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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5792 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11990/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE V CIVILE in persona del dott. CA HE in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11990 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1 Parte_2
Parte_1 attori opponenti, con gli avv.ti David Alessandro Vincenti e Stefano Morisetti
e in persona della procuratrice speciale Controparte_1 Controparte_2 convenuta opposta, con l'avv. Vittoria Della Giovanna
e in persona della procuratrice speciale Controparte_3 Controparte_2 terza chiamata, con l'avv. Vittoria Della Giovanna
In punto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 3012/2022 - n. 8378/2022 R.G.
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 25 settembre 2025 e perciò, per le parti in causa, come da fogli di precisazione conclusioni depositati telematicamente rispettivamente in data 23 settembre 2025 per parte opponente e in data 9 settembre 2025 per parti convenuta e terza chiamata.
MOTIVAZIONE
pagina 1 di 6 1. Lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 3012/2022 emesso in data 22 luglio 2022 – procedimento n. 8378/2022 R.G.
– il giudice des. del Tribunale di Brescia ingiungeva a Parte_1 nonché ai soci e fidejussori e di pagare, in via tra
[...] Parte_2 Parte_1 loro solidale, la somma di € 60.840,23=, oltre a interessi come da domanda e spese di procedura in favore della ricorrente Controparte_1
Avverso tale decreto, notificato in data 7 settembre 2022, proponevano tempestiva opposizione gli intimati, con atto di citazione notificato il 17 ottobre 2022, contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria da CP_1
Assumeva parte opponente che il contratto di leasing immobiliare in questione era qualificabile come
“leasing traslativo”; che per disciplinare le conseguenze della risoluzione di tale contratto, non potendosi applicare la novella legislativa n. 124/2017 (essendo la risoluzione avvenuta prima della sua entrata in vigore), doveva farsi ricorso all'applicazione analogica dell'art. 1526, comma secondo, c.c., nel caso in cui (come in quello che ci occupa) le parti avessero pattuito una clausola penale;
che, conseguentemente, in applicazione di tale regola di giudizio, doveva ridursi ad equità qualunque clausola penale che consentisse alla locatrice finanziaria di acquisire in caso di risoluzione per inadempimento un risultato più vantaggioso di quanto avrebbe ottenuto in caso il contratto si fosse esaurito con il pieno adempimento da parte dell'utilizzatore; che la clausola “di confisca” prevista contrattualmente avrebbe consentito alla locatrice di trattenere, oltre ai canoni scaduti fino alla restituzione del bene, anche la proprietà del bene stesso, dovendo quindi essere ridotta ad equità, secondo le modalità disegnate dall'insegnamento della giurisprudenza di legittimità; che, a tal fine, si rendeva necessario procedere ad una stima del valore di mercato del bene al momento della sua restituzione alla locatrice finanziaria, al fine di stabilire la corretta disciplina dei rapporti dare-avere tra le parti;
che, nel caso l'applicazione analogica dell'art. 1526, comma secondo, c.c., avesse determinato un credito in capo alla parte utilizzatrice, il soggetto passivo di tale obbligazione sarebbe dovuto individuarsi nella società (alla quale era rimasta la proprietà dell'immobile), che parte Controparte_3 opponente chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa.
Tutto ciò premesso, parte opponente chiedeva che il Tribunale, previa autorizzazione alla chiamata in causa di revocasse l'opposto decreto, rigettando le domande di condanna avanzate da Controparte_3 nei suoi confronti, ovvero, in via subordinata, rideterminasse le somme eventualmente CP_1 dovute dalla debitrice principale e dai suoi fidejussori;
nel caso all'esito della istruttoria fosse risultato pagina 2 di 6 un credito in capo alla società utilizzatrice, condannasse ovvero, in via alternativa, CP_1 [...]
al pagamento del relativo importo in favore di con vittoria delle spese di lite. CP_3 Parte_1
Si costituivano ritualmente e le quali, sulle premesse che la clausola penale CP_1 CP_3 contrattualmente prevista non prevedeva alcun indebito arricchimento in capo alla locatrice finanziaria, che si era limitata a richiedere il pagamento dei canoni scaduti alla data della risoluzione, e CP_1 che non vi era stato alcun abuso del diritto nei confronti dei fidejussori, chiedeva che, previa estromissione dal giudizio di (peraltro chiamata in causa senza che vi fosse stata CP_3 autorizzazione da parte del giudice), fosse rigettata l'opposizione, con conseguente integrale conferma dell'opposto decreto;
con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza riservata in data 3 marzo 2023 questo giudice respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, stante la non manifesta infondatezza della eccezione di illiquidità del credito azionato in monitorio.
Quindi veniva disposta c.t.u. contabile diretta ad accertare i rapporti di dare-avere tra le parti in applicazione della clausola penale come ridotta ad equità.
All'esito della consulenza, e ai chiarimenti successivamente forniti dalla c.t.u. nominata, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. La validità della clausola penale azionata dalla convenuta opposta.
Osserva il giudice che il semplice esame dell'art. 18 delle condizioni generali di contratto prevede due differenti clausole penali: la prima recita testualmente che “l'utilizzatore dovrà immediatamente restituire alla concedente i beni oggetto del contratto … l'utilizzatore dovrà inoltre corrispondere immediatamente qualunque somma che sarà maturata a suo carico per corrispettivi insoluti, interessi di mora, spese, ecc., sino alla data di restituzione dei beni … tali somme, unitamente ad ogni altro importo già corrisposto a qualsiasi titolo dall'utilizzatore resteranno definitivamente acquisite alla concedente, a titolo anche di penale”; la seconda, ad essa alternativa, la cui scelta è rimessa alla discrezionale e insindacabile volontà della concedente, prevede la possibilità per la concedente di pretendere il risarcimento dei danni ulteriori derivanti dall'inadempimento, che saranno determinati
“calcolando il valore attuale, al tasso di indicizzazione indicato nelle condizioni particolari, di tutto il corrispettivo contrattuale previsto a carico dell'utilizzatore, maggiorato dell'importo indicato nel contratto per l'esercizio del diritto dell'opzione finale di acquisto dei beni e detratto quanto la concedente abbia ricavato, al netto di tutti i costi sostenuti, con la vendita dei beni”. pagina 3 di 6 Orbene la predetta disciplina contrattuale, laddove consente alla concedente di scegliere discrezionalmente di “accontentarsi” a titolo di penale di una disciplina dei rapporti conformata alla c.d. clausola di confisca (come si ricava univocamente dal rilievo che dopo quasi nove anni dalla avvenuta riconsegna del bene la concedente non si era curata di ricollocare il bene e aveva dimostrato per fatti concludenti di volersi avvalere del diritto ad ottenere i canoni scaduti e relativi accessori, senza neppure accennare ai canoni a scadere e al valore di mercato del bene), deve ritenersi illegittima, in quanto idonea a consentire alla locatrice finanziaria di conseguire un risultato più favorevole rispetto a quanto avrebbe ottenuto in seguito alla puntuale esecuzione del contratto (cfr. SS.UU., sent. n. 2061 del
28 gennaio 2021 e successive conformi).
3. La determinazione dei rapporti dare-avere tra le parti in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto.
Dal momento che la clausola penale contenuta nelle condizioni generali del contratto di locazione originariamente stipulato tra Ing Lease s.p.a. ed deve essere ridotta ad equità, in Parte_1 applicazione di una disciplina che consenta di contemperare gli opposti interessi delle parti del contratto – i rapporti economici dare-avere tra le parti dovranno essere regolati ponendo a confronto da una parte la sommatoria delle rate scadute fino alla risoluzione del contratto, delle rate a scadere e del prezzo di riscatto dei beni, solo in linea capitale, nonché delle spese sostenute per il recupero dei beni e per il loro mantenimento, dall'altra parte il valore/prezzo di ricollocazione dei beni oggetto del contratto di leasing, che ordinariamente dovrà essere individuato nel prezzo effettivamente conseguito dalla concedente in sede di ricollocazione del bene sul mercato (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, ord.
n. 16632 del 12 giugno 2023).
