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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/08/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2715/2023
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato Parte_1 allegato al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Giuseppe Tescione e Gianluca Corriere, presso cui elettivamente domicilia in Caserta alla Via Roma n. 8
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Dirigente pro tempore, in proprio e per conto del Controparte_2
in persona del e legale rappresentante pro tempore, dell'
[...] CP_3 [...]
, in persona del Dirigente pro tempore, rapp.to e difeso, giusto Controparte_4 mandato allegato alla memoria difensiva, dai propri funzionari ex art. 417 bis c.p.c., elettivamente domiciliati presso l' , Via S. Lubich n. 6 Controparte_5
RESISTENTI
OGGETTO: valutazione integrale servizio di leva militare espletato non in costanza di nomina
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 04.05.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere collaboratore scolastico inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia della Provincia di Caserta, esponeva: di essere in possesso di diploma di scuola media inferiore, utile per l'acceso al profilo di collaboratore scolastico, conseguito nell'anno scolastico 1985-1986 presso la Scuola Media Statale G Bosco di Marcianise;
di aver, dopo il conseguimento del diploma di scuola media inferiore, prestato servizio militare dal 21.08.1989 al 13.08.1990; di aver presentato domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di III Fascia del personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico. Tanto premesso, lamentava che in sede di determinazione del punteggio per il servizio svolto, l'amministrazione nel valutare il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina gli aveva riconosciuto punti 0.60 in luogo di 6.00. Deduceva l'illegittimità del DM 50 del 03.03.21 e del Decreto 9256 del 18.03.21 nella parte in cui stabiliscono che il servizio militare di leva sia valutabile, con l'attribuzione di 6 punti, soltanto qualora espletato in costanza di nomina, in quanto in contrasto con la normativa primaria di cui al D.Lgs. 197/1994 art. 485 comma
7 e art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, oltre che con i principi di cui agli artt. 97 e 3 della
Costituzione. Rivendicava il diritto ad ottenere l'integrazione del proprio punteggio con ulteriori 5.40 punti. Richiamava le pronunce dei giudici di legittimità e amministrativi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:
In via principale, 1. Ove l'Ill.mo Giudice ritenga di dover procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati si chiede sin d'ora assegnarsi un termine per la notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza mediante inserimento nel sito ufficiale del Controparte_6
. Nel merito, per i motivi sopra dedotti, anche previa
[...] disapplicazione del DM 50 del 30.03.21 e del Decreto 9256 del 18.03.21 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contratto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA nei profili di appartenenza;
3. per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 6 punti per il servizio militare prestato ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque attribuire complessivamente al ricorrente il punteggio di 16,30 quale collaboratore scolastico, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Si costituiva l' in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e dei propri funzionari, anche per il Controparte_2
e per l' deducendo la correttezza del proprio operato, Controparte_4 in quanto conforme ai dettami di cui all'Allegato A del D.M. n. 50/2021. In particolare, evidenziava che ai sensi del predetto D.M. 50/2021 il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di un rapporto di impiego è valutato come effettivo reso nella medesima qualifica, mentre se il detto servizio non è prestato in costanza di rapporto è considerato quale servizio generico reso alle dipendenze di Amministrazione statale, in questo secondo caso con l'attribuzione di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare prestato. Chiedeva, in ragione di tali deduzioni, il rigetto del ricorso. Vinte le spese.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note di trattazione e di discussione, la giudicante decideva come da sentenza che si versa in atti. *****
Nel merito, il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente si duole in ricorso del mancato riconoscimento da parte del convenuto di 6 CP_2 punti per il servizio di leva obbligatorio prestato nel periodo dal 21.08.1989 al 13.08.1990, dopo il conseguimento del diploma di scuola media valido per l'accesso alle graduatorie di istituto relativamente ai profili professionali di interesse.
Il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali
(All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati
«nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella
Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre
P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano
0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Tanto premesso, parte ricorrente lamenta la illegittimità della previsione contenuta nell'allegato A al
D.M. n. 50 del 2021 in quanto in contrasto con la previsione normativa di cui all'art. 485, settimo comma, del D.lgs. n. 297/1994, che stabilisce che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Richiama, altresì, la norma di cui all'art. 2050 del D.lgs. n. 66 del 2000, concernente la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”, che, al comma 1, dispone: “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2 prevede, poi, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Rileva il Tribunale come la questione oggetto di causa sia stata di recente affrontata e risolta dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 22429 del 8 agosto 2024 nonché, recentemente con la sentenza n.
9738/2025, i cui principi vanno in questa sede richiamati in quanto del tutto condivisibili.
Va, in primo luogo, evidenziato che l'assetto - come delineato dal D.M. n. 50 del 2021, il quale differenzia la valutazione del servizio di leva a seconda che sia stato o meno prestato in costanza di nomina - non appare in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare su richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs.
n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
Il D.M. n. 50 del 2021, regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Sul punto la S.C. nella sentenza innanzi citata n. 9738 del 14.4.2025, ha affermato che “il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo;
ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo;
intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081);
d'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma” (Cass. lav.,
n. 9738/2025).
Ma è giustificata anche l'attuazione che il citato D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
In sintesi, come affermato dalla S.C. “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m.
n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (Cass. n. 22429/2024). Trattasi di due fattispecie del tutto distinte che legittimano la diversa valutazione prevista nel DM censurato nell'atto introduttivo.
Alla luce delle considerazioni espresse, la domanda del ricorrente volta ad ottenere il punteggio di 6 punti va, pertanto, rigettata.
La sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi nell'ambito della giurisprudenza di merito giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 2 agosto 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2715/2023
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato Parte_1 allegato al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Giuseppe Tescione e Gianluca Corriere, presso cui elettivamente domicilia in Caserta alla Via Roma n. 8
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Dirigente pro tempore, in proprio e per conto del Controparte_2
in persona del e legale rappresentante pro tempore, dell'
[...] CP_3 [...]
, in persona del Dirigente pro tempore, rapp.to e difeso, giusto Controparte_4 mandato allegato alla memoria difensiva, dai propri funzionari ex art. 417 bis c.p.c., elettivamente domiciliati presso l' , Via S. Lubich n. 6 Controparte_5
RESISTENTI
OGGETTO: valutazione integrale servizio di leva militare espletato non in costanza di nomina
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 04.05.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere collaboratore scolastico inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia della Provincia di Caserta, esponeva: di essere in possesso di diploma di scuola media inferiore, utile per l'acceso al profilo di collaboratore scolastico, conseguito nell'anno scolastico 1985-1986 presso la Scuola Media Statale G Bosco di Marcianise;
di aver, dopo il conseguimento del diploma di scuola media inferiore, prestato servizio militare dal 21.08.1989 al 13.08.1990; di aver presentato domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di III Fascia del personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico. Tanto premesso, lamentava che in sede di determinazione del punteggio per il servizio svolto, l'amministrazione nel valutare il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina gli aveva riconosciuto punti 0.60 in luogo di 6.00. Deduceva l'illegittimità del DM 50 del 03.03.21 e del Decreto 9256 del 18.03.21 nella parte in cui stabiliscono che il servizio militare di leva sia valutabile, con l'attribuzione di 6 punti, soltanto qualora espletato in costanza di nomina, in quanto in contrasto con la normativa primaria di cui al D.Lgs. 197/1994 art. 485 comma
7 e art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, oltre che con i principi di cui agli artt. 97 e 3 della
Costituzione. Rivendicava il diritto ad ottenere l'integrazione del proprio punteggio con ulteriori 5.40 punti. Richiamava le pronunce dei giudici di legittimità e amministrativi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:
In via principale, 1. Ove l'Ill.mo Giudice ritenga di dover procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati si chiede sin d'ora assegnarsi un termine per la notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza mediante inserimento nel sito ufficiale del Controparte_6
. Nel merito, per i motivi sopra dedotti, anche previa
[...] disapplicazione del DM 50 del 30.03.21 e del Decreto 9256 del 18.03.21 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contratto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA nei profili di appartenenza;
3. per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 6 punti per il servizio militare prestato ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque attribuire complessivamente al ricorrente il punteggio di 16,30 quale collaboratore scolastico, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Si costituiva l' in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e dei propri funzionari, anche per il Controparte_2
e per l' deducendo la correttezza del proprio operato, Controparte_4 in quanto conforme ai dettami di cui all'Allegato A del D.M. n. 50/2021. In particolare, evidenziava che ai sensi del predetto D.M. 50/2021 il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di un rapporto di impiego è valutato come effettivo reso nella medesima qualifica, mentre se il detto servizio non è prestato in costanza di rapporto è considerato quale servizio generico reso alle dipendenze di Amministrazione statale, in questo secondo caso con l'attribuzione di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare prestato. Chiedeva, in ragione di tali deduzioni, il rigetto del ricorso. Vinte le spese.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note di trattazione e di discussione, la giudicante decideva come da sentenza che si versa in atti. *****
Nel merito, il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente si duole in ricorso del mancato riconoscimento da parte del convenuto di 6 CP_2 punti per il servizio di leva obbligatorio prestato nel periodo dal 21.08.1989 al 13.08.1990, dopo il conseguimento del diploma di scuola media valido per l'accesso alle graduatorie di istituto relativamente ai profili professionali di interesse.
Il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali
(All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati
«nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella
Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre
P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano
0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Tanto premesso, parte ricorrente lamenta la illegittimità della previsione contenuta nell'allegato A al
D.M. n. 50 del 2021 in quanto in contrasto con la previsione normativa di cui all'art. 485, settimo comma, del D.lgs. n. 297/1994, che stabilisce che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Richiama, altresì, la norma di cui all'art. 2050 del D.lgs. n. 66 del 2000, concernente la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”, che, al comma 1, dispone: “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2 prevede, poi, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Rileva il Tribunale come la questione oggetto di causa sia stata di recente affrontata e risolta dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 22429 del 8 agosto 2024 nonché, recentemente con la sentenza n.
9738/2025, i cui principi vanno in questa sede richiamati in quanto del tutto condivisibili.
Va, in primo luogo, evidenziato che l'assetto - come delineato dal D.M. n. 50 del 2021, il quale differenzia la valutazione del servizio di leva a seconda che sia stato o meno prestato in costanza di nomina - non appare in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare su richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs.
n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
Il D.M. n. 50 del 2021, regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Sul punto la S.C. nella sentenza innanzi citata n. 9738 del 14.4.2025, ha affermato che “il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo;
ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo;
intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081);
d'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma” (Cass. lav.,
n. 9738/2025).
Ma è giustificata anche l'attuazione che il citato D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
In sintesi, come affermato dalla S.C. “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m.
n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (Cass. n. 22429/2024). Trattasi di due fattispecie del tutto distinte che legittimano la diversa valutazione prevista nel DM censurato nell'atto introduttivo.
Alla luce delle considerazioni espresse, la domanda del ricorrente volta ad ottenere il punteggio di 6 punti va, pertanto, rigettata.
La sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi nell'ambito della giurisprudenza di merito giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 2 agosto 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza