Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 51/2025 V.G. posta in decisione il 06/03/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 residente a [...] (avv. Ester Anna Morbidelli)
e nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_2 C.F._2
residente a [...] (avv. Ivano Guadagnini)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
08/01/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 12.07.1997 in Ravenna, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 150, Parte II, serie A, anno 1997;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) La casa familiare sita in Ravenna, Via degli Aviatori n. 18, di proprietà comune dei coniugi, resterà assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarvi con la figlia, mentre il sig. Pt_1
si trasferirà altrove entro il 15.01.2025 portando con sé i propri effetti personali ed Parte_2
i beni descritto nell'elenco che, previa sottoscrizione, si allega (doc. 8).
2) Il mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare continuerà ad essere rimborsato dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
3) Le parti concordano di dividere le ulteriori passività come segue: resterà a carico della sig.ra l'obbligo di rimborso del finanziamento per il quale residuano ancora da Pt_1 Pt_3 pagare 24 rate da € 188,00, per complessivi € 4.512,00, mentre il sig. dovrà Parte_2 corrispondere alla sig.ra entro il 31.12.2024 la somma di € 2.500,00 a saldo delle Pt_1
esposizione debitoria esistente sul conto corrente n.438 presso La Cassa intestato alla sig.ra ed utilizzato per i bisogni della famiglia, nonché versare il 50% degli interessi maturati Pt_1
alla data del 31.12.2024 nella misura che verrà addebitata nel 2025.
4) Il Sig. contribuirà al mantenimento della figlia , maggiorenne, non Parte_2 Per_1
autosufficiente e convivente con la madre, versando alla sig.ra in via anticipata Pt_1 mensile entro il giorno 5 la somma mensile di € 425,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, nonché mediante il pagamento per la quota del 60% delle spese straordinarie che verranno sostenute per la figlia. Resteranno ad esclusivo carico del che fruisce della copertura assicurativa, i ticket del servizio sanitario per i servizi Parte_2
di cui necessiterà . Per_1
5) L'assegno unico spetterà alla sig.ra Pt_1
6) Ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autonomi.
7) Il cane NN di proprietà del sig. resterà nella casa familiare e i coniugi Parte_2
divideranno tra di loro, nella misura del 50% ciascuno, le spese di cura (farmaci e veterinario) dell'animale.
8) Le spese legali sono compensate.”
Così deciso il 19.03.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi