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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/10/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2392/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2392/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DI FALCO ROSALIA
e
C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. DI FALCO ROSALIA
Con intervento del PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 02/10/2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie, di cui una minore, alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 08/07/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie, di cui una minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 09/07/2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 02/10/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 02/10/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento delle figlie, di cui una minore ed al loro mantenimento sono conformi all'interesse della prole, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento della prole. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. E invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla prole nel modo che segue:
1) La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2) La figlia minore e la neomaggiorenne restano collocate Per_1 Per_2 prevalentemente presso la dimora materna sita in Piazza Virgilio n. 36, Portoferraio (LI).
3) Le figlie regoleranno direttamente con il padre modalità e tempi di incontro;
4) Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, quale contributo CP_1 Pt_1 al mantenimento delle figlie un assegno pari ad € 250,00 ciascuna (euro duecentocinquanta), assegni tutti rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal provvedimento finale del procedimento.
5) Le spese straordinarie, previamente convenute tra i genitori e documentate, saranno a carico al 100% del padre, come da protocollo CNF.
6) Il padre, come previsto dalla legge e dalla giurisprudenza, rimarrà obbligato a corrispondere i sopracitati contributi nell'interesse delle figlie fintanto che le stesse continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti.
7) L'assegno unico per la minore sarà versato interamente a favore della Persona_3 signora Pt_1
8) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome delle figlie ai fini della validità per l'espatrio.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 03/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2392/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DI FALCO ROSALIA
e
C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. DI FALCO ROSALIA
Con intervento del PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 02/10/2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie, di cui una minore, alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 08/07/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie, di cui una minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 09/07/2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 02/10/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 02/10/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento delle figlie, di cui una minore ed al loro mantenimento sono conformi all'interesse della prole, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento della prole. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. E invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla prole nel modo che segue:
1) La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2) La figlia minore e la neomaggiorenne restano collocate Per_1 Per_2 prevalentemente presso la dimora materna sita in Piazza Virgilio n. 36, Portoferraio (LI).
3) Le figlie regoleranno direttamente con il padre modalità e tempi di incontro;
4) Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, quale contributo CP_1 Pt_1 al mantenimento delle figlie un assegno pari ad € 250,00 ciascuna (euro duecentocinquanta), assegni tutti rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal provvedimento finale del procedimento.
5) Le spese straordinarie, previamente convenute tra i genitori e documentate, saranno a carico al 100% del padre, come da protocollo CNF.
6) Il padre, come previsto dalla legge e dalla giurisprudenza, rimarrà obbligato a corrispondere i sopracitati contributi nell'interesse delle figlie fintanto che le stesse continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti.
7) L'assegno unico per la minore sarà versato interamente a favore della Persona_3 signora Pt_1
8) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome delle figlie ai fini della validità per l'espatrio.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 03/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra