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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 08/05/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2546/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Scaramuzzino ha pronunciato ex 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2546/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. AL Bassoi presso il cui studio sito in Livorno, P.zza Benamozegh, n. 17 è
elettivamente domiciliata attrice
contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rap- Controparte_1 P.IVA_1
presentato e difeso dagli avv. Susanna Cenerini, Lucia Macchia, Cristiana Sardi, Maria Te-
resa Zenti presso il cui studio sito in Livorno, piazza del Municipio, n. 1 presso la sede dell'Avvocatura civica è elettivamente domiciliato convenuto
Oggetto: occupazione sine titulo di alloggio
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Il procuratore di parte attrice ha così concluso:
“AIll.mo Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, l'accoglimento delle presenti
conclusioni e voglia contraiis reiectis, così provvedere:
- in via istruttoria: ammettere le prove richieste come in atti (tese a dimostrare: che non vi
è prova documentale che dal 2002 al 2003 il IG. non sia stato trovato Parte_2
nell'appartamento in questione dai Vigili Urbani;
che vi è prova testimoniale che la IG.ra
abitava con il marito in via U. foscolo n.46 dal 2006 fino ad oggi;
che l'importo Parte_1
richiesto debba essere riconteggiato in applicazione della legge che regola il canone degli
assegnatari);
- in via principale, disporre ogni provvedimento più idoneo ad eliminare il pregiudizio su-
bito e subendo dall'attrice per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto; accertare la
qualifica di occupante con titolo in capo al fu IG. e di conseguenza in Parte_2
applicazione dell'art 17 della L.R.T. n.2 del 02.01.2019 alla moglie IG.ra CO
; ordinare/sospendere/revocare l'ordine di rilascio dell'alloggio sito in Livorno, via
[...]
U. Foscolo n. 46 nei confronti dell'attrice, quale alloggio di Edilizia residenziale pubblica
(già ) e comunque accertare l'illegittimità e nullità della nota CP_3 CP_4 CP_5
n. prot. 4153 del 03.03.2008 con la quale viene intimato dal Gestore al rilascio dalla ricor-
rente dell'alloggio E.R.P. in questione, disporre che non sussiste l'occupazione abusiva da
parte della IG.ra dell'alloggio sito in Livorno via U. Foscolo n. 46 re- Parte_1
vocando l'attivazione del procedimento ex art. 34 legge 96/96 già applicata al fu IG.
[...]
per le motivazioni in narrativa e proseguita nei confronti della moglie Parte_3
IG.ra e per l'effetto accertata la persistenza della assegnazione Parte_1
2 dell'alloggio in capo al coniuge superstite IG.ra , disporre un nuovo Parte_1
calcolo dei canoni da pagare dalla ricorrente senza l'indennità di occcupante senza titolo
revocare l'ordine di rilascio dell'alloggio sito in Livorno via U. Foscolo n. 46;
- in via subordinata nel caso in cui il Comune di Livorno proceda ugualmente ad eseguire
la richiesta di consegna dell'alloggio, anche con la forza pubblica, e la IG.ra CP_6
debba lasciare l'alloggio, nel caso in cui le sia riconosciuta la ragione con il pre-
[...]
sente giudizio, condannare il sia alla riassegnazione dell'alloggio in Controparte_1
questione o nel caso in cui lo stesso fosse già assegnato ad altra famiglia, assegnare
all'attrice un altro alloggio di ugual valore oltre, in entrambi i casi al risarcimento dei
danni subiti per una somma che sarà ritenuta di giustizia per non essere più detentrice
dell'alloggio di via U. Foscolo n. 46
Vittoria di spese e competenze professionali oltre forfait al 15% relativi al cautelare e al
presente giudizio, ed oltre iva e cap come per legge, fatto salvo ogni altro diritto.”
Il procuratore di parte convenuta ha così concluso:
“si conclude affinché Codesto Ecc.mo Tribunale voglia respingere in toto la domanda di
parte attrice
in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari dell'intero giudi-
zio ivi
compresa la fase cautelare”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
3 Con atto di citazione del 22 settembre 2023 ritualmente notificato parte attrice, Parte_1
, conveniva in giudizio il , dinnanzi all'intestato Tribunale per
[...] Controparte_1
ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contraiis reiectis,
- in via principale: previa sospensione dell'ordine di rilascio dell'alloggio sito in Livorno,
via U. Foscolo n. 46 nei confronti dell'attrice quale alloggio di Edilizia residenziale
[...]
(già ) fissato per il giorno 20.09.2023 e comunque, disporre ogni altro CP_7 CP_4
provvedimento d'urgenza più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i
motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto; accertare la qualifica di occupante con titolo in
capo al fu IG. e di conseguenza, in applicazione dell'art. 17 della Parte_2
L.R.T. n.2 del 02.01.2019 alla moglie IG.ra ; ordina- Parte_1
re/sospendere/revocare l'ordine di rilascio dell'alloggio sito in Livorno, via U. Foscolo n.
46 nei confronti dell'attrice quale alloggio di Edilizia residenziale pubblica (già CP_3
) fissato per il giorno 20.09.2023; accertare l'illegittimità e nullità della nota CP_4 [...]
n. prot. 4153 del 03.03.2008 con la quale viene intimato dal Gestore al rilascio CP_8
dalla ricorrente dell'alloggio E.R.P. in questione, disporre che non sussiste l'occupazione
abusiva da parte della IG.ra dell'alloggio sito in Livorno via U. Fosco- Parte_1
lo n. 46 revocando l'attivazione del procedimento ex art. 34 legge 96/96 già applicata al fu
IG. per le motivazioni in narrativa e proseguita nei confronti della Parte_2
moglie IG.ra e per l'effetto, accertata la persistenza della assegnazione Parte_1
dell'alloggio in capo al coniuge superstite IG.ra , disporre un nuovo Parte_1
calcolo dei canoni da pagare dalla ricorrente;
revocare l'ordine di rilascio dell'alloggio
sito in Livorno, via U. Foscolo n. 46 nei confronti della ricorrente;
4 - in via subordinata nel caso in cui il proceda ugualmente ad eseguire CP_1 CP_1
la richiesta di riconsegna dell'alloggio, anche con la forza pubblica, e la IG.ra Parte_1
debba lasciare l'alloggio, nel caso in cui le sia riconosciuta la ragione con il
[...]
presente giudizio, condannare il sia alla riassegnazione dell'alloggio Controparte_1
in questione o nel caso in cui lo stesso fosse già assegnato ad altra famiglia, assegnare alla
un altro alloggio di ugual valore oltre, in entrambi i casi, al risarcimento dei Parte_1
danni subiti dalla attrice per una somma che sarà ritenuta di giustizia per non essere più
detentrice dell'alloggio di via U. Foscolo n. 46;
Vittoria di spese e competenze professionali oltre forfait al 15% relativi al presente giudi-
zio, ed oltre iva e cap come per legge, fatto salvo ogni altro diritto.”
A sostegno della propria domanda parte attrice ha dedotto in fatto: 1) che in data 13 marzo
1980 il di lei suocero, , assumeva la qualifica di assegnatario Persona_1
dell'alloggio sito in Livorno, via U. Foscolo, n. 46; 2) che in data 22 marzo 1993 l'allora autorizzava ad Controparte_9 Persona_1
ospitare, provvisoriamente, presso l'alloggio anche il di lui figlio, in- Parte_2
sieme alla nuora odierna attrice e ai di loro figli e AL;
3) che Parte_4
in data 19 novembre 1997 l' acconsentiva alla richiesta di coabitazione del CP_4 Parte_2
nell'alloggio assegnato al padre;
4) che in data 25 giugno 2002 il IG.
[...] Parte_2
– in virtù della sua coabitazione con il padre conseguente all'intervenuta separa-
[...]
zione legale con la IG.ra – provvedeva, su sollecito di , al cam- Parte_1 CP_4
bio di residenza in via Ugo Foscolo, n. 46; 6) che in data 5 luglio 2002 il IG. Per_1
comunicava la necessità di doversi allontanare, insieme al figlio, per potersi sot-
[...]
toporre ad un ciclo di cure riabilitative a seguito di un ictus cerebrale le quali terminarono,
5 di fatto, il 14 novembre 2002; 7) che nel 2004 il IG. decedeva e, dun- Persona_1
que, per effetto dell'art. 18, comma 4 della L. R. T n. 96/96 il IG. Parte_2
avrebbe dovuto subentrare nell'assegnazione; 7) che dal 1997 il IG. Persona_1
insieme al figlio avevano più volte formulato richiesta di riscatto della proprietà
dell'alloggio oggetto del presente giudizio in forza delle migliorie apportate dagli stessi nel corso del tempo;
8) che, tuttavia, in data 8 giugno 2004 (subentrata ad ) di- CP_3 CP_4
sponeva – senza fornire alcuna adeguata motivazione – la perdita della qualifica di assegna-
tario da parte del intimandolo a rilasciare l'immobile anche se i requi- Parte_2
siti per abitarvi non sarebbero venuti meno;
9) che, nel frattempo, la famiglia si Pt_2
era ricomposta;
10) che in data 21 marzo 2008 diveniva impossibile per la famiglia far fronte alle spese mensili in quanto veniva ingiustamente applicato da CP_3
l'indennizzo per l'occupazione sine titulo dell'alloggio; 11) che in data 19.05.2008 e
11.03.2009 (prot. n. 22669) il con lettere raccomandate diffidava ai Controparte_1
sensi della L.R.T. 96/96 la IG.ra a rilasciare l'alloggio perché occupan- Parte_1
te senza titolo senza tenere conto che la stessa fosse la moglie del IG. Parte_2
anch'esso ivi residente perché figlio del IG. quale assegnatario;
12) Persona_1
che già dal 01.05.2008, il Comune di Livorno era a conoscenza che la famiglia Pt_2
risiedesse nel citato alloggio e che, con la morte del IG. vi fosse rima- Parte_2
sta la sola IG.ra , in qualità di coniuge superstite, in applicazione ai sen- Parte_1
si dell'art. 540 c.c. II comma ed anche in applicazione della attuale normativa all'art. 14
combinato con l'art 17 IV comma L.R.T. 02.01.2019 n. 2 nel quale si evidenzia: ”non è
soggetta ad autorizzazione da parte del soggetto gestore la comunicazione di variazione
riguardante i casi di matrimonio, convivenza ..ecc.. nonché derivante da rapporto di filia-
6 zione”; 13) che il IG. non aveva perso la sua qualifica di assegnatario tanto che Pt_2
la stessa continuava a qualificarlo così nella corrispondenza fra loro intercorsa ed CP_3
in particolare nelle lettere del 09.12.2020 e 25.02.2021 indirizzate alla IG.ra in Parte_1
via Ugo Foscolo 46; 14) che tali circostanze di tempo e di luogo devono tuttavia essere messe in relazione con lo stato di salute della IG.ra la quale aveva riconosciuta Parte_1
una invalidità del 100% così come risulta dalla perizia medico legale del Dr. Persona_2
, circostanza questa prevista dall'art. 14 della attuale legge Regionale che alla lettera f
[...]
indica che l'utilizzo dell'alloggio sia autorizzato qualora il richiedente sia inadempiente al pagamento del canone di locazione per la causa di malattia grave, decesso di un componen-
te del nucleo familiare mentre al comma V si dispone l'obbligo del Comune di valutare pre-
ventivamente della particolare disagiata condizione economica e sociale del nucleo familia-
re; 15) che in data 16.01.2023 parte attrice riceveva la comunicazione di avvenuta ripresa delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio dell' alloggio fissando il Comune come data di rilascio il giorno 15.05.2023; 16) che in data 03.06.2023 veniva presentato un ricorso ex art. 669 ter – 700 c.p.c. avanti il Tribunale di Livorno al fine di ottenere l'emissione inaudi-
ta altera parte di un provvedimento di sospensione del rilascio dell'alloggio, ma con ordi-
nanza del 09.05.2023 il Giudice del Tribunale di Livorno Dott. Gianmarco AR rigetta-
va il ricorso;
17) che avverso la predetta ordinanza veniva proposto reclamo al Collegio ex
art. 669 terdecies c.p.c., il quale venne tuttavia respinto;
18) che in data 05.07.2023 veniva nuovamente fissata dalla a mezzo del la data di accesso per il CP_3 Controparte_1
giorno 20.09.2023 al fine di ottenere la riconsegna dell'immobile di via U. Foscolo n.46;
In punto di diritto, parte attrice deduce la mancanza di prove documentali che dimostrino con certezza la qualifica di occupante senza titolo (in particolare lamenta la mancata produ-
7 zione in atti dei verbali dei Vigili Urbani con conseguente lamentata lesione del diritto di difesa) e, stante la qualifica di assegnatario dell'alloggio del Parte_2
l'applicabilità al caso di specie dell'art. 17 L. R. 2/01/2019. In ogni caso, stante l'invalidità
del 100% riconosciuta alla questa sarebbe comunque autorizzata all'utilizzo Parte_1
dell'alloggio nonostante l'inadempimento al pagamento del canone di locazione in applica-
zione dell'art. 14, lettera f, L.R.
