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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8027/24 RG iscritta in data 23.10.24, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo, dall'avv. Antonietta Di Genova, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via Ravenna n. 30;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentato e difeso, come da procura Controparte_1 C.F._2 allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Carmine Natella, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Renato De Martino n. 10;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 10.4.25, all'esito della discussione delle parti, la causa, ai sensi dell'art. 473bis.22
c.p.c., era riservata al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.10.24 , premettendo che, con sentenza n. 4829/17 Parte_1 depositata in data 23.10.17 il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la ricorrente e , determinando in € 500,00 mensili Controparte_1
(aggiornati all'attualità ad € 575,00) la somma da corrispondere a favore dei figli (31.8.02) e Per_1
(13.4.05), chiedeva un aumento dell'assegno di mantenimento per i figli, prospettando, per un Per_2 verso, un aggravio delle sue condizioni reddituali, atteso che la stessa, che svolgeva attività lavorativa a Marcianise, aveva stipulato contratto di locazione un immobile a Marcianise anche per il figlio
, studente universitario, oltre a contrarre un ulteriore finanziamento e, per l'altro, un aumento Per_2 delle esigenze dei figli legate all'età.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio tempestivamente il resistente che instava per il rigetto della domanda, proponendo comunque domanda di assegnazione della casa coniugale con conseguente revoca del contributo a suo carico ed in via subordinata domanda di revoca del contributo per il figlio , per il venir meno delle condizioni. Per_1
All'esito della comparizione delle parti e della loro audizione, all'udienza del 10.4.25, sulle conclusioni rassegnate la causa era riservata al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473bis.22
c.p.c.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che il ricorso sia infondato e come tale vada rigettato, dovendo darsi atto che lo stesso resistente, nel corso dell'udienza, ha rinunciato alla domanda di assegnazione della casa coniugale nell'interesse dei figli.
Ciò detto, in primo luogo, va dichiarata l'ammissibilità della proposta domande, avendo dedotto la ricorrente la sopravvenienza di nuove circostanze successive alla sentenza di divorzio.
Si ricorda, difatti, che le sentenze di separazione o divorzio danno luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di definizione congiunta non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi.
La sentenza è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione o del divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008 - C. Cass. n.2338/2006).
Nel caso di specie, sono due le circostanze che la ricorrente deduce: 1) un aggravio dei costi, avendo contratto un finanziamento per far fronte alle spese di gestione dei figli, nonché avendo stipulato un contratto di locazione a Marcianise per ospitare anche il figlio , studente universitario;
2) le Per_2 maggiori esigenze economiche dei figli legate all'età.
Tuttavia, quanto alla prima circostanza si evince che dalla stessa dichiarazione resa nel corso dell'udienza che la ricorrente ha sempre svolto attività a Marcianise, dunque, i costi del viaggio ed anche della permanenza vi sono sempre stati. Quanto al costo della locazione anche per le esigenze del figlio, è la stessa ricorrente che ha riconosciuto che il figlio non ha fatto esami da quando Per_2 si è iscritto, che vuole cambiare università per iscriversi a Salerno e che ella stessa ha cessato il contratto di locazione. Ella inoltre gode della casa familiare che occupa unitamente ai figli, tra cui anche che ha cominciato, dopo 3 anni dal completamento degli studi, un'attività lavorativa a Per_1
Brescia, facendo ritorno a casa il fine settimana. Tale ultima circostanza è confermata altresì dal resistente (si vedano dichiarazioni rese in udienza) che ha anche comprovato (si veda estratti conto dai quali risultano nello scorso anno diversi versamenti in favore dei figli) di provvedere anche direttamente al sostentamento dei figli, con versamenti per abbigliamento, costi per la formazione.
E proprio con riferimento a tale aspetto (così esaminando la seconda circostanza allegata), si evidenzia che il resistente si fa spesso carico per intero delle spese straordinarie, pagando le spese universitarie, le spese di assicurazione, sostenendo l'acquisto dell'auto per i figli, provvedendo con rimesse dirette in loro favore (si vedano le fatture prodotte).
Egli stesso, nel corso della sua audizione, ha riconosciuto di aiutare e sostenere economicamente ancora il primo figlio che ha cominciato da poco l'attività lavorativa a Brescia anche se con contratto a termine.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che le circostanze allegate non giustifichino l'accoglimento della domanda, in quanto non provato è il peggioramento delle condizioni economiche della ricorrente (anche prima ella si faceva carico del viaggio a Marcianise, non rilevando neanche il finanziamento contratto che rappresenta una scelta della ricorrente che gode anche della casa familiare), né tanto meno vengono in rilievo le maggiori esigenze dei figli, in quanto, come provato in atti, è lo stesso resistente che se ne fa carico direttamente, provvedendo da solo a pagare le tasse universitarie, le spese di formazione, quelle di sostentamento per il figlio che Per_1 solo di recente si è inserito nel mondo del lavoro.
Da ciò consegue il rigetto della domanda principale, dovendo, invece, accogliersi la domanda riconvenzionale subordinata di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio proposta dal Per_1 resistente.
Per come detto, , dopo aver completato da circa 3 anni, di recente ha cominciato a trovare una Per_1 sua collocazione lavorativa, avendo riconosciuto lo stesso resistente di aiutare il figlio, sostenendolo con esborsi di danaro diretti.
Orbene, ritiene il Tribunale di dover accogliere la richiesta revoca del mantenimento che il resistente corrisponde alla ricorrente, atteso che il figlio deve ritenersi economicamente autosufficiente, impregiudicata la possibilità che il resistente continui spontaneamente a supportare economicamente il figlio.
In proposito, si osserva che, in applicazione dell'art. 337 septies c.c., come interpretato dalla giurisprudenza più recente, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez.
I, 27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto"
l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr. Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
Nel caso di specie, proprio il tempo trascorso dal completamento del percorso di studi e l'inizio dell'attività lavorativa, comportano l'accoglimento della domanda di revoca del contributo dalla presente pronuncia.
Quanto alle spese di lite, esse, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi (in relazione alla natura degli atti difensivi), parametrati al decisum, valore indeterminabile complessità bassa, di cui al DM 55/14 e succ. mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Rigetta il ricorso principale proposto da;
Parte_1
2) Accoglie la domanda subordinata di revoca di mantenimento per il figlio dalla Per_1 presente pronuncia;
3) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in € 3900,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15%, come per legge.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18.4.25
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi