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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Regasto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1539 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente TRA (C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via XX Settembre n. 26, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Caruso, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO
ATRE (C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Nazionale n. 34, presso lo studio dell'avv. Rita Leone, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 451/2022 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 7.10.2022 e notificato il 10.10.2022. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale in epigrafe, la per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
451/2022, emesso il 7.10.2022 dal Tribunale di Lamezia Terme, su istanza della con il Controparte_2 quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 37.777,17, oltre accessori e spese legali della procedura monitoria, quale importo dovuto a titolo di corrispettivo per il contratto di servizi concluso tra le parti, con il quale la società ingiungente, in qualità di licenziataria del marchio aveva Parte_2 eseguito servizi di spedizioni e/o trasporto merci, in favore e su richiesta della opponente. A sostegno della spiegata opposizione la società opponente eccepiva: 1) l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 634, comma 2, c.p.c.; 2) l'inammissibilità e l'illegittimità del decreto ingiuntivo impugnato per infondatezza della pretesa;
3) la violazione del D.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 1455 e seguenti c.c. per non avere la società opposta dimostrato la corretta esecuzione delle prestazioni del contratto in relazione al quale ha reclamato il mancato pagamento. Sulla scorta di tali deduzioni la parte opponente domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in via preliminare: -accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto n. 451/2022- R.G. 1229/2022 -, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 7.10.2022 per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocarlo;
-respingere ogni eventuale istanza di concessione 1 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 451/2022 - R.G. 1229/2022, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 7.10.2022; nel merito, in via principale: -in accoglimento della presente opposizione, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 451/2022 - R.G. 1229/2022, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 7.10.2022 per i motivi dedotti in narrativa e, in ogni caso, dichiarare che la nulla deve alla per qualsiasi titolo e/o ragione;
Parte_1 Controparte_2 in via istruttoria: -con riserva di dedurre i mezzi di prova, formulare capitoli di prova ed indicare eventuali testi ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.; in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche della fase monitoria, da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”. Si costituiva in giudizio con apposita comparsa di risposta, la che contestava, nel Controparte_2 merito, tutte le ragioni poste a fondamento della proposta opposizione chiedendone il rigetto perché infondate fattualmente e giuridicamente;
conseguentemente, la parte opposta domandava la conferma integrale del decreto ingiuntivo impugnato e la condanna di parte opponente al pagamento delle spese e competenze del processo. Con ordinanza del 23.11.2023 il Tribunale concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. La controversia veniva istruita esclusivamente mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti stante la sua natura meramente cartolare. Indi la causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2024, svoltasi in via cartolare, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta per i motivi di seguito indicati. Orbene, prima di procedere all'analisi della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Inoltre, appare utile ricordare che per antica e mai mutata giurisprudenza della Suprema Corte:
- l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al
2 creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass. civ. sentenze nn. 1385/1974 1059/1975, 1603/77, 2124/1994, 11417/1997, 8502/2002, 17371/2003);
- oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. n. 15026/2005; Cass. n. 15186/2003; Cass. n. 6663/2002); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ. n. 20613/2011);
- la fattura e l'estratto delle scritture contabili, sono titoli idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi li ha emessi, ma nell'eventuale giudizio di opposizione gli stessi non costituiscono prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto; tali documenti, prodotti dalla parte che ne vuole trarre vantaggio, non possono costituire prova in favore della stessa né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale sono prodotti contesti il diritto vantato dal creditore, anche relativamente alla sua entità oltreché alla sua esistenza (ex plurimis, cfr. Cass. civ. sentt. nn. 5573/1997, 17371/2003, 5071/2009 e ord. 5915/2011). Più in particolare, l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091). L'opposizione a decreto ingiuntivo, come anticipato, instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla, e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (Cass. 28 maggio 2019, n. 14486). Tanto che la piena cognitio, caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, consente anche la produzione di nuove prove integranti quelle prodotte in sede monitoria, poichè il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (Cass. 28 maggio 2019, n. 14473). In altri termini, avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della
3 ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore. Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti, ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “....proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda....”. Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale. Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e laddove non ottemperi all'onere impostogli dall'art. 167 c.p.c. in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà pacifici in quanto non contestati i fatti addotti dall'avversario processuale a fondamento della domanda. Del resto, sullo specifico onus probandi, mette conto di evidenziare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo criterio di riparto dell'onere della prova, a ruoli invertiti, deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (cfr. Cass. S.U. 13533 del 2001; ma anche Cass. n. 2387 del 09/02/2004; n. 15677 del 03/07/2009; n. 3373 del 12/02/2010; n. 15659 del 15/07/2011); in tal caso saranno invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento (cfr. Trib. Milano n. 23235/2018). Se è vero, quindi, che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è pur vero che in tal caso su entrambe le parti contrattuali grava l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere o dell'eccezione, sicché, come il creditore che agisca per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, l'eccepiente ex art. 1460 c.c. deve provare il fatto costituito dell'eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.. Non può dunque ritenersi che l'eccezione ex art. 1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza essere gravato l'eccepiente di alcuna prova. L'eccezione di inadempimento, del resto, si configura come forma di autotutela privata ammessa dall'ordinamento in via eccezionale, sicché la mera e generica deduzione dell'inadempimento del creditore non è sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione, occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta è di lieve o rilevante importanza. E' necessaria dunque quanto meno la precisa allegazione della natura e modalità dell'eccepito inadempimento (vedi Cass. n. 890/2013). Fatte le superiori premesse teoriche, tornando al caso di specie, si evidenzia che la società opposta ha ottenuto dal Tribunale di Lamezia Terme l'emissione di ingiunzione di pagamento per un importo
4 complessivo di euro 37.777,17, quale corrispettivo per il contratto di servizi stipulato tra le parti, con il quale la in qualità di licenziataria del marchio aveva eseguito attività Controparte_2 Parte_2 di spedizioni e/o trasporto di merci, nell'interesse della opponente. In particolare, la società opposta ha azionato, mediante ricorso per decreto ingiuntivo, il credito relativo alle fatture versate in atti, producendo, però, altra documentazione a sostegno della sua pretesa creditoria. La nel proprio atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, non ha Parte_1 contestato il rapporto contrattuale intercorso tra le parti quanto piuttosto l'assenza degli “estratti autentici” richiesti dalla legge e la mancata correttezza delle lavorazioni eseguite e commissionate con il contratto. In via generale occorre evidenziare che le fatture prodotte (aventi valenza esclusivamente nella fase monitoria del procedimento) non integrano, in via autonoma, nel giudizio di opposizione, piena prova del credito in esso indicato, in quanto documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale e costituiscono un mero indizio (in questo senso, tra le molte, Cass., 20 settembre 1999, n. 10160; Cass. 23 luglio 1994, n. 6879; Cass., 23 giugno 1997, n. 5573). Infatti, la fattura e l'estratto delle scritture contabili, sono titoli idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi li ha emessi, ma nell'eventuale giudizio di opposizione gli stessi non costituiscono prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto; tali documenti, prodotti dalla parte che ne vuole trarre vantaggio, non possono costituire prova in favore della stessa né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale sono prodotti contesti il diritto vantato dal creditore, anche relativamente alla sua entità oltreché alla sua esistenza (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 5573/97, 17371/03, 5071/09 e ord. 5915/11). Nella fattispecie che qui occupa, tuttavia, la prova indiziaria offerta dalle fatture depositate deve essere integrata dalla “non contestazione” del rapporto dedotta da parte opponente (sulla non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, si veda Cass., 28 ottobre 2004, n. 20916). Inoltre, la società opposta ha versato in atti la copia del contratto inter partes, nonché accordo transattivo tra le parti con annesso piano di rientro del debito con la quale la parte opponente ha richiesto a quella opposta la dilazione del pagamento del debito con rilascio immediato di n. 10 titoli costituiti da assegni a partire dal 15.12.2021 (cfr. doc.ti 2, 3 e 4 fascicolo di parte opposta). Pertanto, può ritenersi provato il titolo negoziale del richiesto pagamento, in quanto parte opposta ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante e concernente specificatamente il titolo della pretesa ed al prezzo pattuito essendo in atti anche un riconoscimento del debito da parte della società opponente. Deve considerarsi provato anche il mancato pagamento del debito da parte della società opponente, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno avuto modo di precisare, come sopra illustrato, che “il creditore che agisca in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale dei suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere di dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533). La parte opponente ha dedotto soltanto genericamente la mancata prova, da parte della controparte negoziale, della effettiva quantità e qualità delle lavorazioni eseguite senza specificare, in modo analitico, in che cosa consisterebbero tali eventuali inadempimenti da parte della opposta. Del resto, anche l'eccezione della opponente relativa alla mancanza degli estratti autentici è priva di pregio posto che le corti di merito si sono già pronunciate nel senso di ritenere la fattura elettronica equipollente all'estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634 co. 2 cpc (Tribunale di Verona del 29.11.2019; Tribunale di Vicenza del 25.10.2019, Tribunale di Padova del 25.05.2020,
5 Tribunale di Cuneo del 14.04.2021) aprendo così la strada al deposito di ricorsi per ingiunzione di pagamento senza dover preventivamente richiedere l'estratto autentico notarile delle scritture contabili, evitando all'imprenditore di sostenere il relativo costo. Il Tribunale, quindi, ritiene che la società opposta abbia sufficientemente adempiuto all'onere di prova su di essa incombente ai sensi di cui all'art. 2697 c.c.. Diversamente, all'esito del giudizio, non può dirsi che la parte opponente abbia provato l'esistenza di fatti (anche parzialmente) modificativi o estintivi della pretesa della società creditrice, secondo quanto previsto dall'art. 2697, comma 2, c.c.. Dunque, dall'esame complessivo della documentazione in atti e dall'istruttoria svolta, risulta che la parte opposta ha ottemperato all'onere della prova che le incombeva, di avere, cioè, eseguito esattamente le prestazioni di cui alle fatture emesse e al contratto tra le parti relativamente alle quali ha diritto a ricevere il corrispettivo. Competeva, invece, alla società opponente, convenuta sostanziale, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria, quali la mancata o difforme esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte della opposta od il pagamento (integrale o anche solo parziale) delle varie fatture depositate dalla parte creditrice. Ebbene, nel caso di specie, parte opponente non ha fornito alcuna prova in tal senso (specialmente di eventuali pagamenti a favore della controparte negoziale) non assolvendo all'onere della prova su di essa incombente ex art. 2697, secondo comma, c.p.c.. In conclusione, per tutte le ragioni innanzi illustrate, va rigettata l'opposizione a d.i. spiegata dalla odierna opponente, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte opponente. Dette spese, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore, sulla base dei parametri indicati dal D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022), vanno liquidate come in dispositivo (Tabelle 2022 (D.M. n. 147 del 13.8.2022); competenza: giudizi di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della causa: da euro 26.000,01 a euro 52.000,00; compensi nei valori minimi liquidati per ogni fase del processo nel modo seguente: fase di studio della controversia, valore minimo: euro 851,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro 602,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: euro 903,00; fase decisionale, valore minimo: euro 1.453,00; compenso tabellare totale (valori minimi) euro 3.809,00) (sull'assenza di un obbligo di specifica motivazione nel caso di liquidazione delle spese entro i limiti tabellari v. Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2022, n. 28325: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”; cfr. per il merito Corte Appello Lecce, sez. II, 08/09/2023, n. 699: “Sulla quantificazione delle spese di lite, lo spazio di discrezionalità entro il quale il giudice può muoversi nell'operare la liquidazione delle spese è limitato dall'individuazione dei valori minimi contenuti nella normativa vigente, che possono eventualmente anche essere ridotti per ragioni che debbono essere oggetto di adeguata
6 motivazione: entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla
[...] nei confronti della respinta ogni diversa ed ulteriore domanda ed Parte_1 Controparte_2 eccezione, così provvede:
1) respinge l'opposizione proposta dalla parte opponente avverso il decreto ingiuntivo n. 451/2022 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 7.10.2022 e notificato il 10.10.2022, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che Parte_1 liquida nella somma complessiva di euro 3.809,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso spese forfettario al 15%, oltre IVA e CPA come dovute per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Rita Leone dichiaratasi difensore antistatario;
3) dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nel provvedimento. Lamezia Terme, 4 febbraio 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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