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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/06/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 316/2020 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Alberto
CAPRIOLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Parte_1 CodiceFiscale_1
Guaragna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Praia a Mare (CS), alla via Via F. Turati n. 16, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c.;
ATTORE
E
, (c.f. e p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fedele Lucchetta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza (CS), Via Delle Medaglie D'Oro n. 60, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTA
NONCHE'
E_
, (c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2
Codic dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (c.f. , ed elettivamente P.IVA_3 domiciliata presso gli uffici di quest'ultima, siti in Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore n. 34, in virtù di delega ex art. 2 T.U. n. 1611/33, allegata in atti;
CONVENUTA
E
, (C.F. ), in persona del Prefetto p.t.; Controparte_3 P.IVA_4
CONVENUTA NT
NONCHE' , (C.F. ), in persona del Prefetto p.t.; Controparte_4 P.IVA_5
CONVENUTA NT
E
, (C.F. ), in persona del p.t.; Controparte_5 P.IVA_6 CP_6
CONVENUTO NT
NONCHE'
, ON
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t.; P.IVA_7
CONVENUTO NT
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.)
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.1.2025, autorizzate dal
Giudice e depositate telematicamente dalle parti, quivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, ex art. 615, I comma, c.p.c., ritualmente notificato a tutte le parti citate a mezzo pec in data 6.3.2020, il sig. convenendo in Parte_1 giudizio, dinanzi il Tribunale di Paola, , in p.l.r.p.t., Controparte_1 [...]
, in p.l.r.p.t., la E_
e la , in persona dei rispettivi Prefetti p.t., il Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, in persona del p.t. e il
[...] CP_6 ON
, in p.l.r.p.t., proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n.
[...]
03420199010477790000, notificatogli dall'agente di riscossione in data 28.01.2020.
A fondamento della proposta opposizione, l'attore, nel dedurre che detta intimazione traeva origine da un asserito carico scaduto e non pagato, pari ad euro 9.003,79, relativo a diverse cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti di varia natura, limitava tuttavia la spiegata opposizione a talune di esse, aventi ad oggetto crediti di natura tributaria e non tributaria (contravvenzioni al
C.d.S.). Elencate, dunque, nel dettaglio le tredici cartelle impugnate, indicatane la data di notifica, il relativo importo, gli estremi del ruolo, nonché l'ente impositore e la natura del credito, il sig.
disquisito, preliminarmente, in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario, Parte_1 eccepiva la nullità e/o inefficacia dell'intimazione opposta per carenza degli atti presupposti, stante la decorrenza del termine prescrizionale quinquennale, asseritamente ormai maturato successivamente alla notifica delle cartelle all'uopo menzionate. L'attore, infatti, precisava che la cartella di pagamento, quale atto di natura amministrativa, che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, è priva dell'attitudine, nei casi di sua omessa impugnazione, ad acquistare efficacia di giudicato, con conseguente inapplicabilità del termine prescrizionale decennale ex art. 2953 c.c. In ragione di tanto, rappresenteva doversi annullare l'intimazione di pagamento notificata dall'Agente di riscossione stante la decorrenza del termine quinquennale applicabile a tutti i carichi tributari portati dalle cartelle sottostanti il precitato atto opposto, con conseguente declaratoria di estinzione dei crediti in esso riportati e del conseguente diritto alla riscossione, siano essi in titolarità all' , alle Prefetture di Cosenza e d Controparte_1
Potenza, nonché al per contravvenzioni al Codice della Strada, sia al Controparte_5
. ON
Tanto premesso, l'attore instava per la declaratoria di nullità, illegittima e/o inefficace dell'intimazione di pagamento opposta e, comunque, di illegittimità della procedura di riscossione esattoriale intrapresa dall' in virtù dell'impugnata intimazione Controparte_1
e delle sottostanti cartelle per estinzione dei carichi, tributari e non, per la dedotta maturata prescrizione per tutti i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto, domandava dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione quinquennale il credito azionato dall' E_
(cartelle nn. 1, 2, 3, 4, 7, 12 dell'elenco dell'atto di citazione), dalla
[...]
(cartella n. 6 dell'elenco), dalla (cartella n. 9 Controparte_3 Controparte_4 dell'elenco), dal (cartella n. 10 dell'elenco) e dal Controparte_8 [...]
(cartelle nn. 5, 8, 11, 13 dell'elenco), per i ON carichi portati dalle cartelle di pagamento all'uopo elencate;
condannarsi le parti convenute, in solido tra loro ovvero ciascuna per quanto di rispettiva soccombenza, al pagamento delle spese di lite, da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, avv. Alfonso Guaragna.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 26.06.2020, si costituiva in giudizio , in p.l.r.p.t., la quale instava per la Controparte_1 declaratoria di inammissibilità e/o improponibilità della domanda introduttiva di lite, nonché, nel difetto di legittimazione passiva di in relazione alla debenza o meno del carico esattoriale;
CP_9 nel merito, chiedeva rigettarsi la domanda proposta poiché infondata in fatto ed in diritto, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 15.7.2020, si costituiva in giudizio
, in p.l.r.p.t., la quale chiedeva, in via pregiudiziale, dichiararsi il difetto di Controparte_1 giurisdizione dell'adito Tribunale a conoscere della proposta domanda, in favore della competente
Commissione Tributaria;
nel merito, rigettarsi la domanda proposta e con essa l'eccezione di prescrizione in quanto palesemente infondata, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Espletata la trattazione della controversia, con note scritte depositate in data 9.2.2024, in sostituzione dell'udienza del 14.02.2024, parte attrice, nell'allegare in giudizio report dell'agente di riscossione relativo alla posizione del sig. , nel dedurre in ordine all'asserito Parte_1 provvedimento di sgravio delle cartelle, nonché al condono / stralcio dei carichi affidati ad CP_9 sino al 31.12.2015 inferiori a € 1.000,00, introdotto dalla L. 197/2022, chiedeva dichiararsi cessata la materia, oltre spese di lite, per effetto della soccombenza virtuale, da distrarsi ex art.93
c.p.c.
Con note scritte autorizzate dal Giudice in sostituzione dell'udienza del 21.1.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, si dichiara la contumacia della , in persona del Prefetto p.t., Controparte_3 della , in persona del Prefetto p.t., del in persona del Controparte_4 Controparte_5
Sindaco p.t. e del , in p.l.r.p.t., ON ritualmente citati e non comparsi, giusta quanto evincibile dalla relata e dalle ricevute pec di accettazione e consegna, allegati dall'attore.
Passando, ora, alle eccezioni sollevate dalle parti costituite, in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da , Controparte_1 in quanto “la legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità dello stesso;
costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice (Cfr. Cass. n. 548 del
2002, e da ultimo Cass. n. 14243 del 2012)” (cfr. Cass. sent. 02 dicembre 2019, n. 31374).
Ad ogni modo, si rileva che rispetto a detta sollevata eccezione nel corso del tempo si è aperta un'ampia querelle.
Nonostante ciò, la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa integri un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione: da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione;
e residuando la sua facoltà di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità” (cfr. Cass. sez. 6 - 3, ordinanza n. 10854 del
07/05/2018).
Secondo la Suprema Corte, infatti, “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali [..], e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate dal debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 [..] Ne consegue che, in caso di accoglimento dell'opposizione, l'agente assume necessariamente la posizione di parte soccombente, e come tale deve essere destinatario della condanna al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., salvo che il giudice ritenga la sussistenza dei presupposti che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (secondo il regime temporalmente vigente di tale disposizione), gli consentano l'esercizio del potere discrezionale di compensarle in tutto o in parte (e fatti salvi, naturalmente, i rapporti interni con l'ente creditore, con riguardo al rapporto cui dà luogo
l'incarico della riscossione)” (Cass., sez. VI, ordinanza n. 23627/2018 del 28.09.2018).
Sicchè, considerando la su richiamata giurisprudenza, sussiste la legittimazione passiva tanto dell'ente impositore che dell'agente di riscossione. In ragione di tanto, l'eccezione sollevata da quest'ultimo, siccome infondata, non è meritevole di accoglimento.
Tanto precisato, per ben disquisire in ordine alla prospettata controversia, occorre, innanzitutto, chiarire che la mera intimazione di pagamento impugnata nell'odierno giudizio non configura un atto esecutivo.
Secondo una recente definizione della Corte di legittimità, infatti, “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni (Cass. 18/01/2018, n.
1144). L'intimazione di pagamento, che ha sostituito l'avviso di mora, è atto previsto dall'art. 50
d.P.R. n. 602 del 1973 ai sensi del quale il concessionario della riscossione non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essendo tenuto a notificare un atto contenente l'intimazione al debitore di provvedere al pagamento” (cfr. Cass. civile, ord. sez. 5, n. 5546 del 22/02/2023).
Alla luce, dunque, di detto enunciato principio “L'intimazione non costituisce, pertanto, il titolo della pretesa di pagamento e presuppone, di conseguenza, che sia stata precedentemente notificata la cartella esattoriale. Piuttosto, ha la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito tributario;
esso segue la cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene le ragioni della pretesa tributaria. E', quindi, atto a contenuto vincolato per il quale è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata (Cass. 09/11/2018, n. 28689). Assolve, infatti, alla funzione del precetto in rinnovazione ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace. L'annullamento della cartella esattoriale riverbera, pertanto, i suoi effetti sulla successiva intimazione di pagamento che, nella sua qualità di atto vincolato al contenuto dell'atto presupposto, non è più idoneo, venuta meno la prima, a sorreggere la pretesa erariale, ancorché fondata nel merito” (cfr. Cass. civile, ordinanza n. 5546 del 22/02/2023).
Ne consegue, dunque, che la relativa impugnazione deve essere qualificata quale azione di accertamento negativo del credito.
Dipanando ogni dubbio in merito, è stato sostenuto che “Al riguardo, deve essere ricordato che
l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, così come
l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo - sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione dell'ipoteca o del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto -
è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. (per tutte, Cass. 4.7.2019, n. 18041)” (Tribunale di Roma, sentenza del 14.1.2021).
Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), è stato sottolineato che, laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione che non si è potuto esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo, ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione, cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
In ragione di tanto, è lapalissiano che tali giudizi, dunque, si svolgono nelle forme del rito ordinario di cognizione, con le preclusioni e le decadenze dallo stesso stabilite. Sicché, ai fini della giurisdizione, della competenza e della prescrizione, bisogna valutare la natura giuridica dei crediti sottesi agli atti impugnati. La cartella, infatti, costituisce un mero strumento “in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale e non possiede alcuna autonomia;
pertanto, la cartella esattoriale deve essere impugnata dinanzi al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale, a nulla valendo che l'atto non contenga una puntuale indicazione della fonte del credito fatto valere” (cfr. Cass. Sez. U., sentenza n. 3001 del 08/02/2008). Per individuare il giudice munito di giurisdizione e di competenza nella materia de qua occorre, dunque, considerare la tipologia del credito sotteso alla cartella di pagamento.
Ma v'è più.
Con riguardo al riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario, in materia di opposizione ad atti della riscossione, è sorta un'ampia querelle ormai risolta dalla Suprema Corte
a Sezioni Unite.
In una recentissima pronuncia, la Corte di legittimità, in punto di giurisdizione, ha fatto proprio il principio enunciato poco prima dalle SS.UU. le quali hanno chiarito che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass., Sez. U., 25 maggio 2022, n. 16986)” (cfr.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza n. 6289 depositata l'8 marzo 2024).
Nella citata sentenza a Sezioni Unite, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che “… escluso l'appartenenza del sollecito di pagamento, inviato al contribuente, agli atti dell'esecuzione forzata, potendosi assimilare invece all'avviso di mora di cui all'art. 50, comma
2, del d.P.R. n. 602 del 1973, che è impugnabile davanti alle commissioni tributarie […] la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata …”.
Ordunque, con riferimento al caso di che trattasi, parte attrice, data per avvenuta e, indi, non contestata, la notifica delle cartelle oggetto dell'intimazione opposta, eccepisce l'estinzione dei crediti esse sottesi per intervenuta decorrenza del termine prescrizionale quinquennale.
Ebbene, dagli esposti rilievi scaturiscono le seguenti conseguenze.
Parte attrice ha espressamente dichiarato di limitare la propria opposizione all'intimazione solo alle cartelle aventi ad oggetto l'omesso pagamento di imposte sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, imposte di registro per la locazione dei fabbricati, imposte per il miglioramento fondiario, sanzioni relative all'IVA e Contravvenzioni al Codice della Strada che ha ritenuto essere di competenza esclusiva del giudice ordinario e, indi, dell'intestato Tribunale.
In particolare, si rileva che la natura dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione opposta, oltre che dal medesimo atto impugnato, all'uopo allegato dall'attore, si desume, altresì, dagli estratti di ruolo prodotti dal Concessionario per la riscossione, nonché dalle interrogazioni degli esiti contabili dei ruoli, allegati dall'ente impositore convenuto, CP_1
.
[...]
Proprio quest'ultima, all'atto della costituzione in giudizio, nel disquisire in ordine alla diversa natura dei crediti sottesi all'atto opposto, eccepisce il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore di quello tributario (per i crediti di natura tributaria).
Ebbene l'eccezione si appalesa fondata e, indi, meritevole di accoglimento con riguardo alle cartelle di seguito elencate, siccome aventi ad oggetto crediti di natura tributaria:
- cartella di pagamento n. 03420060029409609000, notificata il 12.10.2006, dell'importo di €
1.944,12, emessa in ragione del mancato pagamento IRPEF e addizionali anno 2002, in virtù di ruolo n. 2006/150098, ente impositore;
E_
- cartella di pagamento n. 03420060079449770000, notificata il 10.5.2007, dell'importo di €
1.952,51, emessa in ragione del mancato pagamento IRPEF e addizionali anno 2003, in virtù di ruolo n. 2007/300239, ente impositore;
E_
- cartella di pagamento n. 03420070033414652000, notificata il 7.12.2007, dell'importo di €
1.962,31, emessa in ragione del mancato pagamento IRPEF e addizionali anno 2004, in virtù di ruolo n. 2007/150064, ente impositore;
E_
- cartella di pagamento n. 03420110028515706000, notificata il 12.7.2011, dell'importo di €
144,90, emessa in ragione del mancato pagamento dell'imposta di registro locazione fabbricati anno 2007, in virtù di ruolo n. 2011/332, ente impositore E_
;
[...]
- cartella di pagamento n. 03420110037068365000, notificata il 6.9.2011, dell'importo di € 24,91, emessa in ragione del mancato pagamento di canoni dovuti per miglioramento fondiario anno
2006, in virtù di ruolo n. 2011/5051, ente impositore ON
;
[...]
- cartella di pagamento n.03420120020948317000, notificata il 14.5.2012, dell'importo di €
266,84, emessa in ragione del mancato pagamento dell'imposta di registro per locazione fabbricati anno 2008, in virtù di ruolo n. 2012/240, ente impositore E_
;
[...] - cartella di pagamento n. 03420120027308406000, notificata il 21.8.2012, dell'importo di €
24,24, emessa in ragione del mancato pagamento di canoni dovuti per miglioramento fondiario anno 2007, in virtù di ruolo n. 2012/3990, ente impositore ON
;
[...]
- cartella di pagamento n. 03420130034373957000, notificata il 13.12.2013, dell'importo di €
40,44, emessa in ragione del mancato pagamento di canoni dovuti per miglioramento fondiario anno 2008 – 2009, in virtù dei ruoli n. 2013/5024 e n. 2013/5106, ente impositore
[...]
; ON
- cartella di pagamento n. 03420140016710412000, notificata il 9.9.2014, dell'importo di €
574,51, emessa in ragione del mancato pagamento IVA sanzione pecuniaria anno 2013, in virtù di ruolo n. 2014/268, ente impositore Controparte_10
- cartella di pagamento n.03420140029114382000, notificata il 30.10.2014, dell'importo di €
22,65, emessa in ragione del mancato pagamento di canoni dovuti per miglioramento fondiario anno 2010, in virtù di ruolo n. 2014/3048, ente impositore ON
.
[...]
Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 123 del 9.1.2007), l'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, ha previsto l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio, considerato che “La giurisdizione del giudice tributario «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» (ordinanze n. 395 del 2007; n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006)” (Corte
Costituzionale, sentenza n. 238 del 2009).
Alla giurisdizione del giudice tributario in ordine alle anzidette pretese creditorie consegue l'inammissibilità dell'opposizione proposta dinanzi a questa autorità giudiziaria e la rimessione delle parti dinnanzi allo stesso giudice tributario. E', infatti, pacifico che, laddove venga impugnato (come nella specie) un atto fondato su una pluralità di pretese creditorie (alcune delle quali aventi natura tributaria ed altre aventi natura diversa) e la medesima impugnazione sia stata proposta, congiuntamente, senza distinguere la natura dei crediti dinanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa innanzi a sé in relazione ai crediti non aventi natura tributaria e rimettere, invece, la causa davanti al giudice tributario per la parte in cui l'atto si riferisce a crediti di sua competenza (cfr., in proposito, ex plurimis, Cass. civ. sez. un. del 7.7.2014 n. 15425, Cass. civ. sez. un. del 5.6.2008 n. 14831 e Cass. civ. del 16.6.2016 n. 12411). Poiché, dunque, parte attrice non ha limitato il presente giudizio alle sole cartelle aventi ad oggetto crediti di natura non tributaria, l'adito giudicante declina parzialmente la propria giurisdizione con riferimento a quelle cartelle e, nella specie, alle sottese partite di ruolo, inerenti l'omesso pagamento di crediti di natura tributaria.
Pertanto, per come innanzi chiarito, dunque, come per il preavviso di fermo e il fermo amministrativo, anche per l'intimazione di pagamento la giurisdizione e la competenza si radicherebbero, pertanto, in relazione alla natura del credito essa sotteso.
E' notorio che “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018).
Sicchè, per le cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti relativi a contravvenzioni al C.d.S. sussisterebbe la competenza del Giudice di Pace.
Ciononostante, con riguardo a tali cartelle, l'incompetenza per materia del Tribunale, in favore del
Giudice di Pace, non è stata, invero, sollevata dal convenuto agente di riscossione, né dall'ente impositore, , al momento della loro costituzione in giudizio, peraltro tardiva, Controparte_1 né la stessa è stata rilevata d'ufficio dal giudice entro la prima udienza di comparizione.
Ciò chiarito, dunque, ne consegue chiaramente che sussiste la cognizione dell'intestato ufficio giudiziario in ordine alla fattispecie de qua limitatamente a dette cartelle.
Tuttavia, prima di entrare nel merito della vexata quaestio, preliminarmente, occorre rilevare come sia priva di pregio e, indi, infondata, l'eccepita inammissibilità della spiegata opposizione, siccome proposta oltre il termine di venti giorni, normativamente previsto, ex art. 617 c.p.c., per le opposizioni agli atti esecutivi.
Ebbene, è d'uopo chiarire che il giudice deve qualificare l'azione sulla base di un'analisi sostanziale del petitum e della causa petendi, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti
(cfr. ex plurimis Cass. 17 settembre 2007 n. 19331, Cass. 10 febbraio 2010 n. 3012, Cass. 14 novembre 2011 n.23794). Al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum", che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'"an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva (Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13381 del 26 maggio 2017).
L'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, prima dell'inizio del processo esecutivo, ossia prima della notificazione del pignoramento, ai sensi degli artt. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c., si propongono entrambe con atto di citazione, al contrario, dopo l'inizio del processo esecutivo, ossia dopo la notificazione del pignoramento, a norma di quanto dispongono gli artt. 615 comma 2
e 617 comma 2 c.p.c., si propongono entrambe con ricorso innanzi al Giudice dell'Esecuzione.
Resta fermo che, in ambedue i casi, la prima ha ad oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, mentre la seconda la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto e deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dei medesimi.
Nella fattispecie di cui al presente giudizio, la parte istante, ossia il sig. , Parte_1 nell'introdurre il presente giudizio, rubricato espressamente il proprio atto quale “atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.”, ha dichiarato chiaramente di opporsi all'intimazione notificatagli, per sua stessa ammissione, il 28.1.2020 (circostanza non contestata dalle convenute costituite), eccependo unicamente l'estinzione di ogni diritto di credito vantato, nonché del consequenziale diritto di procedere ad esecuzione, per intervenuta prescrizione quinquennale, asserendo che dalla data di notifica delle cartelle alla data di notifica dell'intimazione, sarebbero decorsi più di cinque anni. L'attore, dunque, ha contestato unicamente l'an della pretesa creditoria fatta valere, senza dolersi di questioni inerenti il “quomodo” dell'esecuzione, spiegando, dunque, avverso l'intimazione, solo un'opposizione all'esecuzione.
Ebbene, com'è noto, in tema di opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c., non è previsto alcun termine di decadenza, sicchè l'azione si appalesa ammissibile.
Ebbene, si tratta ora di esaminare la controversia sotto il profilo della legittimità o meno dell'intimazione notificata, vagliando la fondatezza o meno dell'eccezione di prescrizione, limitatamente alle tre cartelle aventi ad oggetto Contravvenzioni al C.d.S. cui residua, per come sopra precisato, la cognizione dell'intestato Tribunale.
Statuisce la Corte di Cassazione SS.UU. n. 5791/2008 il principio generale, che trascende i confini dei crediti tributari, secondo cui "[...] la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato [...]".
Tanto premesso, venendo, dunque, all'esame del materiale probatorio in atti risulta che, con riferimento alle cartelle di pagamento sottese all'intimazione, il concessionario ha dato prova della rituale notifica delle stesse, allegando in atti, non solo gli estratti di ruolo, pedissequa riproduzione delle cartelle, ma anche i relativi avvisi di ricevimento e le relate di notifica da cui si evince anche la qualità del soggetto che ha provveduto a sottoscriverli, nonché tutta la documentazione idonea a comprovare la regolarità dell'iter notificatorio seguito (prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c., nelle ipotesi di consegna a persona diversa dal destinatario o di deposito degli atti presso la casa comunale, nonché elenco degli atti depositati presso la casa comunale e avvisi di ricevimento inerenti le raccomandate informative spedite, ex art. 140 c.p.c.).
Ebbene, seguendo pedissequamente l'elencazione fatta da parte attrice, con riguardo alle tre cartelle cui è limitata la competenza dell'adito giudice, si rileva quanto segue:
1) la cartella di pagamento n. 03420110039147727000, dell'importo di € 151,04, emessa in ragione dell'omesso versamento di anno 2008, in virtù di ruolo n. 2011/5536, ente Pt_2 impositore (e non di come asserisce parte attrice), è stata notificata Controparte_4 CP_3 il 28.9.2011, giusta quanto evincibile dall'avviso di ricevimento allegato, all'uopo sottoscritto da familiare convivente con l'odierno attore, ossia da colei che si è qualificata “figlia”;
2) la cartella di pagamento n. 03420120037533651000, dell'importo di € 320,22, emessa in ragione dell'omesso versamento di C.d.S., anno 2009, in virtù di ruolo n. 2012/4667, ente impositore , è stata notificata il 12.10.2012, giusta quanto evincibile Controparte_4 dall'avviso di ricevimento allegato, all'uopo sottoscritto da familiare convivente con l'odierno attore, ossia da colei che si è qualificata “figlia”;
3) la cartella di pagamento n. 03420130026932341000, dell'importo di € 753,56, emessa in ragione dell'omesso versamento di C.d.S., anno 2011, in virtù di ruolo n. 2013/3667, ente impositore è stata notificata il 25.10.2013, giusta quanto Controparte_8 evincibile dall'avviso di ricevimento allegato, all'uopo sottoscritto da persona addetta alla casa, ossia da colei che si è qualificata “figlia”.
E' di tutta evidenza, dunque, che l'agente di riscossione, con riferimento alle suddette cartelle sottese all'atto di intimazione opposto, ha pienamente assolto all'onus probandi su di esso gravante, fornendo la prova della loro rituale notifica, peraltro, non contestata comunque dall'opponente. In materia, la Suprema Corte ha precisato che “in tema di notifica della cartella esattoriale ex art.
26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n.
33563 del 28/12/2018). Aggiungasi che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr.
Cass., n. 6913 del 21.2.2017), “l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e
l'ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso – munito della dichiarazione di conformità all'originale resa dal collettore delle imposte – costituisce idonea prova dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, sicchè il concessionario non
è obbligato ad allegare la copia integrale della cartella di pagamento, ma che resta, comunque, tenuto a fornire la prova della regolare notificazione della cartella di pagamento, mediante la produzione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento della raccomandata a.r.”.
Tuttavia, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore dei crediti sottesi alle su elencate cartelle oggetto dell'intimazione opposta si appalesa fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.
Infatti, nella fattispecie di cui all'odierno giudizio, né il concessionario della riscossione, né gli enti impositori, hanno giammai dato prova della notifica di idonei atti interruttivi del termine prescrizionale applicabile alle sanzioni amministrative sottese alle su elencate cartelle.
Nonostante l'avvenuta rituale notifica delle cartelle di pagamento di cui al su indicato elenco (n. 6,
9, e 10 dell'elenco di parte attrice), secondo ormai granitica giurisprudenza sul punto, il termine di prescrizione rimane, comunque, di cinque anni.
Si evidenzia, infatti, che l'ingiunzione fiscale ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione (cfr. Cass. n.
12263/2007 e n. 11380/2012).
Come evidenziato dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953
c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle
Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953
c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (cfr. Cass. Sez. Un. n.
23397 del 17.11.2018; cfr. anche Cass. Civ., n. 11760 del 3.5.2019: La mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto
l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve – eventualmente previsto – in quello ordinario decennale, di cui all'art.
2953 c.c.; Cass. Sez. Un., sentenza n. 23397 del 17/11/2016).
In ragione di tanto, dunque, non v'è dubbio in ordine all'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale ai crediti in esame.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con la sentenza dell'8 novembre 2018 n. 28529, ha chiarito che alla riscossione di sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada o di norme previdenziali non può essere applicata la decadenza biennale per l'iscrizione a ruolo esattoriale dei tributi. “L'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza-ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette […] non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del d.P.R. n.
602/1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della Legge n. 689/1981”. Ai sensi della disposizione testé menzionata “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile”.
Ebbene, ferma ed impregiudicata l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, è lapalissiano che alla data di notificazione dell'atto oggi impugnato, ossia il 28.01.2020, per come dedotto dall'attore e non contestato dalle convenute, in assenza di atti interruttivi, di cui non si rinviene alcuna prova in atti, i crediti sottesi alle suindicate cartelle di pagamento erano ormai prescritti. Le cartelle, infatti, per come risulta dal compendio probatorio in atti e, all'uopo, per come indicato nel sopracitato elenco, risultano notificate, rispettivamente, alle date del 28.9.2011, 12.10.2012 e 25.10.2013; sicchè alla data di notifica dell'intimazione opposta, il termine di cinque anni risulta ampiamente decorso.
Alla luce di tutto quanto esposto ed argomentato, l'azione spiegata dal sig. si Parte_1 appalesa parzialmente fondata e, come tale, meritevole di accoglimento con conseguente declaratoria di illegittimità dell'intimazione opposta la quale deve essere annullata limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 03420110039147727000, 03420120037533651000,
03420130026932341000, rimesse alla cognizione dell'intestato Tribunale per quanto esposto in parte motiva, stante la decorrenza del termine prescrizionale dei cinque anni.
Stando così le cose, considerato, peraltro, il difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale per le ragioni sopra esposte e relativamente alle cartelle indicate, a questo punto, è lapalissiano come rilievo alcuno assuma la richiesta formulata dalla medesima parte attrice in corso di causa, ossia tanto nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.2.2024 e del 21.1.2025, di dichiarare, ferme le conclusioni rassegnate, comunque, in atti, cessata la materia del contendere, con condanna alle spese di lite delle parti convenute, in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Nella specie, parte attrice, con riguardo alle cartelle cui ha limitato l'opposizione, asserisce che rispetto a talune di esse sarebbe intervenuto lo sgravio da parte dell'agente di riscossione
(allegando all'uopo un elenco relativo alla posizione del sig. ), mentre per talaltre sarebbe Pt_1 intervenuto il c.d. condono/stralcio dei carichi affidati sino al 31.12.2015 ad e di importo CP_9 inferiore ad euro 1.000,00, per effetto della l. 197/2022.
Orbene, in limine litis, preme, in proposito, richiamare il principio di legittimità secondo cui “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Quando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire (Cass. Sez. 3, n. 11962/2005, Rv. 582510 – 01, Sez. 2, n. 21757/2021, Rv.
661966 – 01)” (cfr. Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 1043 depositata il 10 gennaio 2024). Escluso, dunque, che possa dichiararsi cessata la materia del contendere, stante la richiesta della sola parte attrice, cui affatto aderiscono le convenute costituite, in termini di valutazione dell'interesse ad agire dello stesso attore si rileva quanto segue.
Innanzitutto, con riferimento al dedotto , citato dallo stesso attore, si precisa come Parte_3 la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) abbia previsto l'annullamento automatico
("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Controparte_1
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali,
[...] dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Trattasi, tuttavia, di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di: interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973).
L'annullamento automatico di tipo “parziale”, infatti, non riguarda invece le somme dovute a titolo di: capitale;
rimborso spese per procedure esecutive;
diritti di notifica.
Per quanto riguarda, poi, le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada (D.Lgs n. 285/1992), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali,
l'annullamento “parziale” riguarda esclusivamente gli interessi (compresi quelli di cui all'articolo
27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR. n.
602/1973) e non le predette sanzioni (che vengono quindi considerate come somme dovute a titolo di “capitale”).
E' di tutta evidenza, indi, come la legge cui rinvia parte attrice non trovi applicazione alcuna con riferimento alle cartelle cui è stata limitata l'opposizione spiegata avverso l'intimazione.
Anche quand'anche così fosse, in ogni caso, l'attore prova alcuna fornisce in ordine all'intervenuto annullamento automatico della sola cartella rimessa alla cognizione dell'odierno giudicante e in particolare la cartella n. 03420130026932341000.
Aggiungasi, poi, che il sig. , con riguardo a talaltre cartelle, (ossia le nn. Pt_1
03420110039147727000 e 03420120037533651000, rispetto alle quali residua la cognizione dell'adito Tribunale), sostiene invece essere intervenuto lo sgravio, producendo, all'uopo, un estratto rilasciato dall' atto a comprovare la sottoposizione alla Controparte_1 predetta procedura.
Ebbene, il valore probatorio di detto documento, peraltro, privo di data certa, oltre che di incerto ed equivoco contenuto, appare essere scalfito dagli estratti di ruolo allegati dal medesimo agente di riscossione i quali, alla data di stampa dei medesimi, ossia il 13.5.2020, indi, successivi all'instaurazione del giudizio, nulla recano in ordine all'intervenuto sgravio o condono/stralcio dei ruoli inerenti i crediti maturati in ragione dell'omesso pagamento di contravvenzioni al C.d.S, né in ordine all'asserito annullamento automatico sopracitato.
Ad ogni modo, quand'anche fosse, in termini di valutazione dell'interesse ad agire dell'attore, procedendo ad un'analisi comparativa degli effetti giuridici, la declaranda prescrizione dei crediti di cui alle summenzionate cartelle produce, nella sfera giuridica dell'istante, il medesimo effetto giuridico del dedotto sgravio del debito, indi, non più dovuto dal sig. . Pt_1
Ne consegue che, non potendo, in base ai supremi principi giurisprudenziali, pervenire ad una dichiarazione di cessata materia del contendere, siccome chiesta dal solo attore, sotto il profilo dell'interesse ad agire si può concludere affermando che tanto la dichiarazione di prescrizione, per come di fatti accertata, tanto l'asserito sgravio delle due summenzionate cartelle, non inciderebbe affatto sull'interesse dell'attore alla controversia, essendo il medesimo soddisfatto in ambedue i casi, sia con una dichiarazione di intervenuta prescrizione, che di intervenuto sgravio: in entrambi i casi il credito sotteso non è più dovuto.
L'epilogo sarebbe stato certamente diverso a parti inverse.
In conclusione, per quanto sopra ampiamente dedotto ed argomentato, declinata l'intestato
Tribunale la propria giurisdizione con riguardo alle cartelle indicate in parte motiva, si dichiara la parziale illegittimità dell'intimazione opposta, che indi deve essere annullata in parte qua, limitatamente alle tre cartelle aventi ad oggetto contravvenzioni al codice della strada, stante l'intervenuta prescrizione dei crediti esse sottesi, per decorrenza del termine di cinque anni dalla data di notifica della cartella a quella dell'intimazione impugnata.
Le oscillazioni e le sopravvenienze giurisprudenziali evidenziate, inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 316/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello tributario, in ordine ai crediti, di natura tributaria, di cui alle seguenti cartelle: n. 03420060029409609000, n.
03420060079449770000, n. 03420070033414652000, n. 03420110028515706000, n.
03420110037068365000, n. 03420120020948317000, n. 03420120027308406000, n.
03420130034373957000, n. 03420140016710412000, n. 03420140029114382000;
2) ASSEGNA alla parte interessata termine per riassunzione di tre mesi, decorrente dal deposito della presente sentenza;
3) ANNULLA l'intimazione di pagamento impugnata, siccome illegittima per le ragioni esposte in parte motiva, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 03420110039147727000,
03420120037533651000, 03420130026932341000, stante la prescrizione dei crediti esse sottesi;
4) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Paola lì, 5.06.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Alberto
CAPRIOLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Parte_1 CodiceFiscale_1
Guaragna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Praia a Mare (CS), alla via Via F. Turati n. 16, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c.;
ATTORE
E
, (c.f. e p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fedele Lucchetta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza (CS), Via Delle Medaglie D'Oro n. 60, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTA
NONCHE'
E_
, (c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2
Codic dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (c.f. , ed elettivamente P.IVA_3 domiciliata presso gli uffici di quest'ultima, siti in Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore n. 34, in virtù di delega ex art. 2 T.U. n. 1611/33, allegata in atti;
CONVENUTA
E
, (C.F. ), in persona del Prefetto p.t.; Controparte_3 P.IVA_4
CONVENUTA NT
NONCHE' , (C.F. ), in persona del Prefetto p.t.; Controparte_4 P.IVA_5
CONVENUTA NT
E
, (C.F. ), in persona del p.t.; Controparte_5 P.IVA_6 CP_6
CONVENUTO NT
NONCHE'
, ON
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t.; P.IVA_7
CONVENUTO NT
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.)
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.1.2025, autorizzate dal
Giudice e depositate telematicamente dalle parti, quivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, ex art. 615, I comma, c.p.c., ritualmente notificato a tutte le parti citate a mezzo pec in data 6.3.2020, il sig. convenendo in Parte_1 giudizio, dinanzi il Tribunale di Paola, , in p.l.r.p.t., Controparte_1 [...]
, in p.l.r.p.t., la E_
e la , in persona dei rispettivi Prefetti p.t., il Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, in persona del p.t. e il
[...] CP_6 ON
, in p.l.r.p.t., proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n.
[...]
03420199010477790000, notificatogli dall'agente di riscossione in data 28.01.2020.
A fondamento della proposta opposizione, l'attore, nel dedurre che detta intimazione traeva origine da un asserito carico scaduto e non pagato, pari ad euro 9.003,79, relativo a diverse cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti di varia natura, limitava tuttavia la spiegata opposizione a talune di esse, aventi ad oggetto crediti di natura tributaria e non tributaria (contravvenzioni al
C.d.S.). Elencate, dunque, nel dettaglio le tredici cartelle impugnate, indicatane la data di notifica, il relativo importo, gli estremi del ruolo, nonché l'ente impositore e la natura del credito, il sig.
disquisito, preliminarmente, in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario, Parte_1 eccepiva la nullità e/o inefficacia dell'intimazione opposta per carenza degli atti presupposti, stante la decorrenza del termine prescrizionale quinquennale, asseritamente ormai maturato successivamente alla notifica delle cartelle all'uopo menzionate. L'attore, infatti, precisava che la cartella di pagamento, quale atto di natura amministrativa, che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, è priva dell'attitudine, nei casi di sua omessa impugnazione, ad acquistare efficacia di giudicato, con conseguente inapplicabilità del termine prescrizionale decennale ex art. 2953 c.c. In ragione di tanto, rappresenteva doversi annullare l'intimazione di pagamento notificata dall'Agente di riscossione stante la decorrenza del termine quinquennale applicabile a tutti i carichi tributari portati dalle cartelle sottostanti il precitato atto opposto, con conseguente declaratoria di estinzione dei crediti in esso riportati e del conseguente diritto alla riscossione, siano essi in titolarità all' , alle Prefetture di Cosenza e d Controparte_1
Potenza, nonché al per contravvenzioni al Codice della Strada, sia al Controparte_5
. ON
Tanto premesso, l'attore instava per la declaratoria di nullità, illegittima e/o inefficace dell'intimazione di pagamento opposta e, comunque, di illegittimità della procedura di riscossione esattoriale intrapresa dall' in virtù dell'impugnata intimazione Controparte_1
e delle sottostanti cartelle per estinzione dei carichi, tributari e non, per la dedotta maturata prescrizione per tutti i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto, domandava dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione quinquennale il credito azionato dall' E_
(cartelle nn. 1, 2, 3, 4, 7, 12 dell'elenco dell'atto di citazione), dalla
[...]
(cartella n. 6 dell'elenco), dalla (cartella n. 9 Controparte_3 Controparte_4 dell'elenco), dal (cartella n. 10 dell'elenco) e dal Controparte_8 [...]
(cartelle nn. 5, 8, 11, 13 dell'elenco), per i ON carichi portati dalle cartelle di pagamento all'uopo elencate;
condannarsi le parti convenute, in solido tra loro ovvero ciascuna per quanto di rispettiva soccombenza, al pagamento delle spese di lite, da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, avv. Alfonso Guaragna.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 26.06.2020, si costituiva in giudizio , in p.l.r.p.t., la quale instava per la Controparte_1 declaratoria di inammissibilità e/o improponibilità della domanda introduttiva di lite, nonché, nel difetto di legittimazione passiva di in relazione alla debenza o meno del carico esattoriale;
CP_9 nel merito, chiedeva rigettarsi la domanda proposta poiché infondata in fatto ed in diritto, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 15.7.2020, si costituiva in giudizio
, in p.l.r.p.t., la quale chiedeva, in via pregiudiziale, dichiararsi il difetto di Controparte_1 giurisdizione dell'adito Tribunale a conoscere della proposta domanda, in favore della competente
Commissione Tributaria;
nel merito, rigettarsi la domanda proposta e con essa l'eccezione di prescrizione in quanto palesemente infondata, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Espletata la trattazione della controversia, con note scritte depositate in data 9.2.2024, in sostituzione dell'udienza del 14.02.2024, parte attrice, nell'allegare in giudizio report dell'agente di riscossione relativo alla posizione del sig. , nel dedurre in ordine all'asserito Parte_1 provvedimento di sgravio delle cartelle, nonché al condono / stralcio dei carichi affidati ad CP_9 sino al 31.12.2015 inferiori a € 1.000,00, introdotto dalla L. 197/2022, chiedeva dichiararsi cessata la materia, oltre spese di lite, per effetto della soccombenza virtuale, da distrarsi ex art.93
c.p.c.
Con note scritte autorizzate dal Giudice in sostituzione dell'udienza del 21.1.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, si dichiara la contumacia della , in persona del Prefetto p.t., Controparte_3 della , in persona del Prefetto p.t., del in persona del Controparte_4 Controparte_5
Sindaco p.t. e del , in p.l.r.p.t., ON ritualmente citati e non comparsi, giusta quanto evincibile dalla relata e dalle ricevute pec di accettazione e consegna, allegati dall'attore.
Passando, ora, alle eccezioni sollevate dalle parti costituite, in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da , Controparte_1 in quanto “la legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità dello stesso;
costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice (Cfr. Cass. n. 548 del
2002, e da ultimo Cass. n. 14243 del 2012)” (cfr. Cass. sent. 02 dicembre 2019, n. 31374).
Ad ogni modo, si rileva che rispetto a detta sollevata eccezione nel corso del tempo si è aperta un'ampia querelle.
Nonostante ciò, la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa integri un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione: da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione;
e residuando la sua facoltà di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità” (cfr. Cass. sez. 6 - 3, ordinanza n. 10854 del
07/05/2018).
Secondo la Suprema Corte, infatti, “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali [..], e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate dal debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 [..] Ne consegue che, in caso di accoglimento dell'opposizione, l'agente assume necessariamente la posizione di parte soccombente, e come tale deve essere destinatario della condanna al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., salvo che il giudice ritenga la sussistenza dei presupposti che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (secondo il regime temporalmente vigente di tale disposizione), gli consentano l'esercizio del potere discrezionale di compensarle in tutto o in parte (e fatti salvi, naturalmente, i rapporti interni con l'ente creditore, con riguardo al rapporto cui dà luogo
l'incarico della riscossione)” (Cass., sez. VI, ordinanza n. 23627/2018 del 28.09.2018).
Sicchè, considerando la su richiamata giurisprudenza, sussiste la legittimazione passiva tanto dell'ente impositore che dell'agente di riscossione. In ragione di tanto, l'eccezione sollevata da quest'ultimo, siccome infondata, non è meritevole di accoglimento.
Tanto precisato, per ben disquisire in ordine alla prospettata controversia, occorre, innanzitutto, chiarire che la mera intimazione di pagamento impugnata nell'odierno giudizio non configura un atto esecutivo.
Secondo una recente definizione della Corte di legittimità, infatti, “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni (Cass. 18/01/2018, n.
1144). L'intimazione di pagamento, che ha sostituito l'avviso di mora, è atto previsto dall'art. 50
d.P.R. n. 602 del 1973 ai sensi del quale il concessionario della riscossione non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essendo tenuto a notificare un atto contenente l'intimazione al debitore di provvedere al pagamento” (cfr. Cass. civile, ord. sez. 5, n. 5546 del 22/02/2023).
Alla luce, dunque, di detto enunciato principio “L'intimazione non costituisce, pertanto, il titolo della pretesa di pagamento e presuppone, di conseguenza, che sia stata precedentemente notificata la cartella esattoriale. Piuttosto, ha la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito tributario;
esso segue la cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene le ragioni della pretesa tributaria. E', quindi, atto a contenuto vincolato per il quale è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata (Cass. 09/11/2018, n. 28689). Assolve, infatti, alla funzione del precetto in rinnovazione ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace. L'annullamento della cartella esattoriale riverbera, pertanto, i suoi effetti sulla successiva intimazione di pagamento che, nella sua qualità di atto vincolato al contenuto dell'atto presupposto, non è più idoneo, venuta meno la prima, a sorreggere la pretesa erariale, ancorché fondata nel merito” (cfr. Cass. civile, ordinanza n. 5546 del 22/02/2023).
Ne consegue, dunque, che la relativa impugnazione deve essere qualificata quale azione di accertamento negativo del credito.
Dipanando ogni dubbio in merito, è stato sostenuto che “Al riguardo, deve essere ricordato che
l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, così come
l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo - sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione dell'ipoteca o del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto -
è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. (per tutte, Cass. 4.7.2019, n. 18041)” (Tribunale di Roma, sentenza del 14.1.2021).
Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), è stato sottolineato che, laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione che non si è potuto esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo, ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione, cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
In ragione di tanto, è lapalissiano che tali giudizi, dunque, si svolgono nelle forme del rito ordinario di cognizione, con le preclusioni e le decadenze dallo stesso stabilite. Sicché, ai fini della giurisdizione, della competenza e della prescrizione, bisogna valutare la natura giuridica dei crediti sottesi agli atti impugnati. La cartella, infatti, costituisce un mero strumento “in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale e non possiede alcuna autonomia;
pertanto, la cartella esattoriale deve essere impugnata dinanzi al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale, a nulla valendo che l'atto non contenga una puntuale indicazione della fonte del credito fatto valere” (cfr. Cass. Sez. U., sentenza n. 3001 del 08/02/2008). Per individuare il giudice munito di giurisdizione e di competenza nella materia de qua occorre, dunque, considerare la tipologia del credito sotteso alla cartella di pagamento.
Ma v'è più.
Con riguardo al riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario, in materia di opposizione ad atti della riscossione, è sorta un'ampia querelle ormai risolta dalla Suprema Corte
a Sezioni Unite.
In una recentissima pronuncia, la Corte di legittimità, in punto di giurisdizione, ha fatto proprio il principio enunciato poco prima dalle SS.UU. le quali hanno chiarito che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass., Sez. U., 25 maggio 2022, n. 16986)” (cfr.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza n. 6289 depositata l'8 marzo 2024).
Nella citata sentenza a Sezioni Unite, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che “… escluso l'appartenenza del sollecito di pagamento, inviato al contribuente, agli atti dell'esecuzione forzata, potendosi assimilare invece all'avviso di mora di cui all'art. 50, comma
2, del d.P.R. n. 602 del 1973, che è impugnabile davanti alle commissioni tributarie […] la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata …”.
Ordunque, con riferimento al caso di che trattasi, parte attrice, data per avvenuta e, indi, non contestata, la notifica delle cartelle oggetto dell'intimazione opposta, eccepisce l'estinzione dei crediti esse sottesi per intervenuta decorrenza del termine prescrizionale quinquennale.
Ebbene, dagli esposti rilievi scaturiscono le seguenti conseguenze.
Parte attrice ha espressamente dichiarato di limitare la propria opposizione all'intimazione solo alle cartelle aventi ad oggetto l'omesso pagamento di imposte sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, imposte di registro per la locazione dei fabbricati, imposte per il miglioramento fondiario, sanzioni relative all'IVA e Contravvenzioni al Codice della Strada che ha ritenuto essere di competenza esclusiva del giudice ordinario e, indi, dell'intestato Tribunale.
In particolare, si rileva che la natura dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione opposta, oltre che dal medesimo atto impugnato, all'uopo allegato dall'attore, si desume, altresì, dagli estratti di ruolo prodotti dal Concessionario per la riscossione, nonché dalle interrogazioni degli esiti contabili dei ruoli, allegati dall'ente impositore convenuto, CP_1
.
[...]
Proprio quest'ultima, all'atto della costituzione in giudizio, nel disquisire in ordine alla diversa natura dei crediti sottesi all'atto opposto, eccepisce il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore di quello tributario (per i crediti di natura tributaria).
Ebbene l'eccezione si appalesa fondata e, indi, meritevole di accoglimento con riguardo alle cartelle di seguito elencate, siccome aventi ad oggetto crediti di natura tributaria:
- cartella di pagamento n. 03420060029409609000, notificata il 12.10.2006, dell'importo di €
1.944,12, emessa in ragione del mancato pagamento IRPEF e addizionali anno 2002, in virtù di ruolo n. 2006/150098, ente impositore;
E_
- cartella di pagamento n. 03420060079449770000, notificata il 10.5.2007, dell'importo di €
1.952,51, emessa in ragione del mancato pagamento IRPEF e addizionali anno 2003, in virtù di ruolo n. 2007/300239, ente impositore;
E_
- cartella di pagamento n. 03420070033414652000, notificata il 7.12.2007, dell'importo di €
1.962,31, emessa in ragione del mancato pagamento IRPEF e addizionali anno 2004, in virtù di ruolo n. 2007/150064, ente impositore;
E_
- cartella di pagamento n. 03420110028515706000, notificata il 12.7.2011, dell'importo di €
144,90, emessa in ragione del mancato pagamento dell'imposta di registro locazione fabbricati anno 2007, in virtù di ruolo n. 2011/332, ente impositore E_
;
[...]
- cartella di pagamento n. 03420110037068365000, notificata il 6.9.2011, dell'importo di € 24,91, emessa in ragione del mancato pagamento di canoni dovuti per miglioramento fondiario anno
2006, in virtù di ruolo n. 2011/5051, ente impositore ON
;
[...]
- cartella di pagamento n.03420120020948317000, notificata il 14.5.2012, dell'importo di €
266,84, emessa in ragione del mancato pagamento dell'imposta di registro per locazione fabbricati anno 2008, in virtù di ruolo n. 2012/240, ente impositore E_
;
[...] - cartella di pagamento n. 03420120027308406000, notificata il 21.8.2012, dell'importo di €
24,24, emessa in ragione del mancato pagamento di canoni dovuti per miglioramento fondiario anno 2007, in virtù di ruolo n. 2012/3990, ente impositore ON
;
[...]
- cartella di pagamento n. 03420130034373957000, notificata il 13.12.2013, dell'importo di €
40,44, emessa in ragione del mancato pagamento di canoni dovuti per miglioramento fondiario anno 2008 – 2009, in virtù dei ruoli n. 2013/5024 e n. 2013/5106, ente impositore
[...]
; ON
- cartella di pagamento n. 03420140016710412000, notificata il 9.9.2014, dell'importo di €
574,51, emessa in ragione del mancato pagamento IVA sanzione pecuniaria anno 2013, in virtù di ruolo n. 2014/268, ente impositore Controparte_10
- cartella di pagamento n.03420140029114382000, notificata il 30.10.2014, dell'importo di €
22,65, emessa in ragione del mancato pagamento di canoni dovuti per miglioramento fondiario anno 2010, in virtù di ruolo n. 2014/3048, ente impositore ON
.
[...]
Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 123 del 9.1.2007), l'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, ha previsto l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio, considerato che “La giurisdizione del giudice tributario «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» (ordinanze n. 395 del 2007; n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006)” (Corte
Costituzionale, sentenza n. 238 del 2009).
Alla giurisdizione del giudice tributario in ordine alle anzidette pretese creditorie consegue l'inammissibilità dell'opposizione proposta dinanzi a questa autorità giudiziaria e la rimessione delle parti dinnanzi allo stesso giudice tributario. E', infatti, pacifico che, laddove venga impugnato (come nella specie) un atto fondato su una pluralità di pretese creditorie (alcune delle quali aventi natura tributaria ed altre aventi natura diversa) e la medesima impugnazione sia stata proposta, congiuntamente, senza distinguere la natura dei crediti dinanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa innanzi a sé in relazione ai crediti non aventi natura tributaria e rimettere, invece, la causa davanti al giudice tributario per la parte in cui l'atto si riferisce a crediti di sua competenza (cfr., in proposito, ex plurimis, Cass. civ. sez. un. del 7.7.2014 n. 15425, Cass. civ. sez. un. del 5.6.2008 n. 14831 e Cass. civ. del 16.6.2016 n. 12411). Poiché, dunque, parte attrice non ha limitato il presente giudizio alle sole cartelle aventi ad oggetto crediti di natura non tributaria, l'adito giudicante declina parzialmente la propria giurisdizione con riferimento a quelle cartelle e, nella specie, alle sottese partite di ruolo, inerenti l'omesso pagamento di crediti di natura tributaria.
Pertanto, per come innanzi chiarito, dunque, come per il preavviso di fermo e il fermo amministrativo, anche per l'intimazione di pagamento la giurisdizione e la competenza si radicherebbero, pertanto, in relazione alla natura del credito essa sotteso.
E' notorio che “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018).
Sicchè, per le cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti relativi a contravvenzioni al C.d.S. sussisterebbe la competenza del Giudice di Pace.
Ciononostante, con riguardo a tali cartelle, l'incompetenza per materia del Tribunale, in favore del
Giudice di Pace, non è stata, invero, sollevata dal convenuto agente di riscossione, né dall'ente impositore, , al momento della loro costituzione in giudizio, peraltro tardiva, Controparte_1 né la stessa è stata rilevata d'ufficio dal giudice entro la prima udienza di comparizione.
Ciò chiarito, dunque, ne consegue chiaramente che sussiste la cognizione dell'intestato ufficio giudiziario in ordine alla fattispecie de qua limitatamente a dette cartelle.
Tuttavia, prima di entrare nel merito della vexata quaestio, preliminarmente, occorre rilevare come sia priva di pregio e, indi, infondata, l'eccepita inammissibilità della spiegata opposizione, siccome proposta oltre il termine di venti giorni, normativamente previsto, ex art. 617 c.p.c., per le opposizioni agli atti esecutivi.
Ebbene, è d'uopo chiarire che il giudice deve qualificare l'azione sulla base di un'analisi sostanziale del petitum e della causa petendi, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti
(cfr. ex plurimis Cass. 17 settembre 2007 n. 19331, Cass. 10 febbraio 2010 n. 3012, Cass. 14 novembre 2011 n.23794). Al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum", che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'"an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva (Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13381 del 26 maggio 2017).
L'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, prima dell'inizio del processo esecutivo, ossia prima della notificazione del pignoramento, ai sensi degli artt. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c., si propongono entrambe con atto di citazione, al contrario, dopo l'inizio del processo esecutivo, ossia dopo la notificazione del pignoramento, a norma di quanto dispongono gli artt. 615 comma 2
e 617 comma 2 c.p.c., si propongono entrambe con ricorso innanzi al Giudice dell'Esecuzione.
Resta fermo che, in ambedue i casi, la prima ha ad oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, mentre la seconda la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto e deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dei medesimi.
Nella fattispecie di cui al presente giudizio, la parte istante, ossia il sig. , Parte_1 nell'introdurre il presente giudizio, rubricato espressamente il proprio atto quale “atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.”, ha dichiarato chiaramente di opporsi all'intimazione notificatagli, per sua stessa ammissione, il 28.1.2020 (circostanza non contestata dalle convenute costituite), eccependo unicamente l'estinzione di ogni diritto di credito vantato, nonché del consequenziale diritto di procedere ad esecuzione, per intervenuta prescrizione quinquennale, asserendo che dalla data di notifica delle cartelle alla data di notifica dell'intimazione, sarebbero decorsi più di cinque anni. L'attore, dunque, ha contestato unicamente l'an della pretesa creditoria fatta valere, senza dolersi di questioni inerenti il “quomodo” dell'esecuzione, spiegando, dunque, avverso l'intimazione, solo un'opposizione all'esecuzione.
Ebbene, com'è noto, in tema di opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c., non è previsto alcun termine di decadenza, sicchè l'azione si appalesa ammissibile.
Ebbene, si tratta ora di esaminare la controversia sotto il profilo della legittimità o meno dell'intimazione notificata, vagliando la fondatezza o meno dell'eccezione di prescrizione, limitatamente alle tre cartelle aventi ad oggetto Contravvenzioni al C.d.S. cui residua, per come sopra precisato, la cognizione dell'intestato Tribunale.
Statuisce la Corte di Cassazione SS.UU. n. 5791/2008 il principio generale, che trascende i confini dei crediti tributari, secondo cui "[...] la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato [...]".
Tanto premesso, venendo, dunque, all'esame del materiale probatorio in atti risulta che, con riferimento alle cartelle di pagamento sottese all'intimazione, il concessionario ha dato prova della rituale notifica delle stesse, allegando in atti, non solo gli estratti di ruolo, pedissequa riproduzione delle cartelle, ma anche i relativi avvisi di ricevimento e le relate di notifica da cui si evince anche la qualità del soggetto che ha provveduto a sottoscriverli, nonché tutta la documentazione idonea a comprovare la regolarità dell'iter notificatorio seguito (prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c., nelle ipotesi di consegna a persona diversa dal destinatario o di deposito degli atti presso la casa comunale, nonché elenco degli atti depositati presso la casa comunale e avvisi di ricevimento inerenti le raccomandate informative spedite, ex art. 140 c.p.c.).
Ebbene, seguendo pedissequamente l'elencazione fatta da parte attrice, con riguardo alle tre cartelle cui è limitata la competenza dell'adito giudice, si rileva quanto segue:
1) la cartella di pagamento n. 03420110039147727000, dell'importo di € 151,04, emessa in ragione dell'omesso versamento di anno 2008, in virtù di ruolo n. 2011/5536, ente Pt_2 impositore (e non di come asserisce parte attrice), è stata notificata Controparte_4 CP_3 il 28.9.2011, giusta quanto evincibile dall'avviso di ricevimento allegato, all'uopo sottoscritto da familiare convivente con l'odierno attore, ossia da colei che si è qualificata “figlia”;
2) la cartella di pagamento n. 03420120037533651000, dell'importo di € 320,22, emessa in ragione dell'omesso versamento di C.d.S., anno 2009, in virtù di ruolo n. 2012/4667, ente impositore , è stata notificata il 12.10.2012, giusta quanto evincibile Controparte_4 dall'avviso di ricevimento allegato, all'uopo sottoscritto da familiare convivente con l'odierno attore, ossia da colei che si è qualificata “figlia”;
3) la cartella di pagamento n. 03420130026932341000, dell'importo di € 753,56, emessa in ragione dell'omesso versamento di C.d.S., anno 2011, in virtù di ruolo n. 2013/3667, ente impositore è stata notificata il 25.10.2013, giusta quanto Controparte_8 evincibile dall'avviso di ricevimento allegato, all'uopo sottoscritto da persona addetta alla casa, ossia da colei che si è qualificata “figlia”.
E' di tutta evidenza, dunque, che l'agente di riscossione, con riferimento alle suddette cartelle sottese all'atto di intimazione opposto, ha pienamente assolto all'onus probandi su di esso gravante, fornendo la prova della loro rituale notifica, peraltro, non contestata comunque dall'opponente. In materia, la Suprema Corte ha precisato che “in tema di notifica della cartella esattoriale ex art.
26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n.
33563 del 28/12/2018). Aggiungasi che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr.
Cass., n. 6913 del 21.2.2017), “l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e
l'ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso – munito della dichiarazione di conformità all'originale resa dal collettore delle imposte – costituisce idonea prova dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, sicchè il concessionario non
è obbligato ad allegare la copia integrale della cartella di pagamento, ma che resta, comunque, tenuto a fornire la prova della regolare notificazione della cartella di pagamento, mediante la produzione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento della raccomandata a.r.”.
Tuttavia, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore dei crediti sottesi alle su elencate cartelle oggetto dell'intimazione opposta si appalesa fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.
Infatti, nella fattispecie di cui all'odierno giudizio, né il concessionario della riscossione, né gli enti impositori, hanno giammai dato prova della notifica di idonei atti interruttivi del termine prescrizionale applicabile alle sanzioni amministrative sottese alle su elencate cartelle.
Nonostante l'avvenuta rituale notifica delle cartelle di pagamento di cui al su indicato elenco (n. 6,
9, e 10 dell'elenco di parte attrice), secondo ormai granitica giurisprudenza sul punto, il termine di prescrizione rimane, comunque, di cinque anni.
Si evidenzia, infatti, che l'ingiunzione fiscale ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione (cfr. Cass. n.
12263/2007 e n. 11380/2012).
Come evidenziato dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953
c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle
Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953
c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (cfr. Cass. Sez. Un. n.
23397 del 17.11.2018; cfr. anche Cass. Civ., n. 11760 del 3.5.2019: La mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto
l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve – eventualmente previsto – in quello ordinario decennale, di cui all'art.
2953 c.c.; Cass. Sez. Un., sentenza n. 23397 del 17/11/2016).
In ragione di tanto, dunque, non v'è dubbio in ordine all'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale ai crediti in esame.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con la sentenza dell'8 novembre 2018 n. 28529, ha chiarito che alla riscossione di sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada o di norme previdenziali non può essere applicata la decadenza biennale per l'iscrizione a ruolo esattoriale dei tributi. “L'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza-ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette […] non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del d.P.R. n.
602/1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della Legge n. 689/1981”. Ai sensi della disposizione testé menzionata “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile”.
Ebbene, ferma ed impregiudicata l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, è lapalissiano che alla data di notificazione dell'atto oggi impugnato, ossia il 28.01.2020, per come dedotto dall'attore e non contestato dalle convenute, in assenza di atti interruttivi, di cui non si rinviene alcuna prova in atti, i crediti sottesi alle suindicate cartelle di pagamento erano ormai prescritti. Le cartelle, infatti, per come risulta dal compendio probatorio in atti e, all'uopo, per come indicato nel sopracitato elenco, risultano notificate, rispettivamente, alle date del 28.9.2011, 12.10.2012 e 25.10.2013; sicchè alla data di notifica dell'intimazione opposta, il termine di cinque anni risulta ampiamente decorso.
Alla luce di tutto quanto esposto ed argomentato, l'azione spiegata dal sig. si Parte_1 appalesa parzialmente fondata e, come tale, meritevole di accoglimento con conseguente declaratoria di illegittimità dell'intimazione opposta la quale deve essere annullata limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 03420110039147727000, 03420120037533651000,
03420130026932341000, rimesse alla cognizione dell'intestato Tribunale per quanto esposto in parte motiva, stante la decorrenza del termine prescrizionale dei cinque anni.
Stando così le cose, considerato, peraltro, il difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale per le ragioni sopra esposte e relativamente alle cartelle indicate, a questo punto, è lapalissiano come rilievo alcuno assuma la richiesta formulata dalla medesima parte attrice in corso di causa, ossia tanto nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.2.2024 e del 21.1.2025, di dichiarare, ferme le conclusioni rassegnate, comunque, in atti, cessata la materia del contendere, con condanna alle spese di lite delle parti convenute, in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Nella specie, parte attrice, con riguardo alle cartelle cui ha limitato l'opposizione, asserisce che rispetto a talune di esse sarebbe intervenuto lo sgravio da parte dell'agente di riscossione
(allegando all'uopo un elenco relativo alla posizione del sig. ), mentre per talaltre sarebbe Pt_1 intervenuto il c.d. condono/stralcio dei carichi affidati sino al 31.12.2015 ad e di importo CP_9 inferiore ad euro 1.000,00, per effetto della l. 197/2022.
Orbene, in limine litis, preme, in proposito, richiamare il principio di legittimità secondo cui “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Quando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire (Cass. Sez. 3, n. 11962/2005, Rv. 582510 – 01, Sez. 2, n. 21757/2021, Rv.
661966 – 01)” (cfr. Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 1043 depositata il 10 gennaio 2024). Escluso, dunque, che possa dichiararsi cessata la materia del contendere, stante la richiesta della sola parte attrice, cui affatto aderiscono le convenute costituite, in termini di valutazione dell'interesse ad agire dello stesso attore si rileva quanto segue.
Innanzitutto, con riferimento al dedotto , citato dallo stesso attore, si precisa come Parte_3 la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) abbia previsto l'annullamento automatico
("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Controparte_1
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali,
[...] dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Trattasi, tuttavia, di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di: interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973).
L'annullamento automatico di tipo “parziale”, infatti, non riguarda invece le somme dovute a titolo di: capitale;
rimborso spese per procedure esecutive;
diritti di notifica.
Per quanto riguarda, poi, le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada (D.Lgs n. 285/1992), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali,
l'annullamento “parziale” riguarda esclusivamente gli interessi (compresi quelli di cui all'articolo
27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR. n.
602/1973) e non le predette sanzioni (che vengono quindi considerate come somme dovute a titolo di “capitale”).
E' di tutta evidenza, indi, come la legge cui rinvia parte attrice non trovi applicazione alcuna con riferimento alle cartelle cui è stata limitata l'opposizione spiegata avverso l'intimazione.
Anche quand'anche così fosse, in ogni caso, l'attore prova alcuna fornisce in ordine all'intervenuto annullamento automatico della sola cartella rimessa alla cognizione dell'odierno giudicante e in particolare la cartella n. 03420130026932341000.
Aggiungasi, poi, che il sig. , con riguardo a talaltre cartelle, (ossia le nn. Pt_1
03420110039147727000 e 03420120037533651000, rispetto alle quali residua la cognizione dell'adito Tribunale), sostiene invece essere intervenuto lo sgravio, producendo, all'uopo, un estratto rilasciato dall' atto a comprovare la sottoposizione alla Controparte_1 predetta procedura.
Ebbene, il valore probatorio di detto documento, peraltro, privo di data certa, oltre che di incerto ed equivoco contenuto, appare essere scalfito dagli estratti di ruolo allegati dal medesimo agente di riscossione i quali, alla data di stampa dei medesimi, ossia il 13.5.2020, indi, successivi all'instaurazione del giudizio, nulla recano in ordine all'intervenuto sgravio o condono/stralcio dei ruoli inerenti i crediti maturati in ragione dell'omesso pagamento di contravvenzioni al C.d.S, né in ordine all'asserito annullamento automatico sopracitato.
Ad ogni modo, quand'anche fosse, in termini di valutazione dell'interesse ad agire dell'attore, procedendo ad un'analisi comparativa degli effetti giuridici, la declaranda prescrizione dei crediti di cui alle summenzionate cartelle produce, nella sfera giuridica dell'istante, il medesimo effetto giuridico del dedotto sgravio del debito, indi, non più dovuto dal sig. . Pt_1
Ne consegue che, non potendo, in base ai supremi principi giurisprudenziali, pervenire ad una dichiarazione di cessata materia del contendere, siccome chiesta dal solo attore, sotto il profilo dell'interesse ad agire si può concludere affermando che tanto la dichiarazione di prescrizione, per come di fatti accertata, tanto l'asserito sgravio delle due summenzionate cartelle, non inciderebbe affatto sull'interesse dell'attore alla controversia, essendo il medesimo soddisfatto in ambedue i casi, sia con una dichiarazione di intervenuta prescrizione, che di intervenuto sgravio: in entrambi i casi il credito sotteso non è più dovuto.
L'epilogo sarebbe stato certamente diverso a parti inverse.
In conclusione, per quanto sopra ampiamente dedotto ed argomentato, declinata l'intestato
Tribunale la propria giurisdizione con riguardo alle cartelle indicate in parte motiva, si dichiara la parziale illegittimità dell'intimazione opposta, che indi deve essere annullata in parte qua, limitatamente alle tre cartelle aventi ad oggetto contravvenzioni al codice della strada, stante l'intervenuta prescrizione dei crediti esse sottesi, per decorrenza del termine di cinque anni dalla data di notifica della cartella a quella dell'intimazione impugnata.
Le oscillazioni e le sopravvenienze giurisprudenziali evidenziate, inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 316/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello tributario, in ordine ai crediti, di natura tributaria, di cui alle seguenti cartelle: n. 03420060029409609000, n.
03420060079449770000, n. 03420070033414652000, n. 03420110028515706000, n.
03420110037068365000, n. 03420120020948317000, n. 03420120027308406000, n.
03420130034373957000, n. 03420140016710412000, n. 03420140029114382000;
2) ASSEGNA alla parte interessata termine per riassunzione di tre mesi, decorrente dal deposito della presente sentenza;
3) ANNULLA l'intimazione di pagamento impugnata, siccome illegittima per le ragioni esposte in parte motiva, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 03420110039147727000,
03420120037533651000, 03420130026932341000, stante la prescrizione dei crediti esse sottesi;
4) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Paola lì, 5.06.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli