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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4358 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2985/2020 posta in deliberazione il giorno 9.7.2025
TRA
Parte_1
( P.IVA_1
Avv. MORETTI MARCO;
E
e , nella qualità di eredi di Controparte_1 CP_2 [...]
Per_1
Avv.ti MONTI Arianna e Controparte_3
E
( ) Controparte_4 P.IVA_2
Avv. MATTANA MARIALETIZIA
E
() Controparte_5
Avv.
1 E
nella qualità di erede di Controparte_6 Persona_1
contumace
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1706/2019 emessa dal Tribunale di Civitavecchia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza in oggetto che aveva statuito: - in via preliminare, dichiara la contumacia di - in parziale accoglimento Controparte_5 dell'opposizione all'esecuzione proposta da accerta e dichiara il diritto di Controparte_4 Per_1 di procedere ad esecuzione forzata nella misura di un terzo della somma portata dal titolo esecutivo (sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 623/2011);
- in parziale accoglimento della domanda avanzata da accerta e dichiara Persona_1
l'obbligo di di rimborsare gli importi di cui agli assegni circolari Parte_1 Controparte_4 indicati nell'atto di pignoramento di Persona_1
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa le spese di lite. “
Si è costituito in giudizio instando per il rigetto dell'appello. Persona_1
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello e proponendo CP_4 appello incidentale. “ affinchè l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in adesione al primo motivo di appello proposto dalla 1) voglia dichiarare l'inammissibilità e/o Parte_1 improcedibilità del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo irritualmente introdotto dal creditore pignorante;
2) ad integrazione del capo n. 7 della sentenza impugnata e del dispositivo della stessa, confermato quanto statuito sul punto con la sentenza di primo grado, ovvero che “in parziale accoglimento della domanda avanzata da accerta e Persona_1 dichiara l'obbligo di di rimborsare gli importi di cui agli assegni Parte_1 Controparte_4 circolari indicati nell'atto di pignoramento di , voglia ordinare alla Persona_1 [...] di consegnare gli originali di tutti gli assegni in suo possesso – o Controparte_5 CP_5
2 quantomeno 1/3 degli stessi- alla e per essa al suo legale rappresentante, affinchè CP_4 possa essere messo in esecuzione quanto statuito dal Giudice di prime cure.
Successivamente con atto del 6.10.2021 deduceva : “ La Difesa del Sig. Persona_1
, mentre si riporta alla Memoria di costituzione e risposta del 8/3/2021 della Persona_1 quale chiede l'accoglimento, poiché successivamente a detta costituzione ha avuto conoscenza dell'appello incidentale della proposto con il Controparte_7 ministero dell'Avv. Maria Letizia Mattana, ha controdedotto con Memoria del 29/3/2021 la tesi infondata e l'intento speculativo di detta S.R.L. ; quello di profittare del rimborso dei titoli dormienti, senza averne più diritto per essere stata integralmente risarcita dal Sig.
[...]
, e quindi contestualmente anche dalla obbligata Parte_2 Controparte_5 solidale a quello. Chiediamo pertanto la decisione della vertenza favorevole al Sig.
[...]
e la condanna delle Controparti alle spese di appello, da distrarsi in favore dell'Avv. Per_1
Coppola Maria Elena quale anticipataria delle stesse, come da Nota Spese in calce alla
Memoria del 29/3/2021.”
Nel corso del giudizio sono intervenuti in giudizio e nella Controparte_1 CP_2 qualità di eredi di , deceduto medio tempore: nondimeno il giudizio è stato dichiarato Per_1 interrotto non essendo intervenuti tutti gli eredi.
Riassunto il giudizio, non si è costituito erede di Controparte_6 [...]
, Precisate le conclusioni, all'udienza odierna, la causa è stata decisa ex art Per_1
281 sexies c.p.c. con lettura della sentenza in udienza.
2.Le eccezioni di natura processuale sono assorbite , per la ragione più liquida, da quanto infra evidenziato.
Rilievo dirimente, sia per apprezzare la esattezza della dichiarazione negativa di terzo della resa ex art547 c.p.c. ha il fatto che il “rapporto dormiente” era intestato alla T_
, sicchè la legittimazione attiva a chiedere la restituzione delle somme confluite CP_4 nel Fondo spettava esclusivamente alla CP_4
Non avendo questa mai azionato un richiesta restitutoria la cui validità presuppone gli specifici requisiti formali, sostanziali e documentali previsti dalla normativa di settore , la Parte_1 non ha assunto la qualifica di debitore della e, conseguentemente di eventuali CP_4 terzi.
3 Non vi è infatti nessun automatismo tra l'incameramento dei depositi dormienti e l'astratto diritto alla restituzione, che postula appunto una specifica richiesta da parte del soggetto che abbia subito l'incameramento , richiesta che è il presupposto per costituire un rapporto debito- credito fra la ed il soggetto il cui deposito sia stato riversato e che quindi renda Parte_1 la legittimata passivamente rispetto al terzo creditore. T_
In buona sostanza non sussiste un credito esigibile da parte della e CP_4 conseguentemente non sussiste un'obbligazione né nei suoi confronti, né conseguentemente rispetto a terzi di pagamento.
Con la sentenza 6475/2020 la Corte di Cassazione ha affermato: “ L'azione volta ad ottenere la restituzione delle somme erroneamente confluite nel fondo "rapporti dormienti", istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma 343, della l. n. 266 del 2005, è correttamente proposta nei confronti della cui è affidata la gestione Parte_1 delle relative domande, perché tale società quale mandataria senza rappresentanza del ministero ha contatti diretti con i richiedenti, fonte di responsabilità da contatto sociale della società nei confronti di questi ultimi.”
In parte motiva la Corte di Cassazione ha ricostruito dettagliatamente l'istituto:
“4. Le questioni sottese ai ricorsi principali ed incidentali vanno a definire della disciplina del
Fondo cd. rapporti dormienti, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ex art. 1, comma 343, della legge n. 266/2005, il tema della legittimazione passiva rispetto all'istanza di rimborso delle somme ivi confluite, nei casi di erronea qualificazione dei rapporti bancari come "dormienti", e, ancora, quello degli interessi legali di mora ex art. 1219, primo comma, cod. civ., quanto ai loro stessi presupposti di riconoscimento.
4.1. L'art. 1, comma 343, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», stabilisce che "per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato" e quindi "dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle
4 finanze"e dagli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto (art. 345-ter legge finanziaria 2006 cit.), con attribuzione al regolamento di attuazione d.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 della definizione delle modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti. 6 III A decorrere dal 14 giugno 2010, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato a la gestione delle domande di rimborso di somme Parte_1 affluite al predetto Fondo (c.d. "rapporti dormienti"). L'art. 5 relativo agii "Adempimenti di stabilisce, per quanto qui di rilievo, che la concessionaria provveda a gestire la T_ ricezione delle istanze di restituzione, a svolgere l'istruttoria circa la sussistenza dei relativi presupposti, osservando le istruzioni del Ministero ed acquisendo presso gli istanti e gli intermediari di cui all'art.1 del d.P.R. n. 116/2007 gli elementi utili per accertare la sussistenza e la titolarità del rapporto dormiente e l'avvenuto trasferimento al Fondo. Effettuate le verifiche chiede al Ministero l'accredito delle somme una volta accertato il diritto al rimborso T_ dell'istante e dispone il rimborso stesso senza interessi una volta avvenuto l'accredito. Spetta a curare il riscontro ai richiedenti, comunicando loro il motivato diniego dell'istanza, T_ gestire, altresì, i rapporti con gli istanti e gli adempimenti preliminari, curando la pubblicazione sul sito web degli elenchi che gli intermediari provvederanno a trasmettere direttamente alla concessionaria dopo la stipula della convenzione con il Ministero. Per la descritta sequela di adempimenti, esercita rispetto alle istanze di restituzione attività T_ di ricezione, istruttoria, accoglimento o rigetto e pagamento previa fornitura della provvista finanziaria da parte del (Ministero dell'Economia e delle Finanze) su conto dedicato. CP_8
Le indicate attività, con cui si esercitano dalla concessionaria del servizio funzioni di T_ accertamento e decisorie in ordine alla sussistenza del diritto alla restituzione delle somme reclamate e si realizza una rilevanza esterna della gestione diretta dei rapporti giuridici con i soggetti interessati, esprimono di la legittimazione passiva rispetto alla istanza di T_ rimborso avanzata dagli aventi diritto quanto alle somme confluite, in difetto dei presupposti di legge, nei cd. fondi dormienti destinati ad indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Si costituisce un rapporto obbligatorio trilatero ex lege tra
Ministero, soggetto finanziatore, soggetto destinatario delle domande, al quale spetta T_ autonomia decisionale in ordine al loro accoglimento in applicazione delle previsioni di legge e di regolamento e delle istruzioni adottate dal Ministero stesso attraverso proprie circolari, ed il richiedente la restituzione nella illegittima devoluzione delle somme oggetto di assegni circolari o di depositi o strumenti assicurativi trasmessi dagli intermediari autorizzati, in difetto dei presupposti di cui alla legge finanziaria n. 266/2006 art. 1 comma 343, al fondo
5 rapporti dormienti. La normativa di conforto, di natura primaria e regolamentare, appresta un sistema conoscibile dal privato avente diritto al rimborso che fissa i presupposti integrativi del diritto ed i soggetti passivamente legittimati alla domanda. Il mancato accredito da parte del delle somme sulla cui titolarità abbia favorevolmente concluso l'istruttoria, CP_8 T_ decidendo per la loro spettanza agli istanti, integra una vicenda destinata a risolvere i propri effetti all'interno del rapporto convenzionalmente dettagliato tra il Ministero stesso e la concessionaria e non ad involgere le posizioni dell'avente diritto al rimborso. Il privato matura il diritto al rimborso rispetto a chi resta legittimato per poteri delegatigli da una convenzione conclusa con il soggetto obbligato in ragione di previsioni affidate alla normativa di riferimento in cui confluisce anche l'indicata convenzione e ciò, in quanto, i relativi contenuti abbiano acquisito una rilevanza in esterno traducendosi in accesso a canali dedicati, nell'apprestamento di 8 modulistica e, in genere, in una diretta e formale interlocuzione con il soggetto delegato, diretta a fissare scansioni ed adempimenti integrativi dei vari momenti del procedimento amministrativo di riconoscimento e pagamento. Il diretto contatto che si instaura tra il delegato ed il privato avente diritto al rimborso richiama l'operatività in esterno T_ di un mandato senza rappresentanza in cui il mandatario risponde verso il privato nei limiti fissati nell'atto di mandato e nel rispetto delle istruzioni ricevute (art. 1711 cod. civ.) in una cornice che denuncia al terzo che al mandatario si rivolga perché adempia ai compiti delegatigli dal mandante la piena riferibilità al primo dell'attività spiegata. La responsabilità da contatto sociale è una peculiare forma di responsabilità contrattuale che insorge da un rapporto che si instaura tra due soggetti o per un obbligo legale oppure quale conseguenza di un altro rapporto contrattuale instauratosi tra soggetti diversi rispetto a quelli del "contatto sociale". Tanto è avvenuto nella specie in cui al rapporto contrattuale in essere tra Ministero delle Finanze e Cosap consegue nella relazione tra quest'ultima, concessionaria addetta all'istruttoria ed il pagamento agli aventi diritto del rimborso di quanto illegittimamente confluito nel fondo cd. dei rapporti dormienti, ed i terzi un rapporto da derivato contatto sociale.”
3. Ciò, ovviamente non incide nei rapporti sostanziali fra e CP_4 Persona_1 ovvero la rende, allo stato, la estranea a tali questioni Parte_3 T_
. non avendo mai formulato la la richiesta restitutoria, restando impregiudicati CP_4 invece i rapporti di dare -avere fra le parti rispetto alla sorte dei diritti sottesi.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello
6 4.Il capo della sentenza con la quale il Tribunale ha statuito“: - in parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta da accerta e dichiara il diritto di Controparte_4 Per_1 di procedere ad esecuzione forzata nella misura di un terzo della somma portata dal titolo esecutivo (sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 623/2011)” non ha invece formato oggetto di impugnazione, ma solo di correzione di errore materiale per omessa indicazione del cognome el dispositivo. Per_1
Ogni altra domanda è assorbita ovvero inammissibile in questa sede.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del primo grado nei confronti di T_
ma non anche quelle del presente grado che seguono la soccombenza nei confronti di
[...]
Parte_1
Compensa le spese nei restanti rapporti processuali.
PQM
In parziale riforma dell'impugnata sentenza rigetta le domande proposte nei confronti della e condanna gli eredi di alla rifusione in suo favore delle spese del T_ Persona_1 presente grado che liquida € 6000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen, oltre rimborso del c.u. ; compensa le spese del I grado .
Dispone la correzione della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 623/2011 aggiungendo nel dispositivo al nome “ il cognome “ Per_1 Per_1
Dichiara inammissibili e assorbite le altre domande.
Compensa interamente le spese di lite nei restanti rapporti processuali.
IL PRESIDENTE EST.