Peraltro, se quella è la disciplina ordinaria delle conseguenze della risoluzione per inadempimento della parte utilizzatrice, è altrettanto pacifico che la riduzione ad equità dell'importo della penale deve tenere conto del disposto dell'art. 1227 c.c., istituto richiamato dalla parte opponente sin dall'atto introduttivo, non potendo la parte utilizzatrice essere gravata del danno conseguente alla negligenza della parte concedente nella rivendita del bene (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 28022/2021; cfr. anche Sez. III, ord.
n. 7527/2024), come avvenuto nella fattispecie che ci occupa, laddove la rivendita dell'immobile è avvenuta ben dodici anni dopo la riconsegna del bene, ad un prezzo vile, del tutto incoerente con il valore contrattuale del bene (cfr. doc. 7 prodotto dalla parte convenuta in allegato alla comparsa conclusionale), non risultando che nelle more la società proprietaria abbia posto in essere alcuna pagina 4 di 6 attività volta alla ricollocazione del bene, men che meno avvalendosi delle procedure trasparenti che sarebbero poi state previste dalla normativa speciale.
Ciò che consente di ritenere equo contemperamento dei contrapposti interessi delle parti l'utilizzo del valore di mercato dell'immobile all'atto della sua restituzione, in relazione al cui accertamento è stato posto uno specifico quesito alla c.t.u., la quale ha risposto, anche in esito alla richiesta di chiarimenti, con iter logico espresso in modo analitico e convincente, rispondendo anche puntualmente alle osservazioni dei rispettivi c.t.p., quantificando il credito della società convenuta opposta nei confronti degli opponenti in complessivi € 39.116,60 (cfr. la seconda relazione di c.t.u., depositata telematicamente il 16 ottobre 2024).
4. La nullità della chiamata in causa di Controparte_3
La difesa di fin dalla comparsa di costituzione ha eccepito la nullità dell'atto di chiamata, CP_3 attuato dalla parte opponente direttamente senza avere ottenuto la previa autorizzazione del giudice
(circostanza questa pacifica in causa); tale circostanza determina la nullità della chiamata in causa, non sanata neppure dalla avvenuta costituzione del terzo chiamato (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 6503 del
12 marzo 2024; cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 41383 del 23 dicembre 2021).
5. Conclusioni.
In conclusione da quanto sopra esposto discende la revoca del decreto opposto, l'accoglimento della domanda di condanna proposta dalla convenuta opposta nei confronti degli opponenti Parte_1
e , e la
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_1 declaratoria di nullità della chiamata in causa di Controparte_3
Restano assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
6. Spese.
Dal momento che la presente causa è stata originata dalla scelta della convenuta di azionare una clausola penale illegittima, sussistono giusti motivi per compensare in misura di metà le spese di lite da essa sostenute per il presente giudizio, e per porre le spese di c.t.u. a carico esclusivo di parte convenuta opposta;
dovranno conseguentemente condannarsi gli opponenti, in via tra loro solidale, alla rifusione della rimanente metà delle spese sostenute dalla convenuta opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 26.000,01= a €
52.000,00=, in complessivi € 3.808,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di pagina 5 di 6 legge;
dovranno condannarsi altresì gli opponenti, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese sostenute dalla terza chiamata per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per la sola fase di studio e introduttiva (per il resto si rileva che non ha depositato alcun CP_3 autonomo atto, essendosi costituita a mezzo del medesimo difensore di per le cause di CP_1 valore da € 26.000,01= a € 52.000,00=, in complessivi € 2.905,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, revoca il decreto ingiuntivo emesso in data 22 luglio 2022 al n. 3012/2022 nei confronti di
[...]
; condanna i predetti Parte_1 Controparte_4 Parte_1
e , Parte_1 Parte_2 Parte_1 in via tra loro solidale, al pagamento in favore di della somma di € 39.116,60, oltre Controparte_1 interessi ex art. 1284, comma quarto, c.c., dalla domanda al saldo effettivo;
dichiara la nullità dell'atto di chiamata in causa di dichiara compensate in misura della metà le spese di lite tra la Controparte_3 convenuta opposta e gli opponenti, condannando questi ultimi, in via tra loro solidale, al pagamento, in favore della predetta convenuta opposta, della rimanente quota della metà delle spese di lite sostenute dalla medesima, liquidate nella somma complessiva di € 3.808,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
condanna gli opponenti, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata, liquidate nella somma complessiva di € 2.905,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
pone definitivamente a carico della convenuta opposta le spese di c.t.u.
