Ordinanza presidenziale 26 febbraio 2024
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 26/11/2025, n. 21174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21174 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21174/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11833/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11833 del 2019, proposto da
RO BO, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Talladira in Roma, via Buccari, 11;
contro
Ministero dell'Istruzione dell' Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- dei provvedimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Direzione Generale, prot. 19982/19.07.2019 e 26573/24.07.2019, notificati in data 24.07.2019 a mezzo posta elettronica, a mezzo dei quali l'Amministrazione resistente ha comunicato l'esclusione di parte ricorrente dalla graduatoria di merito D.D. 85/2018 per la classe di concorso A01 Arte e immagine;
- nonché dell'Avviso n. 5636 del 02.04.2019 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 02.04.2019 con nota m-pi AOODGSOV.REGISTRUO UFFICIALE.U.0005636 e di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso;
e per la declaratoria in via cautelare,
- del diritto della ricorrente alla riammissione alla procedura concorsuale indetta con DDG 85/2018;
- della conseguente validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento sia per la specifica classe di concorso materia sia per classi di concorso sostegno, conseguiti all'esito di percorsi abilitanti seguiti da parte istante presso le Università rumene ed il cui percorso è stato ritenuto valido – dall'autorità competente rumena - per l'esercizio della professione di docente in Romania anche ai fini del concorso indetto con DDG 85/2018;
- del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell'Unione Europea;
nonché per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate al reinserimento del ricorrente nelle graduatorie regionali di merito ovvero alla riammissione del ricorrente al concorso indetto con DDG 85/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell' Universita' e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. RA NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La ricorrente RO BO è docente italiana che, dopo aver conseguito la Laurea Magistrale in Organizzazione e Gestione del Patrimonio culturale ed ambientale presso università italiana, ha frequentato il corso post-universitario finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie a svolgere l’attività di insegnamento in Romania, denominato “Programului de Studii psichopedogogice, Nivel I e Nivel II”, superando gli esami finali.
La ricorrente ha quindi presentato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, MIUR), domanda di riconoscimento della propria qualifica professionale ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 (come modificato e integrato dal D. Lgs. 28 gennaio 2016 n. 15), nonché della direttiva 2005/36/CE (come modificata e integrata dalla direttiva 2013/55/UE).
2.- Con nota del 24 luglio 2019 qui impugnata il MIUR ha respinto l’istanza della ricorrente con la motivazione che RO BO è priva del titolo richiesto ovvero l’abilitazione all’insegnamento, con la conseguente l’esclusione di parte ricorrente dalla Graduatoria di merito D.D. 85/2018 per la classe di concorso A01 Arte e immagine.
3. -La ricorrente chiede l’annullamento dei provvedimenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Direzione Generale, prot. 19982/19.07.2019 e 26573/24.07.2019 notificati in data 24.07.2019 a mezzo posta elettronica, a mezzo dei quali l’Amministrazione resistente ha comunicato l’esclusione di RO BO dalla graduatoria di merito D.D. 85/2018 per la classe di concorso A01 Arte e immagine.
Chiede altresì l’accertamento del suo diritto alla riammissione alla procedura concorsuale indetta con DDG 85/2018, instando per la validità dei titoli di abilitazione all’insegnamento sia per la specifica classe di concorso materia, sia per classi di concorso sostegno, conseguiti all’esito di percorsi abilitanti seguiti dall’istante presso le Università rumene, sostenendo che il percorso è stato ritenuto valido dall’autorità rumena per l’esercizio della professione di docente in Romania anche ai fini del concorso indetto con DDG 85/2018.
Chiede inoltre che sia accertato il suo diritto ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell’Unione Europea.
4.- Deduce pertanto i seguenti motivi di gravame:
I- violazione dell’art. 10 bis legge 241/1990. Omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
II- violazione dell’art 3 legge 241/90. Difetto di motivazione. Omesso esame di documenti decisivi ai fini della valutazione in possesso del MIUR. Contraddittorietà. Violazione della Direttiva 2005/36/CE e del Decreto Legislativo 206/2007. Violazione dell’art. 49 TFUE sulla libertà di stabilimento dei lavoratori.