7
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2985/2020 posta in deliberazione il giorno 9.7.2025
TRA
Parte_1
( P.IVA_1
Avv. MORETTI MARCO;
E
e , nella qualità di eredi di Controparte_1 CP_2 [...]
Per_1
Avv.ti MONTI Arianna e Controparte_3
E
( ) Controparte_4 P.IVA_2
Avv. MATTANA MARIALETIZIA
E
() Controparte_5
Avv.
1 E
nella qualità di erede di Controparte_6 Persona_1
contumace
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1706/2019 emessa dal Tribunale di Civitavecchia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza in oggetto che aveva statuito: - in via preliminare, dichiara la contumacia di - in parziale accoglimento Controparte_5 dell'opposizione all'esecuzione proposta da accerta e dichiara il diritto di Controparte_4 Per_1 di procedere ad esecuzione forzata nella misura di un terzo della somma portata dal titolo esecutivo (sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 623/2011);
- in parziale accoglimento della domanda avanzata da accerta e dichiara Persona_1
l'obbligo di di rimborsare gli importi di cui agli assegni circolari Parte_1 Controparte_4 indicati nell'atto di pignoramento di Persona_1
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa le spese di lite. “
Si è costituito in giudizio instando per il rigetto dell'appello. Persona_1
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello e proponendo CP_4 appello incidentale. “ affinchè l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in adesione al primo motivo di appello proposto dalla 1) voglia dichiarare l'inammissibilità e/o Parte_1 improcedibilità del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo irritualmente introdotto dal creditore pignorante;
2) ad integrazione del capo n. 7 della sentenza impugnata e del dispositivo della stessa, confermato quanto statuito sul punto con la sentenza di primo grado, ovvero che “in parziale accoglimento della domanda avanzata da accerta e Persona_1 dichiara l'obbligo di di rimborsare gli importi di cui agli assegni Parte_1 Controparte_4 circolari indicati nell'atto di pignoramento di , voglia ordinare alla Persona_1 [...] di consegnare gli originali di tutti gli assegni in suo possesso – o Controparte_5 CP_5
2 quantomeno 1/3 degli stessi- alla e per essa al suo legale rappresentante, affinchè CP_4 possa essere messo in esecuzione quanto statuito dal Giudice di prime cure.
Successivamente con atto del 6.10.2021 deduceva : “ La Difesa del Sig. Persona_1
, mentre si riporta alla Memoria di costituzione e risposta del 8/3/2021 della Persona_1 quale chiede l'accoglimento, poiché successivamente a detta costituzione ha avuto conoscenza dell'appello incidentale della proposto con il Controparte_7 ministero dell'Avv. Maria Letizia Mattana, ha controdedotto con Memoria del 29/3/2021 la tesi infondata e l'intento speculativo di detta S.R.L. ; quello di profittare del rimborso dei titoli dormienti, senza averne più diritto per essere stata integralmente risarcita dal Sig.
[...]
, e quindi contestualmente anche dalla obbligata Parte_2 Controparte_5 solidale a quello. Chiediamo pertanto la decisione della vertenza favorevole al Sig.
[...]
e la condanna delle Controparti alle spese di appello, da distrarsi in favore dell'Avv. Per_1
Coppola Maria Elena quale anticipataria delle stesse, come da Nota Spese in calce alla
Memoria del 29/3/2021.”
Nel corso del giudizio sono intervenuti in giudizio e nella Controparte_1 CP_2 qualità di eredi di , deceduto medio tempore: nondimeno il giudizio è stato dichiarato Per_1 interrotto non essendo intervenuti tutti gli eredi.
Riassunto il giudizio, non si è costituito erede di Controparte_6 [...]
, Precisate le conclusioni, all'udienza odierna, la causa è stata decisa ex art Per_1
281 sexies c.p.c. con lettura della sentenza in udienza.
2.Le eccezioni di natura processuale sono assorbite , per la ragione più liquida, da quanto infra evidenziato.
Rilievo dirimente, sia per apprezzare la esattezza della dichiarazione negativa di terzo della resa ex art547 c.p.c. ha il fatto che il “rapporto dormiente” era intestato alla T_
, sicchè la legittimazione attiva a chiedere la restituzione delle somme confluite CP_4 nel Fondo spettava esclusivamente alla CP_4
Non avendo questa mai azionato un richiesta restitutoria la cui validità presuppone gli specifici requisiti formali, sostanziali e documentali previsti dalla normativa di settore , la Parte_1 non ha assunto la qualifica di debitore della e, conseguentemente di eventuali CP_4 terzi.
3 Non vi è infatti nessun automatismo tra l'incameramento dei depositi dormienti e l'astratto diritto alla restituzione, che postula appunto una specifica richiesta da parte del soggetto che abbia subito l'incameramento , richiesta che è il presupposto per costituire un rapporto debito- credito fra la ed il soggetto il cui deposito sia stato riversato e che quindi renda Parte_1 la legittimata passivamente rispetto al terzo creditore. T_
In buona sostanza non sussiste un credito esigibile da parte della e CP_4 conseguentemente non sussiste un'obbligazione né nei suoi confronti, né conseguentemente rispetto a terzi di pagamento.
Con la sentenza 6475/2020 la Corte di Cassazione ha affermato: “ L'azione volta ad ottenere la restituzione delle somme erroneamente confluite nel fondo "rapporti dormienti", istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma 343, della l. n. 266 del 2005, è correttamente proposta nei confronti della cui è affidata la gestione Parte_1 delle relative domande, perché tale società quale mandataria senza rappresentanza del ministero ha contatti diretti con i richiedenti, fonte di responsabilità da contatto sociale della società nei confronti di questi ultimi.”
In parte motiva la Corte di Cassazione ha ricostruito dettagliatamente l'istituto:
“4. Le questioni sottese ai ricorsi principali ed incidentali vanno a definire della disciplina del
Fondo cd. rapporti dormienti, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ex art. 1, comma 343, della legge n. 266/2005, il tema della legittimazione passiva rispetto all'istanza di rimborso delle somme ivi confluite, nei casi di erronea qualificazione dei rapporti bancari come "dormienti", e, ancora, quello degli interessi legali di mora ex art. 1219, primo comma, cod. civ., quanto ai loro stessi presupposti di riconoscimento.
4.1. L'art. 1, comma 343, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», stabilisce che "per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato" e quindi "dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle
4 finanze"e dagli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto (art. 345-ter legge finanziaria 2006 cit.), con attribuzione al regolamento di attuazione d.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 della definizione delle modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti. 6 III A decorrere dal 14 giugno 2010, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato a la gestione delle domande di rimborso di somme Parte_1 affluite al predetto Fondo (c.d. "rapporti dormienti"). L'art. 5 relativo agii "Adempimenti di stabilisce, per quanto qui di rilievo, che la concessionaria provveda a gestire la T_ ricezione delle istanze di restituzione, a svolgere l'istruttoria circa la sussistenza dei relativi presupposti, osservando le istruzioni del Ministero ed acquisendo presso gli istanti e gli intermediari di cui all'art.1 del d.P.R. n. 116/2007 gli elementi utili per accertare la sussistenza e la titolarità del rapporto dormiente e l'avvenuto trasferimento al Fondo. Effettuate le verifiche chiede al Ministero l'accredito delle somme una volta accertato il diritto al rimborso T_ dell'istante e dispone il rimborso stesso senza interessi una volta avvenuto l'accredito. Spetta a curare il riscontro ai richiedenti, comunicando loro il motivato diniego dell'istanza, T_ gestire, altresì, i rapporti con gli istanti e gli adempimenti preliminari, curando la pubblicazione sul sito web degli elenchi che gli intermediari provvederanno a trasmettere direttamente alla concessionaria dopo la stipula della convenzione con il Ministero. Per la descritta sequela di adempimenti, esercita rispetto alle istanze di restituzione attività T_ di ricezione, istruttoria, accoglimento o rigetto e pagamento previa fornitura della provvista finanziaria da parte del (Ministero dell'Economia e delle Finanze) su conto dedicato. CP_8
Le indicate attività, con cui si esercitano dalla concessionaria del servizio funzioni di T_ accertamento e decisorie in ordine alla sussistenza del diritto alla restituzione delle somme reclamate e si realizza una rilevanza esterna della gestione diretta dei rapporti giuridici con i soggetti interessati, esprimono di la legittimazione passiva rispetto alla istanza di T_ rimborso avanzata dagli aventi diritto quanto alle somme confluite, in difetto dei presupposti di legge, nei cd. fondi dormienti destinati ad indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Si costituisce un rapporto obbligatorio trilatero ex lege tra
Ministero, soggetto finanziatore, soggetto destinatario delle domande, al quale spetta T_ autonomia decisionale in ordine al loro accoglimento in applicazione delle previsioni di legge e di regolamento e delle istruzioni adottate dal Ministero stesso attraverso proprie circolari, ed il richiedente la restituzione nella illegittima devoluzione delle somme oggetto di assegni circolari o di depositi o strumenti assicurativi trasmessi dagli intermediari autorizzati, in difetto dei presupposti di cui alla legge finanziaria n. 266/2006 art. 1 comma 343, al fondo
5 rapporti dormienti. La normativa di conforto, di natura primaria e regolamentare, appresta un sistema conoscibile dal privato avente diritto al rimborso che fissa i presupposti integrativi del diritto ed i soggetti passivamente legittimati alla domanda. Il mancato accredito da parte del delle somme sulla cui titolarità abbia favorevolmente concluso l'istruttoria, CP_8 T_ decidendo per la loro spettanza agli istanti, integra una vicenda destinata a risolvere i propri effetti all'interno del rapporto convenzionalmente dettagliato tra il Ministero stesso e la concessionaria e non ad involgere le posizioni dell'avente diritto al rimborso. Il privato matura il diritto al rimborso rispetto a chi resta legittimato per poteri delegatigli da una convenzione conclusa con il soggetto obbligato in ragione di previsioni affidate alla normativa di riferimento in cui confluisce anche l'indicata convenzione e ciò, in quanto, i relativi contenuti abbiano acquisito una rilevanza in esterno traducendosi in accesso a canali dedicati, nell'apprestamento di 8 modulistica e, in genere, in una diretta e formale interlocuzione con il soggetto delegato, diretta a fissare scansioni ed adempimenti integrativi dei vari momenti del procedimento amministrativo di riconoscimento e pagamento. Il diretto contatto che si instaura tra il delegato ed il privato avente diritto al rimborso richiama l'operatività in esterno T_ di un mandato senza rappresentanza in cui il mandatario risponde verso il privato nei limiti fissati nell'atto di mandato e nel rispetto delle istruzioni ricevute (art. 1711 cod. civ.) in una cornice che denuncia al terzo che al mandatario si rivolga perché adempia ai compiti delegatigli dal mandante la piena riferibilità al primo dell'attività spiegata. La responsabilità da contatto sociale è una peculiare forma di responsabilità contrattuale che insorge da un rapporto che si instaura tra due soggetti o per un obbligo legale oppure quale conseguenza di un altro rapporto contrattuale instauratosi tra soggetti diversi rispetto a quelli del "contatto sociale". Tanto è avvenuto nella specie in cui al rapporto contrattuale in essere tra Ministero delle Finanze e Cosap consegue nella relazione tra quest'ultima, concessionaria addetta all'istruttoria ed il pagamento agli aventi diritto del rimborso di quanto illegittimamente confluito nel fondo cd. dei rapporti dormienti, ed i terzi un rapporto da derivato contatto sociale.”
3. Ciò, ovviamente non incide nei rapporti sostanziali fra e CP_4 Persona_1 ovvero la rende, allo stato, la estranea a tali questioni Parte_3 T_
. non avendo mai formulato la la richiesta restitutoria, restando impregiudicati CP_4 invece i rapporti di dare -avere fra le parti rispetto alla sorte dei diritti sottesi.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello
6 4.Il capo della sentenza con la quale il Tribunale ha statuito“: - in parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta da accerta e dichiara il diritto di Controparte_4 Per_1 di procedere ad esecuzione forzata nella misura di un terzo della somma portata dal titolo esecutivo (sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 623/2011)” non ha invece formato oggetto di impugnazione, ma solo di correzione di errore materiale per omessa indicazione del cognome el dispositivo. Per_1
Ogni altra domanda è assorbita ovvero inammissibile in questa sede.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del primo grado nei confronti di T_
ma non anche quelle del presente grado che seguono la soccombenza nei confronti di
[...]
Parte_1
Compensa le spese nei restanti rapporti processuali.
PQM
In parziale riforma dell'impugnata sentenza rigetta le domande proposte nei confronti della e condanna gli eredi di alla rifusione in suo favore delle spese del T_ Persona_1 presente grado che liquida € 6000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen, oltre rimborso del c.u. ; compensa le spese del I grado .
Dispone la correzione della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 623/2011 aggiungendo nel dispositivo al nome “ il cognome “ Per_1 Per_1
Dichiara inammissibili e assorbite le altre domande.
Compensa interamente le spese di lite nei restanti rapporti processuali.
IL PRESIDENTE EST.
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