Stante tali deduzioni parte attrice concludeva come sopra riportato.
Il convenuto si è costituito tempestivamente per resistere alle pretese di controparte, chie-
dendo il rigetto delle domande giudiziali contro esso rivolte, in quanto basate su una rap-
presentazione asseritamente inveritiera dei fatti.
In punto di fatto, il Comune di Livorno ha riconosciuto il IG. quale Persona_1
assegnatario dell'alloggio sito in via Ugo Foscolo, n. 46 (fatto questo che, dunque, risulta pacifico); tuttavia, in merito alla richiesta di coabitazione e alla conseguente cancellazione dal nucleo familiare assegnatario del IG. il ha de- Parte_2 Controparte_1
dotto che l'autorizzazione alla coabitazione – in un primo tempo accordata – fu poi revoca-
ta, in data 9 aprile 2003, sulla base di alcuni rapporti informativi della Polizia Municipale
dai quali emergeva chiaramente che il non coabitasse con il di lui padre Parte_2
ma, al contrario, vivesse stabilmente con la (ex) moglie presso Parte_1
l'alloggio che questa aveva in locazione, sito in Piazza del Municipio, n. 5 (v. doc. 5, fasci-
colo di parte convenuta).
Sempre in punto di fatto il ha rilevato che, a seguito del decesso del Controparte_1
IG. , avvenuto nel marzo 2004, questi aveva diffidato il di lui figlio al- Persona_1
la restituzione dell'alloggio in quanto aveva perduto ogni titolo all'utilizzo e che a fronte
8 della mancata restituzione dell'immobile lo stesso emise nei confronti Controparte_1
del IG. un provvedimento (prot. N. 8232 del 30 gennaio 2006) per oc- Parte_2
cupazione senza titolo ai sensi dell'art. 34, L. R. T. n. 96/96 e che tale provvedimento, di fatto, non venne mai opposto.
In punto di diritto, il convenuto, in ordine alla mancanza di prova della perdita del requisito di assegnatario del IG. ha eccepito l'esistenza di un'ordinanza di Parte_2
sgombero emessa nel 2006 la quale non è mai stata contestata od opposta dallo stesso dive-
nendo, dunque, definitiva. In ordine poi, alla mancata produzione in atti e alla irreperibilità
dei verbali della Polizia Municipale dell'anno 2004 e l'asserita violazione del diritto di di-
fesa, parte convenuta ha allegato prova documentale attestante la richiesta da parte del di poter accedere alla copia dei citati verbali desumendo così l'effettiva Parte_2
esistenza degli stessi e la loro integrale presa visione da parte del a cui Parte_2
non è seguita, comunque, alcuna contestazione della predetta ordinanza di sgombero.
In esito alla prima udienza sono stati assegnati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e le par-
ti hanno depositato nei predetti termini le memorie di cui alla citata disposizione.
La causa è stata istruita esclusivamente attraverso le produzioni documentali.
Con provvedimento emesso in data 16 febbraio 2024, il Tribunale ha ritenuto la causa ma-
tura per la decisione;
veniva quindi fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazio-
ne di termine fino al 10.04.2025 per il deposito di note conclusionali.
All'udienza dell'8.5.2025 veniva data lettura del dispositivo di sentenza.
2. In fatto
Risulta documentalmente provato che: 1) l'alloggio ERP posto in via Ugo Foscolo n. 46, at-
tualmente detenuto dalla IG.ra , odierna attrice, risultava assegnato al Parte_1
9 IG. , il quale aveva presentato richiesta di coabitazione per il figlio IG. Persona_1
(v. doc. 1 di parte attrice). Parte_2
2) L'autorizzazione alla coabitazione fu inizialmente accordata dall'ente gestore ma CP_4
in data 9.4.2003 fu revocata con la comunicazione di avvenuta cancellazione del IG.
[...]
dal nucleo familiare assegnatario (v. doc. 4 di parte convenuta) in quanto, Parte_3
da rapporti informativi della Polizia Municipale (doc. 11 di parte attrice) era emerso che non coabitava con il padre ma viveva stabilmente con la moglie Parte_2 [...]
(dalla quale risultava legalmente separato, v. doc. 21 di parte convenuta) CP_10
presso l'alloggio che quest'ultima conduceva in locazione in Piazza del Municipio n. 5.
3) Dopo il decesso dell'assegnatario Sig. , avvenuto nel marzo 2004, il Persona_1
diffidò il IG. alla restituzione dell'alloggio (doc. 5 Controparte_1 Parte_2
di parte convenuta), avendo egli perso ogni titolo all'utilizzo. In difetto di restituzione dell'immobile, il Comune emise a carico di il provvedimento prot. n. Parte_2
8232 del 30 gennaio 2006 per occupazione senza titolo ai sensi dell'art. 34 L. 96/96, non opposto né eseguito (doc. 6 di parte convenuta). decedeva in data Parte_2
2.2.2008 (doc. 7 di parte convenuta) e il successivo 19.3.2008 la ricorrente trasferiva la propria residenza presso l'alloggio (doc. 8 di parte convenuta).
4) Il Comune inviava formale diffida al rilascio dell'alloggio con comunicazione n. 41630
del 19.5.2008, non riscontrata (doc. 11 di parte convenuta).
5) In data 11 marzo 2009 veniva emessa a carico della ordinanza di sgombero Parte_1
prot. 22669 (doc. 12 di parte convenuta).
6) Il TAR, con ordinanza n. 603/2009 respingeva la domanda cautelare per mancanza del fumus boni iuris avendo riscontrato l'inesistenza, in capo alla attuale ricorrente, di un titolo
10 che legittimasse l'occupazione dell'alloggio. Il ricorso successivamente veniva dichiarato perento per mancata coltivazione dello stesso (docc. 14 e 15 di parte convenuta).
7) In data 7.9.2022 è stata notificata la data di esecuzione del provvedimento di rilascio, in quanto la ha continuato a permanere nell'immobile senza titolo, avendo pure ma- Parte_1
turato un debito nei confronti dell'Amministrazione comunale di € 85.306,46 per mancato pagamento della relativa indennità di occupazione.
8) con ricorso ex art. 669 ter – 700 c.p.c. R.G. 1107/2023 la odierna attrice richiedeva al
Tribunale di Livorno di sospendere l'ordine di rilascio dell'immobile illegittimamente dete-
nuto e sito in via Ugo Foscolo n. 46, anche mediante emissione di decreto inaudita altera
parte. Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda. In data Controparte_1
9.5.2023 si svolgeva l'udienza di discussione e nella stessa data il Giudice dott. MA
AR emetteva l'ordinanza allegata (doc. 2 di parte convenuta) con la quale respingeva la domanda di parte ricorrente, condannando la medesima al pagamento delle spese di lite a favore del . Controparte_1
9) avverso la predetta ordinanza la IG.ra proponeva reclamo al collegio ex art. Parte_1
669 terdecies c.p.c. R.G. 1523/2023. Si costituiva regolarmente il e il Controparte_1
giudizio si concludeva con l'emissione della allegata ordinanza (docc. 2 e 3 di parte conve-
nuta) con la quale questo Tribunale respingeva il reclamo suddetto, al tempo stesso con-
dannando la ricorrente alla refusione delle spese di lite.
10) in data 5.7.2023 con nota prot. 90259 (doc. 16 di parte convenuta) veniva comunicata alla IG.ra la nuova data fissata per l'esecuzione dello sgombero – 20.9.2023 -, Parte_1
che costituisce l'oggetto del presente giudizio.
11 11) lo scrivente Giudicante, con ordinanza del 6 novembre 2023 respingeva la richiesta di sospensione dell'ordine di rilascio dell'alloggio per mancanza di fumus boni iuris anche al-
la luce della considerazione che il provvedimento prot. n. 8232 del 30 gennaio 2006 per oc-
cupazione senza titolo ai sensi dell'art. 34 L. 96/96 emesso nei confronti di Parte_5
(al quale la posizione dell'attrice – così si ricava dalle sue stesse allegazioni – si as-
[...]
sume legata) non veniva mai opposto.
3. In diritto
In via preliminare, risulta incontestato e dunque pacifico che 1) l'ordinanza di sgombero emessa in data 30.06.2006 (prot. n. 8232) nei confronti del non venne Parte_2
mai opposta divenendo così definitivamente esecutiva assumendo valore di giudicato per espressa previsione dell'art. 34 L. R. T. 96/96; 2) altresì l'ordinanza di sgombero emessa a carico di in data 11.03.2009 (prot. n. 22669) è divenuta ormai esecuti- Parte_1
va.
Difatti, limitando le considerazioni al solo provvedimento emesso nei confronti dell'odierna attrice, risulta documentalmente provato che lo stesso fu oggetto di impugna-
zione innanzi al TAR Toscana da parte della stessa al fine di ottenerne l'annullamento.
Com'è noto, il TAR con ordinanza n. 603/09 respinse l'istanza di sospensione cautelare per mancanza di elementi che potessero legittimare l'occupazione dell'alloggio da parte della stessa. Il giudizio di merito si è poi perento per inattività della stessa pertanto, è Parte_1
circostanza ormai provata che la più volte citata ordinanza di sgombero è ormai divenuta esecutiva, acquistando, di conseguenza, valore di giudicato formale e sostanziale e come ta-
le non ulteriormente impugnabile o contestabile.
12 Questo rilievo, documentalmente provato, si ritiene essere assorbente rispetto a tutte le altre questioni proposte.
In ogni caso, laddove anche residuasse qualche dubbio, se si esamina nel dettaglio il fatto così come ricostruito e provato, due sono i risultati incontrovertibili a cui si giunge: 1) che il inizialmente coabitante con il di lui padre e occupante legittimo Parte_2
dell'alloggio, dal 2003, perse totalmente la qualifica di assegnatario, continuando pertanto fino alla sua morte a permanere all'interno dell'alloggio sine titulo; 2) che non c'è alcuna prova che la abbia mai legittimamente occupato l'immobile e che, in ogni caso, Parte_1
anche laddove il avesse mantenuto la qualifica di assegnatario Parte_2
dell'alloggio (circostanza questa già smentita dalle prove documentali in atti: si veda il doc.
4 di parte convenuta con il quale provvedeva alla cancellazione di CP_4 Parte_5
dal nucleo familiare), la coabitazione con lo stesso da parte della
[...] Parte_1
e dei figli sarebbe stata comunque instaurata in evidente contrasto con quanto previsto dall'art. 18 L. 96/96 (“1. Successivamente alla consegna dell'alloggio, ogni variazione del
nucleo familiare deve essere tempestivamente segnalata all'Ente Gestore il quale deve veri-
ficare che tale variazione non sia volta a conseguire indebiti benefici.”).
Stante il chiaro dettato normativo, non risulta che la o il Parte_1 Parte_5
abbiano mai provveduto a proporre richiesta di coabitazione (come a suo tempo fece,
[...]
al contrario, ); Risulta invece provato documentalmente che parte attri- Persona_1
ce risiedeva, fino a dopo la morte del marito (da cui era peraltro legalmente separata), in via del Municipio n. 5 ed esclusivamente con i propri figli (doc. n. 8 di parte convenuta).
4. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza.
13 Di conseguenza, parte attrice, sostanzialmente soccombente, dovrà rifondere a parte conve-
nuta le spese di lite.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri disciplinati dal
DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per
la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”,
pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione lo scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile di non parti-
colare complessità nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svol-
tesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), tenuto conto dell'attività svolta in causa, del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'impor-
tanza e complessità delle questioni trattate e, nello specifico, della non particolare gravosità
della fase istruttoria e della non particolare complessità delle questioni di fatto e diritto af-
frontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta in toto la domanda di parte attrice.
- condanna parte attrice a rimborsare al convenuto le spese processuali, liquidate in
3.809,00 euro per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre spese generali
(15%), Iva e Cpa nella misura di legge.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza dell'8 maggio 2025
14
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Scaramuzzino ha pronunciato ex 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2546/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. AL Bassoi presso il cui studio sito in Livorno, P.zza Benamozegh, n. 17 è
elettivamente domiciliata attrice
contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rap- Controparte_1 P.IVA_1
presentato e difeso dagli avv. Susanna Cenerini, Lucia Macchia, Cristiana Sardi, Maria Te-
resa Zenti presso il cui studio sito in Livorno, piazza del Municipio, n. 1 presso la sede dell'Avvocatura civica è elettivamente domiciliato convenuto
Oggetto: occupazione sine titulo di alloggio
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Il procuratore di parte attrice ha così concluso:
“AIll.mo Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, l'accoglimento delle presenti
conclusioni e voglia contraiis reiectis, così provvedere:
- in via istruttoria: ammettere le prove richieste come in atti (tese a dimostrare: che non vi
è prova documentale che dal 2002 al 2003 il IG. non sia stato trovato Parte_2
nell'appartamento in questione dai Vigili Urbani;
che vi è prova testimoniale che la IG.ra
abitava con il marito in via U. foscolo n.46 dal 2006 fino ad oggi;
che l'importo Parte_1
richiesto debba essere riconteggiato in applicazione della legge che regola il canone degli
assegnatari);
- in via principale, disporre ogni provvedimento più idoneo ad eliminare il pregiudizio su-
bito e subendo dall'attrice per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto; accertare la
qualifica di occupante con titolo in capo al fu IG. e di conseguenza in Parte_2
applicazione dell'art 17 della L.R.T. n.2 del 02.01.2019 alla moglie IG.ra CO
; ordinare/sospendere/revocare l'ordine di rilascio dell'alloggio sito in Livorno, via
[...]
U. Foscolo n. 46 nei confronti dell'attrice, quale alloggio di Edilizia residenziale pubblica
(già ) e comunque accertare l'illegittimità e nullità della nota CP_3 CP_4 CP_5
n. prot. 4153 del 03.03.2008 con la quale viene intimato dal Gestore al rilascio dalla ricor-
rente dell'alloggio E.R.P. in questione, disporre che non sussiste l'occupazione abusiva da
parte della IG.ra dell'alloggio sito in Livorno via U. Foscolo n. 46 re- Parte_1
vocando l'attivazione del procedimento ex art. 34 legge 96/96 già applicata al fu IG.
[...]
per le motivazioni in narrativa e proseguita nei confronti della moglie Parte_3
IG.ra e per l'effetto accertata la persistenza della assegnazione Parte_1
2 dell'alloggio in capo al coniuge superstite IG.ra , disporre un nuovo Parte_1
calcolo dei canoni da pagare dalla ricorrente senza l'indennità di occcupante senza titolo
revocare l'ordine di rilascio dell'alloggio sito in Livorno via U. Foscolo n. 46;
- in via subordinata nel caso in cui il Comune di Livorno proceda ugualmente ad eseguire
la richiesta di consegna dell'alloggio, anche con la forza pubblica, e la IG.ra CP_6
debba lasciare l'alloggio, nel caso in cui le sia riconosciuta la ragione con il pre-
[...]
sente giudizio, condannare il sia alla riassegnazione dell'alloggio in Controparte_1
questione o nel caso in cui lo stesso fosse già assegnato ad altra famiglia, assegnare
all'attrice un altro alloggio di ugual valore oltre, in entrambi i casi al risarcimento dei
danni subiti per una somma che sarà ritenuta di giustizia per non essere più detentrice
dell'alloggio di via U. Foscolo n. 46
Vittoria di spese e competenze professionali oltre forfait al 15% relativi al cautelare e al
presente giudizio, ed oltre iva e cap come per legge, fatto salvo ogni altro diritto.”
Il procuratore di parte convenuta ha così concluso:
“si conclude affinché Codesto Ecc.mo Tribunale voglia respingere in toto la domanda di
parte attrice
in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari dell'intero giudi-
zio ivi
compresa la fase cautelare”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
3 Con atto di citazione del 22 settembre 2023 ritualmente notificato parte attrice, Parte_1
, conveniva in giudizio il , dinnanzi all'intestato Tribunale per
[...] Controparte_1
ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contraiis reiectis,
- in via principale: previa sospensione dell'ordine di rilascio dell'alloggio sito in Livorno,
via U. Foscolo n. 46 nei confronti dell'attrice quale alloggio di Edilizia residenziale
[...]
(già ) fissato per il giorno 20.09.2023 e comunque, disporre ogni altro CP_7 CP_4
provvedimento d'urgenza più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i
motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto; accertare la qualifica di occupante con titolo in
capo al fu IG. e di conseguenza, in applicazione dell'art. 17 della Parte_2
L.R.T. n.2 del 02.01.2019 alla moglie IG.ra ; ordina- Parte_1
re/sospendere/revocare l'ordine di rilascio dell'alloggio sito in Livorno, via U. Foscolo n.
46 nei confronti dell'attrice quale alloggio di Edilizia residenziale pubblica (già CP_3
) fissato per il giorno 20.09.2023; accertare l'illegittimità e nullità della nota CP_4 [...]
n. prot. 4153 del 03.03.2008 con la quale viene intimato dal Gestore al rilascio CP_8
dalla ricorrente dell'alloggio E.R.P. in questione, disporre che non sussiste l'occupazione
abusiva da parte della IG.ra dell'alloggio sito in Livorno via U. Fosco- Parte_1
lo n. 46 revocando l'attivazione del procedimento ex art. 34 legge 96/96 già applicata al fu
IG. per le motivazioni in narrativa e proseguita nei confronti della Parte_2
moglie IG.ra e per l'effetto, accertata la persistenza della assegnazione Parte_1
dell'alloggio in capo al coniuge superstite IG.ra , disporre un nuovo Parte_1
calcolo dei canoni da pagare dalla ricorrente;
revocare l'ordine di rilascio dell'alloggio
sito in Livorno, via U. Foscolo n. 46 nei confronti della ricorrente;
4 - in via subordinata nel caso in cui il proceda ugualmente ad eseguire CP_1 CP_1
la richiesta di riconsegna dell'alloggio, anche con la forza pubblica, e la IG.ra Parte_1
debba lasciare l'alloggio, nel caso in cui le sia riconosciuta la ragione con il
[...]
presente giudizio, condannare il sia alla riassegnazione dell'alloggio Controparte_1
in questione o nel caso in cui lo stesso fosse già assegnato ad altra famiglia, assegnare alla
un altro alloggio di ugual valore oltre, in entrambi i casi, al risarcimento dei Parte_1
danni subiti dalla attrice per una somma che sarà ritenuta di giustizia per non essere più
detentrice dell'alloggio di via U. Foscolo n. 46;
Vittoria di spese e competenze professionali oltre forfait al 15% relativi al presente giudi-
zio, ed oltre iva e cap come per legge, fatto salvo ogni altro diritto.”
A sostegno della propria domanda parte attrice ha dedotto in fatto: 1) che in data 13 marzo
1980 il di lei suocero, , assumeva la qualifica di assegnatario Persona_1
dell'alloggio sito in Livorno, via U. Foscolo, n. 46; 2) che in data 22 marzo 1993 l'allora autorizzava ad Controparte_9 Persona_1
ospitare, provvisoriamente, presso l'alloggio anche il di lui figlio, in- Parte_2
sieme alla nuora odierna attrice e ai di loro figli e AL;
3) che Parte_4
in data 19 novembre 1997 l' acconsentiva alla richiesta di coabitazione del CP_4 Parte_2
nell'alloggio assegnato al padre;
4) che in data 25 giugno 2002 il IG.
[...] Parte_2
– in virtù della sua coabitazione con il padre conseguente all'intervenuta separa-
[...]
zione legale con la IG.ra – provvedeva, su sollecito di , al cam- Parte_1 CP_4
bio di residenza in via Ugo Foscolo, n. 46; 6) che in data 5 luglio 2002 il IG. Per_1
comunicava la necessità di doversi allontanare, insieme al figlio, per potersi sot-
[...]
toporre ad un ciclo di cure riabilitative a seguito di un ictus cerebrale le quali terminarono,
5 di fatto, il 14 novembre 2002; 7) che nel 2004 il IG. decedeva e, dun- Persona_1
que, per effetto dell'art. 18, comma 4 della L. R. T n. 96/96 il IG. Parte_2
avrebbe dovuto subentrare nell'assegnazione; 7) che dal 1997 il IG. Persona_1
insieme al figlio avevano più volte formulato richiesta di riscatto della proprietà
dell'alloggio oggetto del presente giudizio in forza delle migliorie apportate dagli stessi nel corso del tempo;
8) che, tuttavia, in data 8 giugno 2004 (subentrata ad ) di- CP_3 CP_4
sponeva – senza fornire alcuna adeguata motivazione – la perdita della qualifica di assegna-
tario da parte del intimandolo a rilasciare l'immobile anche se i requi- Parte_2
siti per abitarvi non sarebbero venuti meno;
9) che, nel frattempo, la famiglia si Pt_2
era ricomposta;
10) che in data 21 marzo 2008 diveniva impossibile per la famiglia far fronte alle spese mensili in quanto veniva ingiustamente applicato da CP_3
l'indennizzo per l'occupazione sine titulo dell'alloggio; 11) che in data 19.05.2008 e
11.03.2009 (prot. n. 22669) il con lettere raccomandate diffidava ai Controparte_1
sensi della L.R.T. 96/96 la IG.ra a rilasciare l'alloggio perché occupan- Parte_1
te senza titolo senza tenere conto che la stessa fosse la moglie del IG. Parte_2
anch'esso ivi residente perché figlio del IG. quale assegnatario;
12) Persona_1
che già dal 01.05.2008, il Comune di Livorno era a conoscenza che la famiglia Pt_2
risiedesse nel citato alloggio e che, con la morte del IG. vi fosse rima- Parte_2
sta la sola IG.ra , in qualità di coniuge superstite, in applicazione ai sen- Parte_1
si dell'art. 540 c.c. II comma ed anche in applicazione della attuale normativa all'art. 14
combinato con l'art 17 IV comma L.R.T. 02.01.2019 n. 2 nel quale si evidenzia: ”non è
soggetta ad autorizzazione da parte del soggetto gestore la comunicazione di variazione
riguardante i casi di matrimonio, convivenza ..ecc.. nonché derivante da rapporto di filia-
6 zione”; 13) che il IG. non aveva perso la sua qualifica di assegnatario tanto che Pt_2
la stessa continuava a qualificarlo così nella corrispondenza fra loro intercorsa ed CP_3
in particolare nelle lettere del 09.12.2020 e 25.02.2021 indirizzate alla IG.ra in Parte_1
via Ugo Foscolo 46; 14) che tali circostanze di tempo e di luogo devono tuttavia essere messe in relazione con lo stato di salute della IG.ra la quale aveva riconosciuta Parte_1
una invalidità del 100% così come risulta dalla perizia medico legale del Dr. Persona_2
, circostanza questa prevista dall'art. 14 della attuale legge Regionale che alla lettera f
[...]
indica che l'utilizzo dell'alloggio sia autorizzato qualora il richiedente sia inadempiente al pagamento del canone di locazione per la causa di malattia grave, decesso di un componen-
te del nucleo familiare mentre al comma V si dispone l'obbligo del Comune di valutare pre-
ventivamente della particolare disagiata condizione economica e sociale del nucleo familia-
re; 15) che in data 16.01.2023 parte attrice riceveva la comunicazione di avvenuta ripresa delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio dell' alloggio fissando il Comune come data di rilascio il giorno 15.05.2023; 16) che in data 03.06.2023 veniva presentato un ricorso ex art. 669 ter – 700 c.p.c. avanti il Tribunale di Livorno al fine di ottenere l'emissione inaudi-
ta altera parte di un provvedimento di sospensione del rilascio dell'alloggio, ma con ordi-
nanza del 09.05.2023 il Giudice del Tribunale di Livorno Dott. Gianmarco AR rigetta-
va il ricorso;
17) che avverso la predetta ordinanza veniva proposto reclamo al Collegio ex
art. 669 terdecies c.p.c., il quale venne tuttavia respinto;
18) che in data 05.07.2023 veniva nuovamente fissata dalla a mezzo del la data di accesso per il CP_3 Controparte_1
giorno 20.09.2023 al fine di ottenere la riconsegna dell'immobile di via U. Foscolo n.46;
In punto di diritto, parte attrice deduce la mancanza di prove documentali che dimostrino con certezza la qualifica di occupante senza titolo (in particolare lamenta la mancata produ-
7 zione in atti dei verbali dei Vigili Urbani con conseguente lamentata lesione del diritto di difesa) e, stante la qualifica di assegnatario dell'alloggio del Parte_2
l'applicabilità al caso di specie dell'art. 17 L. R. 2/01/2019. In ogni caso, stante l'invalidità
del 100% riconosciuta alla questa sarebbe comunque autorizzata all'utilizzo Parte_1
dell'alloggio nonostante l'inadempimento al pagamento del canone di locazione in applica-
zione dell'art. 14, lettera f, L.R.
Stante tali deduzioni parte attrice concludeva come sopra riportato.
Il convenuto si è costituito tempestivamente per resistere alle pretese di controparte, chie-
dendo il rigetto delle domande giudiziali contro esso rivolte, in quanto basate su una rap-
presentazione asseritamente inveritiera dei fatti.
In punto di fatto, il Comune di Livorno ha riconosciuto il IG. quale Persona_1
assegnatario dell'alloggio sito in via Ugo Foscolo, n. 46 (fatto questo che, dunque, risulta pacifico); tuttavia, in merito alla richiesta di coabitazione e alla conseguente cancellazione dal nucleo familiare assegnatario del IG. il ha de- Parte_2 Controparte_1
dotto che l'autorizzazione alla coabitazione – in un primo tempo accordata – fu poi revoca-
ta, in data 9 aprile 2003, sulla base di alcuni rapporti informativi della Polizia Municipale
dai quali emergeva chiaramente che il non coabitasse con il di lui padre Parte_2
ma, al contrario, vivesse stabilmente con la (ex) moglie presso Parte_1
l'alloggio che questa aveva in locazione, sito in Piazza del Municipio, n. 5 (v. doc. 5, fasci-
colo di parte convenuta).
Sempre in punto di fatto il ha rilevato che, a seguito del decesso del Controparte_1
IG. , avvenuto nel marzo 2004, questi aveva diffidato il di lui figlio al- Persona_1
la restituzione dell'alloggio in quanto aveva perduto ogni titolo all'utilizzo e che a fronte
8 della mancata restituzione dell'immobile lo stesso emise nei confronti Controparte_1
del IG. un provvedimento (prot. N. 8232 del 30 gennaio 2006) per oc- Parte_2
cupazione senza titolo ai sensi dell'art. 34, L. R. T. n. 96/96 e che tale provvedimento, di fatto, non venne mai opposto.
In punto di diritto, il convenuto, in ordine alla mancanza di prova della perdita del requisito di assegnatario del IG. ha eccepito l'esistenza di un'ordinanza di Parte_2
sgombero emessa nel 2006 la quale non è mai stata contestata od opposta dallo stesso dive-
nendo, dunque, definitiva. In ordine poi, alla mancata produzione in atti e alla irreperibilità
dei verbali della Polizia Municipale dell'anno 2004 e l'asserita violazione del diritto di di-
fesa, parte convenuta ha allegato prova documentale attestante la richiesta da parte del di poter accedere alla copia dei citati verbali desumendo così l'effettiva Parte_2
esistenza degli stessi e la loro integrale presa visione da parte del a cui Parte_2
non è seguita, comunque, alcuna contestazione della predetta ordinanza di sgombero.
In esito alla prima udienza sono stati assegnati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e le par-
ti hanno depositato nei predetti termini le memorie di cui alla citata disposizione.
La causa è stata istruita esclusivamente attraverso le produzioni documentali.
Con provvedimento emesso in data 16 febbraio 2024, il Tribunale ha ritenuto la causa ma-
tura per la decisione;
veniva quindi fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazio-
ne di termine fino al 10.04.2025 per il deposito di note conclusionali.
All'udienza dell'8.5.2025 veniva data lettura del dispositivo di sentenza.
2. In fatto
Risulta documentalmente provato che: 1) l'alloggio ERP posto in via Ugo Foscolo n. 46, at-
tualmente detenuto dalla IG.ra , odierna attrice, risultava assegnato al Parte_1
9 IG. , il quale aveva presentato richiesta di coabitazione per il figlio IG. Persona_1
(v. doc. 1 di parte attrice). Parte_2
2) L'autorizzazione alla coabitazione fu inizialmente accordata dall'ente gestore ma CP_4
in data 9.4.2003 fu revocata con la comunicazione di avvenuta cancellazione del IG.
[...]
dal nucleo familiare assegnatario (v. doc. 4 di parte convenuta) in quanto, Parte_3
da rapporti informativi della Polizia Municipale (doc. 11 di parte attrice) era emerso che non coabitava con il padre ma viveva stabilmente con la moglie Parte_2 [...]
(dalla quale risultava legalmente separato, v. doc. 21 di parte convenuta) CP_10
presso l'alloggio che quest'ultima conduceva in locazione in Piazza del Municipio n. 5.
3) Dopo il decesso dell'assegnatario Sig. , avvenuto nel marzo 2004, il Persona_1
diffidò il IG. alla restituzione dell'alloggio (doc. 5 Controparte_1 Parte_2
di parte convenuta), avendo egli perso ogni titolo all'utilizzo. In difetto di restituzione dell'immobile, il Comune emise a carico di il provvedimento prot. n. Parte_2
8232 del 30 gennaio 2006 per occupazione senza titolo ai sensi dell'art. 34 L. 96/96, non opposto né eseguito (doc. 6 di parte convenuta). decedeva in data Parte_2
2.2.2008 (doc. 7 di parte convenuta) e il successivo 19.3.2008 la ricorrente trasferiva la propria residenza presso l'alloggio (doc. 8 di parte convenuta).
4) Il Comune inviava formale diffida al rilascio dell'alloggio con comunicazione n. 41630
del 19.5.2008, non riscontrata (doc. 11 di parte convenuta).
5) In data 11 marzo 2009 veniva emessa a carico della ordinanza di sgombero Parte_1
prot. 22669 (doc. 12 di parte convenuta).
6) Il TAR, con ordinanza n. 603/2009 respingeva la domanda cautelare per mancanza del fumus boni iuris avendo riscontrato l'inesistenza, in capo alla attuale ricorrente, di un titolo
10 che legittimasse l'occupazione dell'alloggio. Il ricorso successivamente veniva dichiarato perento per mancata coltivazione dello stesso (docc. 14 e 15 di parte convenuta).