III- Violazione della Direttiva 2005/36/CE e 2013/55/UE. Illegittimità del provvedimento. Violazione del combinato disposto degli artt. 11 e 13 della Direttiva 2005/36/CE in riferimento ai certificati di “Adverentia” rilasciati ai ricorrenti nei quali è indicato che ciascun ricorrente ha il diritto di insegnare in Romania. Conflitto di interessi tra Stati. Violazione dell’art. 22 D. Lgs 206/2007 per mancata attivazione delle misure compensative. Violazione della Libertà di Stabilimento e di circolazione dei lavoratori nello spazio comunitario.
IV - Pratica discriminatoria (al rovescio) attuata dalla P.A., oltre la regola del trattamento nazionale.
V- Disparità di trattamento rispetto ad altri docenti che hanno ottenuto il riconoscimento del titolo estero in possesso dei medesimi titoli di laurea conseguita in Italia e che hanno conseguito, in Romania, lo stesso ciclo di studi. Violazione art. 3 Cost.
VI - Sul rigetto anche per le materie di sostegno. Illegittimità della nota per errore di fatto. La legge 1/2011 della Romania e la Nota 40527/2018 affermano che i titoli di formazione conseguiti dagli istanti consentono l’esercizio della professione di docente sul materie di sostegno.
VII- Sulla presunta infrazione della Romania con la corresponsabilità dello Stato Italiano
VIII -Violazione del principio del legittimo affidamento. La violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium.
IX Violazione del principio del legittimo affidamento. Disparità di trattamento. Eccesso di potere. Risarcimento del danno.
5.- Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca senza svolgere difese.
Parte ricorrente ha quindi chiesto “stante l’elevato numero dei soggetti coinvolti e l’impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza”, autorizzarsi la notificazione per pubblici proclami del presente ricorso nei confronti dei potenziali controinteressati, ai sensi del comma 4 dell’art. 41 c.p.a., il quale prevede che, “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”.
Con ordinanza presidenziale TAR Lazio n.10204 /2024 è stata autorizzata la notifica del ricorso per pubblici proclami.
In data 27.02.2024 e' stato pubblicato, sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, quanto autorizzato dal TAR Lazio-Roma, Sezione IV, su richiesta. La pubblicazione e' stata effettuata nell' area tematica Atti di Notifica.
6.- La ricorrente ha depositato memoria e documenti insistendo nell’accoglimento del gravame.
All’udienza straordinaria del giorno 3.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7.- Tanto premesso, il ricorso proposto è fondato e va accolto nei termini seguenti.
8.- Afferma la ricorrente che l’illegittimità dei provvedimenti impugnati è palese in quanto il sistema di riconoscimento dei titoli di formazione conseguiti in Unione Europea, rappresenta una delle principali applicazioni del principio di liberà di stabilimento ed è immediatamente funzionale alla realizzazione della libertà di stabilimento e di circolazione dei cittadini-lavoratori europei in ambito continentale.
L'intera materia è disciplinata dalla Direttiva 2005/26/CE, adottata dal Parlamento europeo e dal
d. lgs 206/2007.
Con gli atti impugnati l’amministrazione si sarebbe illegittimamente limitata a dare mera applicazione alle precedenti determinazioni del Ministero MIUR senza procedere ad una verifica in concreto della situazione della ricorrente.
Il Ministero avrebbe dovuto porre in essere una reale valutazione del titolo formativo della ricorrente rispetto alle materie di insegnamento secondo gli ordinamenti didattici nazionali; in base all’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE ed all’art. 19 del D. Lgs. 206/2007;
La ricorrente avrebbe regolarmente acquisito tutte le certificazioni necessarie a comprovare il conseguimento della qualifica professionale in Romania ai sensi della normativa ivi vigente e le certificazioni rilasciate dalle Autorità rumente smentirebbero quanto affermato nell’avviso del 2.4.2019. Lo scambio di note informative fra le Autorità degli Stati membri non potrebbe sostituire l’espletamento delle funzioni di accertamento tecnico costitutivo finalizzate al riconoscimento della qualifica professionale.
