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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 8790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8790 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7331/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7331 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione, vertente:
TRA
(C.F. ), in proprio e quale titolare Parte_1 C.F._1 della ditta " (PI ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1 Marco Ripamonti, unitamente al quale, presso il seguente domicilio digitale pec: , elegge domicilio, come Email_1 da procura in atti RICORRENTE
E
Controparte_1 (P.IVA
[...]
), in persona del Dirigente pro tempore, domiciliato per la carica P.IVA_2 in alla via Amerigo Vespucci n.168, rappresentato e difeso da CP_1 funzionario interno
RESISTENTE
Conclusioni delle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la anche nella qualità di Parte_1 legale rappresentante della ditta , impugnava l'ordinanza- Parte_1 ingiunzione n. Prot. 8389 del 09/02/2023, emessa dall'
[...] [...]
– Sede Di con Controparte_1 CP_1 cui le veniva comminata la sanzione pecuniaria di € 20.000,00, oltre spese di notifica, per aver violato l'art 7 co 3 quater del D.L. 158/12. Nello specifico, nel corso di un controllo, veniva contestato alla ricorrente che la messa a disposizione del pubblico di diciotto postazioni telematiche per collegamenti a piattaforme di gioco per la raccolta al banco scommesse con vincita in denaro integrava la violazione del divieto di cui all'art 7 co 3 quater D.L. 158/12, convertito con modificazioni dalla L. 189/12.
Contestata sotto molteplici profili l'impugnata ordinanza – ingiunzione, la difesa della ricorrente proponeva, altresì, questione di legittimità costituzionale relativamente alla norma posta a base del contestato provvedimento sanzionatorio, ovvero, l'art. 7 co 3 quater D.L. 158/12.
Si costituiva l'amministrazione resistente che, contestando l'avverso dedotto in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Nel corso del processo, tuttavia, la parte ricorrente rappresentava che, in altri due analoghi giudizi, era stata sollevata e ammessa la medesima questione di legittimità costituzionale dedotta nell'atto introduttivo, motivo per cui, il Giudice rinviava la causa per la discussione del ricorso alla data odierna (06/10/2025) al fine di attendere l'esito dei promossi giudizi di costituzionalità.
Tanto precisato, il ricorrente depositava in atti (v. all. in note scritte depositate in data 17/09/2025) la sentenza n.104/2025 della Corte Costituzionale, con cui veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma sopra richiamata, insistendo, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata ordinanza- ingiunzione e la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite.
L'amministrazione resistente, preso atto dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità, provvedeva a depositare il provvedimento di annullamento d'ufficio in autotutela della sanzione irrogata, chiedendo la cessata materia del contendere e l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così riassunti i termini della controversia, preso atto della pronuncia della Consulta, da un lato, e del provvedimento di annullamento d'ufficio dell'ordinanza ingiunzione, dall'altro, non può che ravvisarsi, nel caso di specie, l'intervenuta cessata materia del contendere, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite.
In via generale, occorre premettere che la pronuncia di cessazione della materia del contendere è un istituto di matrice giurisprudenziale, che non trova espresso riconoscimento nel codice di procedura civile e ricomprende
- 2 - una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale. In evidenza, secondo la ricostruzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza di cessazione della materia del contendere è una pronuncia in rito, avente natura dichiarativa, con la quale viene decretata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. La statuizione è idonea ad acquisire efficacia di giudicato sull'accertamento del venir meno di tale condizione dell'azione, ma non sulla pretesa fatta valere (Cass. civ., sez. U., 28 settembre 2000 n. 1048; Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2006 n. 4714; Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2015 n. 17312). Più chiaramente, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza.
Va evidenziato, inoltre, che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr.Cass.civ.sent.n3148/2016). Nel caso in esame, posto che non vi è contrasto tra le parti in ordine alla cessata materia del contendere, resta da esaminare solo il profilo relativo allee spese di giudizio, laddove, mentre la ricorrente chiede la condanna della resistente al loro refusione, quest'ultima è di avviso contrario.
- 3 - Ciò posto, il Tribunale ravvisa l'opportunità di disporre la compensazione delle spese di lite, valorizzando: da un lato, la sentenza della Consulta, che ha determinato un mutamento del quadro di riferimento esistente al momento dell'adozione del provvedimento sanzionatorio, che è quindi divenuto illegittimo soltanto ex post, ma non lo era al momento dell'adozione; dall'altro, il fatto che l'amministrazione ha prontamente annullato d'ufficio il provvedimento impugnato, una volta intervenuta la declaratoria di incostituzionalità, al riguardo, infatti, la sentenza della Corte Costituzionale è stata depositata in data 10/07/2025 e l'annullamento d'ufficio è intervenuto in data 14/08/2025 (v. all. semplice in note dell'ADM del 21/08/2025).
Le circostanze che precedono, infine, ben possono integrare le gravi ed eccezionali ragioni idonee a disporre la compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10a civile definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti Così deciso in Napoli, il 06/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
- 4 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7331 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione, vertente:
TRA
(C.F. ), in proprio e quale titolare Parte_1 C.F._1 della ditta " (PI ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1 Marco Ripamonti, unitamente al quale, presso il seguente domicilio digitale pec: , elegge domicilio, come Email_1 da procura in atti RICORRENTE
E
Controparte_1 (P.IVA
[...]
), in persona del Dirigente pro tempore, domiciliato per la carica P.IVA_2 in alla via Amerigo Vespucci n.168, rappresentato e difeso da CP_1 funzionario interno
RESISTENTE
Conclusioni delle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la anche nella qualità di Parte_1 legale rappresentante della ditta , impugnava l'ordinanza- Parte_1 ingiunzione n. Prot. 8389 del 09/02/2023, emessa dall'
[...] [...]
– Sede Di con Controparte_1 CP_1 cui le veniva comminata la sanzione pecuniaria di € 20.000,00, oltre spese di notifica, per aver violato l'art 7 co 3 quater del D.L. 158/12. Nello specifico, nel corso di un controllo, veniva contestato alla ricorrente che la messa a disposizione del pubblico di diciotto postazioni telematiche per collegamenti a piattaforme di gioco per la raccolta al banco scommesse con vincita in denaro integrava la violazione del divieto di cui all'art 7 co 3 quater D.L. 158/12, convertito con modificazioni dalla L. 189/12.
Contestata sotto molteplici profili l'impugnata ordinanza – ingiunzione, la difesa della ricorrente proponeva, altresì, questione di legittimità costituzionale relativamente alla norma posta a base del contestato provvedimento sanzionatorio, ovvero, l'art. 7 co 3 quater D.L. 158/12.
Si costituiva l'amministrazione resistente che, contestando l'avverso dedotto in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Nel corso del processo, tuttavia, la parte ricorrente rappresentava che, in altri due analoghi giudizi, era stata sollevata e ammessa la medesima questione di legittimità costituzionale dedotta nell'atto introduttivo, motivo per cui, il Giudice rinviava la causa per la discussione del ricorso alla data odierna (06/10/2025) al fine di attendere l'esito dei promossi giudizi di costituzionalità.
Tanto precisato, il ricorrente depositava in atti (v. all. in note scritte depositate in data 17/09/2025) la sentenza n.104/2025 della Corte Costituzionale, con cui veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma sopra richiamata, insistendo, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata ordinanza- ingiunzione e la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite.
L'amministrazione resistente, preso atto dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità, provvedeva a depositare il provvedimento di annullamento d'ufficio in autotutela della sanzione irrogata, chiedendo la cessata materia del contendere e l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così riassunti i termini della controversia, preso atto della pronuncia della Consulta, da un lato, e del provvedimento di annullamento d'ufficio dell'ordinanza ingiunzione, dall'altro, non può che ravvisarsi, nel caso di specie, l'intervenuta cessata materia del contendere, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite.
In via generale, occorre premettere che la pronuncia di cessazione della materia del contendere è un istituto di matrice giurisprudenziale, che non trova espresso riconoscimento nel codice di procedura civile e ricomprende
- 2 - una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale. In evidenza, secondo la ricostruzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza di cessazione della materia del contendere è una pronuncia in rito, avente natura dichiarativa, con la quale viene decretata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. La statuizione è idonea ad acquisire efficacia di giudicato sull'accertamento del venir meno di tale condizione dell'azione, ma non sulla pretesa fatta valere (Cass. civ., sez. U., 28 settembre 2000 n. 1048; Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2006 n. 4714; Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2015 n. 17312). Più chiaramente, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza.
Va evidenziato, inoltre, che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr.Cass.civ.sent.n3148/2016). Nel caso in esame, posto che non vi è contrasto tra le parti in ordine alla cessata materia del contendere, resta da esaminare solo il profilo relativo allee spese di giudizio, laddove, mentre la ricorrente chiede la condanna della resistente al loro refusione, quest'ultima è di avviso contrario.
- 3 - Ciò posto, il Tribunale ravvisa l'opportunità di disporre la compensazione delle spese di lite, valorizzando: da un lato, la sentenza della Consulta, che ha determinato un mutamento del quadro di riferimento esistente al momento dell'adozione del provvedimento sanzionatorio, che è quindi divenuto illegittimo soltanto ex post, ma non lo era al momento dell'adozione; dall'altro, il fatto che l'amministrazione ha prontamente annullato d'ufficio il provvedimento impugnato, una volta intervenuta la declaratoria di incostituzionalità, al riguardo, infatti, la sentenza della Corte Costituzionale è stata depositata in data 10/07/2025 e l'annullamento d'ufficio è intervenuto in data 14/08/2025 (v. all. semplice in note dell'ADM del 21/08/2025).
Le circostanze che precedono, infine, ben possono integrare le gravi ed eccezionali ragioni idonee a disporre la compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10a civile definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti Così deciso in Napoli, il 06/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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