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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/04/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 03/04/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 6230/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Scarnecchia Velia, Dibitonto Andrea e Cammarino Maria
Michela
RICORRENTI
E
Controparte_1
- rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, 1
[...]
co. c.p.c., dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE oggetto: retribuzione professionale docenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 08.07.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati – premesso di aver prestato nei periodi ivi precisati1 servizio in qualità di docenti in virtù di contratti a tempo determinato hanno convenuto in giudizio il (d'ora innanzi Controparte_1
Cont anche solo ), rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, il diritto delle parti ricorrenti a percepire la Retribuzione professionale docenti in relazione agli incarichi di supplenza temporanea indicati al punto 1) 2) e 3) della presente narrativa ed alle ore effettivamente prestate, da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis, che per la docente in Parte_1
relazione al numero di giorni (nr. 91) giorni e alle ore lavorate in relazione ai vari contratti, ammonta ad €. 559,65, per il docente in relazione al numero di giorni (nr. 60) Parte_2 giorni e alle ore lavorate in relazione ai vari contratti, ammonta ad €. 317,98 e per la docente
[...]
in relazione al numero di giorni (nr. 43) giorni e alle ore lavorate in relazione Parte_3 ai vari contratti, ammonta ad €. 250,26, oltre rivalutazione monetaria dovuta nella misura eccedente quella degli interessi legali ex art. 22 della L. 724/1994, calcolati dalla data delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
per l'effetto, condannare il Controparte_1
, in persona del al pagamento in favore della docente
[...] CP_3 Parte_1 dell'importo lordo di €. 559,65, del docente dell'importo lordo di €. 317,98 e della Parte_2 docente dell'importo lordo di €. 250,26, calcolato a titolo di retribuzione Parte_3
professionale docenti in relazione agli incarichi di supplenza temporanea rispettivamente indicati nei punti 1) 2) e 3) della presente narrativa ed alle ore effettivamente lavorate, secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis, oltre rivalutazione monetaria dovuta nella misura eccedente quella degli interessi legali ex art. 22 della L. 724/1994, calcolati dalla data delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese.
1.1. Parte convenuta non si è opposta alla domanda chiedendo la liquidazione della retribuzione professionale docenti, al netto degli effetti della prescrizione, proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento effettivamente prestato al netto delle assenze suscettibili di detrazione economica;
con compensazione delle spese di lite.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. La domanda è fondata per quanto di ragione e nei limiti di seguito indicati.
2.1. Come documentato in atti, la ricorrente è stata docente temporaneo per i periodi dal Pt_1
19.01.2022 al 25.01.2022, dal 26.01.2022 al 04.02.2022, dal 05.02.2022 al 19.02.2022, dal
09.03.2022 all'11.03.2022, dal 24.03.2022 al 02.04.2022, dal 03.04.2022 al 16.04.2022, dal
19.04.2022 al 04.05.2022 e dal 16.05.2022 al 20.05.2022; il ricorrente è stato docente Pt_2 temporaneo per i periodi dal 02.02.2019 al 19.02.2019, dal 20.02.2019 all'11.03.2019, dal
12.03.2019 al 12.03.2019, dal 13.03.2019 al 22.03.2019, dal 26.04.2019 al 26.04.2019, dal
20.10.2020 al 31.10.2020 e dall'01.07.2022 al 09.07.2022; la ricorrente è stato docente Pt_3
temporaneo per i periodi dal 12.10.2020 al 23.11.2020.
In specie, non risulta, dai cedolini paga prodotti per i periodi oggetto di causa e, dunque, sino a
Maggio 2022 per sino a Luglio 2022 per e sino a Novembre 2020 per il Pt_1 Pt_2 Pt_3 pagamento in loro favore della voce retribuzione professionale docenti prevista dal CCNL comparto scuola del 15.03.2001.
2.2. E' utile richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc, quanto di recente affermato sia nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Lav. del 27.7.2018 n. 20015; Cass. Sez. Lav. Nr.
33140/19 e nr. 34546/19) che di merito anche di questo Ufficio Giudiziario (v., ex plurimis, sentenza n. 437/20; Trib. Torino 08/07/2019, n.1169) sulla specifica questione oggetto di causa.
In particolare, con la richiamata recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha affermato che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Ne deriva che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Ne deriva che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Ed invero, la clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, RGL n. 926/2019 Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Al.; Pt_4
8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa. ); inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
In applicazione dei predetti principi, nella fattispecie concreta deve escludersi che le parti ricorrenti, supplenti temporanei, non rendano una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo. Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, con valutazione che si condivide, deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4.
Tali considerazioni non sembrano poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE
20/9/2018 in causa C-466/17 RGL n. 926/2019 (Motter), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46).
Tuttavia, nel caso in esame – come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata – il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere.
Non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
2.3. Ne deriva, pertanto, sulla base dei contratti in atti e dello stato matricolare, il riconoscimento del diritto delle parti ricorrenti a percepire la Retribuzione Professionale Docenti con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento in favore delle parti ricorrenti della relativa somma spettante con riguardo alle effettive ore di lavoro prestate ovvero € 317,98 in favore del docente ed € 250,26 in favore della docente Parte_2 Parte_3
Con riguardo alla ricorrente i giorni di servizio effettivamente prestati ammontano a n. 80 Pt_1
(come precisato e corretto dalla stessa parte istante nelle note di trattazione scritta del 26.03.2025); pertanto la somma dovuta per tale periodo ammonta a € 492,00 (80 x € 6,15).
Sulle somme spettanti occorre aggiungere gli interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
2.4. Non vi è prescrizione, avendo i ricorrenti documentato di aver validamente interrotto i termini prescrizionali presentando, a mezzo pec, atto di diffida con contestuale lettera di messa in mora inviata da in data 15.05.2023 (cfr. doc. 22, allegato al ricorso), da Parte_1 Parte_2
in data 6.07.2023 (cfr. doc. 23, allegato al ricorso) e da in data
[...] Parte_3
16.06.2023 (cfr. doc.24, allegato al ricorso).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della causa e del valore della stessa e applicato l'aumento percentuale del 10% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 6230/2024, proposto da , e nei confronti del Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_2
disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: - dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti - prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001 per i periodi dettagliatamente indicati in ricorso e come specificati in motivazione per la ricorrente Pt_1
- per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento della somma di € 492,00 in favore di CP_1
€ 317,98 in favore di ed € 250,26 in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo e rivalutazione monetaria, fatto salvo il
[...]
divieto di cumulo normativamente previsto;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 564,96 oltre CP_1
contributo unificato, se versato, IVA, CPA come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza del 03.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Sgarro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 full time, dal 19.01.2022 al 25.01.2022, dal 26.01.2022 al 04.02.2022, dal 05.02.2022 al 19.02.2022, dal 09.03.2022 Pt_1 all'11.03.2022, dal 24.03.2022 al 02.04.2022, dal 03.04.2022 al 16.04.2022, dal 19.04.2022 al 04.05.2022, dal 16.05.2022 al 20.05.2022; full time, dal 02.02.2019 al 19.02.2019, dal 20.02.2019 all'11.03.2019, dal 12.03.2019 al 12.03.2019, dal Pt_2 13.03.2019 al 22.03.2019; part time dal 26.04.2019 al 26.04.2019 per 14 ore, dal 20.10.2020 al 31.10.2020, dall'01.07.2022 al 09.07.2022; : full time, dal 12.10.2020 al 23.11.2020. Pt_3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 03/04/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 6230/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Scarnecchia Velia, Dibitonto Andrea e Cammarino Maria
Michela
RICORRENTI
E
Controparte_1
- rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, 1
[...]
co. c.p.c., dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE oggetto: retribuzione professionale docenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 08.07.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati – premesso di aver prestato nei periodi ivi precisati1 servizio in qualità di docenti in virtù di contratti a tempo determinato hanno convenuto in giudizio il (d'ora innanzi Controparte_1
Cont anche solo ), rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, il diritto delle parti ricorrenti a percepire la Retribuzione professionale docenti in relazione agli incarichi di supplenza temporanea indicati al punto 1) 2) e 3) della presente narrativa ed alle ore effettivamente prestate, da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis, che per la docente in Parte_1
relazione al numero di giorni (nr. 91) giorni e alle ore lavorate in relazione ai vari contratti, ammonta ad €. 559,65, per il docente in relazione al numero di giorni (nr. 60) Parte_2 giorni e alle ore lavorate in relazione ai vari contratti, ammonta ad €. 317,98 e per la docente
[...]
in relazione al numero di giorni (nr. 43) giorni e alle ore lavorate in relazione Parte_3 ai vari contratti, ammonta ad €. 250,26, oltre rivalutazione monetaria dovuta nella misura eccedente quella degli interessi legali ex art. 22 della L. 724/1994, calcolati dalla data delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
per l'effetto, condannare il Controparte_1
, in persona del al pagamento in favore della docente
[...] CP_3 Parte_1 dell'importo lordo di €. 559,65, del docente dell'importo lordo di €. 317,98 e della Parte_2 docente dell'importo lordo di €. 250,26, calcolato a titolo di retribuzione Parte_3
professionale docenti in relazione agli incarichi di supplenza temporanea rispettivamente indicati nei punti 1) 2) e 3) della presente narrativa ed alle ore effettivamente lavorate, secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis, oltre rivalutazione monetaria dovuta nella misura eccedente quella degli interessi legali ex art. 22 della L. 724/1994, calcolati dalla data delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese.
1.1. Parte convenuta non si è opposta alla domanda chiedendo la liquidazione della retribuzione professionale docenti, al netto degli effetti della prescrizione, proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento effettivamente prestato al netto delle assenze suscettibili di detrazione economica;
con compensazione delle spese di lite.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. La domanda è fondata per quanto di ragione e nei limiti di seguito indicati.
2.1. Come documentato in atti, la ricorrente è stata docente temporaneo per i periodi dal Pt_1
19.01.2022 al 25.01.2022, dal 26.01.2022 al 04.02.2022, dal 05.02.2022 al 19.02.2022, dal
09.03.2022 all'11.03.2022, dal 24.03.2022 al 02.04.2022, dal 03.04.2022 al 16.04.2022, dal
19.04.2022 al 04.05.2022 e dal 16.05.2022 al 20.05.2022; il ricorrente è stato docente Pt_2 temporaneo per i periodi dal 02.02.2019 al 19.02.2019, dal 20.02.2019 all'11.03.2019, dal
12.03.2019 al 12.03.2019, dal 13.03.2019 al 22.03.2019, dal 26.04.2019 al 26.04.2019, dal
20.10.2020 al 31.10.2020 e dall'01.07.2022 al 09.07.2022; la ricorrente è stato docente Pt_3
temporaneo per i periodi dal 12.10.2020 al 23.11.2020.
In specie, non risulta, dai cedolini paga prodotti per i periodi oggetto di causa e, dunque, sino a
Maggio 2022 per sino a Luglio 2022 per e sino a Novembre 2020 per il Pt_1 Pt_2 Pt_3 pagamento in loro favore della voce retribuzione professionale docenti prevista dal CCNL comparto scuola del 15.03.2001.
2.2. E' utile richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc, quanto di recente affermato sia nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Lav. del 27.7.2018 n. 20015; Cass. Sez. Lav. Nr.
33140/19 e nr. 34546/19) che di merito anche di questo Ufficio Giudiziario (v., ex plurimis, sentenza n. 437/20; Trib. Torino 08/07/2019, n.1169) sulla specifica questione oggetto di causa.
In particolare, con la richiamata recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha affermato che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Ne deriva che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Ne deriva che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Ed invero, la clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, RGL n. 926/2019 Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Al.; Pt_4
8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa. ); inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
In applicazione dei predetti principi, nella fattispecie concreta deve escludersi che le parti ricorrenti, supplenti temporanei, non rendano una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo. Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, con valutazione che si condivide, deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4.
Tali considerazioni non sembrano poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE
20/9/2018 in causa C-466/17 RGL n. 926/2019 (Motter), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46).
Tuttavia, nel caso in esame – come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata – il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere.
Non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
2.3. Ne deriva, pertanto, sulla base dei contratti in atti e dello stato matricolare, il riconoscimento del diritto delle parti ricorrenti a percepire la Retribuzione Professionale Docenti con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento in favore delle parti ricorrenti della relativa somma spettante con riguardo alle effettive ore di lavoro prestate ovvero € 317,98 in favore del docente ed € 250,26 in favore della docente Parte_2 Parte_3
Con riguardo alla ricorrente i giorni di servizio effettivamente prestati ammontano a n. 80 Pt_1
(come precisato e corretto dalla stessa parte istante nelle note di trattazione scritta del 26.03.2025); pertanto la somma dovuta per tale periodo ammonta a € 492,00 (80 x € 6,15).
Sulle somme spettanti occorre aggiungere gli interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
2.4. Non vi è prescrizione, avendo i ricorrenti documentato di aver validamente interrotto i termini prescrizionali presentando, a mezzo pec, atto di diffida con contestuale lettera di messa in mora inviata da in data 15.05.2023 (cfr. doc. 22, allegato al ricorso), da Parte_1 Parte_2
in data 6.07.2023 (cfr. doc. 23, allegato al ricorso) e da in data
[...] Parte_3
16.06.2023 (cfr. doc.24, allegato al ricorso).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della causa e del valore della stessa e applicato l'aumento percentuale del 10% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 6230/2024, proposto da , e nei confronti del Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_2
disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: - dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti - prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001 per i periodi dettagliatamente indicati in ricorso e come specificati in motivazione per la ricorrente Pt_1
- per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento della somma di € 492,00 in favore di CP_1
€ 317,98 in favore di ed € 250,26 in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo e rivalutazione monetaria, fatto salvo il
[...]
divieto di cumulo normativamente previsto;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 564,96 oltre CP_1
contributo unificato, se versato, IVA, CPA come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza del 03.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Sgarro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 full time, dal 19.01.2022 al 25.01.2022, dal 26.01.2022 al 04.02.2022, dal 05.02.2022 al 19.02.2022, dal 09.03.2022 Pt_1 all'11.03.2022, dal 24.03.2022 al 02.04.2022, dal 03.04.2022 al 16.04.2022, dal 19.04.2022 al 04.05.2022, dal 16.05.2022 al 20.05.2022; full time, dal 02.02.2019 al 19.02.2019, dal 20.02.2019 all'11.03.2019, dal 12.03.2019 al 12.03.2019, dal Pt_2 13.03.2019 al 22.03.2019; part time dal 26.04.2019 al 26.04.2019 per 14 ore, dal 20.10.2020 al 31.10.2020, dall'01.07.2022 al 09.07.2022; : full time, dal 12.10.2020 al 23.11.2020. Pt_3