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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/11/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, in funzione di Giudice
d'appello,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1455/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. RONDELLO FRANCESCO
APPELLANTE
contro
(C.F. ), CP_2 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. CELIN MASSIMILIANO
APPELLATO CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata Sen- tenza del Giudice di Pace di Padova n. 1456/2024 emessa in data 13/08/2024 e depo- sitata in Cancelleria in data 20/08/2024, così giudicare:
1) riformarsi integralmente i capi della Sentenza n. 1456/2024 del Giudice di Pace di
Padova nella parte in cui ha accertato che le somme corrisposte dall'appellato a titolo di IVA sulla Tariffa Rifiuti non sono dovute, condannando Controparte_1
alla restituzione della somma di € 118,19=, oltre interessi, in favore di
[...]
e, per l'effetto, accogliere le domande formulate in primo gra- CP_2 do dall'odierna appellante e qui riproposte :
“in via principale: rigettarsi integralmente le richieste di parte avversa, riconoscendo- si dovuto quanto pagato dall'appellato ad a titolo di IVA, per i motivi tutti CP_1 esposti in narrativa;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudicante non intendesse rigettare le domande ex adverso formulate per l'intero periodo dedotto in giudizio, accertare che :
- quantomeno per gli anni d'imposta 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, le somme paga- te dall'appellato a titolo di IVA sono dovute per i motivi di cui al punto 1) –essendo applicabile la misurazione presuntiva di cui al D.P.R. n. 158/1999 – e, pertanto, non devono essere restituite dall'appellante;
- con riferimento agli anni d'imposta 2018 e 2019 a effettuato la mi- CP_1 surazione puntuale ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 117/2017 e, pertanto, l'IVA è dovuta e non deve essere restituita;
- 2 - in via ulteriormente subordinata: accertare che, con riferimento alla parte fissa della
Tariffa Rifiuti, non dovendo essa essere parametrata ad alcuna misurazione, l'IVA è sempre dovuta e non deve essere restituita”;
2) riformarsi il capo della Sentenza n. 1456/2024 del Giudice di Pace di Padova nella parte in cui ha condannato l pagamento di una somma ex art. 96 III CP_1 co. cpc a favore del sig. , non essendo ravvisabili la malafede CP_2
e/o colpa grave e/o abuso del processo nella condotta dell'odierna appellante;
3) in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, maggiorati di spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
L'appellato ha concluso come da memoria del 18 luglio 2025 depositata telematica- mente:
“Respingersi integralmente l'appello proposto da in quanto infondato in CP_1 fatto e in diritto.
Con integrale vittoria di spese e competenze relative al presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Padova in primo grado ha riconosciuto che le somme riscosse CP_ da a titolo di iva sulla tariffa rifiuti non sono dovute e pertanto devono essere re- stituite all'odierno appellato : la sentenza impugnata n. 1456/2024 CP_2 CP va integralmente confermata e rigettato l'appello formulato da .
Dai documenti prodotti in giudizio e dall'analisi della normativa in materia di tariffe sui rifiuti, infatti, risulta in maniera evidente che il Giudice di primo grado corretta- CP_ mente ha condannato a rimborsare l'iv indebitamente applicata alla tariffa rifiuti, in quanto nel Comune di Vigonza è stata adottata una tariffa di natura tributaria.
Nel proprio atto di citazione in appello la difesa di ha riproposto le mede- CP_1 sime argomentazioni presentate nel giudizio di primo grado, ribadendo la distinzione
- 3 - tra le annualità dal 2013 al 2017, nelle quali sarebbe stata vigente la Tia2, e le annua- CP_ lità dal 2018 al 2019, per le quali avrebbe realizzato una misurazione solamente
“presuntiva”.
Secondo la difesa di parte appellante, sia per il primo che per il secondo periodo la CP_ tariffa riscossa da avrebbe natura corrispettiva, avendo applicato i criteri sulla misurazione dei rifiuti definiti dalla normativa e dal decreto del Ministero dell'am- biente e della tutela del territorio n. 117/2017. In realtà, le osservazioni della società appellate sono prive di fondamento.
CP La difesa di afferma che per le fatture dal 2016 al 2018 l'iva è dovuta in quanto la tariffa applicabile era la c.d. Tia2 per la quale è pacifica la natura di corrispettivo, in forza della norma di interpretazione autentica dell'art. 14 co. 33 D.L. 78/2010. CP_ L'affermazione di è palesemente errata. La Tia2, infatti, è rimasta in vigore solo fino al 2012, essendo stata successivamente abrogata dall'art. 14 del d.l. 6 dicembre
2011, n. 201 (cd. Decreto "Salva Italia"). Su questo punto hanno fatto chiarezza pro- CP_ prio le pronunce della Suprema Corte richiamate dalla difesa di , che hanno chia- rito in modo assolutamente univoco che “l'applicazione della T.I.A. 2 da parte dei
Comuni è rimasta circoscritta ad un limitato periodo di tempo, compreso tra il 1 lu- glio 2010 (…) e il 31 dicembre 2012”( Cass. 8631/2020). Poiché il sig. CP_2
ha chiesto il rimborso dell'iva per le annualità dal 2013, tutte le deduzioni di
[...] CP_
relative alla Tia2 sono, pertanto, del tutto inconferenti e prive di alcuna rilevan- za. In ogni caso, è importante sottolineare che sulla natura della Tia2 vi è stato in giu- risprudenza un ampio dibattito, che ha portato alla nota decisione della Corte di Cas- sazione a sezioni unite n. 8631/2020. Con tale pronuncia i Giudici della Suprema
Corte, in seguito ai contrasti sorti tra diverse sezioni della stessa Corte, hanno chiari- to che la tia2 ha natura privatistica in quanto il passaggio dalla tia1 alla tia2 non si è esaurito in una “operazione meramente nominalistica”, ma ha comportato un reale cambiamento, in quanto mentre la tia1 era legata esclusivamente al possesso di un immobile (indipendentemente dalla quantità di rifiuti prodotti), la tia2 è invece ne- cessariamente “parametrata alla quantità e qualità di rifiuti prodotti”, La Cassazione, infatti, è assolutamente chiara nell'indicare che la differenza sostanziale tra tariffa- tributo e tariffa-corrispettivo sta nel fatto che nel secondo caso l'importo è determi-
- 4 - nato tenendo conto della quantità di rifiuti effettivamente prodotti e conferiti dall'utente, e non in maniera esclusivamente “presuntiva” o “statistica”.
CP_ Poiché è del tutto pacifico e dimostrato che in quegli anni a Vigonza la società non ha effettuato alcun tipo di misurazione dei rifiuti conferiti, applicando una tariffa calcolata esclusivamente su due parametri oggettivi quali la dimensione Per_ dell'immobile ed il numero degli occupanti (in maniera identica alla e alla
Tia1, pacificamente di natura tributaria) la tariffa applicata fino al 2017 nei confronti del sig. non può essere di natura corrispettiva e pertanto l'iva non CP_2 doveva esservi applicata.
Dal momento che è dimostrato che a Vigonza non vi è stata alcuna misurazione dei rifiuti conferiti (si vedano le fatture allegate sub doc. 1 e l'avviso del Comune di Vi- CP_ gonza allegato sub doc. 4), in nessun modo la tariffa applicata e riscossa da fino al 2017 può qualificarsi come corrispettivo privatistico. Correttamente, quindi, il CP_ Giudice di Pace con la sentenza n. 1456/2024 ha riconosciuto che aveva illegit- timamente applicato l'iva ad una tariffa di natura tributaria e ha condannato la mede- CP_ sima a restituirla all'odierno appellato . CP_2
Parlare di una misurazione “presuntiva”, cioè fondata ancora una volta solo sulla Per_ dimensione dell'immobile e sul numero degli occupanti (esattamente come la e la Tia1), è negare in radice lo stesso concetto di “misurazione” dei rifiuti conferiti.
CP Per quanto riguarda la fattura del 2019, la difesa di sostiene che in quell'anno CP_
avrebbe iniziato una vera misurazione puntuale avendo fornito agli utenti del
Comune di Vigonza dei bidoni dotati di microchip. Anche questa eccezione è priva di pregio. In primo luogo, infatti, si rileva che - se una qualche misurazione degli svuotamenti è iniziata nel 2019 - è logico che la fatturazione di tale eventuale misu- razione sia avvenuta con la fattura del 2020, dal momento che la fattura del 2019 è datata 06.08.2019 e non può evidentemente essere calcolata sul numero degli ipoteti- ci svuotamenti effettuati nell'intero anno solare 2019. Oltre a ciò, non è affatto pro- vato che la registrazione degli svuotamenti mediante microchip sia stata realmente CP_ effettuata dalla società e che abbia in qualche modo determinato la quantifica- zione della tariffa. A questo riguardo, appare significativo che negli atti del giudizio
- 5 - CP di primo grado non abbia prodotto alcunché che provi e dimostri tale misurazio- ne, nemmeno allegando il numero di svuotamenti che sarebbero stati effettuati dal ricorrente odierno appellato nel 2019. Al contrario, nessun elemento di questo tenore CP è stato fornito da , la quale ha affermato genericamente e senza minimamente dimostrarlo di effettuare dei conteggi, il cui risultato non è dato però conoscere. A conferma della mancanza di qualsiasi misurazione vi è altresì la prova documentale CP_ costituita dalla dichiarazione di stessa contenuta nella fattura del 2022 (allegata sub doc. 1), dove è riportato testualmente a proposito della tariffa applicata che “per le utenze domestiche il conteggio tiene conto delle superfici occupate e del numero dei componenti il nucleo familiare”. In tale comunicazione non c'è alcun accenno a una qualche forma di misurazione, a un ipotetico conteggio degli svuotamenti del ri- fiuto secco, a un utilizzo del microchip: Etra stessa nel 2022 avvisa gli utenti che la tariffa è determinata unicamente con riferimento alla dimensione dell'immobile ed al numero degli occupanti. È evidente che l'ipotetico conteggio degli svuotamenti è so- CP_ lamente dichiarato da , ma nella realtà non viene affatto messo in pratica, ed in ogni caso non ha alcuna conseguenza sulla quantificazione della tariffa.
CP_ Anche le deduzioni di secondo cui la tares e la tari non sarebbero entrate in vi- gore fino all'emanazione del D.M. 117/2017 sono palesemente prive di fondamento. CP_ Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di , infatti, nelle more dell'emanazione del suddetto decreto non era affatto sospesa l'entrata in vigore della
Tari con conseguente ultrattività dell'abrogata tia2. In assenza del decreto ministeria- le sulla misurazione puntuale, nulla impediva fosse applicata la Tari (c. 639 dell'art. 1 L. 147/2013) che ha pacificamente una natura tributaria e pertanto non doveva es- sere gravata di iva. In altre parole, ammesso e non concesso che senza il DM
117/2017 non fosse possibile realizzare alcuna misurazione puntuale, l'unica alterna- CP_ tiva possibile per consisteva nel riscuotere la tari, tributo regolato dal co. 639 dell'art. 1 L. 147/2013, e non certo una finta tariffa corrispettiva mediante l'artifizio della “misurazione presuntiva”.
La difesa di parte appellata ha documentato e provato che nel Comune di Vigonza CP nel periodo 2013-2019 la società non ha affatto realizzato il sistema di misura- zione puntuale richiesto dai regolamenti, e ciò è dimostrato dai seguenti elementi:
1. nelle fatture prodotte in giudizio (doc. 1) è indicato che l'importo da corrispondere è
- 6 - calcolato esclusivamente in forza di due parametri oggettivi costituiti dalla dimensio- CP_ ne dell'immobile e dal numero degli occupanti;
2. nella fattura del 2022 stessa dichiara, a proposito della tariffa applicata, che “per le utenze domestiche il conteg- gio tiene conto delle superfici occupate e del numero dei componenti il nucleo fami- liare”, senza alcun riferimento a misurazioni di conferimenti;
3. solo con la fattura CP_ del 2023 ha documentato di effettuare delle misurazioni indicando nel documen- to il numero di svuotamenti effettuati nell'anno 2022 (quattro svuotamenti, a fronte CP dei dodici previsti dalla tariffa base);
4. negli atti di causa prodotti da (fatture, regolamenti di igiene ambientale, delibere comunali) manca qualsiasi indicazione del numero di conferimenti effettuati dal sig. ;
5. il Direttore Generale e CP_2 CP_ legale rappresentante della società ing. nel corso della seduta Persona_2 pubblica del 20 dicembre 2021 del Consiglio Comunale di Vigonza a proposito della tariffa 5 rifiuti, ha dichiarato testualmente che “malgrado tutto ancora, diciamo, la tariffa dei rifiuti ha una caratteristica di tassa, tanto è vero che sia chiama TARI cioè una tassa rifiuti, che è una patrimoniale perché nel momento in cui è legata ai metri quadri e al numero di abitanti all'interno della cosa, è una sorta di patrimoniale. Men- tre adesso si dovrà lentamente trasformare in una tariffa che secondo il principio co- munitario dovrebbe essere 'chi più inquina, più paga' (dichiarazione prodotta da que- sta difesa in primo grado con il ricorso introduttivo ex art. 316 c.p.c. depositato in da- ta 11.01.2024 e mai contestata) “;
6. il in data 26.07.2018 ha Controparte_3 pubblicato sul sito l'avviso allegato sub doc. 4, da cui risulta che prima del 2019 non era effettuato alcun tipo di conteggio (nemmeno indiretto). Tutti questi elementi di- mostrano che fino a tutto il 2019 nel Comune di Vigonza, non essendo stata effettua- CP_ ta alcuna misurazione dei rifiuti conferiti, la tariffa riscossa da ha natura tributa- ria e non certo corrispettiva per cui l'iva vi è stata applicata in maniera illegittima.
Ne discende il rigetto dell'appello con conseguente conferma della gravata sentenza.
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese di lite in favore dell'altra parte, liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002sussistono i presupposti per il ver- samento del doppio del contributo unificato.
- 7 -
PQM
Il Tribunale di Padova, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronuncian- do, così provvede:
Rigetta l'appello confermando, per l'effetto, la gravata sentenza.
CP_ Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite liquidate in complessive euro 1.300,00 per compensi oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002sussistono i presupposti per il ver- samento del doppio del contributo unificato.
Padova,18-11-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, in funzione di Giudice
d'appello,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1455/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. RONDELLO FRANCESCO
APPELLANTE
contro
(C.F. ), CP_2 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. CELIN MASSIMILIANO
APPELLATO CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata Sen- tenza del Giudice di Pace di Padova n. 1456/2024 emessa in data 13/08/2024 e depo- sitata in Cancelleria in data 20/08/2024, così giudicare:
1) riformarsi integralmente i capi della Sentenza n. 1456/2024 del Giudice di Pace di
Padova nella parte in cui ha accertato che le somme corrisposte dall'appellato a titolo di IVA sulla Tariffa Rifiuti non sono dovute, condannando Controparte_1
alla restituzione della somma di € 118,19=, oltre interessi, in favore di
[...]
e, per l'effetto, accogliere le domande formulate in primo gra- CP_2 do dall'odierna appellante e qui riproposte :
“in via principale: rigettarsi integralmente le richieste di parte avversa, riconoscendo- si dovuto quanto pagato dall'appellato ad a titolo di IVA, per i motivi tutti CP_1 esposti in narrativa;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudicante non intendesse rigettare le domande ex adverso formulate per l'intero periodo dedotto in giudizio, accertare che :
- quantomeno per gli anni d'imposta 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, le somme paga- te dall'appellato a titolo di IVA sono dovute per i motivi di cui al punto 1) –essendo applicabile la misurazione presuntiva di cui al D.P.R. n. 158/1999 – e, pertanto, non devono essere restituite dall'appellante;
- con riferimento agli anni d'imposta 2018 e 2019 a effettuato la mi- CP_1 surazione puntuale ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 117/2017 e, pertanto, l'IVA è dovuta e non deve essere restituita;
- 2 - in via ulteriormente subordinata: accertare che, con riferimento alla parte fissa della
Tariffa Rifiuti, non dovendo essa essere parametrata ad alcuna misurazione, l'IVA è sempre dovuta e non deve essere restituita”;
2) riformarsi il capo della Sentenza n. 1456/2024 del Giudice di Pace di Padova nella parte in cui ha condannato l pagamento di una somma ex art. 96 III CP_1 co. cpc a favore del sig. , non essendo ravvisabili la malafede CP_2
e/o colpa grave e/o abuso del processo nella condotta dell'odierna appellante;
3) in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, maggiorati di spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
L'appellato ha concluso come da memoria del 18 luglio 2025 depositata telematica- mente:
“Respingersi integralmente l'appello proposto da in quanto infondato in CP_1 fatto e in diritto.
Con integrale vittoria di spese e competenze relative al presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Padova in primo grado ha riconosciuto che le somme riscosse CP_ da a titolo di iva sulla tariffa rifiuti non sono dovute e pertanto devono essere re- stituite all'odierno appellato : la sentenza impugnata n. 1456/2024 CP_2 CP va integralmente confermata e rigettato l'appello formulato da .
Dai documenti prodotti in giudizio e dall'analisi della normativa in materia di tariffe sui rifiuti, infatti, risulta in maniera evidente che il Giudice di primo grado corretta- CP_ mente ha condannato a rimborsare l'iv indebitamente applicata alla tariffa rifiuti, in quanto nel Comune di Vigonza è stata adottata una tariffa di natura tributaria.
Nel proprio atto di citazione in appello la difesa di ha riproposto le mede- CP_1 sime argomentazioni presentate nel giudizio di primo grado, ribadendo la distinzione
- 3 - tra le annualità dal 2013 al 2017, nelle quali sarebbe stata vigente la Tia2, e le annua- CP_ lità dal 2018 al 2019, per le quali avrebbe realizzato una misurazione solamente
“presuntiva”.
Secondo la difesa di parte appellante, sia per il primo che per il secondo periodo la CP_ tariffa riscossa da avrebbe natura corrispettiva, avendo applicato i criteri sulla misurazione dei rifiuti definiti dalla normativa e dal decreto del Ministero dell'am- biente e della tutela del territorio n. 117/2017. In realtà, le osservazioni della società appellate sono prive di fondamento.
CP La difesa di afferma che per le fatture dal 2016 al 2018 l'iva è dovuta in quanto la tariffa applicabile era la c.d. Tia2 per la quale è pacifica la natura di corrispettivo, in forza della norma di interpretazione autentica dell'art. 14 co. 33 D.L. 78/2010. CP_ L'affermazione di è palesemente errata. La Tia2, infatti, è rimasta in vigore solo fino al 2012, essendo stata successivamente abrogata dall'art. 14 del d.l. 6 dicembre
2011, n. 201 (cd. Decreto "Salva Italia"). Su questo punto hanno fatto chiarezza pro- CP_ prio le pronunce della Suprema Corte richiamate dalla difesa di , che hanno chia- rito in modo assolutamente univoco che “l'applicazione della T.I.A. 2 da parte dei
Comuni è rimasta circoscritta ad un limitato periodo di tempo, compreso tra il 1 lu- glio 2010 (…) e il 31 dicembre 2012”( Cass. 8631/2020). Poiché il sig. CP_2
ha chiesto il rimborso dell'iva per le annualità dal 2013, tutte le deduzioni di
[...] CP_
relative alla Tia2 sono, pertanto, del tutto inconferenti e prive di alcuna rilevan- za. In ogni caso, è importante sottolineare che sulla natura della Tia2 vi è stato in giu- risprudenza un ampio dibattito, che ha portato alla nota decisione della Corte di Cas- sazione a sezioni unite n. 8631/2020. Con tale pronuncia i Giudici della Suprema
Corte, in seguito ai contrasti sorti tra diverse sezioni della stessa Corte, hanno chiari- to che la tia2 ha natura privatistica in quanto il passaggio dalla tia1 alla tia2 non si è esaurito in una “operazione meramente nominalistica”, ma ha comportato un reale cambiamento, in quanto mentre la tia1 era legata esclusivamente al possesso di un immobile (indipendentemente dalla quantità di rifiuti prodotti), la tia2 è invece ne- cessariamente “parametrata alla quantità e qualità di rifiuti prodotti”, La Cassazione, infatti, è assolutamente chiara nell'indicare che la differenza sostanziale tra tariffa- tributo e tariffa-corrispettivo sta nel fatto che nel secondo caso l'importo è determi-
- 4 - nato tenendo conto della quantità di rifiuti effettivamente prodotti e conferiti dall'utente, e non in maniera esclusivamente “presuntiva” o “statistica”.
CP_ Poiché è del tutto pacifico e dimostrato che in quegli anni a Vigonza la società non ha effettuato alcun tipo di misurazione dei rifiuti conferiti, applicando una tariffa calcolata esclusivamente su due parametri oggettivi quali la dimensione Per_ dell'immobile ed il numero degli occupanti (in maniera identica alla e alla
Tia1, pacificamente di natura tributaria) la tariffa applicata fino al 2017 nei confronti del sig. non può essere di natura corrispettiva e pertanto l'iva non CP_2 doveva esservi applicata.
Dal momento che è dimostrato che a Vigonza non vi è stata alcuna misurazione dei rifiuti conferiti (si vedano le fatture allegate sub doc. 1 e l'avviso del Comune di Vi- CP_ gonza allegato sub doc. 4), in nessun modo la tariffa applicata e riscossa da fino al 2017 può qualificarsi come corrispettivo privatistico. Correttamente, quindi, il CP_ Giudice di Pace con la sentenza n. 1456/2024 ha riconosciuto che aveva illegit- timamente applicato l'iva ad una tariffa di natura tributaria e ha condannato la mede- CP_ sima a restituirla all'odierno appellato . CP_2
Parlare di una misurazione “presuntiva”, cioè fondata ancora una volta solo sulla Per_ dimensione dell'immobile e sul numero degli occupanti (esattamente come la e la Tia1), è negare in radice lo stesso concetto di “misurazione” dei rifiuti conferiti.
CP Per quanto riguarda la fattura del 2019, la difesa di sostiene che in quell'anno CP_
avrebbe iniziato una vera misurazione puntuale avendo fornito agli utenti del
Comune di Vigonza dei bidoni dotati di microchip. Anche questa eccezione è priva di pregio. In primo luogo, infatti, si rileva che - se una qualche misurazione degli svuotamenti è iniziata nel 2019 - è logico che la fatturazione di tale eventuale misu- razione sia avvenuta con la fattura del 2020, dal momento che la fattura del 2019 è datata 06.08.2019 e non può evidentemente essere calcolata sul numero degli ipoteti- ci svuotamenti effettuati nell'intero anno solare 2019. Oltre a ciò, non è affatto pro- vato che la registrazione degli svuotamenti mediante microchip sia stata realmente CP_ effettuata dalla società e che abbia in qualche modo determinato la quantifica- zione della tariffa. A questo riguardo, appare significativo che negli atti del giudizio
- 5 - CP di primo grado non abbia prodotto alcunché che provi e dimostri tale misurazio- ne, nemmeno allegando il numero di svuotamenti che sarebbero stati effettuati dal ricorrente odierno appellato nel 2019. Al contrario, nessun elemento di questo tenore CP è stato fornito da , la quale ha affermato genericamente e senza minimamente dimostrarlo di effettuare dei conteggi, il cui risultato non è dato però conoscere. A conferma della mancanza di qualsiasi misurazione vi è altresì la prova documentale CP_ costituita dalla dichiarazione di stessa contenuta nella fattura del 2022 (allegata sub doc. 1), dove è riportato testualmente a proposito della tariffa applicata che “per le utenze domestiche il conteggio tiene conto delle superfici occupate e del numero dei componenti il nucleo familiare”. In tale comunicazione non c'è alcun accenno a una qualche forma di misurazione, a un ipotetico conteggio degli svuotamenti del ri- fiuto secco, a un utilizzo del microchip: Etra stessa nel 2022 avvisa gli utenti che la tariffa è determinata unicamente con riferimento alla dimensione dell'immobile ed al numero degli occupanti. È evidente che l'ipotetico conteggio degli svuotamenti è so- CP_ lamente dichiarato da , ma nella realtà non viene affatto messo in pratica, ed in ogni caso non ha alcuna conseguenza sulla quantificazione della tariffa.
CP_ Anche le deduzioni di secondo cui la tares e la tari non sarebbero entrate in vi- gore fino all'emanazione del D.M. 117/2017 sono palesemente prive di fondamento. CP_ Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di , infatti, nelle more dell'emanazione del suddetto decreto non era affatto sospesa l'entrata in vigore della
Tari con conseguente ultrattività dell'abrogata tia2. In assenza del decreto ministeria- le sulla misurazione puntuale, nulla impediva fosse applicata la Tari (c. 639 dell'art. 1 L. 147/2013) che ha pacificamente una natura tributaria e pertanto non doveva es- sere gravata di iva. In altre parole, ammesso e non concesso che senza il DM
117/2017 non fosse possibile realizzare alcuna misurazione puntuale, l'unica alterna- CP_ tiva possibile per consisteva nel riscuotere la tari, tributo regolato dal co. 639 dell'art. 1 L. 147/2013, e non certo una finta tariffa corrispettiva mediante l'artifizio della “misurazione presuntiva”.
La difesa di parte appellata ha documentato e provato che nel Comune di Vigonza CP nel periodo 2013-2019 la società non ha affatto realizzato il sistema di misura- zione puntuale richiesto dai regolamenti, e ciò è dimostrato dai seguenti elementi:
1. nelle fatture prodotte in giudizio (doc. 1) è indicato che l'importo da corrispondere è
- 6 - calcolato esclusivamente in forza di due parametri oggettivi costituiti dalla dimensio- CP_ ne dell'immobile e dal numero degli occupanti;
2. nella fattura del 2022 stessa dichiara, a proposito della tariffa applicata, che “per le utenze domestiche il conteg- gio tiene conto delle superfici occupate e del numero dei componenti il nucleo fami- liare”, senza alcun riferimento a misurazioni di conferimenti;
3. solo con la fattura CP_ del 2023 ha documentato di effettuare delle misurazioni indicando nel documen- to il numero di svuotamenti effettuati nell'anno 2022 (quattro svuotamenti, a fronte CP dei dodici previsti dalla tariffa base);
4. negli atti di causa prodotti da (fatture, regolamenti di igiene ambientale, delibere comunali) manca qualsiasi indicazione del numero di conferimenti effettuati dal sig. ;
5. il Direttore Generale e CP_2 CP_ legale rappresentante della società ing. nel corso della seduta Persona_2 pubblica del 20 dicembre 2021 del Consiglio Comunale di Vigonza a proposito della tariffa 5 rifiuti, ha dichiarato testualmente che “malgrado tutto ancora, diciamo, la tariffa dei rifiuti ha una caratteristica di tassa, tanto è vero che sia chiama TARI cioè una tassa rifiuti, che è una patrimoniale perché nel momento in cui è legata ai metri quadri e al numero di abitanti all'interno della cosa, è una sorta di patrimoniale. Men- tre adesso si dovrà lentamente trasformare in una tariffa che secondo il principio co- munitario dovrebbe essere 'chi più inquina, più paga' (dichiarazione prodotta da que- sta difesa in primo grado con il ricorso introduttivo ex art. 316 c.p.c. depositato in da- ta 11.01.2024 e mai contestata) “;
6. il in data 26.07.2018 ha Controparte_3 pubblicato sul sito l'avviso allegato sub doc. 4, da cui risulta che prima del 2019 non era effettuato alcun tipo di conteggio (nemmeno indiretto). Tutti questi elementi di- mostrano che fino a tutto il 2019 nel Comune di Vigonza, non essendo stata effettua- CP_ ta alcuna misurazione dei rifiuti conferiti, la tariffa riscossa da ha natura tributa- ria e non certo corrispettiva per cui l'iva vi è stata applicata in maniera illegittima.
Ne discende il rigetto dell'appello con conseguente conferma della gravata sentenza.
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese di lite in favore dell'altra parte, liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002sussistono i presupposti per il ver- samento del doppio del contributo unificato.
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PQM
Il Tribunale di Padova, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronuncian- do, così provvede:
Rigetta l'appello confermando, per l'effetto, la gravata sentenza.
CP_ Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite liquidate in complessive euro 1.300,00 per compensi oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002sussistono i presupposti per il ver- samento del doppio del contributo unificato.
Padova,18-11-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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