabulas l'osservanza del termine stabilito dall'art. 445-bis, co. 6,
c.p.c. e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto, tuttavia, ch'essa sia nel merito infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione delle prestazioni richieste, sulla scorta di una accurata disamina della parte ricorrente e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
considerato che, le spese di lite non possono essere poste a carico della parte
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro soccombente, in ragione della prodotta dichiarazione relativa alla situazione reddituale (inferiore al limite previsto dall'art. 76, commi da 1 a 3, e dall'art. 77 del d.lgs. n. 113/2002) e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore, e che andranno poste a carico dell' anche le spese CP_2
della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio,
come ivi liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione,
come liquidate con separato decreto di pagamento;
posti invece a carico dell'RI gli onorari di difesa della ricorrente, in ragione della relativa ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv.ta Margherita
Cammarata mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 13691/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta CAMMARATA MARGHERITA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO Controparte_1
DR NN e PA RI GRAZIA)
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Rigetta l'opposizione;
◊ Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di CP_2
accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della
Tribunale di Palermo sez. Lavoro CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separati decreti di pagamento;
◊ Dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell' ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_2
◊ Pone a carico dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, come liquidate con separato decreto di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 25/09/2024 la ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle CP_2
condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'assegno mensile di assistenza e la condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992,
negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_1
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, dei quale deduceva l'infondatezza;
constatata per tabulas l'osservanza del termine stabilito dall'art. 445-bis, co. 6,
c.p.c. e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto, tuttavia, ch'essa sia nel merito infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione delle prestazioni richieste, sulla scorta di una accurata disamina della parte ricorrente e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
considerato che, le spese di lite non possono essere poste a carico della parte
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro soccombente, in ragione della prodotta dichiarazione relativa alla situazione reddituale (inferiore al limite previsto dall'art. 76, commi da 1 a 3, e dall'art. 77 del d.lgs. n. 113/2002) e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore, e che andranno poste a carico dell' anche le spese CP_2
della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio,
come ivi liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione,
come liquidate con separato decreto di pagamento;
posti invece a carico dell'RI gli onorari di difesa della ricorrente, in ragione della relativa ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro