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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/10/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2583/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2583/2023 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 7 ottobre 2025 ad ore 9,54 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. MORETTI LEONARDO Parte_1 Per , presente personalmente, l'avv. CHIARA CECCHI in sostituzione dell'avv. GORI CP_1 FRANCESCO E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Clara Matei. Il resistente dichiara di essere disponibile a rendere l'interrogatorio formale deferitogli e, CP_1 quanto alle generalità, dichiara: Sono nato il [...] in [...] CP_1 Il Giudice procede quindi all'interrogatorio formale sui capitoli ammessi del ricorso. Cap. A): Confermo il capitolo. Cap. B): nego il capitolo, il ricorrente al valorato solo dalle 19,00 alle 23,00 dal lunedì a domenica con riposo però nella giornata di martedì, quindi per 6 giorni a settimana”. L'Ufficio dà atto che è stata data lettura delle dichiarazioni rilasciate dalla parte resistente, che le conferma integralmente. L'Ufficio dà altresì atto che la redazione del verbale è avvenuta senza l'ausilio del cancelliere in quanto impegnato in altre attività istituzionali. _____________________________________________________________________ Il giudice invita le parti alla discussione, sollevando la questione circa la proposizione di domanda di pagamento delle differenze contributive direttamente in favore del ricorrente. L'avv. Moretti riferisce che la domanda di pagamento dele differenze contributive è a favore del ricorrente, che poi provvederà alla sanatoria della situazione contributiva presso IN;
discute la causa conclude per l'accoglimento integrale delle domande del ricorso, essendo stata data prova piena, sia in punto di an che di quantum, delle domande stesse;
si oppone ad ogni istanza istruttoria formulata da controparte, in quanto costituita tardivamente. L'avv. Cecchi insiste per le conclusioni della memoria e per il rigetto delle domande, non essendo stata fornita prova degli elementi costitutivi della domanda, in specie in punto di maggior orario di lavoro;
in ordine al quantum, richiama la documentazione allegata alla memoria difensiva (buste paga e pagamenti contributi), esaminabile in quanto decisiva ai fini della decisione della controversia.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 19,29 terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2583/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORETTI LEONARDO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE EUROPA 101 FIRENZE presso il difensore avv. MORETTI LEONARDO Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI FRANCESCO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO FERRUCCI 5 PRATO presso il difensore avv. GORI FRANCESCO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale formulando le seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni:
“dichiarata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed accertato il mancato pagamento delle voci di cui in atti, condannare il Sig. , residente in [...] di Tizzano 56, a pagare alla parte ricorrente Sig. , la somma complessiva di €.13.600/28c, Parte_1
o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione fino al dì dell'integrale ed effettivo saldo del dovuto, nonché al versamento degli oneri previdenziali tutti previsti dalle vigenti leggi, nonché al rimborso delle spese di consulenza stragiudiziale ad oggi sostenute ed ammontanti ad €.444/08c. Oltre interessi legali e rivalutazione su quanto dovuto, a decorrere dalla scadenza fino all'effettivo ed integrale saldo del dovuto. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio. Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”. Il ricorrente ha riferito:
- di essere stato assunto in data 19.5.2018 presso il Ristorante-Pizzeria Ariosto di , con sede CP_1 in Firenze Via Ludovico Ariosto 1r, con mansioni di “operaio addetto comune”, con orario 19-23 dal martedì alla domenica compresi, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con termine al 30.9.2018, ma nei fatti proseguito fino al 31.5.2019; - di aver svolto mansioni di cameriere di sala per otto ore al giorno, con orario 11.30-15.30 e 19-23, per sei giorni la settimana, dal martedì alla domenica compresi, senza aver mai percepito né la retribuzione per l'attività lavorativa subordinata prestata, né il trattamento di fine rapporto dovuto, cosi da maturare un credito complessivo di € 13,600,28 (€
6.984,39 per il 2018, € 5.757,78 per il 2019 ed € 858,11 per TFR), cui deve essere aggiunta la relativa contribuzione dovuta.
Inizialmente dichiarato contumace, il resistente si è poi costituito tardivamente in giudizio con memoria depositata il 19.2.2025, contestando la fondatezza delle domande del ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente ed a mezzo prova orale (prova per testi e per interrogatorio formale del resistente), è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
E' da premettere che inammissibile è la domanda di pagamento delle differenze contributive, in quanto formulata a favore dello stesso ricorrente e non di IN (unico legittimato attivo relativamente alle stesse), con la conseguenza che nel caso di specie non si è ravvisata nemmeno la necessità di procedere ex art. 102 c.p.c. all'integrazione del contraddittorio con IN (vedi quanto dichiarato da parte ricorrente all'odierna udienza di discussione).
Passando al merito, è documentata (e pacifica: vd. interrogatorio formale del resistente) l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale (24 ore settimanali) con inquadramento al VII livello del CCNL Pubblici esercizi e durata dal 19.5.2018 al 30.9.2019 (doc. 1 fasc. ric.) ed è pacifico che il rapporto sia poi proseguito fino al 31.5.2019 (è irrilevante ai fini di causa che ciò sia avvenuto mediante proroga dell'unico contratto sottoscritto ovvero stipula di successivo contratto a termine alle medesime condizioni del precedente).
Le differenze retributive rivendicate si fondato sull'allegata effettuazione di un orario maggiore (dalle
11,30 alle 15,30 e dalle 19,00 alle 23,00, per sei giorni la settimana, dal martedì alla domenica compresi) rispetto a quello contrattualizzato (invero, il conteggio allegato al ricorso – doc. 3 – è stato elaborato considerando il medesimo livello 7 di inquadramento riconosciuto al ricorrente nel contratto di lavoro).
L'istruttoria svolta (prova per testi e interrogatorio formale del resistente) non ha fornito dimostrazione che il ricorrente abbia lavorato secondo (il maggior orario) allegato in ricorso: i due testi escussi, genitori del ricorrente, sono stati presenti presso il locale per mangiare poche volte e di sera e hanno confermato il maggior orario di lavoro che il figlio avrebbe rispettato traendolo dalla circostanza che egli usciva e rientrava di casa in orari compatibili con quelli lavorativi allegati;
ma tale elemento indiziario da solo non è sufficiente a dare prova che, quando fosse fuori casa, il ricorrente si trovasse al lavoro presso il resistente, costituendo ciò una ulteriore e distinta circostanza fatturale che i testi hanno appreso de relato dallo stesso ricorrente.
Quanto precede è sufficiente per il rigetto delle domande del ricorso.
Tenuto conto delle difficoltà di natura istruttoria, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione, domanda e richiesta disattese,
1) dichiara inammissibile la domanda di pagamento delle differenze contributive in favore del ricorrente e rigetta le altre domande del ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 7 ottobre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2583/2023 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 7 ottobre 2025 ad ore 9,54 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. MORETTI LEONARDO Parte_1 Per , presente personalmente, l'avv. CHIARA CECCHI in sostituzione dell'avv. GORI CP_1 FRANCESCO E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Clara Matei. Il resistente dichiara di essere disponibile a rendere l'interrogatorio formale deferitogli e, CP_1 quanto alle generalità, dichiara: Sono nato il [...] in [...] CP_1 Il Giudice procede quindi all'interrogatorio formale sui capitoli ammessi del ricorso. Cap. A): Confermo il capitolo. Cap. B): nego il capitolo, il ricorrente al valorato solo dalle 19,00 alle 23,00 dal lunedì a domenica con riposo però nella giornata di martedì, quindi per 6 giorni a settimana”. L'Ufficio dà atto che è stata data lettura delle dichiarazioni rilasciate dalla parte resistente, che le conferma integralmente. L'Ufficio dà altresì atto che la redazione del verbale è avvenuta senza l'ausilio del cancelliere in quanto impegnato in altre attività istituzionali. _____________________________________________________________________ Il giudice invita le parti alla discussione, sollevando la questione circa la proposizione di domanda di pagamento delle differenze contributive direttamente in favore del ricorrente. L'avv. Moretti riferisce che la domanda di pagamento dele differenze contributive è a favore del ricorrente, che poi provvederà alla sanatoria della situazione contributiva presso IN;
discute la causa conclude per l'accoglimento integrale delle domande del ricorso, essendo stata data prova piena, sia in punto di an che di quantum, delle domande stesse;
si oppone ad ogni istanza istruttoria formulata da controparte, in quanto costituita tardivamente. L'avv. Cecchi insiste per le conclusioni della memoria e per il rigetto delle domande, non essendo stata fornita prova degli elementi costitutivi della domanda, in specie in punto di maggior orario di lavoro;
in ordine al quantum, richiama la documentazione allegata alla memoria difensiva (buste paga e pagamenti contributi), esaminabile in quanto decisiva ai fini della decisione della controversia.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 19,29 terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2583/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORETTI LEONARDO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE EUROPA 101 FIRENZE presso il difensore avv. MORETTI LEONARDO Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI FRANCESCO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO FERRUCCI 5 PRATO presso il difensore avv. GORI FRANCESCO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale formulando le seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni:
“dichiarata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed accertato il mancato pagamento delle voci di cui in atti, condannare il Sig. , residente in [...] di Tizzano 56, a pagare alla parte ricorrente Sig. , la somma complessiva di €.13.600/28c, Parte_1
o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione fino al dì dell'integrale ed effettivo saldo del dovuto, nonché al versamento degli oneri previdenziali tutti previsti dalle vigenti leggi, nonché al rimborso delle spese di consulenza stragiudiziale ad oggi sostenute ed ammontanti ad €.444/08c. Oltre interessi legali e rivalutazione su quanto dovuto, a decorrere dalla scadenza fino all'effettivo ed integrale saldo del dovuto. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio. Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”. Il ricorrente ha riferito:
- di essere stato assunto in data 19.5.2018 presso il Ristorante-Pizzeria Ariosto di , con sede CP_1 in Firenze Via Ludovico Ariosto 1r, con mansioni di “operaio addetto comune”, con orario 19-23 dal martedì alla domenica compresi, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con termine al 30.9.2018, ma nei fatti proseguito fino al 31.5.2019; - di aver svolto mansioni di cameriere di sala per otto ore al giorno, con orario 11.30-15.30 e 19-23, per sei giorni la settimana, dal martedì alla domenica compresi, senza aver mai percepito né la retribuzione per l'attività lavorativa subordinata prestata, né il trattamento di fine rapporto dovuto, cosi da maturare un credito complessivo di € 13,600,28 (€
6.984,39 per il 2018, € 5.757,78 per il 2019 ed € 858,11 per TFR), cui deve essere aggiunta la relativa contribuzione dovuta.
Inizialmente dichiarato contumace, il resistente si è poi costituito tardivamente in giudizio con memoria depositata il 19.2.2025, contestando la fondatezza delle domande del ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente ed a mezzo prova orale (prova per testi e per interrogatorio formale del resistente), è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
E' da premettere che inammissibile è la domanda di pagamento delle differenze contributive, in quanto formulata a favore dello stesso ricorrente e non di IN (unico legittimato attivo relativamente alle stesse), con la conseguenza che nel caso di specie non si è ravvisata nemmeno la necessità di procedere ex art. 102 c.p.c. all'integrazione del contraddittorio con IN (vedi quanto dichiarato da parte ricorrente all'odierna udienza di discussione).
Passando al merito, è documentata (e pacifica: vd. interrogatorio formale del resistente) l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale (24 ore settimanali) con inquadramento al VII livello del CCNL Pubblici esercizi e durata dal 19.5.2018 al 30.9.2019 (doc. 1 fasc. ric.) ed è pacifico che il rapporto sia poi proseguito fino al 31.5.2019 (è irrilevante ai fini di causa che ciò sia avvenuto mediante proroga dell'unico contratto sottoscritto ovvero stipula di successivo contratto a termine alle medesime condizioni del precedente).
Le differenze retributive rivendicate si fondato sull'allegata effettuazione di un orario maggiore (dalle
11,30 alle 15,30 e dalle 19,00 alle 23,00, per sei giorni la settimana, dal martedì alla domenica compresi) rispetto a quello contrattualizzato (invero, il conteggio allegato al ricorso – doc. 3 – è stato elaborato considerando il medesimo livello 7 di inquadramento riconosciuto al ricorrente nel contratto di lavoro).
L'istruttoria svolta (prova per testi e interrogatorio formale del resistente) non ha fornito dimostrazione che il ricorrente abbia lavorato secondo (il maggior orario) allegato in ricorso: i due testi escussi, genitori del ricorrente, sono stati presenti presso il locale per mangiare poche volte e di sera e hanno confermato il maggior orario di lavoro che il figlio avrebbe rispettato traendolo dalla circostanza che egli usciva e rientrava di casa in orari compatibili con quelli lavorativi allegati;
ma tale elemento indiziario da solo non è sufficiente a dare prova che, quando fosse fuori casa, il ricorrente si trovasse al lavoro presso il resistente, costituendo ciò una ulteriore e distinta circostanza fatturale che i testi hanno appreso de relato dallo stesso ricorrente.
Quanto precede è sufficiente per il rigetto delle domande del ricorso.
Tenuto conto delle difficoltà di natura istruttoria, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione, domanda e richiesta disattese,
1) dichiara inammissibile la domanda di pagamento delle differenze contributive in favore del ricorrente e rigetta le altre domande del ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 7 ottobre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.