Nel caso di specie l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare gli effetti e la portata delle attestazioni rilasciate alla ricorrente, che afferma di avere dimostrato mediante la documentazione prodotta di aver preso parte ad un percorso formativo regolamentato e di avere acquisito una qualifica che consente l’esercizio delle attività riservate in Romania.
Afferma inoltre che il provvedimento di diniego è illegittimo nella parte in cui afferma che il titolo di formazione conseguito non sarebbe sufficiente al rilascio della certificazione di conformità alla Direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE; essendo la ricorrente legittimata a svolgere la professione di docente in Romania (ove tale attività è regolamentata), giusta attestazione di qualifica rilasciata dal Ministero rumeno, non si comprenderebbe per quale motivo tale formazione non sia idonea a consentire il rilascio della certificazione di conformità.
8.1.- Lamenta inoltre che agli atti del procedimento amministrativo che interessa si trovano e avrebbero dovuto essere esaminati e valutati documenti decisivi: i certificati di abilitazione cd. Adverentia. Nei certificati, cd. Adverentia, rilasciati a parte ricorrente al termine del percorso rumeno si legge: “...L’acquisizione di un minimo di 60 crediti dai moduli psicopedagogici nella specializzazione conseguita con il diploma di studi ed il diploma di laurea magistrale, riconosciuto con l’Attestato di riconoscimento degli studi registrato presso il Centro Nazionale per il Riconoscimento e l’Equipollenza degli Studi con il n. 86086/01.02.2017/A.I. e rilasciato il 07.02.2017 con il n. 93593 conferisce alla sig.ra BO RO ... il diritto all’insegnamento nel campo della Architettura, nella scuola preuniversitaria di Romania...”.
La ricorrente ritiene in sostanza che il Ministero dell’Istruzione della Romania ha rilasciato un attestato nel quale è affermato, testualmente, che il docente può svolgere la professione regolamentata in Romania: “....La laurea in formazione psicopedagogica nel campo specificato nell’attestato rilasciato dal Centro Nazione di Riconoscimento ed Equiparazione degli Studi conferisce il diritto d’insegnare nell’insegnamento preuniversatario, sul territorio della Romania...”.
Si tratta secondo la ricorrente di un provvedimento speciale rispetto alla nota, di carattere generale, emanata dal ministero rumeno in data 4 Ottobre 2016, nota peraltro ampiamente superata e smentita da successive comunicazioni.
Invece l’esame di tali documenti è, secondo BO, omesso nella nota oggi impugnata ed infatti degli stessi non si fa menzione nell’avviso impugnato, con conseguente difetto motivazionale, in quanto documenti certamente decisivi, allegati da parte istante nel procedimento amministrativo, in possesso del MIUR. In particolare si fa riferimento ai certificati di abilitazione rilasciati ai singoli ricorrenti e allegati a corredo dell’istanza di riconoscimento in cui per ogni singolo candidato, dopo l’esame della documentazione presentata e del percorso di studi effettuati in Romania è stato attestato e certificato il diritto degli stessi a insegnare in Romania nella fascia di insegnamento pre-universitario.
9.- Nel senso dell’accoglimento del ricorso depone in senso decisivo la giurisprudenza di questo Tribunale, la quale ha evidenziato quanto segue:
“È sufficiente per la definizione dell’odierna controversia richiamare e fare proprie le argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5409 del 19 luglio 2021 che ha annullato la nota prot. n. 5636 del 2 aprile 2019 sulla quale sostanzialmente si fondava il provvedimento in questa sede impugnato, e dall’Adunanza Plenaria nelle sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022.
Sotto il primo profilo, il Consiglio di Stato ha affermato che ‹‹le questioni oggetto di giudizio sono state già affrontate e definite dalla Sezione (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2020, n. 1198; cfr. anche sez. VI, 2 marzo 2020, n. 1521; 20 aprile 2020, n. 2495; 8 luglio 2020, n. 4380; 24 agosto 2020, n. 5173; 16 settembre 2020, n. 5467; 3 novembre 2020, n. 6774), le cui argomentazioni e conclusioni -da intendersi richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a – risultano idonee a giustificare l’accoglimento dell’odierno appello.
In particolare, questo Consiglio ha già precisato che “a fronte della sussistenza in capo all’odierno appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego. A quest’ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l’erronea interpretazione delle autorità rumene, la p.a. odierna appellata è chiamata unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2020, n. 1198). 11. La motivazione sottesa al provvedimento di diniego impugnato in prime cure confligge con le emergenze istruttorie acquisite al giudizio, nonché si pone in contrasto con la giurisprudenza sovranazionale formatasi in materia.
11.1 In primo luogo, si osserva che il Ministero intimato argomenta la propria decisione sul presupposto che gli attestati/certificati di conseguimento della formazione psicopedagogica in possesso degli odierni appellanti non siano sufficienti per esercitare la professione di insegnante e comunque che la formazione svolta dai cittadini italiani non sia riconosciuta dalle competenti autorità rumene. Tuttavia, secondo quanto emergente dal doc. 2 allegato al ricorso di primo grado, risulta che le autorità rumente hanno anche attestato il diritto del docente all’insegnamento nella scuola preuniversitaria in Romania (cfr. adeverinta in favore di TO IA IN); con la conseguenza che il Ministero ha negato i requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli per l’esercizio della professione di docente, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, basandosi su un presupposto – disconoscimento ai fini dell’insegnamento, nell’ambito dell’ordinamento rumeno, della formazione svolta da cittadini in possesso di diploma di laurea conseguito in Italia – che non soltanto non risulta positivamente dimostrato dalla documentazione acquisita al giudizio, ma si manifesta anche confliggente con quanto attestato dalle stesse autorità rumene, secondo cui deve riconoscersi il diritto di insegnare in Romania a livello di insegnamento preuniversitario in capo a coloro che, titolari di diploma di laurea conseguito all’estero e riconosciuto in Romania, abbiano frequentato e superato appositi corsi di formazione psicopedagogica, complementari al diploma, nelle specializzazioni allo stesso conformi. 12.2. In ogni caso, la decisione amministrativa per cui è controversia risulta illegittima, anche perché non reca alcuna valutazione dei titoli esteri conseguiti dagli odierni appellanti, ai fini di un loro possibile riconoscimento in Italia. Difatti, alla stregua di quanto prescritto dal diritto primario unionale – in specie, gli artt. 45 e 49 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, in tema di libera circolazione dei lavoratori e di libertà di stabilimento - “le autorità di uno Stato membro, quando esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l'autorizzazione all'esercizio di una professione regolamentata, debbono prendere in considerazione la qualificazione professionale dell'interessato procedendo ad un raffronto tra, da un lato, la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati e altri titoli nonché dalla sua esperienza professionale nel settore e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente (v., da ultimo, sentenza 16 maggio 2002, causa C-232/99, Commissione/Spagna,Racc. pag. I-4235, punto 21). 58 Tale obbligo si estende a tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, nonché all'esperienza acquisita dall'interessato nel settore, indipendentemente dal fatto che siano stati conseguiti in uno Stato membro o in un paese terzo, e non cessa di esistere in conseguenza dell'adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi (v. sentenze 14 settembre 2000,causa C-238/98, Hocsman, Racc. pag. I-6623, punti 23 e 31, e Commissione/Spagna, cit., punto 22)” (Corte di Giustizia U.E., 13 novembre 2003, in causa C- 313/01, Morgenbesser, punti 57-58). Trattasi di procedura di valutazione comparativa necessaria per “consentire alle autorità dello Stato membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti da parte del suo titolare il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quantomeno equipollenti a quelle attestate dal diploma nazionale” (Corte di Giustizia U.E., 6 ottobre 2015, in causa C- 298/14, Brouillard, punto 55). In particolare, le autorità nazionali sono tenute a valutare il diploma prodotto dalla parte istante, onde verificare “se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l'esperienza professionale ottenute in quest'ultimo, nonché l'esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all'attività di cui trattasi. 68 […] Tale valutazione dell'equivalenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare (v. sentenze 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a., Racc. pag. 4097, punto 13, e Vlassopoulou, cit., punto17)” (Corte di Giustizia U.E., 13 novembre 2003, in causa C- 313/01, Morgenbesser, punti 67-68). L’applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie manifesta l’illegittimità del diniego opposto dal Ministero intimato, il quale, anziché ritenere inammissibile l’istanza per difetto di legittimazione attiva, avrebbe dovuto esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione delle parti ricorrenti, raffrontando, alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea sopra richiamata, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall’esperienza professionale maturata dai ricorrenti nel settore e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente. All’esito di tale procedura di valutazione comparativa, il Ministero, valutato il percorso formativo seguito dagli appellanti, come attestato dai titoli esteri in proprio possesso, avrebbe dovuto verificare se sussistessero le condizioni per accogliere le istanze di riconoscimento all’uopo presentate in sede procedimentale. 13. Anche in relazione al diniego di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, la Sezione ha rilevato che “il provvedimento di rigetto di tale istanza adottato dal Ministero è illegittimo per difetto di motivazione in quanto “si limita esclusivamente a richiamare, in astratto, le differenze che esisterebbero tra Romania e Italia nel quomodo dell’erogazione del servizio pubblico dell’insegnamento di sostegno”. Deve essere confermato e richiamato infatti quanto già affermato dalla sezione in materia: “le norme della direttiva europea 2005/36 CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelle della formazione continua a tempo pieno” (Cons, St, sez. VI , n. 1198/2020). L’amministrazione avrebbe dovuto quindi valutare “la qualificazione attestata dai diplomi, certificati ed altri titoli nonché dall’esperienza professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente” (Cons. St., sez. VI, n. 5173/2020)” (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 novembre 2020, n. 6837). Il Ministero, difatti, si è limitato a riscontrare una diversa modalità di organizzazione del servizio pubblico di insegnamento sul sostegno, in Romania e in Italia, ma non ha indicato le ragioni per le quali il livello delle conoscenze e delle qualifiche comunque attestato dal titolo estero, anche ove riferito all’insegnamento nell’ambito di scuole speciali, tenuto conto della natura e della durata degli studi, non sia idoneo a soddisfare, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all'attività de qua nell’ambito dell’ordinamento italiano››.
Sotto il secondo profilo, il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea come ricostruita dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022).
In particolare, con la sentenza n. 18 del 2022, con riferimento al riconoscimento dei titoli di formazione conseguiti all’estero, è stato affermato che: “deve ritenersi necessaria una verifica in concreto delle competenze professionali comunque acquisite nel Paese d’origine dal richiedente il riconoscimento e della loro idoneità all’accesso alla "professione regolamentata" in quello di destinazione. In altri termini, il riconoscimento tipizzato dalla direttiva 2005/36/CE, normativamente predeterminato nel senso di una presa atto del titolo professionale, dell’attestazione di competenza, o dell’esperienza professionale acquisita dall’interessato, si colloca comunque in un sistema che, in vista dell'obiettivo di attuazione delle libertà economiche fondamentali dei Trattati europei, si propone di «facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli stabilendo regole e criteri comuni che comportino, nei limiti del possibile, il riconoscimento automatico di detti diplomi, certificati ed altri titoli», come enunciato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con specifico riguardo al regime di riconoscimento automatico, ma con valenza espansiva anche per il regime generale di riconoscimento, demandato ad una fase amministrativa di verifica dei percorsi di formazione e acquisizione delle necessarie competenze professionali seguiti dall'interessato in ciascun Paese dell'Unione (punto 9 della motivazione); “la mancanza dei documenti necessari ai sensi del più volte [citato] art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può pertanto essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento della qualifica professionale acquisita in uno Stato membro dell’Unione europea, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall'interessato, valutandolo per accertare se corrisponda o sia comparabile con la qualificazione richiesta nello Stato di destinazione per l’accesso alla "professione regolamentata” (punto 10 della motivazione);
in conformità con quanto statuito dalla Corte di giustizia sentenza 8 luglio 2021, C-166/20, il Ministero dell’Istruzione è tenuto: “- ad esaminare «l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli», posseduti da ciascuna interessata; non dunque a «prescindere» dalle attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato d’origine, come invece hanno ipotizzato le ordinanze di rimessione; - a procedere quindi ad «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale», onde accertare se le stesse interessate abbiano o meno i requisiti per accedere alla "professione regolamentata" di insegnante, eventualmente previa imposizione delle misure compensative di cui al sopra richiamato art. 14 della direttiva” (punto 12 della motivazione).