Brescia, 22 dicembre 2025
Il Giudice
CA HE
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE V CIVILE in persona del dott. CA HE in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11990 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1 Parte_2
Parte_1 attori opponenti, con gli avv.ti David Alessandro Vincenti e Stefano Morisetti
e in persona della procuratrice speciale Controparte_1 Controparte_2 convenuta opposta, con l'avv. Vittoria Della Giovanna
e in persona della procuratrice speciale Controparte_3 Controparte_2 terza chiamata, con l'avv. Vittoria Della Giovanna
In punto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 3012/2022 - n. 8378/2022 R.G.
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 25 settembre 2025 e perciò, per le parti in causa, come da fogli di precisazione conclusioni depositati telematicamente rispettivamente in data 23 settembre 2025 per parte opponente e in data 9 settembre 2025 per parti convenuta e terza chiamata.
MOTIVAZIONE
pagina 1 di 6 1. Lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 3012/2022 emesso in data 22 luglio 2022 – procedimento n. 8378/2022 R.G.
– il giudice des. del Tribunale di Brescia ingiungeva a Parte_1 nonché ai soci e fidejussori e di pagare, in via tra
[...] Parte_2 Parte_1 loro solidale, la somma di € 60.840,23=, oltre a interessi come da domanda e spese di procedura in favore della ricorrente Controparte_1
Avverso tale decreto, notificato in data 7 settembre 2022, proponevano tempestiva opposizione gli intimati, con atto di citazione notificato il 17 ottobre 2022, contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria da CP_1
Assumeva parte opponente che il contratto di leasing immobiliare in questione era qualificabile come
“leasing traslativo”; che per disciplinare le conseguenze della risoluzione di tale contratto, non potendosi applicare la novella legislativa n. 124/2017 (essendo la risoluzione avvenuta prima della sua entrata in vigore), doveva farsi ricorso all'applicazione analogica dell'art. 1526, comma secondo, c.c., nel caso in cui (come in quello che ci occupa) le parti avessero pattuito una clausola penale;
che, conseguentemente, in applicazione di tale regola di giudizio, doveva ridursi ad equità qualunque clausola penale che consentisse alla locatrice finanziaria di acquisire in caso di risoluzione per inadempimento un risultato più vantaggioso di quanto avrebbe ottenuto in caso il contratto si fosse esaurito con il pieno adempimento da parte dell'utilizzatore; che la clausola “di confisca” prevista contrattualmente avrebbe consentito alla locatrice di trattenere, oltre ai canoni scaduti fino alla restituzione del bene, anche la proprietà del bene stesso, dovendo quindi essere ridotta ad equità, secondo le modalità disegnate dall'insegnamento della giurisprudenza di legittimità; che, a tal fine, si rendeva necessario procedere ad una stima del valore di mercato del bene al momento della sua restituzione alla locatrice finanziaria, al fine di stabilire la corretta disciplina dei rapporti dare-avere tra le parti;
che, nel caso l'applicazione analogica dell'art. 1526, comma secondo, c.c., avesse determinato un credito in capo alla parte utilizzatrice, il soggetto passivo di tale obbligazione sarebbe dovuto individuarsi nella società (alla quale era rimasta la proprietà dell'immobile), che parte Controparte_3 opponente chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa.
Tutto ciò premesso, parte opponente chiedeva che il Tribunale, previa autorizzazione alla chiamata in causa di revocasse l'opposto decreto, rigettando le domande di condanna avanzate da Controparte_3 nei suoi confronti, ovvero, in via subordinata, rideterminasse le somme eventualmente CP_1 dovute dalla debitrice principale e dai suoi fidejussori;
nel caso all'esito della istruttoria fosse risultato pagina 2 di 6 un credito in capo alla società utilizzatrice, condannasse ovvero, in via alternativa, CP_1 [...]
al pagamento del relativo importo in favore di con vittoria delle spese di lite. CP_3 Parte_1
Si costituivano ritualmente e le quali, sulle premesse che la clausola penale CP_1 CP_3 contrattualmente prevista non prevedeva alcun indebito arricchimento in capo alla locatrice finanziaria, che si era limitata a richiedere il pagamento dei canoni scaduti alla data della risoluzione, e CP_1 che non vi era stato alcun abuso del diritto nei confronti dei fidejussori, chiedeva che, previa estromissione dal giudizio di (peraltro chiamata in causa senza che vi fosse stata CP_3 autorizzazione da parte del giudice), fosse rigettata l'opposizione, con conseguente integrale conferma dell'opposto decreto;
con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza riservata in data 3 marzo 2023 questo giudice respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, stante la non manifesta infondatezza della eccezione di illiquidità del credito azionato in monitorio.
Quindi veniva disposta c.t.u. contabile diretta ad accertare i rapporti di dare-avere tra le parti in applicazione della clausola penale come ridotta ad equità.
All'esito della consulenza, e ai chiarimenti successivamente forniti dalla c.t.u. nominata, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. La validità della clausola penale azionata dalla convenuta opposta.
Osserva il giudice che il semplice esame dell'art. 18 delle condizioni generali di contratto prevede due differenti clausole penali: la prima recita testualmente che “l'utilizzatore dovrà immediatamente restituire alla concedente i beni oggetto del contratto … l'utilizzatore dovrà inoltre corrispondere immediatamente qualunque somma che sarà maturata a suo carico per corrispettivi insoluti, interessi di mora, spese, ecc., sino alla data di restituzione dei beni … tali somme, unitamente ad ogni altro importo già corrisposto a qualsiasi titolo dall'utilizzatore resteranno definitivamente acquisite alla concedente, a titolo anche di penale”; la seconda, ad essa alternativa, la cui scelta è rimessa alla discrezionale e insindacabile volontà della concedente, prevede la possibilità per la concedente di pretendere il risarcimento dei danni ulteriori derivanti dall'inadempimento, che saranno determinati
“calcolando il valore attuale, al tasso di indicizzazione indicato nelle condizioni particolari, di tutto il corrispettivo contrattuale previsto a carico dell'utilizzatore, maggiorato dell'importo indicato nel contratto per l'esercizio del diritto dell'opzione finale di acquisto dei beni e detratto quanto la concedente abbia ricavato, al netto di tutti i costi sostenuti, con la vendita dei beni”. pagina 3 di 6 Orbene la predetta disciplina contrattuale, laddove consente alla concedente di scegliere discrezionalmente di “accontentarsi” a titolo di penale di una disciplina dei rapporti conformata alla c.d. clausola di confisca (come si ricava univocamente dal rilievo che dopo quasi nove anni dalla avvenuta riconsegna del bene la concedente non si era curata di ricollocare il bene e aveva dimostrato per fatti concludenti di volersi avvalere del diritto ad ottenere i canoni scaduti e relativi accessori, senza neppure accennare ai canoni a scadere e al valore di mercato del bene), deve ritenersi illegittima, in quanto idonea a consentire alla locatrice finanziaria di conseguire un risultato più favorevole rispetto a quanto avrebbe ottenuto in seguito alla puntuale esecuzione del contratto (cfr. SS.UU., sent. n. 2061 del
28 gennaio 2021 e successive conformi).
3. La determinazione dei rapporti dare-avere tra le parti in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto.
Dal momento che la clausola penale contenuta nelle condizioni generali del contratto di locazione originariamente stipulato tra Ing Lease s.p.a. ed deve essere ridotta ad equità, in Parte_1 applicazione di una disciplina che consenta di contemperare gli opposti interessi delle parti del contratto – i rapporti economici dare-avere tra le parti dovranno essere regolati ponendo a confronto da una parte la sommatoria delle rate scadute fino alla risoluzione del contratto, delle rate a scadere e del prezzo di riscatto dei beni, solo in linea capitale, nonché delle spese sostenute per il recupero dei beni e per il loro mantenimento, dall'altra parte il valore/prezzo di ricollocazione dei beni oggetto del contratto di leasing, che ordinariamente dovrà essere individuato nel prezzo effettivamente conseguito dalla concedente in sede di ricollocazione del bene sul mercato (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, ord.
n. 16632 del 12 giugno 2023).
Peraltro, se quella è la disciplina ordinaria delle conseguenze della risoluzione per inadempimento della parte utilizzatrice, è altrettanto pacifico che la riduzione ad equità dell'importo della penale deve tenere conto del disposto dell'art. 1227 c.c., istituto richiamato dalla parte opponente sin dall'atto introduttivo, non potendo la parte utilizzatrice essere gravata del danno conseguente alla negligenza della parte concedente nella rivendita del bene (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 28022/2021; cfr. anche Sez. III, ord.
n. 7527/2024), come avvenuto nella fattispecie che ci occupa, laddove la rivendita dell'immobile è avvenuta ben dodici anni dopo la riconsegna del bene, ad un prezzo vile, del tutto incoerente con il valore contrattuale del bene (cfr. doc. 7 prodotto dalla parte convenuta in allegato alla comparsa conclusionale), non risultando che nelle more la società proprietaria abbia posto in essere alcuna pagina 4 di 6 attività volta alla ricollocazione del bene, men che meno avvalendosi delle procedure trasparenti che sarebbero poi state previste dalla normativa speciale.
Ciò che consente di ritenere equo contemperamento dei contrapposti interessi delle parti l'utilizzo del valore di mercato dell'immobile all'atto della sua restituzione, in relazione al cui accertamento è stato posto uno specifico quesito alla c.t.u., la quale ha risposto, anche in esito alla richiesta di chiarimenti, con iter logico espresso in modo analitico e convincente, rispondendo anche puntualmente alle osservazioni dei rispettivi c.t.p., quantificando il credito della società convenuta opposta nei confronti degli opponenti in complessivi € 39.116,60 (cfr. la seconda relazione di c.t.u., depositata telematicamente il 16 ottobre 2024).
4. La nullità della chiamata in causa di Controparte_3
La difesa di fin dalla comparsa di costituzione ha eccepito la nullità dell'atto di chiamata, CP_3 attuato dalla parte opponente direttamente senza avere ottenuto la previa autorizzazione del giudice
(circostanza questa pacifica in causa); tale circostanza determina la nullità della chiamata in causa, non sanata neppure dalla avvenuta costituzione del terzo chiamato (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 6503 del
12 marzo 2024; cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 41383 del 23 dicembre 2021).
5. Conclusioni.
In conclusione da quanto sopra esposto discende la revoca del decreto opposto, l'accoglimento della domanda di condanna proposta dalla convenuta opposta nei confronti degli opponenti Parte_1
e , e la
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_1 declaratoria di nullità della chiamata in causa di Controparte_3
Restano assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
6. Spese.
Dal momento che la presente causa è stata originata dalla scelta della convenuta di azionare una clausola penale illegittima, sussistono giusti motivi per compensare in misura di metà le spese di lite da essa sostenute per il presente giudizio, e per porre le spese di c.t.u. a carico esclusivo di parte convenuta opposta;
dovranno conseguentemente condannarsi gli opponenti, in via tra loro solidale, alla rifusione della rimanente metà delle spese sostenute dalla convenuta opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 26.000,01= a €
52.000,00=, in complessivi € 3.808,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di pagina 5 di 6 legge;
dovranno condannarsi altresì gli opponenti, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese sostenute dalla terza chiamata per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per la sola fase di studio e introduttiva (per il resto si rileva che non ha depositato alcun CP_3 autonomo atto, essendosi costituita a mezzo del medesimo difensore di per le cause di CP_1 valore da € 26.000,01= a € 52.000,00=, in complessivi € 2.905,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, revoca il decreto ingiuntivo emesso in data 22 luglio 2022 al n. 3012/2022 nei confronti di
[...]
; condanna i predetti Parte_1 Controparte_4 Parte_1
e , Parte_1 Parte_2 Parte_1 in via tra loro solidale, al pagamento in favore di della somma di € 39.116,60, oltre Controparte_1 interessi ex art. 1284, comma quarto, c.c., dalla domanda al saldo effettivo;
dichiara la nullità dell'atto di chiamata in causa di dichiara compensate in misura della metà le spese di lite tra la Controparte_3 convenuta opposta e gli opponenti, condannando questi ultimi, in via tra loro solidale, al pagamento, in favore della predetta convenuta opposta, della rimanente quota della metà delle spese di lite sostenute dalla medesima, liquidate nella somma complessiva di € 3.808,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
condanna gli opponenti, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata, liquidate nella somma complessiva di € 2.905,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
pone definitivamente a carico della convenuta opposta le spese di c.t.u.
Brescia, 22 dicembre 2025
Il Giudice
CA HE
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 6 di 6