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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/03/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'esito dell'udienza del 18.03.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6232/2020
TRA
nato il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato allegato Parte_1
al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Dario Abbate e Delia Orsillo, presso cui elettivamente domicilia in Caserta alla via Verdi n. 6
RICORRENTE
E
P. IV , in p.l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusto Controparte_1 P.IVA_1
mandato allegato alla memoria difensiva, dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo,
Bruna Barreca e Nicola Nero, presso cui elettivamente domicilia in Napoli al Viale
Antonio Gramsci n. 14
RESISTENTE
OGGETTO: appalto illecito - costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con Controparte_1
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 02.12.2020 parte ricorrente in epigrafe esponeva: di aver lavorato dal 18.11.2003 ininterrottamente in qualità di elettricista addetto alla manutenzione e riparazione delle locomotive elettriche da treno, in favore di fino all'ottobre 2016 e, dopo tale data, in favore CP_2
1 della società sorta a seguito di scissione parziale di Controparte_1 CP_2
e subentrata a quest'ultima; di essere formalmente transitato, di volta in volta, alle dipendenze delle varie società che si sono susseguite nel contratto di appalto avente ad oggetto attività manutentive sui rotabili, come da ultimo la di aver CP_3
prestato la propria attività lavorativa sempre presso l'officina di manutenzione e riparazione delle locomotive elettriche, di carri e mezzi di trazione ferroviaria, sita in
Maddaloni presso lo scalo merci FS Maddaloni – Marcianise;
di essere stato trasferito dalla con decorrenza dal 02.03.2020 presso il cantiere di CP_3
Reggio Calabria avendo la predetta società cessato le attività presso il sito di
Maddaloni; di essere stato licenziato dalla con lettera del 31.03.2020. CP_3
Tanto premesso, deduceva di aver nei fatti operato direttamente alle dipendenze della
(n.d.e. per brevità di seguito denominata solo ), da Controparte_1 P_ quest'ultima eterodiretto con l'indicazione di tutte le specifiche tecniche utili per l'esecuzione del servizio di manutenzione o riparazione delle locomotive. Sosteneva, infatti, che all'interno della citata officina, la presunta appaltatrice ( si CP_3
limitava unicamente a somministrare (retribuire) forza lavoro, peraltro già ivi in servizio e dotata della professionalità, necessaria e sufficiente per lo svolgimento dell'attività manutentiva. Sosteneva, altresì, che tutte le società susseguitesi nell'appalto ivi compreso la non avevano alcun mezzo utile ad CP_3
esplicitare il relativo servizio ma tutti gli strumenti di lavoro utilizzati dai dipendenti, rimasti immutati nei lunghi anni di lavoro, erano di proprietà di e ne P_ portavano addirittura l'intestazione. Inoltre, assumeva che nessun rischio di impresa avevano mai assunto le società che, di volta in volta, avevano impiegato formalmente i lavoratori inseriti stabilmente nell'organizzazione di . Rappresentava, P_ inoltre, che l'organizzazione del lavoro nella suddetta officina era di fatto autogestita dagli stessi lavoratori e coordinata dal sig. in ragione del fatto che Parte_2
questi ivi lavorava da moltissimi anni, precedenti al subentro della CP_3 sebbene anch'egli formalmente transitato, di volta in volta, alle dipendenze delle varie società che si erano susseguite nell'appalto. Sottolineava che i lavoratori mai avevano ricevuto istruzioni organizzative, tecniche od operative dall'impresa i cui rappresentanti non erano mai stati fisicamente presenti sul luogo CP_3
di lavoro per esercitare il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori
2 utilizzati nell'appalto. Sulla base di quanto dedotto, riteneva che lo svolgimento dell'attività dallo stesso prestata in favore di integrasse un'ipotesi di CP_3
appalto illecito e somministrazione irregolare di manodopera, con conseguente suo diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la resistente
Rilevava, inoltre, la conseguente nullità e/o inefficacia del Controparte_1
licenziamento comminato dalla in quanto proveniente da soggetto non CP_3 legittimato. Invocava, infine, l'applicazione al caso di specie dell'art. 2112 comma 1
c.c. sul presupposto che la cessazione delle attività presso il sito di Maddaloni da parte della , e quindi del ramo al quale era addetto, aveva concretizzato, a CP_3
far data dal 2 marzo 2020, un trasferimento di azienda mediante retrocessione del ramo di azienda alla con conseguente diritto a transitare alle Controparte_1
dipendenze della cessionaria. Concludeva, pertanto, chiedendo, previo accertamento dell'irregolarità e/o dell'illegittimità dell'appalto con il quale, in violazione di legge, per l'intera durata del rapporto di lavoro, il ricorrente era stato utilizzato sul cantiere presso lo Scalo FS di Maddaloni alle dipendenze della e previa Controparte_1
declaratoria di nullità/inefficacia e/o disapplicazione del licenziamento intimato dalla dichiararsi la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a CP_3
tempo indeterminato alle dipendenze della utilizzatrice con Controparte_1
decorrenza dal 18.11.2003 o dalla data di ritenuta ragione, con condanna della società al ripristino della concreta funzionalità del rapporto di lavoro e al risarcimento del danno, oltre accessori come per legge;
in subordine, accertarsi l'avvenuta retrocessione di ramo d'azienda e, per l'effetto, ordinarsi alla P_
di assumere alle proprie dipendenze il ricorrente e ripristinare il rapporto di
[...]
lavoro con lo stesso;
in ogni caso ordinarsi a di corrispondere al Controparte_1
ricorrente le retribuzioni maturate e non percepite dalla data di costituzione in mora a quella di effettiva riammissione in servizio. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la resistente eccependo in via Controparte_1 preliminare l'intervenuta decadenza di cui all'art. 32 del c.d. “Collegato Lavoro” (L.
04/11/2010 n. 183) non avendo parte ricorrente effettuato tempestiva impugnativa del licenziamento comminatogli nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dello stesso (31.03.2020). Sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità e la conseguente infondatezza della domanda per genericità del ricorso avendo l'istante
3 omesso di fornire qualsivoglia specifica circostanza fattuale a sostegno della asserita interposizione illecita di manodopera tra e Controparte_1 Controparte_3
Eccepiva, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento al periodo di tempo compreso tra novembre 2003 e gennaio 2017, in quanto essa società era stata costituita soltanto a far data dal 01.01.2017, a seguito di trasferimento del ramo d'azienda da parte di Nel merito, eccepiva la Controparte_2
totale infondatezza della pretesa avanzata da parte ricorrente evidenziando la piena liceità e legittimità del contratto di appalto nel cui ambito il ricorrente aveva prestato la sua attività lavorativa. In particolare assumeva che il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze effettive della società ed era stato utilizzato dalla Controparte_3
medesima società per lo svolgimento dei lavori affidati in appalto da CP_2
cui era subentrata essa presso lo scalo merci di
[...] Controparte_1
Maddaloni Marcianise sino al 2 marzo 2020; che il predetto appalto aveva avuto ad oggetto la manutenzione/riparazione (di tipo programmato o correttivo) di alcune tipologie di locomotive elettriche, occasionali attività manutentive anche su altre tipologie di locomotive (diverse da quelle principali), eventuali interventi di manutenzione straordinaria;
che dette prestazioni erano state erogate da società qualificata e certificata (quale la che operava nello specifico settore Controparte_3
della manutenzione dei rotabili ferroviari, comprendente anche la manutenzione e/o riparazione degli organi di sicurezza degli stessi, la quale era abilitata per lo svolgimento di tale tipologia di lavorazioni ed in grado di garantire un servizio completo di manutenzione di rotabili con coperture 24h su 24h e 7 giorni su 7; che l'appaltatrice aveva operato con piena ed autonoma organizzazione Controparte_3 dei mezzi necessari all'espletamento dell'attività oggetto di contratto, del tutto svincolata dalla società appaltante, libera di gestire il proprio personale e con accollo diretto del rischio di impresa;
che nell'esecuzione del contratto di appalto tra e alla quale, come detto, era poi subentrata Controparte_3 Controparte_2
non si era mai verificata alcuna interferenza da parte del personale Controparte_1 dell'appaltante nella gestione dell'attività lavorativa svolta dal personale dipendente della società appaltatrice e, dunque, anche dal ricorrente;
che unica interfaccia tra e era sempre stato il responsabile di contratto, Controparte_3 Controparte_1
ovvero, per la il signor nonché il suo sostituto Controparte_3 Persona_1
4 delegato , mentre per il signor , Parte_2 Controparte_1 Persona_2
ciò fino al 2017, dopodiché, dal 2017 fino al 2020, il ruolo di responsabile di contratto era stato, invece, ricoperto dal signor il quale aveva Persona_3
nominato quali propri sostituti i Capi Tecnici, sig.ri e Persona_4 Per_5
; che la società non aveva mai interferito in alcun modo
[...] Controparte_1
nella gestione del personale dipendente della di cui si era sempre ed Controparte_3
esclusivamente occupata tale ultima società; che, infatti, era la società a CP_3
predisporre i turni di servizio del proprio personale e provvedeva autonomamente anche alla gestione amministrativa del personale, ovvero alla stipulazione dei contratti, alle comunicazioni relative all'assunzione, alla elaborazione delle buste paga, al pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti e dei relativi oneri previdenziali;
che presso lo scalo di Maddaloni Marcianise era sempre presente il
Referente di contratto della , signor , il quale oltre ad CP_3 Parte_2
interfacciarsi con la società appaltante, provvedeva a coordinare ed organizzare il personale in turno, a sovrintendere e dirigere l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi affidati, e a far rispettare al personale impiegato tutte le prescrizioni e le disposizioni previste dal Capitolato Tecnico Organizzativo, nonché le disposizioni vigenti in materia sanitaria, antinfortunistica e d'igiene sul lavoro;
che la società convenuta non aveva mai controllato, né gestito l'operato delle risorse dipendenti dalle ditte appaltatrici, né tanto meno del ricorrente, ma si era esclusivamente limitata a verificare l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, al fine di applicare, in caso di irregolarità, le penali stabilite dal contratto;
che la strumentazione utilizzata nell'esecuzione dei servizi appaltati, come le attrezzature di officina “fisse” per la movimentazione ed il sollevamento dei materiali (quali ad esempio gru, cala-assi, ecc.), nonché alcune delle attrezzature
“mobili” (come cavalletti di sollevamento, transpallet, apparecchiature computerizzate per prova freno ACPF, ecc.) erano di proprietà della committente
(per evidenti motivi legati alle notevoli dimensioni degli stessi) e venivano messi a disposizione di tutte le società appaltatrici operanti nello scalo di Maddaloni
Marcianise, tra cui anche in regime di comodato d'uso gratuito, Controparte_3
secondo quanto espressamente previsto sia dal contratto d'appalto, che dal Piano della Qualità, mentre, altra strumentazione ed altri mezzi ed utensili utilizzati dai
5 dipendenti della come le attrezzature portatili, gli strumenti di Controparte_3
misura necessari al corretto svolgimento del lavoro, erano di proprietà di quest'ultima. Ad ulteriore riprova della piena legittimità dell'appalto per cui è causa e dell'insussistenza di qualsivoglia interferenza da parte del personale dipendente di
, prima, e di poi, nella gestione del personale di , parte CP_2 P_ CP_3
resistente riportava sinteticamente la procedura osservata presso lo scalo di
Maddaloni Marcianise per l'esecuzione delle attività di manutenzione previste nel contratto di appalto. Ribadiva, poi, l'assenza di una valida impugnativa del licenziamento intimato al ricorrente in data 31.03.2020 poiché a fronte della comunicazione del recesso effettuata in data 31.03.2020, l'istante impugnava tale provvedimento risolutorio a mezzo pec solo in data 23.06.2020 e dunque tardivamente. Né risultava, a dire di parte convenuta, proposta in sede giudiziale alcuna domanda di accertamento di tale illegittimità e di condanna di essa P_ alla reintegra del dipendente. Infine contestava l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2112 c.c., in quanto la non aveva mai dismesso in favore Controparte_1
di qualsivoglia proprio segmento produttivo e men che mai quello CP_3
dello calo di Maddaloni Marcianise ma si era limitata ad appaltare ad essa i predetti servizi di manutenzione delle locomotive. Concludeva, pertanto, chiedendo in via pregiudiziale di rito, dichiararsi l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda stante l'intervenuta decadenza di cui all'art. 32 del c.d. “Collegato Lavoro”; in subordine, in via preliminare di merito, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di essa e per l'effetto adottarsi ogni conseguenziale Controparte_1 provvedimento di legge;
nel merito, in ogni caso, rigettarsi il ricorso stante l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese azionate. Spese vinte.
Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova orale, all'udienza del 18.03.2025, all'esito della camera di consiglio la giudicante decideva la causa con sentenza di cui dava lettura.
*****
In via preliminare va respinta l'eccezione di decadenza sollevata dalla resistente.
Questa giudicante, in ordine all'applicabilità della sospensione della decorrenza dei termini di impugnativa degli atti stragiudiziali i cui effetti si riverberano anche in sede processuale, aderisce integralmente all'interpretazione teleologica dell'art. 83
6 co. 2 d.l. 18/2020, così come analiticamente espressa dal tribunale di Milano con sentenza del 14.10.2020, le cui argomentazioni sono, limitatamente a tale profilo, integralmente richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Sicuramente ogni interpretazione estensiva dell'art. 83 D.L. 18/20, che ha ad oggetto soltanto gli atti giudiziali, dovrebbe ritenersi preclusa in ragione del carattere eccezionale, che contraddistingue la disposizione, occorre, però, considerare la necessità di assicurare il pieno accesso alla tutela giurisdizionale in una peculiare situazione di emergenza epidemiologica, non potendo prescindere dalla valutazione del contesto normativo, economico e sociale a cui la norma appartiene.
La sentenza summenzionata richiama sia l'art. 10 comma 2 D.L. 9/20 sia l'art. 83 comma 8 D.L. 18/20 che "muovono dalla ricorrenza, nelle specifiche ipotesi ivi regolate, di formali ed espressi ostacoli frapposti alla tutela giurisdizionale, senonchè, come noto, quello dell'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti è principio a declinazione sostanziale, tanto nell'ordinamento sovranazionale (art. 47
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, art. 19 Trattato sull'Unione
Europea e artt. 6 e 13 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo), quanto nel nostro ordinamento costituzionale (art. 24 Costituzione)".La norma dell'art. 83 D.L.
18/20 deve, quindi, essere letta in una prospettiva volta a garantire la concreta possibilità di tutela dei diritti e di accesso al rimedio giudiziale, che è necessariamente incompatibile con una lettura formalmente rigorosa di senso contrario che, viceversa lo impedirebbe atteso che la decorrenza della decadenza dall'impugnativa stragiudiziale si riverbera anche sul piano processuale impedendo l'impugnativa.
Partendo da tale premessa maggiore, la sequenza temporale osservata nella specie depriva di fondatezza l'eccezione atteso che l'impugnativa stragiudiziale è intervenuta il 23.06.2020 a fronte di un licenziamento di marzo 2020 e, quindi, nell'osservanza del termine decadenziale per l'impugnativa degli atti stragiudiziali così come sospeso (9 marzo- 11 maggio 2020 considerando la proroga dell'art. 36
d.l. 23/2020). Ritenuto tempestivo il termine stragiudiziale sicuramente deve ritenersi osservato quello di impugnativa giudiziale considerato il deposito del ricorso il
01.12.2020.
7 Parimenti infondata è l'eccezione di nullità o comunque genericità per carenza di elementi fattuali sottesi al dedotto appalto. Ed invero osserva la giudicante come l'atto introduttivo contenga le circostanze fattuali costituendone riprova l'articolata difesa della convenuta in ordine alle stesse. Diverso, invece, è il discorso del merito e, quindi, della fondatezza o meno della domanda.
Parte ricorrente deduce l'illegittimità del contratto di appalto intercorso con la resistente ex art. 29 d.lgs. 276/2003 chiedendone l'accertamento con conseguente reintegra del lavoratore nel posto di lavoro alle dipendenze della resistente.
Individua quali elementi idonei a provare l'illiceità dell'appalto e l'esistenza, quindi, di un rapporto di lavoro subordinato: la carenza di una reale autonomia nell' organizzazione della prestazione, affidata esclusivamente alla committente, senza alcuna possibilità di interferenza, l'utilizzo di attrezzature non di proprietà della formale datrice di lavoro e, quindi, conclusivamente la carenza del rischio d'impresa.
Parte resistente contesta specificamente l'assunto evidenziando che le attività svolte dal ricorrente erano ascrivibili al contratto di appalto siglato con la resistente e che l'organizzazione del lavoro e anche del personale erano prerogativa della società appaltatrice.
E' opportuno, prima di esaminare la documentazione versata in atti e le risultanze della prova orale espletata, richiamare la disciplina giuridica in tema di appalto onde verificare i casi in cui sussista un appalto illecito.
L'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, al primo comma, per quanto qui rileva, prevede che
“Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonchè per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Per quanto disposto da tale norma, la genuinità dell'appalto deriva, dunque, dalla sussistenza congiunta in capo all'appaltatore dell'organizzazione dei mezzi e del rischio d'impresa, laddove l'organizzazione dei mezzi può anche risultare dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori.
8 E' ben possibile, nella fisiologia del rapporto, che vi sia connessione dell'attività appaltata con l'oggetto dell'impresa del committente ma la patologia postula che il lavoratore operi nell'ambito del potere discrezionale del committente che esercita in modo immediato i poteri che ineriscono ad un vero e proprio rapporto di lavoro;
in altri termini, deve trattarsi di una forma di ingerenza tale da escludere la libertà di iniziativa economica dell'appaltatore, riducendolo ad un semplice organo di trasmissione delle direttive altrui (cfr. Cass.5598/82).
L' ingerenza del committente non sussiste, invece, qualora l'intervento del medesimo si mantenga nei limiti di una collaborazione che, senza togliere alle rispettive imprese il controllo sui propri dipendenti, è necessaria per armonizzare le rispettive attività e consentire l'esecuzione dell'opera appaltata in modo che risulti proficua per l'appaltatore (cfr. Cass.670/04; 6860/98; 6347/98; 2014/96). La giurisprudenza di legittimità, confermando questo profilo, con la sentenza n. 12201 del 2011, ha ribadito che "non può ritenersi sufficiente ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al risultato di tali prestazioni, che può formare oggetto di genuino contratto di appalto" (cfr. anche
Cass. n. 13015 del 1993, cui adde Cass. n. 9398 del 1993, secondo cui per valutare la legittimità dell'appalto, il giudice deve tener conto anche "delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa che manifestino la sussistenza di un rapporto di subordinazione diretta con il committente"; in senso conforme recentemente Cass. n.
9139 del 12 aprile 2018).
La S.C. proprio in ordine all'apporto che la società appaltatrice deve fornire al fine di scongiurare appalti illeciti, ha ritenuto, con ordinanza n. 12551/2020 che “in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera
(cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di
9 controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi
l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. (Nella specie, relativa a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo).”
Con riferimento agli appalti c.d. endoaziendali, così come nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che “Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti " endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l' appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all' appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo. (Nella specie, relativa a servizi di inserimento della documentazione bancaria gestita dalla committente nella piattaforma informatica, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva riconosciuto il carattere vietato dell' appalto in ragione dell'estraneità dell' appaltatrice all'organizzazione dell'attività svolta presso la committente nonché della fungibilità delle mansioni dei dipendenti dell' appaltante e di quelli dell' appaltatrice, i quali avevano reso una prestazione diversa e più ampia rispetto a quella indicata nel contratto di appalto, senza soluzione di continuità per
10 oltre cinque anni).” (cfr. Cass. n. 27213 del 26.10.2018; conf. Cass. n. 25606 del
25.09.2024).
Resta, pertanto, attuale il principio giurisprudenziale secondo cui l'appalto, dunque, è lecito anche se inserito nell'attività di impresa o nel suo ciclo produttivo, in quanto il risultato utile non deve essere necessariamente diverso ed ulteriore rispetto alla suddetta attività, potendo inserirsi normalmente nel ciclo produttivo dell'azienda anche relativamente ai risultati tipici della stessa, ma a condizione che ne costituisca un segmento autonomo del ciclo produttivo e la sua esecuzione avvenga in autonomia cioè con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore (Cass. n.2305 del 08.07.2003). E, da ultimo, sempre negli stessi termini la S.C. con ordinanza n.
1557 del 2019 ha affermato che “ L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del
2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto genuino un appalto, avente per oggetto i servizi di accoglienza e assistenza alla clientela dei treni notturni, ove la predeterminazione delle modalità esecutive, descritte nel capitolato, rispondeva all'esigenza di adeguare la prestazione alle caratteristiche tecniche del servizio, senza incidere sull'autonomia dell'appaltatore nella gestione del rapporto di lavoro e nell'esercizio del potere disciplinare).” (così come conf. Cass. n. 36691/2021).
Gli elementi che devono essere vagliati ai fini della valutazione della genuinità dell'appalto sono, quindi, l'organizzazione ed il rischio d'impresa.
Per organizzazione si intende l'esercizio del potere direttivo ed organizzativo delle risorse umane impiegate nell'appalto non solo dal punto di vista amministrativo e, quindi, come gestione del personale, ma anche dal punto di vista organizzativo dell'attività espletata.
Per rischio d'impresa, invece, si intende l'effettiva capacità dell'appaltatore di organizzare i fattori produttivi assumendosene i relativi costi, caratteristiche tipiche ed imprescindibili dell'appalto. Non costituisce, tuttavia, secondo i più recenti arresti
11 giurisprudenziali, indice automatico della illiceità dell'appalto l'uso di beni del committente. Ciò in quanto l'appaltatore ben può assumere il rischio di scelte produttive relative alla organizzazione del servizio appaltato non essendo proprietario dei beni utilizzati per l'esecuzione dell'appalto.
Vagliata dunque l'odierna pretesa attorea con riferimento a tale quadro normativo, si osserva che, in omaggio ai principi generali in tema di riparto degli oneri probatori ex art. 2697 c.c., spetta a chi agisce in giudizio dare la prova dei fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela. In particolare, l'onere della prova dell'esistenza di un appalto illecito grava, nel procedimento che ci occupa, sul ricorrente che ha azionato pretese nei confronti della convenuta.
Mutuando i principi sopraesposti al caso di specie osserva la giudicante che dal complesso delle risultanze istruttorie e dalla documentazione versata in atti deve propendersi per la natura lecita dell'appalto e, quindi, per il rigetto della domanda.
In ordine al c.d. rischio d'impresa esso è desumibile non solo dalla documentazione versata in atti da parte resistente e, segnatamente, dagli artt. 13 e 14 del contratto di affidamento (cfr. doc. 1 parte resistente) che, nel contemplare espressamente la responsabilità per danni a carico dell'appaltatrice (art.13) e le penali nelle ipotesi di inosservanza degli obblighi di legge (art. 14) sostanzialmente attribuisce l'alea dell'attività economica svolta in capo all'appaltatrice stessa, ma anche dall'istruttoria espletata che ha dimostrato l'autonomia dell'organizzazione del personale e delle attività da questi svolte da parte dell'appaltatrice.