Pertanto, in base ai principi ora richiamati, la mancanza dei documenti necessari ai sensi dell’art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento della qualifica professionale acquisita in uno Stato membro dell’Unione europea e l’Amministrazione è tenuta a valutare in concreto, all’esito di appropriata istruttoria e motivazione, se l’intero percorso formativo dell’interessato corrisponda o sia comparabile a quello richiesto per essere ammessi in Italia all’insegnamento di sostegno, salva l’adozione di specifiche e opportune misure compensative, ove necessaria.
Quindi, richiamando quanto ricordato anche dall’Ad. Plen. n. 21/2022, «spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l'esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all'insegnamento in Italia, salva l'adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2005/36/CE »” (T.A.R. Lazio, Sezione Quarta Bis, 27 marzo 2024, n. 6080; successivamente anche T.A.R. Lazio, Sezione Quarta, 20 maggio 2024, n. 10120).
10.- Le considerazioni che precedono, applicabili anche alla presente controversia, sono condivise e fatte proprie da questo Collegio e determinano l’accoglimento del ricorso.
Per l’effetto è disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, anche ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione dell’istanza presentata dalla ricorrente in ordine al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento, sia per la specifica classe di concorso materia, sia per le classi di concorso sostegno, conseguiti all'esito di percorsi abilitanti seguiti da parte istante presso le Università rumene.
11.- La domanda risarcitoria va invece rigettata.
In ordine all’elemento soggettivo nel caso di specie non sussiste la colpa grave dell’Amministrazione, attesa la complessità della materia e le diverse posizioni nel tempo espresse dalla giurisprudenza.
La domanda di risarcimento del danno inoltre, ed è circostanza decisiva, risulta priva del corredo probatorio di cui è integralmente onerata parte ricorrente, mancando l’allegazione necessaria sia in ordine all’an dell’ipotizzato illecito extracontrattuale, che al quantum eventuale risarcibile.
12.- Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie e della complessità delle questioni oggetto di causa, ad eccezione del contributo unificato il quale, se versato, deve essere rimborsato dall’Amministrazione intimata alla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
a- annulla i provvedimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Direzione Generale, prot. 19982/19.07.2019 e 26573/24.07.2019, notificati in data 24.07.2019 a mezzo posta elettronica, a mezzo dei quali l'Amministrazione resistente ha comunicato l'esclusione di parte ricorrente dalla graduatoria di merito D.D. 85/2018 per la classe di concorso A01 Arte e immagine;
b-dispone il riesame da parte dell’Amministrazione dell’istanza di riconoscimento dei titoli di studio stranieri, presentata dalla ricorrente, ai fini della sua ammissione all’insegnamento per le classi di concorso richieste.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate ad eccezione del contributo unificato il quale, se versato, deve essere rimborsato dall’Amministrazione intimata alla parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI RB LO, Presidente FF
Marcello Polimeno, Referendario
RA NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA NE | RI RB LO |
IL SEGRETARIO