Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/04/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte depositate in luogo dell'udienza del 2 aprile 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3982/2020 la seguente S E N T E N Z A
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Coppola, con il Parte_1 quale elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Demetrio Tripepi n°65, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, costituito ai sensi di legge in Controparte_1 persona del suo Presidente e rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10 dicembre 2020 la ricorrente in epigrafe, n.q. di bracciante agricola dipendente dell'azienda Alampi Domenica Maria, ha esposto quanto segue:
- di essere stata assunta dall'azienda agricola Alampi Domenica Maria con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nell'anno 2012 per n°151 giornate decorrenti dall'11/06 al 30/11/2012, effettuandone n°102; nell'anno 2013 per n°125 giornate decorrenti dal 03/08 al 31/12/2013, effettuandone n°111;
- di aver svolto la propria attività lavorativa presso i terreni agricoli ubicati in contrada Allai, nel comune di Motta San Giovanni (RC), dal lunedì al sabato, su turni quotidiani di n°6-7 ore circa, dalle ore 7:30/8:00 circa alle ore 14:00/ 15:00 circa, con possibilità di recupero delle ore non lavorate durante la giornata e con pausa pranzo
1
- di aver svolto, in base al periodo dell'anno, le seguenti mansioni: nel mese di giugno era addetta alla raccolta delle ciliegie e delle patate, alla pulizia dei terreni, la cui erba veniva utilizzata come fieno per gli animali, così come alla concimazione biologica del terreno;
nei mesi di luglio e di agosto alla pulizia del terreno in funzione delle nuove colture, c.d. fresatura e trinciatura, cui si aggiungeva sempre la concimazione biologica;
nei mesi di settembre e di ottobre era addetta alla raccolta delle ghiande, utilizzate come foraggio, delle patate, delle olive e delle castagne;
nei mesi di novembre e dicembre alla raccolta delle ghiande e delle olive;
nonché la pulizia dei sentieri e delle piste tagliafuoco;
- di aver percepito la retribuzione di € 44,91 lordi al giorno, in contanti al termine di ogni settimana di lavoro ovvero all'inizio del mese, in conformità con il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato;
- con missiva del 23.07.2020, l' le aveva comunicato che -a seguito di CP_1 accertamento ispettivo e successiva variazione negli elenchi- le erano state validate durante l'anno 2012 soltanto n°55 giornate a fronte delle 102 denunciate e durante l'anno 2013 soltanto n°63 giornate a fronte delle 111 denunciate;
- con missiva del 22.07.2020, l' resistente le aveva comunicato l'esistenza CP_1 di un indebito a suo carico relativo agli anni 2012 e 2013 per un totale di € 1.658,55, quale eccedenza indebitamente percepita sull'importo dovuto a titolo di indennità di disoccupazione agricola a seguito di revoca di alcune giornate di lavoro;
- avverso tali provvedimenti, in data 15.19.2020, la ricorrente ha proposto ricorsi amministrativi -rispettivamente- al Comitato Provinciale CISOA ed al Comitato Provinciale rimasti entrambi privi di riscontro;
CP_1
- a seguito del citato provvedimento di riduzione delle giornate agricole, inoltre, veniva revocata parzialmente la posizione contributiva dalla stessa maturata durante gli anni 2012 e 2013, come da estratto contributivo in atti;
- con pec del 25.11.2020, presentava istanza di accesso agli atti ex L. n°241/1990 alla locale sede finalizzata ad avere informazioni circa l'attività istruttoria CP_1 condotta, rimasta inevasa. Tutto ciò premesso, la ricorrente ha adito il Tribunale chiedendo di: “Dichiarare illegittima la riduzione delle giornate di lavoro in agricoltura operata dall' durante gli anni CP_1
2012 e 2013 e per l'effetto ordinare all' resistente la validazione di tutte le giornate denunciate CP_1 ed espletate dalla sig.ra durante l'anno 2012 pari a n°102 e durante l'anno Parte_1
2013 pari a n°111, con pieno riconoscimento della posizione contributiva derivante dal rapporto di lavoro svolto in tali anni alle dipendenze della ditta Alampi Domenica Maria;
Dichiarare la legittimità della somma liquidata a titolo di indennità di disoccupazione agricola a favore dell'istante durante gli anni 2012 e 2013 e conseguentemente il diritto della ricorrente a trattenere integralmente le somme già percepite a tale titolo durante le citate annualità, con conseguente annullamento della posizione debitoria riferita agli anni 2012 e 2013 pari complessivamente ad € 1.658,55”; vinte le spese, con distrazione.
2 Costituitosi in giudizio l' ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza nonché improcedibilità della stessa ai sensi dell'art. 443 c.p.c., nel merito ha poi sostenuto la legittimità del provvedimento di riduzione delle giornate nei confronti, pari a n. 47 giornate per l'anno 2012 e 48 giornate per l'anno 2013, alla luce degli accertamenti ispettivi esperiti nei confronti dell'azienda agricola Alampi Domenica Maria ed ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda nonché la restituzione delle somme percepite. Istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale ed acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa è stata riservata in decisione.
******** Il ricorso è infondato.
1. Preliminare all'accertamento del rapporto di lavoro è la questione della natura della decadenza dall'azione giudiziaria e l'impugnativa dei provvedimenti con cui l' comunica la cancellazione dagli elenchi. CP_1
Quanto alla natura della decadenza, osserva il Tribunale che essa, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità è di ordine pubblico e, pertanto, rilevabile d'ufficio; ne consegue, dunque, che è del tutto inconferente la presenza dell'eccezione della convenuta che, in ogni caso, nel caso di specie ricorre (cfr. Cass. 17 marzo 2008, n. 7148). Passando alla disamina dell'impugnativa dei provvedimenti con cui l' CP_1 procede alla cancellazione dei lavoratori dagli elenchi, l'art. 22 del D.L. n. 7/70, reintrodotto con D.L. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Ciò posto, deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente e confermato anche dalla locale Corte d'Appello di Reggio Calabria (cfr. sent. n. 574/2022) che tale termine decadenziale rivesta natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c. La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe, né per violazione degli articoli 24 e 113 Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio della azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato (da ultimo Corte Cost. 10 maggio 2005 n. 192; Cass. Civ., sez. lav. 10 agosto 2004 n. 15460). Tanto premesso, in ordine alla pubblicazione telematica della cancellazione dagli elenchi giova premettere che l'art. 38 co. 7 del D.L. 98/2011conv. in L. n.111/20011
3 ha statuito che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la CP_1 pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell' si provvede con le risorse umane, strumentali CP_1
e finanziarie disponibili a legislazione vigente”. L'art. 12 bis del R.D. n.1949/40, introdotto dall'art. 38 co. 6 del D.L. 98/2011 conv. in L. 11/2011, in ordine alle modalità telematiche statuisce che: “Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai sensi dell'articolo 6, commi 1, CP_1
3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel CP_1 proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso”. CP_1
Orbene, osserva il Giudicante come la modalità telematica di cancellazione sia applicabile al caso di specie. Ed invero, leggendo le menzionate previsioni in maniera combinata, la notifica mediante pubblicazione telematica effettuata dall' degli elenchi nominativi CP_1 annuali di cui all'art. 12 bis citato fa riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010 (per cui opera nel caso de quo riferito agli anni dal 2011 al 2017). Deve, pertanto, ritenersi -stante l'integrale rinvio a quest'ultima previsione- che il riferimento temporale alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010 valga anche per l'applicabilità della nuova disciplina delle notifiche ai provvedimenti di cancellazione dagli elenchi anagrafici. Tanto premesso, nella specie, la cancellazione delle giornate della ricorrente è confluita nel terzo elenco trimestrale 2019 di variazione Comune di Reggio Calabria, notificato mediante pubblicazione telematica ai sensi dell'art. 38 co. 7 L .111/2011, effettuata nel proprio sito internet dal 17.12.2019 al 31.12.2019. Ciononostante, l'odierna ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione provinciale CISOA solo in data 15.09.2020 (cfr. all. 2 prod.ne ricorrente), dopodiché, a seguito del silenzio e -precisamente in data 10.12.2020- ha depositato il presente ricorso. Sul punto, è noto che il sistema delle impugnazioni amministrative avverso i provvedimenti di iscrizione/non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è stato modificato dal d.lgs. n. 375 del 1993, che non solo ha attribuito a soggetti diversi la competenza a decidere sui ricorsi degli interessati, ma ha anche introdotto il diverso principio del silenzio-rigetto per le ipotesi di mancata adozione, nei termini fissati dalla legge, di un provvedimento da parte del soggetto competente.
4 L'art. 11 del d.lgs. 375/93 prevede, infatti: “
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU
— oggi cfr. art. 19 L. 729/94 — possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla CP_1 commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. La giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudicante, ha recentemente affermato che “In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall''art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. civile, 27 dicembre 2011, n. 29070). Ciò posto, il ricorso amministrativo è stato proposto oltre il termine dei trenta giorni dalla notifica del provvedimento con la conseguenza che, decorso tale termine, l'atto amministrativo può considerarsi “stabilizzato” negli effetti ed il termine dell'impugnativa giudiziale non può certamente decorrere dalla impugnativa tardiva in sede amministrativa. Diversamente argomentando, infatti, si attribuirebbe al soggetto che impugna tardivamente l'atto amministrativo, il potere di procrastinare il termine decadenziale di impugnativa giudiziale circostanza, questa, del tutto contrastante rispetto alla ratio delle norme. In applicazione di tali principi, ritiene il Giudicante di aderire all'orientamento assunto dalla Corte d'Appello territorialmente competente dichiarando la domanda inammissibile, anche e nonostante l'istruttoria espletata nel corso del giudizio.
2. Tanto premesso, nel merito, appare legittimo il procedimento di recupero dell'indebito, in quanto l'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola è avvenuta sine titulo come dimostrato dall' atteso che la ricorrente risultava CP_1 cancellata dall'elenco degli agricoli per gli anni 2012 e 2013. Come noto, l'indennità di disoccupazione agricola è per legge subordinata al possesso di una serie di requisiti tra cui:
- l'avere accumulato, nell'anno di riferimento e per quello precedente, contributi per almeno 102 giornate;
- l'essere iscritto nell'elenco dei lavoratori in agricoltura.
5 Orbene, considerato che l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori costituisce condicio sine qua non per percepire l'indennità di disoccupazione, è consequenziale che la mancanza del già menzionato requisito faccia venire meno il diritto alla prestazione stessa. Ciò posto, questo Giudicante non ignora l'interpretazione assunta dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, pertanto, accertata la definitività del provvedimento di disconoscimento del rapporto lavorativo per decadenza in cui è incorsa parte ricorrente, dichiara legittima la richiesta di ripetizione di indebito formulata dall' CP_1
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato.
3. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, anche alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali registrate sul punto e dell'orientamento assunto dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, 2 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Anna Bianco
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