7) In data 7.9.2022 è stata notificata la data di esecuzione del provvedimento di rilascio, in quanto la ha continuato a permanere nell'immobile senza titolo, avendo pure ma- Parte_1
turato un debito nei confronti dell'Amministrazione comunale di € 85.306,46 per mancato pagamento della relativa indennità di occupazione.
8) con ricorso ex art. 669 ter – 700 c.p.c. R.G. 1107/2023 la odierna attrice richiedeva al
Tribunale di Livorno di sospendere l'ordine di rilascio dell'immobile illegittimamente dete-
nuto e sito in via Ugo Foscolo n. 46, anche mediante emissione di decreto inaudita altera
parte. Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda. In data Controparte_1
9.5.2023 si svolgeva l'udienza di discussione e nella stessa data il Giudice dott. MA
AR emetteva l'ordinanza allegata (doc. 2 di parte convenuta) con la quale respingeva la domanda di parte ricorrente, condannando la medesima al pagamento delle spese di lite a favore del . Controparte_1
9) avverso la predetta ordinanza la IG.ra proponeva reclamo al collegio ex art. Parte_1
669 terdecies c.p.c. R.G. 1523/2023. Si costituiva regolarmente il e il Controparte_1
giudizio si concludeva con l'emissione della allegata ordinanza (docc. 2 e 3 di parte conve-
nuta) con la quale questo Tribunale respingeva il reclamo suddetto, al tempo stesso con-
dannando la ricorrente alla refusione delle spese di lite.
10) in data 5.7.2023 con nota prot. 90259 (doc. 16 di parte convenuta) veniva comunicata alla IG.ra la nuova data fissata per l'esecuzione dello sgombero – 20.9.2023 -, Parte_1
che costituisce l'oggetto del presente giudizio.
11 11) lo scrivente Giudicante, con ordinanza del 6 novembre 2023 respingeva la richiesta di sospensione dell'ordine di rilascio dell'alloggio per mancanza di fumus boni iuris anche al-
la luce della considerazione che il provvedimento prot. n. 8232 del 30 gennaio 2006 per oc-
cupazione senza titolo ai sensi dell'art. 34 L. 96/96 emesso nei confronti di Parte_5
(al quale la posizione dell'attrice – così si ricava dalle sue stesse allegazioni – si as-
[...]
sume legata) non veniva mai opposto.
3. In diritto
In via preliminare, risulta incontestato e dunque pacifico che 1) l'ordinanza di sgombero emessa in data 30.06.2006 (prot. n. 8232) nei confronti del non venne Parte_2
mai opposta divenendo così definitivamente esecutiva assumendo valore di giudicato per espressa previsione dell'art. 34 L. R. T. 96/96; 2) altresì l'ordinanza di sgombero emessa a carico di in data 11.03.2009 (prot. n. 22669) è divenuta ormai esecuti- Parte_1
va.
Difatti, limitando le considerazioni al solo provvedimento emesso nei confronti dell'odierna attrice, risulta documentalmente provato che lo stesso fu oggetto di impugna-
zione innanzi al TAR Toscana da parte della stessa al fine di ottenerne l'annullamento.
Com'è noto, il TAR con ordinanza n. 603/09 respinse l'istanza di sospensione cautelare per mancanza di elementi che potessero legittimare l'occupazione dell'alloggio da parte della stessa. Il giudizio di merito si è poi perento per inattività della stessa pertanto, è Parte_1
circostanza ormai provata che la più volte citata ordinanza di sgombero è ormai divenuta esecutiva, acquistando, di conseguenza, valore di giudicato formale e sostanziale e come ta-
le non ulteriormente impugnabile o contestabile.
12 Questo rilievo, documentalmente provato, si ritiene essere assorbente rispetto a tutte le altre questioni proposte.
In ogni caso, laddove anche residuasse qualche dubbio, se si esamina nel dettaglio il fatto così come ricostruito e provato, due sono i risultati incontrovertibili a cui si giunge: 1) che il inizialmente coabitante con il di lui padre e occupante legittimo Parte_2
dell'alloggio, dal 2003, perse totalmente la qualifica di assegnatario, continuando pertanto fino alla sua morte a permanere all'interno dell'alloggio sine titulo; 2) che non c'è alcuna prova che la abbia mai legittimamente occupato l'immobile e che, in ogni caso, Parte_1
anche laddove il avesse mantenuto la qualifica di assegnatario Parte_2
dell'alloggio (circostanza questa già smentita dalle prove documentali in atti: si veda il doc.
4 di parte convenuta con il quale provvedeva alla cancellazione di CP_4 Parte_5
dal nucleo familiare), la coabitazione con lo stesso da parte della
[...] Parte_1
e dei figli sarebbe stata comunque instaurata in evidente contrasto con quanto previsto dall'art. 18 L. 96/96 (“1. Successivamente alla consegna dell'alloggio, ogni variazione del
nucleo familiare deve essere tempestivamente segnalata all'Ente Gestore il quale deve veri-
ficare che tale variazione non sia volta a conseguire indebiti benefici.”).
Stante il chiaro dettato normativo, non risulta che la o il Parte_1 Parte_5
abbiano mai provveduto a proporre richiesta di coabitazione (come a suo tempo fece,
[...]
al contrario, ); Risulta invece provato documentalmente che parte attri- Persona_1
ce risiedeva, fino a dopo la morte del marito (da cui era peraltro legalmente separata), in via del Municipio n. 5 ed esclusivamente con i propri figli (doc. n. 8 di parte convenuta).
4. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza.
13 Di conseguenza, parte attrice, sostanzialmente soccombente, dovrà rifondere a parte conve-
nuta le spese di lite.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri disciplinati dal
DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per
la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”,
pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione lo scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile di non parti-
colare complessità nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svol-
tesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), tenuto conto dell'attività svolta in causa, del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'impor-
tanza e complessità delle questioni trattate e, nello specifico, della non particolare gravosità
della fase istruttoria e della non particolare complessità delle questioni di fatto e diritto af-
frontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta in toto la domanda di parte attrice.
- condanna parte attrice a rimborsare al convenuto le spese processuali, liquidate in
3.809,00 euro per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre spese generali
(15%), Iva e Cpa nella misura di legge.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza dell'8 maggio 2025
14
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
15