Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 09/04/2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.17427 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
, quale procuratore di se stesso, nella Parte_1 Parte_2
qualità di Liquidatore e Legale Rappresentante della , rapp.to Controparte_1
e difeso, dagli avv.ti Normanno Torino e , presso i quali elettivamente Parte_1
domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Pepe, presso il quale elettivamente domicilia convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.07.2024, il ha dedotto di aver ricevuto a Pt_1
mezzo pec dal convenuto , la notifica degli avvisi di addebito n. 371 2021 00018099 CP_3
13 000 e n. 371 2022 00064678 75 000, con i quali l ha richiesto alla CP_3 Controparte_1 il pagamento dell'importo di euro 226,36 quale inadempienza relativa alla mensilità di maggio 2018 e di euro 55,31 quale inadempienza relativa alla mensilità di dicembre 2017 ;
di aver pertanto provveduto ad informare per le vie brevi il
[...]
, reale legale rappresentante te della , disposto ad Pt_2 Controparte_1 effettuare, anch'egli, opposizione;
che l convenuto già in precedenza ha a lui CP_3
notificato - con modalità particolari e/o inusuali descritte in ricorso -ordinanze ingiunzioni per omesso versamento dei contributi previdenziali, opposte e rubricate al n. R.G. 8296/2024 e
R.G. 8291/2024, dell'intestato Tribunale;
che il credito oggi vantato dall' è CP_3 ampiamente prescritto;
di aver vanamente formulato istanza in autotutela all' CP_3 convenuto chiedendo l'annullamento e /o l'archiviazione.
Tanto premesso, i ricorrenti, evidenziando la carenza di legittimazione passiva del
, la nullità e /o l'inesistenza della notifica degli avvisi impugnati;
l'intervenuta Pt_1 prescrizione dalla pretesa creditoria/contributiva hanno concluso chiedendo di “ In via principale, previa immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati per tutte le questioni attinenti, sia al fumus boni iuris - l'opposizione si appalesa oltremodo fondata - che al periculum in mora - i ricorrenti dovrebbero agire per la restituzione di quanto riscosso dall' con l'eventuale, promovenda, azione esecutiva CP_2 intrapresa in loro danno;
2) Accertare e dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione passiva dell'avv. rispetto all'odierna vicenda processuale non essedo lo Parte_1
stesso legale rapp.te della;
3) Accertare e dichiarare la nullità Controparte_1
e/o inesistenza della notifica dell'avviso di addebito n. 371
2021 00018099 13 000 codice fiscale matricola 5131959865 Gestione P.IVA_1
Aziende con lavoratori dipendenti, in merito alla posizione contributiva dell'anno da 05/2018
a 05/2018, per l'importo complessivo di euro € 226,36 e dell'avviso di addebito n. 371 2022
00064678 75 000, codice fiscale , matricola 5131959865 Gestione Aziende P.IVA_1 con lavoratori dipendenti, in merito alla posizione contributiva dell'anno da 12/2017 a
12/2017, per l'importo complessivo di euro € 55,31, eseguita, illegittimamente, dall' CP_2 sulla pec personale dell'Avv. e, per l'effetto: 4) Ordinare all'INSP di Parte_1 astenersi dall'eseguire, per il futuro, notifiche alla , sulla pec Controparte_1 dell'avv. che non ricopre alcun ruolo all'interno di tale società da più di Parte_1
cinque anni. 5) Accertare e dichiarare la prescrizione in favore dei ricorrenti atteso che la notifica dell'avviso di addebito n. 371 2021 00018099 13 000 codice fiscale P.IVA_1
matricola 5131959865 Gestione Aziende con lavoratori dipendenti - in merito alla posizione contributiva dell'anno da 05/2018 a 05/2018 per l'importo complessivo di euro € 226,36 e quella dell'Avviso di addebito n. 371 2022 00064678 75 000, codice fiscale P.IVA_1 matricola 5131959865 Gestione Aziende con lavoratori dipendenti - in merito alla posizione contributiva dell'anno da 12/2017 a 12/2017 per l'importo complessivo di euro € 55,31, sono CP_ avvenute dopo 5 anni con la conseguente decadenza dall' dalla pretesa creditoria;
”
Spese vinte.
Nel resistere alla domanda l ne ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto CP_2 chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, ha rappresentato che gli avvisi di addebito impugnati risultano correttamente e regolarmente notificati;
che dalla visura camerale della , si Controparte_1 evince che il ha cessato di essere rappresentante legale dell'azienda a partire Pt_1 dal 5.11.2018, e che da tale data è subentrato a quest'ultimo, in qualità di liquidatore della società, il;
che alcuna prescrizione è intervenuta nel caso di specie stante la Pt_2
presenza di atti interruttivi e considerata altresì la sospensione dei termini di prescrizione in ragione della normativa in materia di emergenza sanitaria da Covid 19, per un periodo complessivo di 311 giorni.
******
Deve ritenersi fondata l'eccezione preliminare di nullità della notifica degli avvisi di cui si controverte , effettuata a mezzo pec al ricorrente , che ha allegato e Parte_1 provato ( cfr visura CCIAA in atti) di non essere più l'amministratore della CP_1
dal 3.10.2018, società posta in liquidazione e, da tale data, legalmente rappresentata dal liquidatore . Parte_2
Tuttavia l ha chiesto la condanna al pagamento dei contributi in questione in caso CP_2 dell'accertata nullità della notifica dei titoli in contestazione, opzione cui l può CP_3
orientare la propria difesa, per costante giurisprudenza di legittimità.
Ed infatti numerosi precedenti della Suprema Corte (v., fra le tante, Cass. n. 5963 del
2018, Cass. nn. 19708 e 15211 del 2017), in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito;
la Corte ha già chiarito che ha natura di opposizione all'esecuzione l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo e prima d'una intimazione ad adempiere (v. Cass. nn. 29294 e 22292 del 2019) e che, a sua volta, l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., fra le tante, Cass. n. 12239 del
2007); se dunque l'opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi (v., da ultimo, Cass. n. 12025 del 2019 e i precedenti ivi richiamati); ricorrono, infatti, gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (v., per tutte,
Cass. n. 12311 del 1997) che l'opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt.
633, 644 e segg. cod.proc.civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod.proc.civ.) sicché il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza delle condizioni di legge;
in conseguente applicazione di tali principi, gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., fra le ultime, Cass. n. 20728 del 2019 e i numerosi precedenti ivi richiamati);in conclusione,
e dando continuità alla costante giurisprudenza della Corte, l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che, per essere oggetto del giudizio l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, l'ente previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda (v., per tutte, Cass. n. 3486 del
2016 e successive conformi), così come se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo accertato risulti in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice dovrà non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma ( cfr in motivazione Cass n. 1558/ 2020). Tanto premesso, il ricorso risulta fondato in accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale del credito, ai sensi dell'art. 3 legge 335/95, trattandosi di crediti richiesti a titolo di contribuzione obbligatoria per aziende con lavoratori dipendenti maturati a maggio
2018 ( euro € 226,36) e a dicembre 2017 (€ 55,31 ) e portati negli avvisi di cui qui si controverte, notificati con pec del 20.06.2024.
A fronte dell'eccezione di prescrizione, l ha versato in atti documentazione non idonea CP_2
a interrompere il termine estintivo, in quanto non comprovante la completezza dell'iter notificatorio richiesto.
In particolare l ha versato agli atti la nota di rettifica in data 23.1.2020 ( identificata con CP_2
n. raccomandata 68957948929-8 ), notificata a mezzo servizio postale e restituita al mittente per compiuta giacenza il 12.2.2020, che risulta indirizzata unicamente alla società e non anche suo legale rappresentante. Quindi l'atto reca un indirizzo errato perché non Co corrisponde alla sede legale della ( cfr sede legale visura CCIAA) ma a quello del liquidatore legale rappresentante, che tuttavia non è menzionato sulla raccomandata: né nella lettera, né nell'AR. Co
ha altresì depositato una diffida (Oggetto: versamento contributo dovuto per i CP_2
licenziamenti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
) Protocollo .5105.29/12/2021.0691444 intesta a quale CP_2 Parte_2 legale rappresentante della srl, deducendo che quest'atto sarebbe stato notificato con raccomandata postale con AR, restituito al mittente per compiuta giacenza.
Tuttavia la cartolina versata agli atti non reca alcun elemento da cui possa evincersi che la stessa si riferisca effettivamente alla citata diffida, che non reca il numero di raccomandata.
Mancano infatti il codice a barre e il numero identificativo appostovi sotto, che consentono di ricondurre la lettera all'AR (cfr all nella prod ). CP_2
Analoghe considerazioni valgono per l'invito a regolarizzare recante la data del 18/11/2019, pur senza considerare che l'atto non contiene riferimenti specifici al credito di cui qui si controverte.
Ne consegue che il credito, riferito a inadempienza relative a maggio 2018 e a dicembre
2017, in assenza di idonei atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione, risulta interamente prescritto, anche considerando la sospensione prescritta dalla normativa emanata per l'emergenza sanitaria.
In particolare l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni.
In totale 311 giorni di sospensione.
Nel caso di specie, il termine quinquennale era ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della citata normativa emergenziale, che trova quindi in linea di principio applicazione.
Tuttavia dovendo aggiungere all'ordinario termine quinquennale ( astrattamente fissato alla data del dicembre 2022 e maggio 2023 ( data di maturazione del credito rispettivamente portato nei due Avvisi d'addebito) ulteriori 311 giorni, risulta evidente che il credito alla data in cui è stato depositato il ricorso in esame ed eccepita la prescrizione – ma altresì alla data di ricezione della pec indirizzata al Castello (20.06.2024) - era già prescritto.
Conclusivamente il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il difetto di legittimazione passiva di Parte_1
e non dovuti gli importi di cui agli avvisi di addebito n. 371 2021 00018099 13 000
[...]
e n. 371 2022 00064678 75 000
b) condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi CP_2
euro 350,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Napoli 09.04.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Ada Bonfiglio