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Sentenza 7 agosto 2024
Sentenza 7 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/08/2024, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1866/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Capanna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1866/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. DANERI Controparte_1 P.IVA_1
MAURIZIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO Controparte_2 P.IVA_2
STATO DI FIRENZE, presso il cui studio è ex lege domiciliata;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 14.5.2024.
In particolare, parte attrice ha affermato “conclude come da memoria ex art. 183 co6 n.1 c.p.c. ai fini della soccombenza virtuale”.
In particolare, parte convenuta non ha partecipato all'udienza ma aveva modificato le proprie conclusioni nella memoria n.1 ex art. 183 co.6 c.p.c. in cui si è affermato “si chiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.”.
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio di opposizione a cartella esattoriale, con cui l'attore, Controparte_3
Con (di seguito brevemente ), ha promosso opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso la cartella di pagamento n. 136 2021 00047243 38 000 emessa da Controparte_5
pagina 1 di 3 per conto di con riferimento al ruolo n. 2021/000096 e per conto di Controparte_2
AGENZIA DELLE ENTRATE – Dir. Prov. Prato con riferimento al ruolo n. 2021/000099, trova origine con atto di citazione iscritto al ruolo in data 29.7.2022 e notificato alla controparte in data 28.7.2022.
In tale atto di opposizione l'attore si è lamentato che con il ruolo n. 2021/000099 gli sono state richieste somme illegittime, stante l'intervenuto totale sgravio emesso dall'Amministrazione richiedente in data
06/07/2021; parimenti si è lamentato che con il ruolo n. 2021/000096 gli sono state richieste somme illegittime relative all'occupazione di suolo pubblico, avvenuto dentro il carcere di Sollicciano ad opera di macchinari di somministrazione di beni di consumo (cd. vending), stante la contestazione della pretesa erariale per la carenza di soggettività passiva (non essendo IVG titolare di alcuna concessione o rapporto con l'ente demaniale per l'utilizzo di tali spazi), la contestazione dell'erroneità nel quantum della pretesa erariale e la contestata estinzione dell'obbligazione per sopravvenuta prescrizione.
Il convenuto ha rappresentato che fra le parti, proprio su tutti i tre temi sopra indicati (an, quantum e prescrizione), era già stata introdotto un contenzioso di prossima definizione (udienza di precisazione conclusioni già fissata per il 1.3.2023) davanti al Tribunale di Firenze con r.g. 4561/2020. Contr La convenuta, (di seguito ), si è costituita in data 23.3.2024 con propria Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta in cui ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento al ruolo n. 2021/000099 e, con riferimento al ruolo n. 2021/000096, ha replicato sulla fondatezza della propria pretesa erariale e, tenuto conto della pendenza del contenzioso davanti al Tribunale di Firenze, ha richiesto la riunione per connessione oggettiva ex art. 40 c.p.c. o, quantomeno, la sospensione ex art. 295
c.p.c.
In data 18.4.2023 si è tenuta l'udienza di trattazione del merito e della cautela richiesta di sospensione dell'efficacia della cartella esattoriale.
Con ordinanza del 29.5.2023 tale richiesta cautelare è stata rigettata ed è stata accolta la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. stante l'impossibilità di provvedere ex art. 40 c.p.c.
Il presente procedimento è stato tempestivamente riassunto da parte opponente a seguito della definizione del contenzioso pregiudiziale per opera della sentenza n. 1980/2023 del 27.6.2023, passata in giudicato.
All'udienza del 9.1.2024 si è tenuta la trattazione della causa ove è emerso che medio tempore parte convenuta aveva emesso totale sgravio per la pretesa tributaria sottesa alla cartella impugnata e parte attrice ha chiesto termini ex art. 183 co.6 c.p.c.
Le parti hanno nei termini prodotto le proprie memorie senza effettuare richieste istruttorie e all'udienza del
18.5.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice Istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
pagina 2 di 3 La pretesa erariale sottesa alla cartella opposta è stata oggetto di sgravio totale da parte delle PPAA titolari del rapporto, con conseguente soddisfacimento aliunde dell'interesse del contribuente opponente.
