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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 05/12/2024, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
Nr. 591/2021 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 07/11/2024, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “retribuzione”, promossa da:
, G), 01/01/1973 (C.F. Parte_1 Parte_2 C.F._1
, 26/07/1970 (C.F. ) Parte_3 Parte_4 C.F._2
, 21/04/1970 (C.F. ) Parte_5 Parte_4 C.F._3
, , 05/08/1971 (C.F. ) Parte_6 Parte_4 C.F._4
, 21/06/1967 (C.F. ) Parte_7 Parte_4 C.F._5
Tutti con il patrocinio dell'avv. NARO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE DEI TIGLI, 27 93017 SAN CATALDO ricorrenti contro
(C.F. con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DELLO STATO DI CALTANISSETTA, elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA' 174 93100
Parte_4 resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: «accertare l'illegittimità dei provvedimenti posti in essere dal poiché in CP_1 violazione dell'art. 78 del D.Lgs. n.443/1992, in violazione del principio del divieto di “riformatio in peius” e in contrasto con i precedenti provvedimenti di attribuzione degli assegni ad personam riassorbibili solo in caso di passaggio da un'area all'altra o ad un livello retributivo superiore all'interno della stessa area;
dichiarare la disapplicazione dei provvedimenti posti in essere dal anzi specificati;
per l'effetto, condannare il CP_1
a rimborsare a ciascun ricorrente le somme già riscosse e rideterminare l'assegno personale per come CP_1 previsto nei provvedimenti di inquadramento dei ricorrenti al momento del passaggio nei ruoli civili. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario»
Per parte resistente: «nel merito, respingere il ricorso proposto perché infondato in punto di fatto e di diritto;
con condanna alle spese»
Ragioni della decisione
I ricorrenti, tutti dipendenti del , con ricorso depositato in data Controparte_1
20/05/2021, hanno agito hanno per l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe.
1 Al fine hanno rilevato di essere transitati ai sensi degli articoli 75 e 78 del d.lgs.
443/1992 - dal Corpo di Polizia Penitenziaria al Dipartimento della Giustizia Minorile, presso l'Istituto Penale per i Minorenni di e l'Ufficio di Servizio Sociale per i Parte_4
Minorenni di , con il profilo professionale di Assistenti Amministrativi, area II Parte_4 fascia retributiva F2, a decorrere dalla data di assunzione in servizio
Con riferimento alla posizione economica acquisita, al fine di riconoscere ai ricorrenti il medesimo trattamento economico percepito nel Corpo di Polizia Penitenziaria, superiore rispetto al corrispondente profilo professionale assegnato nei ruoli civili, con provvedimenti del Direttore Generale e del Dirigente è stato corrisposto un assegno ad personam (All.n.1).
Con provvedimento del Direttore Generale del 31.8.2020 si è proceduto al riassorbimento dell'assegno ad personam, a seguito degli aumenti contrattuali di cui al C.C.N.L.
Comparto Funzioni Centrale del 12 febbraio 2018, triennio economico 2016-2018, rideterminandolo a partire dal 1° gennaio 2016. Per l'effetto il ha proceduto al CP_1 recupero per ciascun ricorrente delle somme già corrisposte nel triennio 2016-2018 con trattenuta mensile sul cedolino stipendiale (All.ti nn. 2, 3 e 4).
Assumendo l'illegittimità del riassorbimento e della suddetta trattenuta hanno lamentato la falsa applicazione dell'art. 78 d.lgs. n.443/1992, la violazione e/o falsa applicazione del principio del divieto di “reformatio in peius” e per l'effetto hanno concluso come in atti.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito il che ha resistito contestando i fatti ed in particolare ha Controparte_1 evidenziato che la ratio dell'attribuzione dell'assegno ad personam, è quella di assicurare il mantenimento della preesistente posizione economica nel momento del trasferimento, non di assicurare una permanente situazione di miglior favore.
Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 7.11.2024.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°
I fatti oggetto di giudizio non sono contestati, né sono evidenziati errori nella determinazione delle somme oggetto di recupero, la questione concerne propriamente l'interpretazione dell'art. 78, co. 2, del d.lgs. n. 443/1992, con cui si è proceduto all'attribuzione dell'assegno ad personam ai fini del mantenimento del maturato economico di provenienza e delle successive disposizioni collettive.
2 La citata norma dispone: «
1. Il trasferimento in altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato del personale di cui all'art. 75 non comporta modifiche delle dotazioni dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.
2. Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.
3. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente decreto, sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi da detto personale fino al riassorbimento del soprannumero».
L'Amministrazione, per effetto dei rinnovi contrattuali previsti dall'ultimo CCNL a valere dal primo gennaio 2016 fino al dicembre 2018 per evitare ingiustificate disparità di trattamento, ha proceduto al riassorbimento dell'assegno ad personam anche con riferimento agli aumenti contrattuali e non solo nel caso di passaggio da un'area ad un'altra o da un livello retributivo superiore all'interno della stessa area.
Osserva questo Giudicante che il suddetto modus operandi non solo è coerente con la ratio dell'art. 78, dlgs n. 443/92 di mantenere il livello retributivo all'atto del passaggio da una Amministrazione all'altra, ma pure al generale principio stabilito dall'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 di parità di trattamento dei dipendenti pubblici (sulla questione
Cassazione civile sez. lav., 26/05/2023, n.14811 «In tema di transito del personale militare appartenente alla Guardia di Finanza nei ruoli civili, l'assegno "ad personam", attribuito, al momento del passaggio, qualora il nuovo trattamento economico sia inferiore a quello goduto in precedenza, è riassorbibile in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento, dovendosi contemperare, in applicazione del generale principio stabilito dall'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, il principio di irriducibilità della retribuzione, con quello di parità di trattamento dei dipendenti pubblici).
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite sono compensate attesi i contrasti giurisprudenziali in primo grado, risolti dalla Suprema Corte solo successivamente alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di giudizio.
Caltanissetta, 05/12/2024
Il Giudice Angela Latorre
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Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 07/11/2024, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “retribuzione”, promossa da:
, G), 01/01/1973 (C.F. Parte_1 Parte_2 C.F._1
, 26/07/1970 (C.F. ) Parte_3 Parte_4 C.F._2
, 21/04/1970 (C.F. ) Parte_5 Parte_4 C.F._3
, , 05/08/1971 (C.F. ) Parte_6 Parte_4 C.F._4
, 21/06/1967 (C.F. ) Parte_7 Parte_4 C.F._5
Tutti con il patrocinio dell'avv. NARO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE DEI TIGLI, 27 93017 SAN CATALDO ricorrenti contro
(C.F. con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DELLO STATO DI CALTANISSETTA, elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA' 174 93100
Parte_4 resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: «accertare l'illegittimità dei provvedimenti posti in essere dal poiché in CP_1 violazione dell'art. 78 del D.Lgs. n.443/1992, in violazione del principio del divieto di “riformatio in peius” e in contrasto con i precedenti provvedimenti di attribuzione degli assegni ad personam riassorbibili solo in caso di passaggio da un'area all'altra o ad un livello retributivo superiore all'interno della stessa area;
dichiarare la disapplicazione dei provvedimenti posti in essere dal anzi specificati;
per l'effetto, condannare il CP_1
a rimborsare a ciascun ricorrente le somme già riscosse e rideterminare l'assegno personale per come CP_1 previsto nei provvedimenti di inquadramento dei ricorrenti al momento del passaggio nei ruoli civili. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario»
Per parte resistente: «nel merito, respingere il ricorso proposto perché infondato in punto di fatto e di diritto;
con condanna alle spese»
Ragioni della decisione
I ricorrenti, tutti dipendenti del , con ricorso depositato in data Controparte_1
20/05/2021, hanno agito hanno per l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe.
1 Al fine hanno rilevato di essere transitati ai sensi degli articoli 75 e 78 del d.lgs.
443/1992 - dal Corpo di Polizia Penitenziaria al Dipartimento della Giustizia Minorile, presso l'Istituto Penale per i Minorenni di e l'Ufficio di Servizio Sociale per i Parte_4
Minorenni di , con il profilo professionale di Assistenti Amministrativi, area II Parte_4 fascia retributiva F2, a decorrere dalla data di assunzione in servizio
Con riferimento alla posizione economica acquisita, al fine di riconoscere ai ricorrenti il medesimo trattamento economico percepito nel Corpo di Polizia Penitenziaria, superiore rispetto al corrispondente profilo professionale assegnato nei ruoli civili, con provvedimenti del Direttore Generale e del Dirigente è stato corrisposto un assegno ad personam (All.n.1).
Con provvedimento del Direttore Generale del 31.8.2020 si è proceduto al riassorbimento dell'assegno ad personam, a seguito degli aumenti contrattuali di cui al C.C.N.L.
Comparto Funzioni Centrale del 12 febbraio 2018, triennio economico 2016-2018, rideterminandolo a partire dal 1° gennaio 2016. Per l'effetto il ha proceduto al CP_1 recupero per ciascun ricorrente delle somme già corrisposte nel triennio 2016-2018 con trattenuta mensile sul cedolino stipendiale (All.ti nn. 2, 3 e 4).
Assumendo l'illegittimità del riassorbimento e della suddetta trattenuta hanno lamentato la falsa applicazione dell'art. 78 d.lgs. n.443/1992, la violazione e/o falsa applicazione del principio del divieto di “reformatio in peius” e per l'effetto hanno concluso come in atti.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito il che ha resistito contestando i fatti ed in particolare ha Controparte_1 evidenziato che la ratio dell'attribuzione dell'assegno ad personam, è quella di assicurare il mantenimento della preesistente posizione economica nel momento del trasferimento, non di assicurare una permanente situazione di miglior favore.
Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 7.11.2024.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°
I fatti oggetto di giudizio non sono contestati, né sono evidenziati errori nella determinazione delle somme oggetto di recupero, la questione concerne propriamente l'interpretazione dell'art. 78, co. 2, del d.lgs. n. 443/1992, con cui si è proceduto all'attribuzione dell'assegno ad personam ai fini del mantenimento del maturato economico di provenienza e delle successive disposizioni collettive.
2 La citata norma dispone: «
1. Il trasferimento in altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato del personale di cui all'art. 75 non comporta modifiche delle dotazioni dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.
2. Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.
3. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente decreto, sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi da detto personale fino al riassorbimento del soprannumero».
L'Amministrazione, per effetto dei rinnovi contrattuali previsti dall'ultimo CCNL a valere dal primo gennaio 2016 fino al dicembre 2018 per evitare ingiustificate disparità di trattamento, ha proceduto al riassorbimento dell'assegno ad personam anche con riferimento agli aumenti contrattuali e non solo nel caso di passaggio da un'area ad un'altra o da un livello retributivo superiore all'interno della stessa area.
Osserva questo Giudicante che il suddetto modus operandi non solo è coerente con la ratio dell'art. 78, dlgs n. 443/92 di mantenere il livello retributivo all'atto del passaggio da una Amministrazione all'altra, ma pure al generale principio stabilito dall'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 di parità di trattamento dei dipendenti pubblici (sulla questione
Cassazione civile sez. lav., 26/05/2023, n.14811 «In tema di transito del personale militare appartenente alla Guardia di Finanza nei ruoli civili, l'assegno "ad personam", attribuito, al momento del passaggio, qualora il nuovo trattamento economico sia inferiore a quello goduto in precedenza, è riassorbibile in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento, dovendosi contemperare, in applicazione del generale principio stabilito dall'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, il principio di irriducibilità della retribuzione, con quello di parità di trattamento dei dipendenti pubblici).
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite sono compensate attesi i contrasti giurisprudenziali in primo grado, risolti dalla Suprema Corte solo successivamente alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di giudizio.
Caltanissetta, 05/12/2024
Il Giudice Angela Latorre
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