In particolare il teste di parte ricorrente per quanto qui rileva Parte_2 dichiarava “Sono un manutentore delle locomotive ferroviarie. Lavoro per la resistente dal giugno del 2020. In precedenza lavoravo per la ed ero il CP_3 responsabile del cantiere. Preciso che all'epoca l'attività era diversa in quanto le locomotive che realizzavamo per erano elettriche mentre attualmente CP_3
realizziamo locomotive Diesel. Ho lavorato per la dal 2012 al 2020. CP_3
Preciso che ho iniziato a lavorare nel 2002 gennaio con la società VI s.r.l. presso il cantiere di Marcianise, che è stata sempre la mia sede di lavoro. Preciso ho iniziato come tecnico addetto alla manutenzione e sono divenuto responsabile successivamente. Conosco il ricorrente. Ha iniziato a lavorare intorno al 2003/2004.
Il suo rapporto di lavoro è proseguito con le società che si sono susseguite. La sua
12 sede di lavoro era Marcianise come per me. Il ricorrente disimpegnava mansioni di manutentore elettrico. Il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato a marzo 2020 così come il mio alle dipendenze di . Non so di preciso presso quale CP_3
azienda adesso lavori, so che è rimasto nel settore. Preciso che il sito di Marcianise
a cui ho fatto prima riferimento comprende anche Maddaloni. Ho giudizi in corso contro la resistente. Ero io che impartivo le direttive al ricorrente in quanto responsabile di cantiere. Preciso che le attrezzature che impiegavamo erano di proprietà di . Tutti osservavamo il seguente orario di lavoro: 8-16,30 dal P_
lunedì al venerdì e con richiesta di straordinario talvolta il sabato. Preciso che questo era l'orario dei dipendenti di . Preciso che il ricorrente ha lavorato CP_3
esclusivamente sul cantiere innanzi indicato. Preciso che ero io che gestivo le presenze per cui anche il ricorrente si rivolgeva a me per giustificare eventuali ritardi. Conosco e che erano capi tecnici della Persona_4 Persona_5
produzione con i quali mi interfacciavo per le attività da svolgere. P_
Conosco che era il mio datore di lavoro e capo impianti Persona_1 Per_2 per . L'attività di manutenzione che venivasvolta poteva essere correttiva P_
o programmata. Ricevevo un verbale all. 5 che era siglato dal capo della produzione
e per presa consegna da me, all'esito dell'intervento che seguiva l'ordine P_
di lavoro ivi contenuto provvedevo alla consegna e rifirmavamo il verbale a seguito del collaudo sia io che il responsabile della produzione di . La squadra di P_
dipendenti di operanti presso il cantiere di Maddaloni era fissa. Preciso CP_3 che mi interfacciavo con e allorquando sono stato assunto da Per_4 Per_5
mentre prima mi interfacciavo con altri capi tecnici ricordo un tale CP_3
se non erro ed il capo impianto Perisano, deceduto;
tutti Persona_6
dipendenti di e dapprima di . Preciso che la procedura di P_ CP_2
manutenzione è stata sempre la stessa. Preciso che alle dipendenze di VI lavoravamo su turni con due giorni di riposo. Non ricordo a partire da quando ho osservato l'orario prima indicato.”
Il teste di parte ricorrente per quanto qui rileva dichiarava Testimone_1
“Attualmente lavoro per una società di cablaggio. Ho lavorato per la ditta VI dal
2004 presso lo scalo merci di Maddaloni-Marcianise, ho lavorato per sei-sette anni fino al 2020 per la , poi sono stato licenziato. Preciso di essere stato CP_3
13 fermo per un brevissimo periodo ma non ricordo quando. Ho controversie pendenti per gli stessi fatti di causa. Mi occupavo presso della manutenzione CP_3
elettrica. Lavoravo dal lunedì al venerdi dalle 8 alle 16,30 ed occasionalmente il sabato;
ho sempre osservato lo stesso orario di lavoro anche per le altre società. Gli ordini sul da farsi mi venivano impartiti da e , dipendenti Per_5 Per_4
, nell'ultima fase, mentre in precedenza tale e sempre P_ Per_7 Per_8
dipendenti . Conosco preciso che era un tecnico con P_ Parte_2
funzione di coordinamento. In caso di assenza improvvisa chiamavo lui mentre quella programmata la comunicavo alla squadra, formata da 6 persone. La manutenzione si svolgeva in questo modo: quotidianamente arrivava un ordine di lavoro dal capo tecnico di che diceva il programma di lavoro da P_
realizzarsi. La nostra squadra era suddivisa in due gruppi: manutentori elettrici e meccanici. Escludo che firmasse il programma di lavoro. All'esito ognuno Pt_2 di noi siglava l'intervento per la parte svolta. Conosco il ricorrente, disimpegnava le mie stesse mansioni e quando ho iniziato a lavorare lui già vi lavorava. Preciso che il rapporto di lavoro del ricorrente ha avuto la stessa evoluzione del mio anche in ordine alla cessazione. Conosco era un capo tecnico dipendente di Per_6
e prima di . Preciso che il verbale era consegnato ai capo P_ CP_2 tecnici di da chi si trovava.” Il teste di parte resistente , P_ Persona_2 per quanto qui rileva dichiarava “Sono ferroviere. Ho lavorato per dal CP_2
1992 sino al 2017 e dal 2017 alle dipendenze di . Disimpegno le mansioni P_
di capo impianto del sito di Marcianise dal 2015. Conosco il ricorrente in quanto dipendente della . Personalmente sono stato a Marcianise dal 2001, in CP_3
precedenza ero a Milano. Non ricordo se in precedenza il ricorrente lavorasse lì sicuramente dal 2015 allorquando ho assunto la responsabilità del contratto con
. Ricordo che i dipendenti lavoravano dalle 8 alle 16,30 dal CP_3 CP_3
lunedì al venerdì. Non so di preciso da quante persone fosse formata la lor squadra perché io mi interfacciavo con i due capi tecnici che a loro volta si relazionavano con il loro referente tale mentre il responsabile del contratto era Parte_2
tale La procedura di manutenzione del rotabile avveniva previa consegna Per_1
dello stesso con un verbale di accompagnamento, tale allegato 5 che costituiva il programma di lavoro, tale allegato era vistata da uno dei miei capi tecnici o anche
14 da me in loro assenza ed anche dal referente di che lo Controparte_4
riconsegnava al termine dei lavori. Generalmente era ad occuparsi della Pt_2
procedura di riconsegna ma talvolta è capitato che il loro responsabile di contratto mi inviava una delega scritta del delegato in sostituzione. Dopo il 2018 il Per_1
responsabile del contratto con è stato mentre io ero CP_3 Controparte_5
capo impianto sempre presso lo stesso sito. Se non erro ho visto il ricorrente sino a qualche anno dopo. Preciso di non aver mai avuto rapporti diretti con i dipendenti
anche in ordine a ferie e permessi. L'orario di lavoro era determinato dal CP_3 contratto.” L'altro teste di parte resistente escusso sui Persona_5 medesimi fatti di causa, dichiarava “Ho lavorato per la resistente a partire dal dicembre del 2004 presso il sito di Marcianise inizialmente con mansioni di operaio mentre a partire dal 2009 con mansioni di capotecnico. Ho lavorato per la resistente sino al 2019 ed attualmente lavoro per la Conosco il ricorrente non ricordo a CP_6 partire da quando l'abbia visto;
egli era dipendente delle diverse ditte appaltatrici.
Da capo tecnico interagivo esclusivamente con il referente di cantiere Parte_2
. Preciso che si seguiva una procedura di interfaccia scritta per la
[...]
manutenzione del macchinario: veniva siglato il cd. All. 5 dal capo tecnico che potevo io o anche il mio collega e dal referente della tale Persona_4 CP_3
. Eravamo noi ad indicare l'intervento da effettuarsi mentre era Parte_2
che doveva, poi, scegliere i soggetti che intervenivano. All'esito il Parte_2 macchinario era restituito con l'allegato vistato. Ricordo che l'all. 5 era vistato solo da . Dal 2004 il mio orario di lavoro è stato dalle 8 alle 16,30. Parte_2
Ricordo che i dipendenti lavoravano 8 ore mentre noi 7 ore e 36 e a CP_3
rotazione ci trattenevamo. Non ricordo quante persone formassero la squadra
e preciso anche ce eravamo del tutto estranei nella gestione del loro CP_3
personale. Il mio superiore era dapprima e successivamente tale Persona_2
Per quanto ricordi la procedura di interfaccia è stata sempre la stessa Per_3 sopra descritta.” Il teste di parte ricorrente, escusso all'ultima udienza istruttoria, stante la necessità di precisazioni in ordine ai fatti di causa, per Testimone_2
quanto qui rileva dichiarava: “Attualmente sono disoccupato. Ho giudizi pendenti per gli stessi fatti di causa. Il mio rapporto di lavoro è iniziato con VI nel 2004, successivamente ho lavorato con sino al 2020. Disimpegnavo mansioni di CP_3
15 meccanico manutentore. Lavoravo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16,30 con mezz'ora di pausa presso il cantiere di Maddaloni-Marcianise, ho sempre lavorato lì. Ricordo che la squadra era formata da 7 persone, se non ricordo male. La squadra dei 7 era divisa in manutentori meccanici, elettrici e pneumatici. In caso assenza lo comunicavo al mio coordinatore e, se assente, lo dicevo Parte_2
a qualche collega che lo riferiva a lui. Il programma di ferie era concertato tra noi e il coordinatore . Il programma di lavoro ci veniva consegnato per iscritto Pt_2 quotidianamente da parte dei referenti di e Controparte_7 Persona_5
che lo consegnava a o anche a uno di noi. Il lavoro svolto veniva poi Pt_2 portato ai capitecnici e e ricordo che veniva portato da . CP_8 Per_4 Pt_2
Ciascuno che interveniva sul lavoro da svolgersi firmava una sorta di verbale per la parte fatta. Tutte le attrezzature impiegate per la lavorazione provenivano da
. Dopo la consegna del programma i capitecnici andavano via e durante il P_
giorno venivano per verificare se stavamo lavorando. Nel caso di problemi alla lavorazione da noi svolta i capitecnici si rivolgevano sempre a e poi si Pt_2
vedeva il da farsi. Conosco il ricorrente, è stato un mio collega di lavoro, ricordo che era un elettricista. Quanto ho prima descritto in ordine all'organizzazione del lavoro riguardava tutta la squadra di lavoro e, quindi, anche il ricorrente. Preciso che è stato sempre il mio coordinatore anche prima con VI. Le modalità Pt_2
di svolgimento del rapporto sono state sempre le stesse. Le attrezzature sono sempre state le stesse e in precedenza erano di .” L'ultimo testimone di parte CP_2
resistente, escusso alla stessa udienza, , per quanto qui rileva Persona_4
Cont dichiarava “Lavoro in e mi occupo di coordinazione della manutenzione dei veicoli diagnostici. Preciso che lavoro per le Ferrovie dal 2008, dapprima con
Terenitalia Cargo, poi e dal 2013 disimpegno mansioni di P_
coordinamento. Conosco la società , appaltatrice dei lavori di CP_3
manutenzione. Ricordo che il cantiere era sito a Maddaloni-Marcianise. Mi occupavo di verificare il tipo di manutenzione di cui necessitavano le locomotive e predisponevo, una volta verificato il problema, il verbale di consegna per l'attività di manutenzione da compiersi. Il verbale aveva una cadenza giornaliera.
Consegnavo il verbale a che era il referente della ditta. Preciso Parte_2
che lo consegnavo solo a lui. Attualmente non so che lavoro faccia Pt_2
16 . Preciso che mi interfacciavo esclusivamente con ma, in Pt_2 Parte_2
caso di assenza, la procedura di interfaccia prevedeva un ordine di tre sostituti.
Preciso che io, invece, ero sostituito, quando necessario da . Preciso che Per_5
consegnato il programmo io rimanevo sul luogo perché mi occupavo della parte diagnostica del treno e, quindi, facevo altro. La fase di collaudo veniva gestita solo da me e da e non vi erano gli altri dipendenti. Preciso che mi veniva Pt_2 consegnato un verbale che poi sottoscrivevamo io e all'esito del collaudo Pt_2
con una serie di documenti indicanti gli interventi eseguiti di volta in volta con la sottoscrizione dell'esecutore. Se non erro la squadra era formata da 8 CP_3
persone ma non sono certo. Preciso in ordine alle attrezzature che quelle semplici tipo chiavi e cacciaviti erano di proprietà della stessa, mentre gli strumenti particolari come ad esempio il macchinario per la misurazione della ruota era delle
Ferrovie. Preciso che le ferie dei dipendenti a noi non erano comunicate. CP_3
Conosco il ricorrente ricordo che si occupava della parte elettrica ma non ricordo quando sia iniziato il suo rapporto di lavoro. Non ho mai dato indicazioni ai singoli dipendenti della . Nel caso di necessità di attività straordinaria eravamo CP_3
noi a richiederlo a . La frequenza era circa un paio di volte nel corso del Pt_2 mese se dovevano essere verificate le locomotive per creare il treno.”
Orbene quanto alla gestione amministrativa del personale, profilo peraltro non specificamente contestato, e comunque addotto a fondamento dell'illiceità dell'appalto, tutti i testimoni escussi, anche quelli di parte ricorrente, hanno confermato la completa estraneità della resistente, individuando in Parte_2 il referente per l'organizzazione delle ferie (nelle quali alcun ruolo aveva la resistente), la richiesta di permessi o altre esigenze attinenti al personale;
così come risulta in maniera univoca dall'istruttoria orale svolta che non vi era alcuna eterodirezione da parte della resistente nello svolgimento del programma di lavoro rientrante nell'oggetto dell'appalto ed anche nelle modalità di espletamento della prestazione da parte del gruppo di atteso che l'articolazione oraria della CP_3
prestazione, anche straordinaria, era sempre determinata dal referente di CP_3
come risulta dalle stesse dichiarazioni.
Al riguardo parte ricorrente rimarca, anche in sede di note di discussione, che l'attività svolta era di mera esecuzione sulla base di un programma eteroimposto sul
17 quale non vi era possibilità di interventi e che la stessa figura del signor era Pt_2
equiparabile a quella di un mero coordinatore delle attività senza alcun potere di incidere sul programma di lavoro stesso.
L'assunto non ha trovato supporto nell'istruttoria espletata che, viceversa, ha pienamente confermato le fasi dello svolgimento dell'attività così come dedotte e provate anche documentalmente da parte resistente.
In particolare l'appalto per cui è causa, aveva ad oggetto la manutenzione/riparazione
(di tipo programmato o correttivo) di alcune tipologie di locomotive elettriche, nonché occasionali attività manutentive anche su altre tipologie di locomotive
(diverse da quelle principali) ed eventuali interventi di manutenzione straordinaria
(cfr. doc. 1 contratto prod. resistente). L'attività di manutenzione seguiva una precisa scansione temporale che si articolava in tre fasi: una volta giunta in officina la locomotiva, il tecnico di oltre agli eventuali interventi di Controparte_1
manutenzione programmata, effettuava una ricognizione sul sistema informatico di gestione della manutenzione (c.d. SAP-RSMS), e sui libri di bordo del mezzo, per rilevare se fossero eventualmente presenti altre avarie. All' esito di tale ricognizione il Tecnico di procedeva all'apertura di un ordine di lavoro (c.d. OdL) Controparte_1
in SAP-RUN, indicando tutte le tipologie di interventi manutentivi da effettuare sulla locomotiva (cfr. gli OdL allegati alla memoria di costituzione). Successivamente all'apertura dell'OdL in SAP-RSMS, lo stesso tecnico redigeva, altresì, il Verbale di
Consegna/Riconsegna (allegato 5 CTO, prod. resistente), compilando la sezione
“Consegna rotabile” di tale verbale. Il verbale di consegna/riconsegna, così compilato, veniva firmato in contraddittorio tra il referente incaricato da P_
(nella specie e su delega di era il signor ) e quello Per_1 Persona_9 dell'Impresa Appaltatrice (che potevano essere i signori o in Per_4 Per_5
sostituzione del responsabile , e da quel momento la locomotiva veniva Per_3 formalmente consegnata alla impresa appaltatrice. Era poi il referente dell'impresa appaltatrice che provvedeva a far effettuare l'intervento manutentivo richiesto, assegnandolo a quelli, tra i propri dipendenti, che erano in possesso delle competenze professionali necessarie per svolgerlo. Al fine di soddisfare i necessari requisiti di tracciabilità contemplati nel contratto di appalto e nella documentazione ad esso collegata, l'impresa appaltatrice provvedeva a registrare tutte le informazioni
18 attinenti alle attività svolte;
all'esito il referente dell'impresa appaltatrice o suo delegato provvedevano a compilate la “dichiarazione di conformità” e compilavano la sezione nel verbale denominata “riconsegna” del rotabile. Tale verbale, unitamente a tutta la documentazione dell'intervento, veniva restituita al referente di P_ che procedeva ad effettuare un controllo, all'esito del quale, chiudeva l'OdL.
Questa scansione temporale delle fasi di manutenzione e la procedura c.d. di interfaccia è stata confermata da tutti i testimoni escussi.
I testimoni di parte resistente e quelli di parte ricorrente (in particolare i signori e ), infatti, hanno confermato, come soprariportato, che il signor Tes_2 Pt_2
svolgeva un ruolo di coordinamento delle attività dei dipendenti della Pt_2
ed era l'unico a interfacciarsi con i responsabili di , per CP_3 P_
l'acquisizione del programma di lavoro e la riconsegna nonché eventuali criticità e nessuno dei dipendenti di ha mai esercitato un potere direttivo nei P_
confronti dei dipendenti della . CP_3
L'unica deposizione dissonante quanto alle relazioni con in ordine alla P_ consegna/acquisizione del programma di lavoro, incentrata sull'autonomia anche di
“visto” dei dipendenti , è quella resa dal teste che riferisce di una CP_3 Tes_1 relazione diretta con i referenti di , e e della mediazione P_ Per_4 Per_5
del solo in assenza dei primi due, nonché della apposizione del visto da Pt_2
parte di ciascuno in ordine al singolo intervento manutentivo e della mancata sottoscrizione da parte del collega . La deposizione di tale testimone, oltre ad Pt_2
essere isolata, deve essere valutata dalla giudicante con particolare rigore perché, provenendo da un soggetto che è titolare di giudizi contro la resistente, non è pienamente attendibile stante l'interesse concreto della parte alla definizione anche per sé favorevole del giudizio. (cfr. ex multis Cass. n. 26044/2023). Peraltro essa è isolata se si considera che sia i testimoni di parte resistente che della stessa parte ricorrente tra cui lo stesso, e rimarcano, che Parte_2 Testimone_2
fosse il ad avere il coordinamento delle attività presso e che si Pt_2 CP_3
interfacciasse in via stabile ed esclusiva con il responsabile di , sia per la P_
consegna del programma di lavoro che la riconsegna dello stesso;
era, inoltre, sempre il signor ad organizzare nello specifico il lavoro della squadra senza alcuna Pt_2
interferenza dei responsabili di . Del resto anche volendo riconoscere il P_
19 dato fattuale dell'apposizione del visto singolo riferita dal signor osserva la Tes_1
giudicante che esso è del tutto compatibile con la descrizione della procedura di interfaccia (cfr. doc. 5 prod. resistente pag.3) ove si legge la necessità di tracciare le singole fasi dell'attività manutentiva.
Era il signor , quindi, a coordinare l'attività dei dipendenti di sulla Pt_2 CP_3
base del programma di lavoro offerto da . La circostanza che il programma P_
di lavoro, sub specie di intervento da effettuare, partisse dalla società committente non può ex se viziare di genuinità l'appalto come asserito da parte ricorrente perché, come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità summenzionata, è ben possibile un coordinamento da parte della committente funzionale all'esecuzione dell'appalto stesso e al suo corretto adempimento;
pertanto sia sul piano genetico che funzionale non si ravvisa, nella specie, alcuna indebita ingerenza nell'organizzazione del lavoro e del personale che lascerebbe supporre l'illiceità dello stesso.
Parimenti inconferente, ai fini della statuizione dell'illiceità, è l'invocata assenza di beni di proprietà della società appaltatrice. Sicuramente non decisivo è l'impiego di alcune attrezzature fornite da (come le attrezzature di officina “fisse” per P_
la movimentazione ed il sollevamento dei materiali - quali ad esempio gru, cala-assi - nonché alcune delle attrezzature “mobili” - come cavalletti di sollevamento, transpallet, - Apparecchiature Computerizzate per Prova Freno ACPF, ecc.) perché è lo stesso capitolato d'appalto (pag. 14) a prevedere che dette attrezzature venissero concesse in comodato d'uso gratuito alle ditte appaltatrici ed anche i singoli strumenti di lavoro “non pesanti” (come ad esempio “chiavi, cacciaviti, etc”), come riferito da un testimone ( ), erano di proprietà della società appaltatrice. Persona_4
Peraltro l'impiego della strumentazione era costitutivo di responsabilità in capo alla società appaltatrice in caso di danneggiamenti alla stessa e di mancato possesso delle abilitazioni necessarie in capo agli utilizzatori della strumentazione (art. 13 capitolato).
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, gli elementi emersi dalla prova orale espletata, valutati unitamente alla documentazione versata in atti, deve escludersi l'illegittimità dell'appalto con conseguente rigetto della domanda principale.
20 In via subordinata parte ricorrente chiede accertarsi l'avvenuta retrocessione del ramo d'azienda da parte di , a causa della cessazione del rapporto con P_
, con conseguente ripristino della funzionalità del rapporto. L'istante ha CP_3 dedotto quanto segue: “ invero la cessazione delle attività presso il sito di Maddaloni da parte della in realtà ha concretizzato, a far data dal 2 marzo 2020, un CP_3
trasferimento di azienda mediante retrocessione del ramo di azienda alla P_
con conseguente applicabilità del disposto contenuto nel 1° comma
[...] dell'art. 2112 del c.c.” (cfr. ricordo introduttivo).
Ebbene, nella fattispecie in esame, alcun trasferimento di ramo di azienda si è concretizzato atteso che la società non ha mai dismesso alla il P_ CP_3
segmento produttivo indicato (nella specie Scalo di Maddaloni – Marcianise) che è rimasto sempre nella titolarità e disponibilità della stessa e da quest'ultima P_
gestito, così come dedotto da parte resistente.
Difatti, come emerge dalla documentazione allegata (contratto di appalto e capitolato) la società si è limitata ad appaltare a tale compagine P_
societaria ( ) una serie di servizi di manutenzione (manutenzione di I° CP_3
livello , di tipo programmato o correttivo alle locomotive elettriche da treno, interventi di manutenzione straordinaria e interventi di manutenzione fuori sede) senza cedere alcunché per cui è impossibile giuridicamente che possa operare la retrocessione.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni la domanda deve essere integralmente respinta.
Le spese di lite considerata la complessità dell'accertamento e la controvertibilità delle questioni sottese alla domanda sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese d lite.
Santa Maria Capua Vetere, 18 marzo 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'esito dell'udienza del 18.03.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6232/2020
TRA
nato il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato allegato Parte_1
al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Dario Abbate e Delia Orsillo, presso cui elettivamente domicilia in Caserta alla via Verdi n. 6
RICORRENTE
E
P. IV , in p.l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusto Controparte_1 P.IVA_1
mandato allegato alla memoria difensiva, dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo,
Bruna Barreca e Nicola Nero, presso cui elettivamente domicilia in Napoli al Viale
Antonio Gramsci n. 14
RESISTENTE
OGGETTO: appalto illecito - costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con Controparte_1
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 02.12.2020 parte ricorrente in epigrafe esponeva: di aver lavorato dal 18.11.2003 ininterrottamente in qualità di elettricista addetto alla manutenzione e riparazione delle locomotive elettriche da treno, in favore di fino all'ottobre 2016 e, dopo tale data, in favore CP_2
1 della società sorta a seguito di scissione parziale di Controparte_1 CP_2
e subentrata a quest'ultima; di essere formalmente transitato, di volta in volta, alle dipendenze delle varie società che si sono susseguite nel contratto di appalto avente ad oggetto attività manutentive sui rotabili, come da ultimo la di aver CP_3
prestato la propria attività lavorativa sempre presso l'officina di manutenzione e riparazione delle locomotive elettriche, di carri e mezzi di trazione ferroviaria, sita in
Maddaloni presso lo scalo merci FS Maddaloni – Marcianise;
di essere stato trasferito dalla con decorrenza dal 02.03.2020 presso il cantiere di CP_3
Reggio Calabria avendo la predetta società cessato le attività presso il sito di
Maddaloni; di essere stato licenziato dalla con lettera del 31.03.2020. CP_3
Tanto premesso, deduceva di aver nei fatti operato direttamente alle dipendenze della
(n.d.e. per brevità di seguito denominata solo ), da Controparte_1 P_ quest'ultima eterodiretto con l'indicazione di tutte le specifiche tecniche utili per l'esecuzione del servizio di manutenzione o riparazione delle locomotive. Sosteneva, infatti, che all'interno della citata officina, la presunta appaltatrice ( si CP_3
limitava unicamente a somministrare (retribuire) forza lavoro, peraltro già ivi in servizio e dotata della professionalità, necessaria e sufficiente per lo svolgimento dell'attività manutentiva. Sosteneva, altresì, che tutte le società susseguitesi nell'appalto ivi compreso la non avevano alcun mezzo utile ad CP_3
esplicitare il relativo servizio ma tutti gli strumenti di lavoro utilizzati dai dipendenti, rimasti immutati nei lunghi anni di lavoro, erano di proprietà di e ne P_ portavano addirittura l'intestazione. Inoltre, assumeva che nessun rischio di impresa avevano mai assunto le società che, di volta in volta, avevano impiegato formalmente i lavoratori inseriti stabilmente nell'organizzazione di . Rappresentava, P_ inoltre, che l'organizzazione del lavoro nella suddetta officina era di fatto autogestita dagli stessi lavoratori e coordinata dal sig. in ragione del fatto che Parte_2
questi ivi lavorava da moltissimi anni, precedenti al subentro della CP_3 sebbene anch'egli formalmente transitato, di volta in volta, alle dipendenze delle varie società che si erano susseguite nell'appalto. Sottolineava che i lavoratori mai avevano ricevuto istruzioni organizzative, tecniche od operative dall'impresa i cui rappresentanti non erano mai stati fisicamente presenti sul luogo CP_3
di lavoro per esercitare il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori
2 utilizzati nell'appalto. Sulla base di quanto dedotto, riteneva che lo svolgimento dell'attività dallo stesso prestata in favore di integrasse un'ipotesi di CP_3
appalto illecito e somministrazione irregolare di manodopera, con conseguente suo diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la resistente
Rilevava, inoltre, la conseguente nullità e/o inefficacia del Controparte_1
licenziamento comminato dalla in quanto proveniente da soggetto non CP_3 legittimato. Invocava, infine, l'applicazione al caso di specie dell'art. 2112 comma 1
c.c. sul presupposto che la cessazione delle attività presso il sito di Maddaloni da parte della , e quindi del ramo al quale era addetto, aveva concretizzato, a CP_3
far data dal 2 marzo 2020, un trasferimento di azienda mediante retrocessione del ramo di azienda alla con conseguente diritto a transitare alle Controparte_1
dipendenze della cessionaria. Concludeva, pertanto, chiedendo, previo accertamento dell'irregolarità e/o dell'illegittimità dell'appalto con il quale, in violazione di legge, per l'intera durata del rapporto di lavoro, il ricorrente era stato utilizzato sul cantiere presso lo Scalo FS di Maddaloni alle dipendenze della e previa Controparte_1
declaratoria di nullità/inefficacia e/o disapplicazione del licenziamento intimato dalla dichiararsi la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a CP_3
tempo indeterminato alle dipendenze della utilizzatrice con Controparte_1
decorrenza dal 18.11.2003 o dalla data di ritenuta ragione, con condanna della società al ripristino della concreta funzionalità del rapporto di lavoro e al risarcimento del danno, oltre accessori come per legge;
in subordine, accertarsi l'avvenuta retrocessione di ramo d'azienda e, per l'effetto, ordinarsi alla P_
di assumere alle proprie dipendenze il ricorrente e ripristinare il rapporto di
[...]
lavoro con lo stesso;
in ogni caso ordinarsi a di corrispondere al Controparte_1
ricorrente le retribuzioni maturate e non percepite dalla data di costituzione in mora a quella di effettiva riammissione in servizio. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la resistente eccependo in via Controparte_1 preliminare l'intervenuta decadenza di cui all'art. 32 del c.d. “Collegato Lavoro” (L.
04/11/2010 n. 183) non avendo parte ricorrente effettuato tempestiva impugnativa del licenziamento comminatogli nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dello stesso (31.03.2020). Sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità e la conseguente infondatezza della domanda per genericità del ricorso avendo l'istante
3 omesso di fornire qualsivoglia specifica circostanza fattuale a sostegno della asserita interposizione illecita di manodopera tra e Controparte_1 Controparte_3
Eccepiva, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento al periodo di tempo compreso tra novembre 2003 e gennaio 2017, in quanto essa società era stata costituita soltanto a far data dal 01.01.2017, a seguito di trasferimento del ramo d'azienda da parte di Nel merito, eccepiva la Controparte_2
totale infondatezza della pretesa avanzata da parte ricorrente evidenziando la piena liceità e legittimità del contratto di appalto nel cui ambito il ricorrente aveva prestato la sua attività lavorativa. In particolare assumeva che il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze effettive della società ed era stato utilizzato dalla Controparte_3
medesima società per lo svolgimento dei lavori affidati in appalto da CP_2
cui era subentrata essa presso lo scalo merci di
[...] Controparte_1
Maddaloni Marcianise sino al 2 marzo 2020; che il predetto appalto aveva avuto ad oggetto la manutenzione/riparazione (di tipo programmato o correttivo) di alcune tipologie di locomotive elettriche, occasionali attività manutentive anche su altre tipologie di locomotive (diverse da quelle principali), eventuali interventi di manutenzione straordinaria;
che dette prestazioni erano state erogate da società qualificata e certificata (quale la che operava nello specifico settore Controparte_3
della manutenzione dei rotabili ferroviari, comprendente anche la manutenzione e/o riparazione degli organi di sicurezza degli stessi, la quale era abilitata per lo svolgimento di tale tipologia di lavorazioni ed in grado di garantire un servizio completo di manutenzione di rotabili con coperture 24h su 24h e 7 giorni su 7; che l'appaltatrice aveva operato con piena ed autonoma organizzazione Controparte_3 dei mezzi necessari all'espletamento dell'attività oggetto di contratto, del tutto svincolata dalla società appaltante, libera di gestire il proprio personale e con accollo diretto del rischio di impresa;
che nell'esecuzione del contratto di appalto tra e alla quale, come detto, era poi subentrata Controparte_3 Controparte_2
non si era mai verificata alcuna interferenza da parte del personale Controparte_1 dell'appaltante nella gestione dell'attività lavorativa svolta dal personale dipendente della società appaltatrice e, dunque, anche dal ricorrente;
che unica interfaccia tra e era sempre stato il responsabile di contratto, Controparte_3 Controparte_1
ovvero, per la il signor nonché il suo sostituto Controparte_3 Persona_1
4 delegato , mentre per il signor , Parte_2 Controparte_1 Persona_2
ciò fino al 2017, dopodiché, dal 2017 fino al 2020, il ruolo di responsabile di contratto era stato, invece, ricoperto dal signor il quale aveva Persona_3
nominato quali propri sostituti i Capi Tecnici, sig.ri e Persona_4 Per_5
; che la società non aveva mai interferito in alcun modo
[...] Controparte_1
nella gestione del personale dipendente della di cui si era sempre ed Controparte_3
esclusivamente occupata tale ultima società; che, infatti, era la società a CP_3
predisporre i turni di servizio del proprio personale e provvedeva autonomamente anche alla gestione amministrativa del personale, ovvero alla stipulazione dei contratti, alle comunicazioni relative all'assunzione, alla elaborazione delle buste paga, al pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti e dei relativi oneri previdenziali;
che presso lo scalo di Maddaloni Marcianise era sempre presente il
Referente di contratto della , signor , il quale oltre ad CP_3 Parte_2
interfacciarsi con la società appaltante, provvedeva a coordinare ed organizzare il personale in turno, a sovrintendere e dirigere l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi affidati, e a far rispettare al personale impiegato tutte le prescrizioni e le disposizioni previste dal Capitolato Tecnico Organizzativo, nonché le disposizioni vigenti in materia sanitaria, antinfortunistica e d'igiene sul lavoro;
che la società convenuta non aveva mai controllato, né gestito l'operato delle risorse dipendenti dalle ditte appaltatrici, né tanto meno del ricorrente, ma si era esclusivamente limitata a verificare l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, al fine di applicare, in caso di irregolarità, le penali stabilite dal contratto;
che la strumentazione utilizzata nell'esecuzione dei servizi appaltati, come le attrezzature di officina “fisse” per la movimentazione ed il sollevamento dei materiali (quali ad esempio gru, cala-assi, ecc.), nonché alcune delle attrezzature
“mobili” (come cavalletti di sollevamento, transpallet, apparecchiature computerizzate per prova freno ACPF, ecc.) erano di proprietà della committente
(per evidenti motivi legati alle notevoli dimensioni degli stessi) e venivano messi a disposizione di tutte le società appaltatrici operanti nello scalo di Maddaloni
Marcianise, tra cui anche in regime di comodato d'uso gratuito, Controparte_3
secondo quanto espressamente previsto sia dal contratto d'appalto, che dal Piano della Qualità, mentre, altra strumentazione ed altri mezzi ed utensili utilizzati dai
5 dipendenti della come le attrezzature portatili, gli strumenti di Controparte_3
misura necessari al corretto svolgimento del lavoro, erano di proprietà di quest'ultima. Ad ulteriore riprova della piena legittimità dell'appalto per cui è causa e dell'insussistenza di qualsivoglia interferenza da parte del personale dipendente di
, prima, e di poi, nella gestione del personale di , parte CP_2 P_ CP_3
resistente riportava sinteticamente la procedura osservata presso lo scalo di
Maddaloni Marcianise per l'esecuzione delle attività di manutenzione previste nel contratto di appalto. Ribadiva, poi, l'assenza di una valida impugnativa del licenziamento intimato al ricorrente in data 31.03.2020 poiché a fronte della comunicazione del recesso effettuata in data 31.03.2020, l'istante impugnava tale provvedimento risolutorio a mezzo pec solo in data 23.06.2020 e dunque tardivamente. Né risultava, a dire di parte convenuta, proposta in sede giudiziale alcuna domanda di accertamento di tale illegittimità e di condanna di essa P_ alla reintegra del dipendente. Infine contestava l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2112 c.c., in quanto la non aveva mai dismesso in favore Controparte_1
di qualsivoglia proprio segmento produttivo e men che mai quello CP_3
dello calo di Maddaloni Marcianise ma si era limitata ad appaltare ad essa i predetti servizi di manutenzione delle locomotive. Concludeva, pertanto, chiedendo in via pregiudiziale di rito, dichiararsi l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda stante l'intervenuta decadenza di cui all'art. 32 del c.d. “Collegato Lavoro”; in subordine, in via preliminare di merito, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di essa e per l'effetto adottarsi ogni conseguenziale Controparte_1 provvedimento di legge;
nel merito, in ogni caso, rigettarsi il ricorso stante l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese azionate. Spese vinte.
Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova orale, all'udienza del 18.03.2025, all'esito della camera di consiglio la giudicante decideva la causa con sentenza di cui dava lettura.
*****
In via preliminare va respinta l'eccezione di decadenza sollevata dalla resistente.
Questa giudicante, in ordine all'applicabilità della sospensione della decorrenza dei termini di impugnativa degli atti stragiudiziali i cui effetti si riverberano anche in sede processuale, aderisce integralmente all'interpretazione teleologica dell'art. 83
6 co. 2 d.l. 18/2020, così come analiticamente espressa dal tribunale di Milano con sentenza del 14.10.2020, le cui argomentazioni sono, limitatamente a tale profilo, integralmente richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Sicuramente ogni interpretazione estensiva dell'art. 83 D.L. 18/20, che ha ad oggetto soltanto gli atti giudiziali, dovrebbe ritenersi preclusa in ragione del carattere eccezionale, che contraddistingue la disposizione, occorre, però, considerare la necessità di assicurare il pieno accesso alla tutela giurisdizionale in una peculiare situazione di emergenza epidemiologica, non potendo prescindere dalla valutazione del contesto normativo, economico e sociale a cui la norma appartiene.
La sentenza summenzionata richiama sia l'art. 10 comma 2 D.L. 9/20 sia l'art. 83 comma 8 D.L. 18/20 che "muovono dalla ricorrenza, nelle specifiche ipotesi ivi regolate, di formali ed espressi ostacoli frapposti alla tutela giurisdizionale, senonchè, come noto, quello dell'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti è principio a declinazione sostanziale, tanto nell'ordinamento sovranazionale (art. 47
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, art. 19 Trattato sull'Unione
Europea e artt. 6 e 13 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo), quanto nel nostro ordinamento costituzionale (art. 24 Costituzione)".La norma dell'art. 83 D.L.
18/20 deve, quindi, essere letta in una prospettiva volta a garantire la concreta possibilità di tutela dei diritti e di accesso al rimedio giudiziale, che è necessariamente incompatibile con una lettura formalmente rigorosa di senso contrario che, viceversa lo impedirebbe atteso che la decorrenza della decadenza dall'impugnativa stragiudiziale si riverbera anche sul piano processuale impedendo l'impugnativa.
Partendo da tale premessa maggiore, la sequenza temporale osservata nella specie depriva di fondatezza l'eccezione atteso che l'impugnativa stragiudiziale è intervenuta il 23.06.2020 a fronte di un licenziamento di marzo 2020 e, quindi, nell'osservanza del termine decadenziale per l'impugnativa degli atti stragiudiziali così come sospeso (9 marzo- 11 maggio 2020 considerando la proroga dell'art. 36
d.l. 23/2020). Ritenuto tempestivo il termine stragiudiziale sicuramente deve ritenersi osservato quello di impugnativa giudiziale considerato il deposito del ricorso il
01.12.2020.
7 Parimenti infondata è l'eccezione di nullità o comunque genericità per carenza di elementi fattuali sottesi al dedotto appalto. Ed invero osserva la giudicante come l'atto introduttivo contenga le circostanze fattuali costituendone riprova l'articolata difesa della convenuta in ordine alle stesse. Diverso, invece, è il discorso del merito e, quindi, della fondatezza o meno della domanda.
Parte ricorrente deduce l'illegittimità del contratto di appalto intercorso con la resistente ex art. 29 d.lgs. 276/2003 chiedendone l'accertamento con conseguente reintegra del lavoratore nel posto di lavoro alle dipendenze della resistente.
Individua quali elementi idonei a provare l'illiceità dell'appalto e l'esistenza, quindi, di un rapporto di lavoro subordinato: la carenza di una reale autonomia nell' organizzazione della prestazione, affidata esclusivamente alla committente, senza alcuna possibilità di interferenza, l'utilizzo di attrezzature non di proprietà della formale datrice di lavoro e, quindi, conclusivamente la carenza del rischio d'impresa.
Parte resistente contesta specificamente l'assunto evidenziando che le attività svolte dal ricorrente erano ascrivibili al contratto di appalto siglato con la resistente e che l'organizzazione del lavoro e anche del personale erano prerogativa della società appaltatrice.
E' opportuno, prima di esaminare la documentazione versata in atti e le risultanze della prova orale espletata, richiamare la disciplina giuridica in tema di appalto onde verificare i casi in cui sussista un appalto illecito.
L'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, al primo comma, per quanto qui rileva, prevede che
“Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonchè per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Per quanto disposto da tale norma, la genuinità dell'appalto deriva, dunque, dalla sussistenza congiunta in capo all'appaltatore dell'organizzazione dei mezzi e del rischio d'impresa, laddove l'organizzazione dei mezzi può anche risultare dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori.
8 E' ben possibile, nella fisiologia del rapporto, che vi sia connessione dell'attività appaltata con l'oggetto dell'impresa del committente ma la patologia postula che il lavoratore operi nell'ambito del potere discrezionale del committente che esercita in modo immediato i poteri che ineriscono ad un vero e proprio rapporto di lavoro;
in altri termini, deve trattarsi di una forma di ingerenza tale da escludere la libertà di iniziativa economica dell'appaltatore, riducendolo ad un semplice organo di trasmissione delle direttive altrui (cfr. Cass.5598/82).
L' ingerenza del committente non sussiste, invece, qualora l'intervento del medesimo si mantenga nei limiti di una collaborazione che, senza togliere alle rispettive imprese il controllo sui propri dipendenti, è necessaria per armonizzare le rispettive attività e consentire l'esecuzione dell'opera appaltata in modo che risulti proficua per l'appaltatore (cfr. Cass.670/04; 6860/98; 6347/98; 2014/96). La giurisprudenza di legittimità, confermando questo profilo, con la sentenza n. 12201 del 2011, ha ribadito che "non può ritenersi sufficiente ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al risultato di tali prestazioni, che può formare oggetto di genuino contratto di appalto" (cfr. anche
Cass. n. 13015 del 1993, cui adde Cass. n. 9398 del 1993, secondo cui per valutare la legittimità dell'appalto, il giudice deve tener conto anche "delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa che manifestino la sussistenza di un rapporto di subordinazione diretta con il committente"; in senso conforme recentemente Cass. n.
9139 del 12 aprile 2018).
La S.C. proprio in ordine all'apporto che la società appaltatrice deve fornire al fine di scongiurare appalti illeciti, ha ritenuto, con ordinanza n. 12551/2020 che “in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera
(cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di
9 controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi
l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. (Nella specie, relativa a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo).”
Con riferimento agli appalti c.d. endoaziendali, così come nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che “Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti " endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l' appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all' appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo. (Nella specie, relativa a servizi di inserimento della documentazione bancaria gestita dalla committente nella piattaforma informatica, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva riconosciuto il carattere vietato dell' appalto in ragione dell'estraneità dell' appaltatrice all'organizzazione dell'attività svolta presso la committente nonché della fungibilità delle mansioni dei dipendenti dell' appaltante e di quelli dell' appaltatrice, i quali avevano reso una prestazione diversa e più ampia rispetto a quella indicata nel contratto di appalto, senza soluzione di continuità per
10 oltre cinque anni).” (cfr. Cass. n. 27213 del 26.10.2018; conf. Cass. n. 25606 del
25.09.2024).
Resta, pertanto, attuale il principio giurisprudenziale secondo cui l'appalto, dunque, è lecito anche se inserito nell'attività di impresa o nel suo ciclo produttivo, in quanto il risultato utile non deve essere necessariamente diverso ed ulteriore rispetto alla suddetta attività, potendo inserirsi normalmente nel ciclo produttivo dell'azienda anche relativamente ai risultati tipici della stessa, ma a condizione che ne costituisca un segmento autonomo del ciclo produttivo e la sua esecuzione avvenga in autonomia cioè con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore (Cass. n.2305 del 08.07.2003). E, da ultimo, sempre negli stessi termini la S.C. con ordinanza n.
1557 del 2019 ha affermato che “ L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del
2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto genuino un appalto, avente per oggetto i servizi di accoglienza e assistenza alla clientela dei treni notturni, ove la predeterminazione delle modalità esecutive, descritte nel capitolato, rispondeva all'esigenza di adeguare la prestazione alle caratteristiche tecniche del servizio, senza incidere sull'autonomia dell'appaltatore nella gestione del rapporto di lavoro e nell'esercizio del potere disciplinare).” (così come conf. Cass. n. 36691/2021).
Gli elementi che devono essere vagliati ai fini della valutazione della genuinità dell'appalto sono, quindi, l'organizzazione ed il rischio d'impresa.
Per organizzazione si intende l'esercizio del potere direttivo ed organizzativo delle risorse umane impiegate nell'appalto non solo dal punto di vista amministrativo e, quindi, come gestione del personale, ma anche dal punto di vista organizzativo dell'attività espletata.
Per rischio d'impresa, invece, si intende l'effettiva capacità dell'appaltatore di organizzare i fattori produttivi assumendosene i relativi costi, caratteristiche tipiche ed imprescindibili dell'appalto. Non costituisce, tuttavia, secondo i più recenti arresti
11 giurisprudenziali, indice automatico della illiceità dell'appalto l'uso di beni del committente. Ciò in quanto l'appaltatore ben può assumere il rischio di scelte produttive relative alla organizzazione del servizio appaltato non essendo proprietario dei beni utilizzati per l'esecuzione dell'appalto.
Vagliata dunque l'odierna pretesa attorea con riferimento a tale quadro normativo, si osserva che, in omaggio ai principi generali in tema di riparto degli oneri probatori ex art. 2697 c.c., spetta a chi agisce in giudizio dare la prova dei fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela. In particolare, l'onere della prova dell'esistenza di un appalto illecito grava, nel procedimento che ci occupa, sul ricorrente che ha azionato pretese nei confronti della convenuta.
Mutuando i principi sopraesposti al caso di specie osserva la giudicante che dal complesso delle risultanze istruttorie e dalla documentazione versata in atti deve propendersi per la natura lecita dell'appalto e, quindi, per il rigetto della domanda.
In ordine al c.d. rischio d'impresa esso è desumibile non solo dalla documentazione versata in atti da parte resistente e, segnatamente, dagli artt. 13 e 14 del contratto di affidamento (cfr. doc. 1 parte resistente) che, nel contemplare espressamente la responsabilità per danni a carico dell'appaltatrice (art.13) e le penali nelle ipotesi di inosservanza degli obblighi di legge (art. 14) sostanzialmente attribuisce l'alea dell'attività economica svolta in capo all'appaltatrice stessa, ma anche dall'istruttoria espletata che ha dimostrato l'autonomia dell'organizzazione del personale e delle attività da questi svolte da parte dell'appaltatrice.
In particolare il teste di parte ricorrente per quanto qui rileva Parte_2 dichiarava “Sono un manutentore delle locomotive ferroviarie. Lavoro per la resistente dal giugno del 2020. In precedenza lavoravo per la ed ero il CP_3 responsabile del cantiere. Preciso che all'epoca l'attività era diversa in quanto le locomotive che realizzavamo per erano elettriche mentre attualmente CP_3
realizziamo locomotive Diesel. Ho lavorato per la dal 2012 al 2020. CP_3
Preciso che ho iniziato a lavorare nel 2002 gennaio con la società VI s.r.l. presso il cantiere di Marcianise, che è stata sempre la mia sede di lavoro. Preciso ho iniziato come tecnico addetto alla manutenzione e sono divenuto responsabile successivamente. Conosco il ricorrente. Ha iniziato a lavorare intorno al 2003/2004.
Il suo rapporto di lavoro è proseguito con le società che si sono susseguite. La sua
12 sede di lavoro era Marcianise come per me. Il ricorrente disimpegnava mansioni di manutentore elettrico. Il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato a marzo 2020 così come il mio alle dipendenze di . Non so di preciso presso quale CP_3
azienda adesso lavori, so che è rimasto nel settore. Preciso che il sito di Marcianise
a cui ho fatto prima riferimento comprende anche Maddaloni. Ho giudizi in corso contro la resistente. Ero io che impartivo le direttive al ricorrente in quanto responsabile di cantiere. Preciso che le attrezzature che impiegavamo erano di proprietà di . Tutti osservavamo il seguente orario di lavoro: 8-16,30 dal P_
lunedì al venerdì e con richiesta di straordinario talvolta il sabato. Preciso che questo era l'orario dei dipendenti di . Preciso che il ricorrente ha lavorato CP_3
esclusivamente sul cantiere innanzi indicato. Preciso che ero io che gestivo le presenze per cui anche il ricorrente si rivolgeva a me per giustificare eventuali ritardi. Conosco e che erano capi tecnici della Persona_4 Persona_5
produzione con i quali mi interfacciavo per le attività da svolgere. P_
Conosco che era il mio datore di lavoro e capo impianti Persona_1 Per_2 per . L'attività di manutenzione che venivasvolta poteva essere correttiva P_
o programmata. Ricevevo un verbale all. 5 che era siglato dal capo della produzione
e per presa consegna da me, all'esito dell'intervento che seguiva l'ordine P_
di lavoro ivi contenuto provvedevo alla consegna e rifirmavamo il verbale a seguito del collaudo sia io che il responsabile della produzione di . La squadra di P_
dipendenti di operanti presso il cantiere di Maddaloni era fissa. Preciso CP_3 che mi interfacciavo con e allorquando sono stato assunto da Per_4 Per_5
mentre prima mi interfacciavo con altri capi tecnici ricordo un tale CP_3
se non erro ed il capo impianto Perisano, deceduto;
tutti Persona_6
dipendenti di e dapprima di . Preciso che la procedura di P_ CP_2
manutenzione è stata sempre la stessa. Preciso che alle dipendenze di VI lavoravamo su turni con due giorni di riposo. Non ricordo a partire da quando ho osservato l'orario prima indicato.”
Il teste di parte ricorrente per quanto qui rileva dichiarava Testimone_1
“Attualmente lavoro per una società di cablaggio. Ho lavorato per la ditta VI dal
2004 presso lo scalo merci di Maddaloni-Marcianise, ho lavorato per sei-sette anni fino al 2020 per la , poi sono stato licenziato. Preciso di essere stato CP_3
13 fermo per un brevissimo periodo ma non ricordo quando. Ho controversie pendenti per gli stessi fatti di causa. Mi occupavo presso della manutenzione CP_3
elettrica. Lavoravo dal lunedì al venerdi dalle 8 alle 16,30 ed occasionalmente il sabato;
ho sempre osservato lo stesso orario di lavoro anche per le altre società. Gli ordini sul da farsi mi venivano impartiti da e , dipendenti Per_5 Per_4
, nell'ultima fase, mentre in precedenza tale e sempre P_ Per_7 Per_8
dipendenti . Conosco preciso che era un tecnico con P_ Parte_2
funzione di coordinamento. In caso di assenza improvvisa chiamavo lui mentre quella programmata la comunicavo alla squadra, formata da 6 persone. La manutenzione si svolgeva in questo modo: quotidianamente arrivava un ordine di lavoro dal capo tecnico di che diceva il programma di lavoro da P_
realizzarsi. La nostra squadra era suddivisa in due gruppi: manutentori elettrici e meccanici. Escludo che firmasse il programma di lavoro. All'esito ognuno Pt_2 di noi siglava l'intervento per la parte svolta. Conosco il ricorrente, disimpegnava le mie stesse mansioni e quando ho iniziato a lavorare lui già vi lavorava. Preciso che il rapporto di lavoro del ricorrente ha avuto la stessa evoluzione del mio anche in ordine alla cessazione. Conosco era un capo tecnico dipendente di Per_6
e prima di . Preciso che il verbale era consegnato ai capo P_ CP_2 tecnici di da chi si trovava.” Il teste di parte resistente , P_ Persona_2 per quanto qui rileva dichiarava “Sono ferroviere. Ho lavorato per dal CP_2
1992 sino al 2017 e dal 2017 alle dipendenze di . Disimpegno le mansioni P_
di capo impianto del sito di Marcianise dal 2015. Conosco il ricorrente in quanto dipendente della . Personalmente sono stato a Marcianise dal 2001, in CP_3
precedenza ero a Milano. Non ricordo se in precedenza il ricorrente lavorasse lì sicuramente dal 2015 allorquando ho assunto la responsabilità del contratto con
. Ricordo che i dipendenti lavoravano dalle 8 alle 16,30 dal CP_3 CP_3
lunedì al venerdì. Non so di preciso da quante persone fosse formata la lor squadra perché io mi interfacciavo con i due capi tecnici che a loro volta si relazionavano con il loro referente tale mentre il responsabile del contratto era Parte_2
tale La procedura di manutenzione del rotabile avveniva previa consegna Per_1
dello stesso con un verbale di accompagnamento, tale allegato 5 che costituiva il programma di lavoro, tale allegato era vistata da uno dei miei capi tecnici o anche
14 da me in loro assenza ed anche dal referente di che lo Controparte_4
riconsegnava al termine dei lavori. Generalmente era ad occuparsi della Pt_2
procedura di riconsegna ma talvolta è capitato che il loro responsabile di contratto mi inviava una delega scritta del delegato in sostituzione. Dopo il 2018 il Per_1
responsabile del contratto con è stato mentre io ero CP_3 Controparte_5
capo impianto sempre presso lo stesso sito. Se non erro ho visto il ricorrente sino a qualche anno dopo. Preciso di non aver mai avuto rapporti diretti con i dipendenti
anche in ordine a ferie e permessi. L'orario di lavoro era determinato dal CP_3 contratto.” L'altro teste di parte resistente escusso sui Persona_5 medesimi fatti di causa, dichiarava “Ho lavorato per la resistente a partire dal dicembre del 2004 presso il sito di Marcianise inizialmente con mansioni di operaio mentre a partire dal 2009 con mansioni di capotecnico. Ho lavorato per la resistente sino al 2019 ed attualmente lavoro per la Conosco il ricorrente non ricordo a CP_6 partire da quando l'abbia visto;
egli era dipendente delle diverse ditte appaltatrici.
Da capo tecnico interagivo esclusivamente con il referente di cantiere Parte_2
. Preciso che si seguiva una procedura di interfaccia scritta per la
[...]
manutenzione del macchinario: veniva siglato il cd. All. 5 dal capo tecnico che potevo io o anche il mio collega e dal referente della tale Persona_4 CP_3
. Eravamo noi ad indicare l'intervento da effettuarsi mentre era Parte_2
che doveva, poi, scegliere i soggetti che intervenivano. All'esito il Parte_2 macchinario era restituito con l'allegato vistato. Ricordo che l'all. 5 era vistato solo da . Dal 2004 il mio orario di lavoro è stato dalle 8 alle 16,30. Parte_2
Ricordo che i dipendenti lavoravano 8 ore mentre noi 7 ore e 36 e a CP_3
rotazione ci trattenevamo. Non ricordo quante persone formassero la squadra
e preciso anche ce eravamo del tutto estranei nella gestione del loro CP_3
personale. Il mio superiore era dapprima e successivamente tale Persona_2
Per quanto ricordi la procedura di interfaccia è stata sempre la stessa Per_3 sopra descritta.” Il teste di parte ricorrente, escusso all'ultima udienza istruttoria, stante la necessità di precisazioni in ordine ai fatti di causa, per Testimone_2
quanto qui rileva dichiarava: “Attualmente sono disoccupato. Ho giudizi pendenti per gli stessi fatti di causa. Il mio rapporto di lavoro è iniziato con VI nel 2004, successivamente ho lavorato con sino al 2020. Disimpegnavo mansioni di CP_3
15 meccanico manutentore. Lavoravo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16,30 con mezz'ora di pausa presso il cantiere di Maddaloni-Marcianise, ho sempre lavorato lì. Ricordo che la squadra era formata da 7 persone, se non ricordo male. La squadra dei 7 era divisa in manutentori meccanici, elettrici e pneumatici. In caso assenza lo comunicavo al mio coordinatore e, se assente, lo dicevo Parte_2
a qualche collega che lo riferiva a lui. Il programma di ferie era concertato tra noi e il coordinatore . Il programma di lavoro ci veniva consegnato per iscritto Pt_2 quotidianamente da parte dei referenti di e Controparte_7 Persona_5
che lo consegnava a o anche a uno di noi. Il lavoro svolto veniva poi Pt_2 portato ai capitecnici e e ricordo che veniva portato da . CP_8 Per_4 Pt_2
Ciascuno che interveniva sul lavoro da svolgersi firmava una sorta di verbale per la parte fatta. Tutte le attrezzature impiegate per la lavorazione provenivano da
. Dopo la consegna del programma i capitecnici andavano via e durante il P_
giorno venivano per verificare se stavamo lavorando. Nel caso di problemi alla lavorazione da noi svolta i capitecnici si rivolgevano sempre a e poi si Pt_2
vedeva il da farsi. Conosco il ricorrente, è stato un mio collega di lavoro, ricordo che era un elettricista. Quanto ho prima descritto in ordine all'organizzazione del lavoro riguardava tutta la squadra di lavoro e, quindi, anche il ricorrente. Preciso che è stato sempre il mio coordinatore anche prima con VI. Le modalità Pt_2
di svolgimento del rapporto sono state sempre le stesse. Le attrezzature sono sempre state le stesse e in precedenza erano di .” L'ultimo testimone di parte CP_2
resistente, escusso alla stessa udienza, , per quanto qui rileva Persona_4
Cont dichiarava “Lavoro in e mi occupo di coordinazione della manutenzione dei veicoli diagnostici. Preciso che lavoro per le Ferrovie dal 2008, dapprima con
Terenitalia Cargo, poi e dal 2013 disimpegno mansioni di P_
coordinamento. Conosco la società , appaltatrice dei lavori di CP_3
manutenzione. Ricordo che il cantiere era sito a Maddaloni-Marcianise. Mi occupavo di verificare il tipo di manutenzione di cui necessitavano le locomotive e predisponevo, una volta verificato il problema, il verbale di consegna per l'attività di manutenzione da compiersi. Il verbale aveva una cadenza giornaliera.