Da quanto sopra ne deriva che l'esame delle questioni giuridiche sottese è effettuato incidenter tantum ai soli fini di determinare la “soccombenza virtuale” per le opportune statuizioni in ordine alle spese.
Infatti, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. ex multis Cass. VI sez. civ. sent. n.14939/2020)
“la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale
o parziale”.
In merito, si deve notare che la cartella opposta è del valore di € 63.068,34 di cui, però, solo € 35.168,28 sono Contr riferibili a , mentre per € 26.057,41 la pretesa è riferibile ad Controparte_7
Contr
rispetto alla quale la convenuta è estranea, così come da questa
[...] contestato nei propri scritti difensivi.
Diversamente, in ragione della forza del giudicato, costituito dalla sentenza n. 1980/2023 del 27.6.2023, deve Con essere affermata la piena soccombenza virtuale dell'odierna convenuta in ragione dell'estraneità di dalla qualità di soggetto passivo della pretesa tributaria per occupazione del suolo pubblico.
In definitiva, deve essere dunque affermata la soccombenza virtuale della convenuta con compensazione parziale, nella misura della metà, delle spese liquidabili.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese seguono il principio generale della soccombenza in conformità al disposto di cui all'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo nei valori medi, tenuto conto della difficoltà della questione trattata,
e minima per la fase della istruttoria/trattazione, stante l'assenza di prove costituende.
Tale valore viene ridotto della metà per compensazione parziale delle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione della materia del contendere.
CONDANNA il convenuto, , a rifondere all'attore, Controparte_2 Controparte_1 le spese di lite per il presente giudizio che si quantificano in € 3.356,50 per onorari, oltre
[...] spese generali, cap e iva, se dovuta, ed € 272,50 per spese vive.
Prato, 07/08/2024
Il Giudice dott. Enrico Capanna
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Capanna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1866/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. DANERI Controparte_1 P.IVA_1
MAURIZIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO Controparte_2 P.IVA_2
STATO DI FIRENZE, presso il cui studio è ex lege domiciliata;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 14.5.2024.
In particolare, parte attrice ha affermato “conclude come da memoria ex art. 183 co6 n.1 c.p.c. ai fini della soccombenza virtuale”.
In particolare, parte convenuta non ha partecipato all'udienza ma aveva modificato le proprie conclusioni nella memoria n.1 ex art. 183 co.6 c.p.c. in cui si è affermato “si chiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.”.
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio di opposizione a cartella esattoriale, con cui l'attore, Controparte_3
Con (di seguito brevemente ), ha promosso opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso la cartella di pagamento n. 136 2021 00047243 38 000 emessa da Controparte_5
pagina 1 di 3 per conto di con riferimento al ruolo n. 2021/000096 e per conto di Controparte_2
AGENZIA DELLE ENTRATE – Dir. Prov. Prato con riferimento al ruolo n. 2021/000099, trova origine con atto di citazione iscritto al ruolo in data 29.7.2022 e notificato alla controparte in data 28.7.2022.
In tale atto di opposizione l'attore si è lamentato che con il ruolo n. 2021/000099 gli sono state richieste somme illegittime, stante l'intervenuto totale sgravio emesso dall'Amministrazione richiedente in data
06/07/2021; parimenti si è lamentato che con il ruolo n. 2021/000096 gli sono state richieste somme illegittime relative all'occupazione di suolo pubblico, avvenuto dentro il carcere di Sollicciano ad opera di macchinari di somministrazione di beni di consumo (cd. vending), stante la contestazione della pretesa erariale per la carenza di soggettività passiva (non essendo IVG titolare di alcuna concessione o rapporto con l'ente demaniale per l'utilizzo di tali spazi), la contestazione dell'erroneità nel quantum della pretesa erariale e la contestata estinzione dell'obbligazione per sopravvenuta prescrizione.
Il convenuto ha rappresentato che fra le parti, proprio su tutti i tre temi sopra indicati (an, quantum e prescrizione), era già stata introdotto un contenzioso di prossima definizione (udienza di precisazione conclusioni già fissata per il 1.3.2023) davanti al Tribunale di Firenze con r.g. 4561/2020. Contr La convenuta, (di seguito ), si è costituita in data 23.3.2024 con propria Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta in cui ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento al ruolo n. 2021/000099 e, con riferimento al ruolo n. 2021/000096, ha replicato sulla fondatezza della propria pretesa erariale e, tenuto conto della pendenza del contenzioso davanti al Tribunale di Firenze, ha richiesto la riunione per connessione oggettiva ex art. 40 c.p.c. o, quantomeno, la sospensione ex art. 295
c.p.c.
In data 18.4.2023 si è tenuta l'udienza di trattazione del merito e della cautela richiesta di sospensione dell'efficacia della cartella esattoriale.
Con ordinanza del 29.5.2023 tale richiesta cautelare è stata rigettata ed è stata accolta la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. stante l'impossibilità di provvedere ex art. 40 c.p.c.
Il presente procedimento è stato tempestivamente riassunto da parte opponente a seguito della definizione del contenzioso pregiudiziale per opera della sentenza n. 1980/2023 del 27.6.2023, passata in giudicato.
All'udienza del 9.1.2024 si è tenuta la trattazione della causa ove è emerso che medio tempore parte convenuta aveva emesso totale sgravio per la pretesa tributaria sottesa alla cartella impugnata e parte attrice ha chiesto termini ex art. 183 co.6 c.p.c.
Le parti hanno nei termini prodotto le proprie memorie senza effettuare richieste istruttorie e all'udienza del
18.5.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice Istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
pagina 2 di 3 La pretesa erariale sottesa alla cartella opposta è stata oggetto di sgravio totale da parte delle PPAA titolari del rapporto, con conseguente soddisfacimento aliunde dell'interesse del contribuente opponente.
Da quanto sopra ne deriva che l'esame delle questioni giuridiche sottese è effettuato incidenter tantum ai soli fini di determinare la “soccombenza virtuale” per le opportune statuizioni in ordine alle spese.
Infatti, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. ex multis Cass. VI sez. civ. sent. n.14939/2020)
“la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale
o parziale”.
In merito, si deve notare che la cartella opposta è del valore di € 63.068,34 di cui, però, solo € 35.168,28 sono Contr riferibili a , mentre per € 26.057,41 la pretesa è riferibile ad Controparte_7
Contr
rispetto alla quale la convenuta è estranea, così come da questa
[...] contestato nei propri scritti difensivi.
Diversamente, in ragione della forza del giudicato, costituito dalla sentenza n. 1980/2023 del 27.6.2023, deve Con essere affermata la piena soccombenza virtuale dell'odierna convenuta in ragione dell'estraneità di dalla qualità di soggetto passivo della pretesa tributaria per occupazione del suolo pubblico.
In definitiva, deve essere dunque affermata la soccombenza virtuale della convenuta con compensazione parziale, nella misura della metà, delle spese liquidabili.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese seguono il principio generale della soccombenza in conformità al disposto di cui all'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo nei valori medi, tenuto conto della difficoltà della questione trattata,
e minima per la fase della istruttoria/trattazione, stante l'assenza di prove costituende.
Tale valore viene ridotto della metà per compensazione parziale delle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione della materia del contendere.
CONDANNA il convenuto, , a rifondere all'attore, Controparte_2 Controparte_1 le spese di lite per il presente giudizio che si quantificano in € 3.356,50 per onorari, oltre
[...] spese generali, cap e iva, se dovuta, ed € 272,50 per spese vive.
Prato, 07/08/2024
Il Giudice dott. Enrico Capanna
pagina 3 di 3