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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 3007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3007 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3007/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IG ANDREA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15489/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240032298526 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3244/2026 depositato il 19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 10020240032298526/000 relatva a tassa automobilistica anno 2017 di euro 233,54, notificata in data
13/5/2025,
A sostegno del proposto gravame sono stati dedotti i seguenti motivi :
1) inesistenza di valido titolo, per non avere la ricorrente ricevuto acun prodromico avviso di accertamento;
2) mancanza dei requisiti di chiarezza della cartella emessa in violazione della legge n. 241/90;
3)violazione e falsa applicazione art. 27 legge n. 689/81;
4)eccesso di potere;
violazione del giusto procedimento ,difetto dell'atto presupposto;
5) violazione delle norme poste a tutela dell'esercizio del diritto di difesa;
omessa indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere;
6) prescrizione del tributo .
Si è costituita in giudizio con controdeduzioni Agenzia Entrate - Riscossione
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare meritevole di positivo apprezzamento in ragione dela fondatezza delle caensure di cui ai motivi indicati in " fatto"ai numeri 1), 4) e 6) aventi valenza assorbente e da trattarsi congiuntamente per l'evidente connessione tra gli stessi .
E dunque la cartella esattoriale per cui è causa è stata emessa a seguito di due avvisi di accertamento, quello indicato con numero finale 1406 e indicato come notificato in dat20/1/2021 e quello con numero finale 3053 indicato come notificato in data 4/4/2023, ma il fatto è che non v'è prova documentale circa l'avvenuta notifica di datti atti presupposti e non v'è dubbio che spetti alla parte pubblica l'onere di comprovare tali avvenuti adempimenti posti a suo carico.
Ne deriva che si configura nella specie il vizio in procedendo di mancata notifica degli atti presupposti , con conseguente illegittimità dell'atto finale costituito dalla qui impugnata cartella di pagamento.
Parimenti, in assenza di atto interruttivo, deve considerasi essersi inverata la denunciata prescrizione del tributo che, com'è noto, sconta il termine prescrizionale di tre anni ampiamente decorso alla data di notifica della gravata cartella esattoriale ( 13maggio 2025 ). Conclusivamente il ricorso , in quanto fondato, va accolto,
Le spese di lite seguono la regola dela soccombenza, liquidate come da dispositivo e con atribuzione al procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna i resistenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in € 250,00 per ciascuna parte.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IG ANDREA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15489/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240032298526 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3244/2026 depositato il 19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 10020240032298526/000 relatva a tassa automobilistica anno 2017 di euro 233,54, notificata in data
13/5/2025,
A sostegno del proposto gravame sono stati dedotti i seguenti motivi :
1) inesistenza di valido titolo, per non avere la ricorrente ricevuto acun prodromico avviso di accertamento;
2) mancanza dei requisiti di chiarezza della cartella emessa in violazione della legge n. 241/90;
3)violazione e falsa applicazione art. 27 legge n. 689/81;
4)eccesso di potere;
violazione del giusto procedimento ,difetto dell'atto presupposto;
5) violazione delle norme poste a tutela dell'esercizio del diritto di difesa;
omessa indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere;
6) prescrizione del tributo .
Si è costituita in giudizio con controdeduzioni Agenzia Entrate - Riscossione
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare meritevole di positivo apprezzamento in ragione dela fondatezza delle caensure di cui ai motivi indicati in " fatto"ai numeri 1), 4) e 6) aventi valenza assorbente e da trattarsi congiuntamente per l'evidente connessione tra gli stessi .
E dunque la cartella esattoriale per cui è causa è stata emessa a seguito di due avvisi di accertamento, quello indicato con numero finale 1406 e indicato come notificato in dat20/1/2021 e quello con numero finale 3053 indicato come notificato in data 4/4/2023, ma il fatto è che non v'è prova documentale circa l'avvenuta notifica di datti atti presupposti e non v'è dubbio che spetti alla parte pubblica l'onere di comprovare tali avvenuti adempimenti posti a suo carico.
Ne deriva che si configura nella specie il vizio in procedendo di mancata notifica degli atti presupposti , con conseguente illegittimità dell'atto finale costituito dalla qui impugnata cartella di pagamento.
Parimenti, in assenza di atto interruttivo, deve considerasi essersi inverata la denunciata prescrizione del tributo che, com'è noto, sconta il termine prescrizionale di tre anni ampiamente decorso alla data di notifica della gravata cartella esattoriale ( 13maggio 2025 ). Conclusivamente il ricorso , in quanto fondato, va accolto,
Le spese di lite seguono la regola dela soccombenza, liquidate come da dispositivo e con atribuzione al procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna i resistenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in € 250,00 per ciascuna parte.