Consegnavo il verbale a che era il referente della ditta. Preciso Parte_2
che lo consegnavo solo a lui. Attualmente non so che lavoro faccia Pt_2
16 . Preciso che mi interfacciavo esclusivamente con ma, in Pt_2 Parte_2
caso di assenza, la procedura di interfaccia prevedeva un ordine di tre sostituti.
Preciso che io, invece, ero sostituito, quando necessario da . Preciso che Per_5
consegnato il programmo io rimanevo sul luogo perché mi occupavo della parte diagnostica del treno e, quindi, facevo altro. La fase di collaudo veniva gestita solo da me e da e non vi erano gli altri dipendenti. Preciso che mi veniva Pt_2 consegnato un verbale che poi sottoscrivevamo io e all'esito del collaudo Pt_2
con una serie di documenti indicanti gli interventi eseguiti di volta in volta con la sottoscrizione dell'esecutore. Se non erro la squadra era formata da 8 CP_3
persone ma non sono certo. Preciso in ordine alle attrezzature che quelle semplici tipo chiavi e cacciaviti erano di proprietà della stessa, mentre gli strumenti particolari come ad esempio il macchinario per la misurazione della ruota era delle
Ferrovie. Preciso che le ferie dei dipendenti a noi non erano comunicate. CP_3
Conosco il ricorrente ricordo che si occupava della parte elettrica ma non ricordo quando sia iniziato il suo rapporto di lavoro. Non ho mai dato indicazioni ai singoli dipendenti della . Nel caso di necessità di attività straordinaria eravamo CP_3
noi a richiederlo a . La frequenza era circa un paio di volte nel corso del Pt_2 mese se dovevano essere verificate le locomotive per creare il treno.”
Orbene quanto alla gestione amministrativa del personale, profilo peraltro non specificamente contestato, e comunque addotto a fondamento dell'illiceità dell'appalto, tutti i testimoni escussi, anche quelli di parte ricorrente, hanno confermato la completa estraneità della resistente, individuando in Parte_2 il referente per l'organizzazione delle ferie (nelle quali alcun ruolo aveva la resistente), la richiesta di permessi o altre esigenze attinenti al personale;
così come risulta in maniera univoca dall'istruttoria orale svolta che non vi era alcuna eterodirezione da parte della resistente nello svolgimento del programma di lavoro rientrante nell'oggetto dell'appalto ed anche nelle modalità di espletamento della prestazione da parte del gruppo di atteso che l'articolazione oraria della CP_3
prestazione, anche straordinaria, era sempre determinata dal referente di CP_3
come risulta dalle stesse dichiarazioni.
Al riguardo parte ricorrente rimarca, anche in sede di note di discussione, che l'attività svolta era di mera esecuzione sulla base di un programma eteroimposto sul
17 quale non vi era possibilità di interventi e che la stessa figura del signor era Pt_2
equiparabile a quella di un mero coordinatore delle attività senza alcun potere di incidere sul programma di lavoro stesso.
L'assunto non ha trovato supporto nell'istruttoria espletata che, viceversa, ha pienamente confermato le fasi dello svolgimento dell'attività così come dedotte e provate anche documentalmente da parte resistente.
In particolare l'appalto per cui è causa, aveva ad oggetto la manutenzione/riparazione
(di tipo programmato o correttivo) di alcune tipologie di locomotive elettriche, nonché occasionali attività manutentive anche su altre tipologie di locomotive
(diverse da quelle principali) ed eventuali interventi di manutenzione straordinaria
(cfr. doc. 1 contratto prod. resistente). L'attività di manutenzione seguiva una precisa scansione temporale che si articolava in tre fasi: una volta giunta in officina la locomotiva, il tecnico di oltre agli eventuali interventi di Controparte_1
manutenzione programmata, effettuava una ricognizione sul sistema informatico di gestione della manutenzione (c.d. SAP-RSMS), e sui libri di bordo del mezzo, per rilevare se fossero eventualmente presenti altre avarie. All' esito di tale ricognizione il Tecnico di procedeva all'apertura di un ordine di lavoro (c.d. OdL) Controparte_1
in SAP-RUN, indicando tutte le tipologie di interventi manutentivi da effettuare sulla locomotiva (cfr. gli OdL allegati alla memoria di costituzione). Successivamente all'apertura dell'OdL in SAP-RSMS, lo stesso tecnico redigeva, altresì, il Verbale di
Consegna/Riconsegna (allegato 5 CTO, prod. resistente), compilando la sezione
“Consegna rotabile” di tale verbale. Il verbale di consegna/riconsegna, così compilato, veniva firmato in contraddittorio tra il referente incaricato da P_
(nella specie e su delega di era il signor ) e quello Per_1 Persona_9 dell'Impresa Appaltatrice (che potevano essere i signori o in Per_4 Per_5
sostituzione del responsabile , e da quel momento la locomotiva veniva Per_3 formalmente consegnata alla impresa appaltatrice. Era poi il referente dell'impresa appaltatrice che provvedeva a far effettuare l'intervento manutentivo richiesto, assegnandolo a quelli, tra i propri dipendenti, che erano in possesso delle competenze professionali necessarie per svolgerlo. Al fine di soddisfare i necessari requisiti di tracciabilità contemplati nel contratto di appalto e nella documentazione ad esso collegata, l'impresa appaltatrice provvedeva a registrare tutte le informazioni
18 attinenti alle attività svolte;
all'esito il referente dell'impresa appaltatrice o suo delegato provvedevano a compilate la “dichiarazione di conformità” e compilavano la sezione nel verbale denominata “riconsegna” del rotabile. Tale verbale, unitamente a tutta la documentazione dell'intervento, veniva restituita al referente di P_ che procedeva ad effettuare un controllo, all'esito del quale, chiudeva l'OdL.
Questa scansione temporale delle fasi di manutenzione e la procedura c.d. di interfaccia è stata confermata da tutti i testimoni escussi.
I testimoni di parte resistente e quelli di parte ricorrente (in particolare i signori e ), infatti, hanno confermato, come soprariportato, che il signor Tes_2 Pt_2
svolgeva un ruolo di coordinamento delle attività dei dipendenti della Pt_2
ed era l'unico a interfacciarsi con i responsabili di , per CP_3 P_
l'acquisizione del programma di lavoro e la riconsegna nonché eventuali criticità e nessuno dei dipendenti di ha mai esercitato un potere direttivo nei P_
confronti dei dipendenti della . CP_3
L'unica deposizione dissonante quanto alle relazioni con in ordine alla P_ consegna/acquisizione del programma di lavoro, incentrata sull'autonomia anche di
“visto” dei dipendenti , è quella resa dal teste che riferisce di una CP_3 Tes_1 relazione diretta con i referenti di , e e della mediazione P_ Per_4 Per_5
del solo in assenza dei primi due, nonché della apposizione del visto da Pt_2
parte di ciascuno in ordine al singolo intervento manutentivo e della mancata sottoscrizione da parte del collega . La deposizione di tale testimone, oltre ad Pt_2
essere isolata, deve essere valutata dalla giudicante con particolare rigore perché, provenendo da un soggetto che è titolare di giudizi contro la resistente, non è pienamente attendibile stante l'interesse concreto della parte alla definizione anche per sé favorevole del giudizio. (cfr. ex multis Cass. n. 26044/2023). Peraltro essa è isolata se si considera che sia i testimoni di parte resistente che della stessa parte ricorrente tra cui lo stesso, e rimarcano, che Parte_2 Testimone_2
fosse il ad avere il coordinamento delle attività presso e che si Pt_2 CP_3
interfacciasse in via stabile ed esclusiva con il responsabile di , sia per la P_
consegna del programma di lavoro che la riconsegna dello stesso;
era, inoltre, sempre il signor ad organizzare nello specifico il lavoro della squadra senza alcuna Pt_2
interferenza dei responsabili di . Del resto anche volendo riconoscere il P_
19 dato fattuale dell'apposizione del visto singolo riferita dal signor osserva la Tes_1
giudicante che esso è del tutto compatibile con la descrizione della procedura di interfaccia (cfr. doc. 5 prod. resistente pag.3) ove si legge la necessità di tracciare le singole fasi dell'attività manutentiva.
Era il signor , quindi, a coordinare l'attività dei dipendenti di sulla Pt_2 CP_3
base del programma di lavoro offerto da . La circostanza che il programma P_
di lavoro, sub specie di intervento da effettuare, partisse dalla società committente non può ex se viziare di genuinità l'appalto come asserito da parte ricorrente perché, come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità summenzionata, è ben possibile un coordinamento da parte della committente funzionale all'esecuzione dell'appalto stesso e al suo corretto adempimento;
pertanto sia sul piano genetico che funzionale non si ravvisa, nella specie, alcuna indebita ingerenza nell'organizzazione del lavoro e del personale che lascerebbe supporre l'illiceità dello stesso.
Parimenti inconferente, ai fini della statuizione dell'illiceità, è l'invocata assenza di beni di proprietà della società appaltatrice. Sicuramente non decisivo è l'impiego di alcune attrezzature fornite da (come le attrezzature di officina “fisse” per P_
la movimentazione ed il sollevamento dei materiali - quali ad esempio gru, cala-assi - nonché alcune delle attrezzature “mobili” - come cavalletti di sollevamento, transpallet, - Apparecchiature Computerizzate per Prova Freno ACPF, ecc.) perché è lo stesso capitolato d'appalto (pag. 14) a prevedere che dette attrezzature venissero concesse in comodato d'uso gratuito alle ditte appaltatrici ed anche i singoli strumenti di lavoro “non pesanti” (come ad esempio “chiavi, cacciaviti, etc”), come riferito da un testimone ( ), erano di proprietà della società appaltatrice. Persona_4
Peraltro l'impiego della strumentazione era costitutivo di responsabilità in capo alla società appaltatrice in caso di danneggiamenti alla stessa e di mancato possesso delle abilitazioni necessarie in capo agli utilizzatori della strumentazione (art. 13 capitolato).
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, gli elementi emersi dalla prova orale espletata, valutati unitamente alla documentazione versata in atti, deve escludersi l'illegittimità dell'appalto con conseguente rigetto della domanda principale.
20 In via subordinata parte ricorrente chiede accertarsi l'avvenuta retrocessione del ramo d'azienda da parte di , a causa della cessazione del rapporto con P_
, con conseguente ripristino della funzionalità del rapporto. L'istante ha CP_3 dedotto quanto segue: “ invero la cessazione delle attività presso il sito di Maddaloni da parte della in realtà ha concretizzato, a far data dal 2 marzo 2020, un CP_3
trasferimento di azienda mediante retrocessione del ramo di azienda alla P_
con conseguente applicabilità del disposto contenuto nel 1° comma
[...] dell'art. 2112 del c.c.” (cfr. ricordo introduttivo).
Ebbene, nella fattispecie in esame, alcun trasferimento di ramo di azienda si è concretizzato atteso che la società non ha mai dismesso alla il P_ CP_3
segmento produttivo indicato (nella specie Scalo di Maddaloni – Marcianise) che è rimasto sempre nella titolarità e disponibilità della stessa e da quest'ultima P_
gestito, così come dedotto da parte resistente.
Difatti, come emerge dalla documentazione allegata (contratto di appalto e capitolato) la società si è limitata ad appaltare a tale compagine P_
societaria ( ) una serie di servizi di manutenzione (manutenzione di I° CP_3
livello , di tipo programmato o correttivo alle locomotive elettriche da treno, interventi di manutenzione straordinaria e interventi di manutenzione fuori sede) senza cedere alcunché per cui è impossibile giuridicamente che possa operare la retrocessione.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni la domanda deve essere integralmente respinta.
Le spese di lite considerata la complessità dell'accertamento e la controvertibilità delle questioni sottese alla domanda sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese d lite.
Santa Maria Capua Vetere, 18 marzo 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
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