TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/03/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Terza Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Alberto La Mantia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 7210/2024 e promossa dalla signora , nata a Parte_1
Genova il 14/1/1956, c.f.: , elettivamente domiciliata in Genova, Via C.F._1
Camillo Finocchiaro Aprile civ. 6 int. 6, presso e nello studio dell'Avv. Fabio Serafino
Fossa, che la rappresenta e difende per mandato in atti attrice contro sig. nato a [...] il [...], c.f.: CP_1 C.F._2
convenuto contumace
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
come da verbale d'udienza del 26 marzo 2025, da intendersi qui integralmente richiamato
FATTO E DIRITTO
Con atto d'intimazione di sfratto per morosità del 23/5/2024 (causa R.G. n. 6974/2024) la signora conveniva in giudizio il sig. esponendo tra l'altro: Parte_1 CP_1
- di essere proprietaria dell'immobile sito in Torriglia (GE), Loc. Laccio n. 11;
- di avere concesso al convenuto la predetta unità immobiliare in locazione, ad uso abitativo, in forza di contratto del 4/10/2023, debitamente registrato;
1 - che il sig. si era reso moroso nel pagamento dei canoni di locazione e degli oneri CP_1 dal mese di ottobre 2023 fino alla data dell'intimazione, per un ammontare complessivo di
€ 1.200,00.
Concludeva, quindi, nel senso riportato a pagina 2 della citazione.
Previa trasformazione del rito e previa rinuncia da parte attrice all'ingiunzione di pagamento chiesto con l'atto d'intimazione (v. verbale d'udienza del 16/1/2025), era dichiarata la contumacia del convenuto, non costituitosi, nonostante la regolarità della notifica;
infine, all'udienza del 26 marzo 2025 si procedeva a discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Tanto premesso, le domande attoree risultano fondate, per le seguenti ragioni:
-nell'azione di risoluzione del contratto, che ha quale elemento costitutivo fondamentale il mancato adempimento, il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto, non potendosi addossare al creditore l'onere della prova negativa del mancato adempimento (Cass. S.U. 13533/2001).
- nel caso di specie, la sig.ra ha assolto al proprio onere probatorio mediante Parte_1
la produzione in giudizio del contratto di locazione del 4/10/2023 (debitamente sottoscritto anche dal sig. documentando in tal modo l'esistenza delle obbligazioni CP_1
assunte dal conduttore, tra cui, in particolare, quella di corrispondere il canone locatizio, ammontante ad € 1.800,00 annui, da versarsi in rate mensili di € 150,00 ciascuna;
- parte convenuta, non costituitasi in giudizio, non ha dimostrato fatti estintivi, impeditivi, modificativi delle obbligazioni assunte;
- la morosità di parte conduttrice è iniziata dal mese di ottobre 2023:
- l'inadempimento del conduttore – da ritenersi nella fattispecie in esame sufficientemente dimostrato, stante l'assenza di concreti elementi di segno contrario - è grave ai sensi dell'art. 5 legge 392/78 (“salvo quanto previsto dall'art 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 del codice civile.”);
- in tema di locazione di immobili ad uso abitativo, con riferimento all'inadempimento del conduttore all'obbligazione primaria di pagamento del canone, il medesimo articolo 5 della
L. n. 392/1978 fissa un criterio di predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento, che, come tale, non consente al giudice del merito di svolgere altri
2 accertamenti su questo presupposto dell'inadempimento (v., tra le altre, Cass. 8628/2006;
8418/2006);
- a ciò si aggiunga che l'art. 5 del contratto (cui si fa rinvio), stabilisce che “Le parti, ai sensi degli articoli 5 e 55 della legge 392/78 pattuiscono che il mancato pagamento oltre trenta giorni dalla scadenza stabilita nel precedente articolo costituisce inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile”.
Dall'accoglimento della domanda di risoluzione discende poi la fondatezza della domanda di rilascio dell'appartamento sopra menzionato, rilascio che va ordinato, ex art. 56 L.
392/1978, in 50 giorni dalla presente sentenza, considerate le ragioni dello stesso.
Non vi è, invece, luogo a provvedere sulla condanna del convenuto al pagamento della morosità, alla luce di quanto precisato al riguardo dalla difesa dell'attrice all'udienza del
16/1/2025.
In virtù del principio della soccombenza, il sig. deve, infine, condannarsi al CP_1
pagamento delle spese di giudizio anche relativamente alla convalida (valore compreso nello scaglione tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria non espletata), così come liquidate in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) risolve, per grave inadempimento del convenuto, il contratto di locazione ad uso abitativo del 4/10/2023, relativo all'immobile sito in Torriglia (GE), Loc. Laccio
11, così censito al Catasto Urbano del medesimo Comune: Foglio 126, Mappale
767, Subalterno 7, Categoria A/3, Classe 2, Consistenza 2,5 vani, rendita
142,03;
2) condanna lo stesso convenuto al rilascio, in favore dell'attrice sig.ra Pt_1
dell'immobile di cui al punto 1), libero da persone e/o cose, entro il
[...]
termine dilatorio di cinquanta giorni dalla presente sentenza;
3) condanna altresì il sig. al pagamento, a favore dell'attrice, delle CP_1 spese di lite che liquida, per la fase di convalida, in € 131,48 per esborsi e in €
512,00 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge,
3 e, per il presente giudizio, in € 181,95 per esborsi e in € 1.701,00 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Genova, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Mantia
4