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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/08/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
BBLICA
N. 189/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: :
1) dott. Marialuisa Crucitti Presidente
Consigliere rel. 2) dott. Eugenio Scopelliti
Consigliere 3) dott. Maria Carla Arena nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
nel procedimento di reclamo iscritto al n. 189/2022 R.G. L., vertente tra
Parte_1 P. IVA P.IVA 1 ), rappresentata e difesa dall'avv.
Alessandro Cortese (c.f.: C.F. 1 pec:
Email_1
reclamante e
rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Vincenza Barrile Controparte_1 '
(c.f.: C.F. 2 ; pec: Email_2
reclamato
Conclusioni
Parte_1
In accoglimento del presente reclamo riformi la sentenza numero 468 2022 emessa dal tribunale lavoro di Palmi in data 15/03/2022 a conclusione del giudizio di opposizione con rito Fornero R.G. 1113/2021, accertando la legittimità del licenziamento irrogato dalla società Parte_1 e viceversa, rigettando la domanda proposta dal sig. Controparte_1 perché infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio;
b) in via subordinata, dichiari risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e riconoscere al ricorrente l'indennità risarcitoria nella misura minima prevista dal V comma dell'art 18 della L. 300/1970. Con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio>.
Triglia:
Parte_1 destituito di ogni< voglia rigettare il reclamo avanzato dalla fondamento sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 486/2022 emessa dal Tribunale di Palmi - Sezione Lavoro, in persona del dott. Carlo Gabutti, il 15/03/2022 nel giudizio n. 1113/2021 R.G.;
- Nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ecc. ma Corte adita non dovesse ritenere di dover disporre la reintegrazione dell'odierno reclamato nel posto di lavoro precedentemente occupato, si chiede che voglia condannare la reclamante al pagamento di una indennità risarcitoria omnicomprensiva Parte_1
determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
Parte_1- In via gradata, condannare la società al pagamento in favore dell'odierno reclamato di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- In via ulteriormente gradata, in caso che venga ritenuta la sussistenza di giustificato motivo soggettivo, ma non della giusta causa, condannare la Parte_1
[...] a corrispondere quanto dovuto a titolo di mancato preavviso, con interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo;
Voglia, altresì, condannare la società opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data del licenziamento e fino a quella dell'effettiva reintegrazione del CP nel posto di lavoro.
- Con condanna, in ogni caso, del datore di lavoro, società Parte_1 in persona del legale rappresentante, alle spese di lite ed al compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Svolgimento del processo.
Con ricorso presentato al Tribunale di Palmi, Controparte_1 impugnava il provvedimento di licenziamento per giusta causa, irrogatogli dalla società datrice di lavoro in data 29 novembre 2019, a seguito di dichiarazioni rilasciate dallo stesso nel corso di interviste video a diverse testate giornalistiche, in particolare affermando a che "l'azienda non versa da oltre cinque mesi il TFR ai fondi".
La società Parte_1 contestava tale dichiarazione, ritenendola lesiva della propria immagine e reputazione, nonché oggettivamente non veritiera.
Il Tribunale di primo grado, accogliendo il ricorso del lavoratore, dichiarava l'illegittimità del licenziamento, rilevando che non vi fosse prova certa della consapevolezza, da parte del CP, dell'avvenuto versamento delle quote di TFR.
La società proponeva opposizione avverso tale pronuncia, che veniva respinta con sentenza n. 468/2022, oggetto di reclamo.
Il primo giudice ha in via preliminare richiamato la giurisprudenza in materia
(scriminante del diritto di critica considerata anche la veste di rappresentante sindacale), in forza della quale :
-"denunciare l'omesso pagamento dei contributi durante uno sciopero rappresenta una condotta estranea all'esercizio del diritto di critica solo se trattasi di falsità nota al dichiarante e dunque calunniosa. Rispetto alla legittimità delle esternazioni...i fatti narrati devono appunto corrispondere alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva...";
- per principio consolidato (Cass 17689/2022 con richiamo a Cass. n. 25799 del
2019; n. 22375 del 2017; n. 4125 del 2017; n. 996 del 2017; n. 14249 del 2015; n.
8077 del 2014; n. 6501 del 2013) la denuncia di fatti di potenziale rilievo penale 66
accaduti in azienda non possa di per sé integrare giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, soggettivo a condizione che non emerga il carattere calunnioso della denuncia medesima, che richiede la consapevolezza da parte del lavoratore della non veridicità di quanto denunciato e, quindi, la volontà di accusare il datore di lavoro di fatti mai accaduti o dallo stesso non commessi, e purché il lavoratore si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti " 66
In fatto, il GL ha ritenuto che "nel caso in esame, contrariamente a quanto affermato dalla difesa di parte convenuta non è emersa la prova che il ricorrente fosse a conoscenza del pagamento da parte della società delle quote di TFR e dunque che la dichiarazione fosse soggettivamente falsa, ovvero ritenuta tale dal dichiarante" in quanto dalla documentazione prodotta in atti emerge che alla data del 25.10.2019 in cui è stato segnalato l'inadempimento da parte del datore di lavoro nelle interviste video, il versamento non risultava ancora accreditato al lavoratore e, pertanto, il datore di lavoro risultava ancora moroso.
Avverso la sentenza ha proposto reclamo la Società Ecologia Oggi, deducendo che il Tribunale nel valutare la condotta del CP non avrebbe considerato il funzionamento del Fondo Previdenziale Previambiente e il rapporto trilaterale tra azienda, fondo e lavoratore.
In particolare, la Società ha evidenziato che:
la “Data operazione” indicata nella schermata previdenziale del lavoratore è la data in cui il fondo ha registrato e accreditato le somme sulla posizione individuale del dipendente e non coincide mai con la data effettiva di versamento da parte dell'azienda, ma è sempre posticipata per ragioni legate ai tempi di gestione interna del fondo;
tant'è che, come documentato dalle distinte dei bonifici, la Società aveva versato sempre tempestivamente le quote di TFR;
CP avrebbe pertanto dovuto verificare con maggiore diligenza lo stato dei versamenti del TFR, prima di accusare pubblicamente l'azienda di un presunto inadempimento, ben sapendo che la "Data operazione" non coincideva con la data effettiva del versamento da parte del datore di lavoro;
avrebbe dovuto chiedere informazioni direttamente all'azienda per appurare la reale situazione contabile;
in qualità di sindacalista e firmatario del CCNL di settore, CP era a conoscenza del funzionamento del fondo e della differenza tra le due date;
se avesse agito con correttezza e buona fede, avrebbe scoperto che i versamenti erano stati regolarmente effettuati e non avrebbe diffuso informazioni errate.
La Società ha poi evidenziato che il Tribunale avrebbe valorizzato, erroneamente, le date di registrazione delle somme indicate alla voce "data valore quota" nel prospetto previdenziale del lavoratore (31 ottobre e 29 novembre 2019), senza considerare che la “Data Operazione" (data in cui il Fondo ha accreditato i versamenti effettuati dal datore) indicava la data del 1° ottobre 2019; dagli stessi documenti depositati dal lavoratore si evinceva, quindi, che allorquando è stata rilasciata la dichiarazione (25.10.2019), il CP aveva piena conoscenza dell'avvenuto versamento delle quote. Al riguardo la Società aveva richiesto che fosse acquisita un'informazione ufficiale dal Fondo Previambiente per determinare con esattezza quando CP aveva avuto accesso all'informazione sull'avvenuto versamento;
tuttavia, il Tribunale ha rifiutato questa richiesta senza fornire alcuna motivazione.
La società ha ribadito che il comportamento di CP avrebbe leso irreparabilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, giustificando la massima sanzione disciplinare, atteso che le dichiarazioni pubbliche di CP avevano arrecato un grave danno reputazionale all'azienda, generando allarme tra i lavoratori e diffondendo informazioni inesatte attraverso i media;
ha chiesto, dunque, la riforma della sentenza con il riconoscimento della legittimità del licenziamento, o in subordine, la conversione della reintegrazione in un indennizzo economico.
Ha resistito l'appellato, alla stregua delle ragioni esposte in primo grado e deducendo che risultava documentalmente che i versamenti, pur se effettuati antecedentemente dal datore di lavoro, venivano contabilizzati solo il 31/10/2019
sicchè al momento in cui ha reso le dichiarazioni egli non ne poteva avere conoscenza.
Con provvedimento del 12 aprile 2024, il Collegio ha ritenuto ammissibile l'ordine di esibizione richiesto dalla società appellante, disponendo:
l'acquisizione di ulteriori informazioni dal Fondo di Previdenza Previambiente, con particolare riferimento alle date in cui il Fondo ha reso visibili, sulla posizione personale del CP , consultabile dal lavoratore attraverso le credenziali d'accesso in suo possesso, l'avvenuto accredito delle quote di Tfr versate dalla società datrice con riferimento alle mensilità di retribuzione dei mesi di maggio, giugno, luglio "
ed agosto 2019;
di chiarire in relazione al “Dettagli delle operazioni” consultabile dai lavoratori iscritti il significato dei termini “data operazione” e data “valore quota”; di trasmettere il documento contrattuale ed eventuali comunicazioni esplicative intercorse tra il Fondo e Controparte_1 ai fini della corretta lettura dei dati consultabili dai lavoratori iscritti mediante credenziali d'accesso.
In data 3 maggio 2024, Previambiente ha riscontrato la richiesta, certificando che i contributi in questione sono stati resi visibili sulla posizione del lavoratore nel corso del mese di novembre 2019. Con decreto ex art. 127 ter, ritualmente comunicato alle parti, veniva concesso termine per il deposito di note conclusive, disponendo la trattazione scritta dell'udienza.
Sono state depositate note nel termine del 27 febbraio 2025 e la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 23.5.2025.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Palmi ha respinto l'opposizione della società Parte_1 ritenendo che, al momento delle dichiarazioni (25 ottobre 2019), i versamenti non risultavano ancora accreditati nel fondo previdenziale, rendendo plausibile la convinzione del lavoratore sulla veridicità delle sue affermazioni.
La sentenza ha quindi riconosciuto la scriminante del diritto di critica sindacale, escludendo la rilevanza disciplinare della condotta, consistita nell'avere il CP, segretario provinciale del sindacato Pt_2 in occasione dello sciopero svoltosi in data 25.10.2019, rilasciato interviste a diverse emittenti televisive Telemia;
-
Graziano Tomarchio TV Calabria Reportage;
LaC News 24 - durante le quali dichiarava - “Abbiamo scoperto che da cinque mesi (la società) non versa il TFR ai fondi (...) abbiamo visto che il TFR è da cinque mesi che non ci viene versato ai
Fondi"; per detta affermazione, in data 29.11.2019, è stato destinatario del licenziamento senza preavviso ex Art. 68 lettera f) del CCNL Servizi Ambientali
(Cisambiente).
CP ha sempre sostenuto che le affermazioni relative al mancato versamento del
TFR ai fondi previdenziali fossero veritiere nel momento in cui sono state rilasciate, poiché alla data del 25 ottobre 2019ancora non risultavano accreditate al fondo
Previambiente le quote relative ai mesi di maggio, giugno, tredicesima, luglio, agosto e settembre;
tanto era riscontrato dalla consultazione del prospetto personale del fondo, che dimostrava come tali accrediti fossero stati registrati solo successivamente, rispettivamente il 31 ottobre 2019 e il 29 novembre 2019.
Inoltre, una comunicazione ufficiale del fondo Previambiente datata 9 gennaio 2020 confermerebbe il ritardo nei versamenti.
La conclusione del ricorrente è che nel momento in cui ha reso la dichiarazione,
non poteva avere conoscenza dell'avvenuto versamento delle quote da parte della
Società.
Di contro, la società Parte _1 ha difeso la legittimità del licenziamento sostenendo che le dichiarazioni rilasciate dal lavoratore fossero oggettivamente false e lesive dell'immagine aziendale poiché, come documentato dalle distinte di bonifico, i versamenti di che trattasi erano stati sempre effettuati regolarmente e nei tempi previsti dal regolamento del fondo previdenziale Previambiente.
Ha insistito sul fatto che CP fosse ben a conoscenza del funzionamento del
Fondo anche perché figurava tra i sottoscrittori per la sigla sindacale Pt_2 del contratto collettivo nazionale di settore cui il fondo previdenziale è collegato;
in ogni caso aveva l'onere di verificare con maggiore diligenza la veridicità delle sue affermazioni prima di rilasciare dichiarazioni pubbliche accusatorie nei confronti dell'azienda.
Pur nella consapevolezza che la "Data operazione" del fondo non coincideva con la data di versamento del TFR da parte dell'azienda, il lavoratore non aveva effettuato alcuna verifica diretta con l'azienda, limitandosi a consultare la sua posizione previdenziale online.
Sempre con riferimento alla consapevolezza da parte del CP dell'avvenuto versamento del TFR, Parte_1 ha ribadito che dai documenti prodotti in giudizio (tra cui gli stessi prospetti previdenziali prodotti dal lavoratore) risultava che la "Data Operazione" relativa a questi versamenti era fissata al 1° ottobre 2019, quindi ben 25 giorni prima delle affermazioni del lavoratore.
CP, quindi, avrebbe avuto piena consapevolezza del fatto che i versamenti erano stati effettuati, omettendo deliberatamente di dare tale informazione,
diffondendo pubblicamente notizie false.
Così riportate le contrapposte difese, osserva il Collegio che in questo grado è stato dato sfogo all' istanza istruttoria già avanzata al Tribunale dalla società (senza esito) e ora insistita nel reclamo, diretta all'acquisizione di informazioni ufficiali dal Fondo Previambiente.
Secondo la reclamante tale ordine era necessario "per fugare ogni dubbio" "
ritenendo il "Fondo di Previdenza Previambiente, unico soggetto che ne è in possesso, di fornire informazioni in ordine alle date in cui il Fondo medesimo aveva reso visibile e conoscibile sulla posizione personale del sig. CP l'avvenuto accredito delle quote di Tfr versate dalla Parte_1 ma il Tribunale aveva ritenuto di non effettuare "tale senza alcuna motivazione sul punto decisivo approfondimento d'indagine e, quindi, di non ricercare la verità materiale Ebbene, in risposta all'anzidetta richiesta di informazioni, il Fondo Previambiente ha chiarito che "i contributi in questione sono rientrati nella valorizzazione di ottobre 2019 pertanto visibili sulla posizione dell'aderente nel corso del mese di novembre 2019", che la data operazione “è la data nella quale si è registrata nei sistemi del fondo l'operazione in questione (qualunque essa sia)", che la data valore quota indica, invece, “la data di investimento degli importi con il valore quota del mese di riferimento in cui si è potuto effettuare l'investimento".
Il riscontro offerto da Previambiente, se da un lato conferma quanto sostenuto dalla
Società Ecologia Oggi, ovvero, che il primo giudice è incorso in errore laddove ha valorizzato la "data valore quota” anziché considerare la “data operazione” del 1° ottobre 2019, dall'altro chiarisce definitivamente che, alla data in cui sono state rese le dichiarazioni (25.10.2019), il CP non poteva essere a conoscenza dell'avvenuto versamento delle quote di TFR al Fondo, essendo tale dato visibile solo dal mese di novembre 2019.
Ciò chiarito, resta da accertare se CP potesse legittimamente fondare le proprie dichiarazioni esclusivamente sul prospetto previdenziale personale per denunciare il presunto mancato versamento del TFR o se, come sostenuto dalla Società, avesse l'obbligo di svolgere verifiche più approfondite, tenuto conto del suo ruolo sindacale e della responsabilità di rappresentare le istanze collettive dei lavoratori.
Il licenziamento di un lavoratore con incarichi sindacali per dichiarazioni rese pubblicamente è un tema particolarmente delicato, che vede il bilanciamento tra il diritto di critica e la tutela dell'immagine e dell'organizzazione dell'azienda.
La Corte di Cassazione ha più volte evidenziato come la legittimità del licenziamento dipenda da una serie di fattori, tra cui la veridicità delle affermazioni, il rispetto del principio di continenza e l'elemento soggettivo del lavoratore.
La giurisprudenza riconosce al sindacalista un diritto di critica rafforzato rispetto agli altri lavoratori, in quanto rientra nelle sue prerogative la tutela dei diritti dei colleghi e la denuncia di eventuali problematiche aziendali. Tuttavia, tale diritto non è assoluto e deve rispettare i limiti della verità sostanziale dei fatti e della correttezza formale.
In particolare, con la sentenza n. 1876/2018, la Suprema Corte ha precisato: "non può parlarsi in assoluto di una scriminante sindacale che legittimi ogni comportamento svolto all'interno dell'impresa dal lavoratore nell'ambito di una attività sindacale, pur costituzionalmente tutelata, essendo noti i limiti sia esterni che interni al suo svolgimento (cfr. da ultimo Cass. n. 24652/15). D'altro canto l'esercizio del diritto di critica, parimenti costituzionalmente tutelato, incontra, all'interno del rapporto di lavoro, limiti non dissimili da quelli da quelli previsti in generale per la manifestazione del pensiero, e cioè quello della continenza formale, attinente il modo di esposizione del pensiero critico, e quello della continenza sostanziale, attinente la veridicità, pur valutata secondo il parametro soggettivo della verità percepita dall'autore, dei fatti denunciati (cfr. da ultimo Cass. n.
4527/18)...i fatti narrati devono appunto corrispondere alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva e...l'esposizione dei fatti deve avvenire in modo misurato, cioè deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari all'esercizio del diritto di critica (Cass. n. 22375 del 2017, Cass., n. 23798 del 2007). Tali limiti debbono essere valutati con particolare rigore laddove la critica sia avanzata nell'ambito di una azione sindacale (cfr. Cass. n. 15443 del 2013)". sono avvenute in un contesto di Nel caso di specie, le dichiarazioni del CP mobilitazione sindacale ed è comunque emerso, all'esito proprio dell
'approfondimento insistito dalla reclamante, che alla data delle interviste il ricorrente non poteva ancora avere piena conoscenza dell'avvenuto versamento delle quote TFR, in quanto l'accredito non era ancora visibile sulla sua posizione previdenziale;
era dunque soggettivamente convinto della veridicità delle sue affermazioni, sebbene si siano poi rivelate inesatte.
Anche l'affermazione ripetuta dalla società secondo cui la "Data Operazione" al
1° ottobre costituirebbe la riprova della consapevolezza da parte di CP dell'avvenuto versamento anteriormente alle contestate dichiarazioni pubbliche, è stata smentita dal riscontro dato a questa Corte da Previambiente, chiarendo che i versamenti sono diventati visibili solo dopo il 25 ottobre.
Inoltre, la circostanza che CP abbia preso parte alla sottoscrizione del CCNL non è di per sé sufficiente a dimostrare una sua effettiva conoscenza delle modalità di funzionamento del Fondo Previambiente e in particolare delle modalità concrete di versamento e di investimento delle somme accantonate, tanto più in considerazione della complessità dei meccanismi di gestione e accredito delle somme e dalla equivocità delle espressioni utilizzate per dette operazioni, tali da imporre il riportato approfondimento istruttorio in questo grado (si ripete, invocato dalla stessa reclamante), diretto ad acquisire chiarimenti dallo stesso Fondo previambiente. Si può pertanto concludere che CP abbia agito con un livello di diligenza sufficiente, considerato che le sue dichiarazioni si basavano sulle informazioni disponibili ad un dato momento e che il mancato accredito visibile sul prospetto previdenziale poteva ragionevolmente indurlo a credere che i versamenti non fossero stati effettuati.
Inoltre, va tenuto conto del contesto di agitazione sindacale in cui tali notizie sono state apprese: lo sciopero del 25 ottobre 2019 era stato organizzato proprio a causa dei ritardi nel pagamento delle retribuzioni, un fattore che potrebbe aver influito sulla percezione e sull'interpretazione dei fatti da parte del lavoratore.
Triglia del resto fin dalla prima risposta alla contestazione disciplinare del 31 ottobre 2019 ha esposto alla Società di avere avuto notizia del ritardo nei versamenti delle quote di TFR - ivi compresa quella posta volontariamente a carico del lavoratore -, dai lavoratori in sciopero e di avere prontamente effettuato una verifica sul proprio conto personale, accedendo via Internet alla pagina dedicata, circostanza come detto riscontrata ora dai chiarimenti resi dal Fondo previdenziale sulla data di effettiva visibilità sulle singole posizioni dei lavoratori.
Non assume decisivo rilievo in contrario il rilievo della Società secondo cui CP avrebbe dovuto secondo correttezza e buona fede, prima di effettuare quelle dichiarazioni, assumere informazioni dalla società o dal fondo Previambiente,
poiché alla stregua della giurisprudenza in materia e tenuto conto del sotteso bilanciamento di interessi la condotta del lavoratore- sindacalista può giustificare il licenziamento solo ove risulti, con la dovuta certezza e il rigore rimarcato in giurisprudenza, la piena consapevolezza del dichiarante della non veridicità dei fatti esposti.
In tale quadro, il comportamento di CP non può essere qualificato come negligente o intenzionalmente lesivo nei confronti dell'azienda.
Il licenziamento del CP deve, quindi, ritenersi illegittimo, in quanto le sue dichiarazioni, pur rivelatesi inesatte alla luce delle successive verifiche, erano fondate su una plausibile rappresentazione soggettiva della realtà al momento della loro esternazione;
il lavoratore ha agito nell'esercizio del diritto di critica sindacale, che la giurisprudenza riconosce come scriminante, purché le affermazioni rientrino nei limiti della continenza formale e sostanziale.
L'erronea convinzione di CP non può essere considerata frutto di dolo o colpa grave, ma piuttosto il risultato di una legittima interpretazione dei dati a sua disposizione, anche considerando il clima di agitazione sindacale e i ritardi nei pagamenti delle retribuzioni che avevano motivato lo sciopero.
Sulla base di questi elementi, la condotta del lavoratore non integra un inadempimento contrattuale tale da giustificare il licenziamento;
l'assenza di un intento calunnioso e la mancanza di un pregiudizio effettivo per l'azienda consolidano la valutazione dell'insussistenza del fatto contestato, poichè privo di rilevanza disciplinare.
Alla luce delle argomentazioni esposte, il reclamo proposto da Parte_1
[...] deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, dando atto ai fini del pagamento del contributo unificato che è stata emessa una pronuncia di rigetto del reclamo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di reclamo proposto da Parte_1 contro
Controparte_1 avverso la sentenza n. 486/2022 emessa in data 15 marzo 2022 "
dal Tribunale di Palmi - Sezione Lavoro -, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna il reclamante a rifondere al reclamato le spese del grado, che liquida in € 6.994,00, oltre Iva, cpa e spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Vincenza Barrile;
3) dà atto che è stata emessa una pronuncia di rigetto del reclamo ai fini del pagamento del contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, camera di consiglio del 23.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti)
N. 189/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: :
1) dott. Marialuisa Crucitti Presidente
Consigliere rel. 2) dott. Eugenio Scopelliti
Consigliere 3) dott. Maria Carla Arena nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
nel procedimento di reclamo iscritto al n. 189/2022 R.G. L., vertente tra
Parte_1 P. IVA P.IVA 1 ), rappresentata e difesa dall'avv.
Alessandro Cortese (c.f.: C.F. 1 pec:
Email_1
reclamante e
rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Vincenza Barrile Controparte_1 '
(c.f.: C.F. 2 ; pec: Email_2
reclamato
Conclusioni
Parte_1
In accoglimento del presente reclamo riformi la sentenza numero 468 2022 emessa dal tribunale lavoro di Palmi in data 15/03/2022 a conclusione del giudizio di opposizione con rito Fornero R.G. 1113/2021, accertando la legittimità del licenziamento irrogato dalla società Parte_1 e viceversa, rigettando la domanda proposta dal sig. Controparte_1 perché infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio;
b) in via subordinata, dichiari risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e riconoscere al ricorrente l'indennità risarcitoria nella misura minima prevista dal V comma dell'art 18 della L. 300/1970. Con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio>.
Triglia:
Parte_1 destituito di ogni< voglia rigettare il reclamo avanzato dalla fondamento sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 486/2022 emessa dal Tribunale di Palmi - Sezione Lavoro, in persona del dott. Carlo Gabutti, il 15/03/2022 nel giudizio n. 1113/2021 R.G.;
- Nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ecc. ma Corte adita non dovesse ritenere di dover disporre la reintegrazione dell'odierno reclamato nel posto di lavoro precedentemente occupato, si chiede che voglia condannare la reclamante al pagamento di una indennità risarcitoria omnicomprensiva Parte_1
determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
Parte_1- In via gradata, condannare la società al pagamento in favore dell'odierno reclamato di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- In via ulteriormente gradata, in caso che venga ritenuta la sussistenza di giustificato motivo soggettivo, ma non della giusta causa, condannare la Parte_1
[...] a corrispondere quanto dovuto a titolo di mancato preavviso, con interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo;
Voglia, altresì, condannare la società opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data del licenziamento e fino a quella dell'effettiva reintegrazione del CP nel posto di lavoro.
- Con condanna, in ogni caso, del datore di lavoro, società Parte_1 in persona del legale rappresentante, alle spese di lite ed al compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Svolgimento del processo.
Con ricorso presentato al Tribunale di Palmi, Controparte_1 impugnava il provvedimento di licenziamento per giusta causa, irrogatogli dalla società datrice di lavoro in data 29 novembre 2019, a seguito di dichiarazioni rilasciate dallo stesso nel corso di interviste video a diverse testate giornalistiche, in particolare affermando a che "l'azienda non versa da oltre cinque mesi il TFR ai fondi".
La società Parte_1 contestava tale dichiarazione, ritenendola lesiva della propria immagine e reputazione, nonché oggettivamente non veritiera.
Il Tribunale di primo grado, accogliendo il ricorso del lavoratore, dichiarava l'illegittimità del licenziamento, rilevando che non vi fosse prova certa della consapevolezza, da parte del CP, dell'avvenuto versamento delle quote di TFR.
La società proponeva opposizione avverso tale pronuncia, che veniva respinta con sentenza n. 468/2022, oggetto di reclamo.
Il primo giudice ha in via preliminare richiamato la giurisprudenza in materia
(scriminante del diritto di critica considerata anche la veste di rappresentante sindacale), in forza della quale :
-"denunciare l'omesso pagamento dei contributi durante uno sciopero rappresenta una condotta estranea all'esercizio del diritto di critica solo se trattasi di falsità nota al dichiarante e dunque calunniosa. Rispetto alla legittimità delle esternazioni...i fatti narrati devono appunto corrispondere alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva...";
- per principio consolidato (Cass 17689/2022 con richiamo a Cass. n. 25799 del
2019; n. 22375 del 2017; n. 4125 del 2017; n. 996 del 2017; n. 14249 del 2015; n.
8077 del 2014; n. 6501 del 2013) la denuncia di fatti di potenziale rilievo penale 66
accaduti in azienda non possa di per sé integrare giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, soggettivo a condizione che non emerga il carattere calunnioso della denuncia medesima, che richiede la consapevolezza da parte del lavoratore della non veridicità di quanto denunciato e, quindi, la volontà di accusare il datore di lavoro di fatti mai accaduti o dallo stesso non commessi, e purché il lavoratore si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti " 66
In fatto, il GL ha ritenuto che "nel caso in esame, contrariamente a quanto affermato dalla difesa di parte convenuta non è emersa la prova che il ricorrente fosse a conoscenza del pagamento da parte della società delle quote di TFR e dunque che la dichiarazione fosse soggettivamente falsa, ovvero ritenuta tale dal dichiarante" in quanto dalla documentazione prodotta in atti emerge che alla data del 25.10.2019 in cui è stato segnalato l'inadempimento da parte del datore di lavoro nelle interviste video, il versamento non risultava ancora accreditato al lavoratore e, pertanto, il datore di lavoro risultava ancora moroso.
Avverso la sentenza ha proposto reclamo la Società Ecologia Oggi, deducendo che il Tribunale nel valutare la condotta del CP non avrebbe considerato il funzionamento del Fondo Previdenziale Previambiente e il rapporto trilaterale tra azienda, fondo e lavoratore.
In particolare, la Società ha evidenziato che:
la “Data operazione” indicata nella schermata previdenziale del lavoratore è la data in cui il fondo ha registrato e accreditato le somme sulla posizione individuale del dipendente e non coincide mai con la data effettiva di versamento da parte dell'azienda, ma è sempre posticipata per ragioni legate ai tempi di gestione interna del fondo;
tant'è che, come documentato dalle distinte dei bonifici, la Società aveva versato sempre tempestivamente le quote di TFR;
CP avrebbe pertanto dovuto verificare con maggiore diligenza lo stato dei versamenti del TFR, prima di accusare pubblicamente l'azienda di un presunto inadempimento, ben sapendo che la "Data operazione" non coincideva con la data effettiva del versamento da parte del datore di lavoro;
avrebbe dovuto chiedere informazioni direttamente all'azienda per appurare la reale situazione contabile;
in qualità di sindacalista e firmatario del CCNL di settore, CP era a conoscenza del funzionamento del fondo e della differenza tra le due date;
se avesse agito con correttezza e buona fede, avrebbe scoperto che i versamenti erano stati regolarmente effettuati e non avrebbe diffuso informazioni errate.
La Società ha poi evidenziato che il Tribunale avrebbe valorizzato, erroneamente, le date di registrazione delle somme indicate alla voce "data valore quota" nel prospetto previdenziale del lavoratore (31 ottobre e 29 novembre 2019), senza considerare che la “Data Operazione" (data in cui il Fondo ha accreditato i versamenti effettuati dal datore) indicava la data del 1° ottobre 2019; dagli stessi documenti depositati dal lavoratore si evinceva, quindi, che allorquando è stata rilasciata la dichiarazione (25.10.2019), il CP aveva piena conoscenza dell'avvenuto versamento delle quote. Al riguardo la Società aveva richiesto che fosse acquisita un'informazione ufficiale dal Fondo Previambiente per determinare con esattezza quando CP aveva avuto accesso all'informazione sull'avvenuto versamento;
tuttavia, il Tribunale ha rifiutato questa richiesta senza fornire alcuna motivazione.
La società ha ribadito che il comportamento di CP avrebbe leso irreparabilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, giustificando la massima sanzione disciplinare, atteso che le dichiarazioni pubbliche di CP avevano arrecato un grave danno reputazionale all'azienda, generando allarme tra i lavoratori e diffondendo informazioni inesatte attraverso i media;
ha chiesto, dunque, la riforma della sentenza con il riconoscimento della legittimità del licenziamento, o in subordine, la conversione della reintegrazione in un indennizzo economico.
Ha resistito l'appellato, alla stregua delle ragioni esposte in primo grado e deducendo che risultava documentalmente che i versamenti, pur se effettuati antecedentemente dal datore di lavoro, venivano contabilizzati solo il 31/10/2019
sicchè al momento in cui ha reso le dichiarazioni egli non ne poteva avere conoscenza.
Con provvedimento del 12 aprile 2024, il Collegio ha ritenuto ammissibile l'ordine di esibizione richiesto dalla società appellante, disponendo:
l'acquisizione di ulteriori informazioni dal Fondo di Previdenza Previambiente, con particolare riferimento alle date in cui il Fondo ha reso visibili, sulla posizione personale del CP , consultabile dal lavoratore attraverso le credenziali d'accesso in suo possesso, l'avvenuto accredito delle quote di Tfr versate dalla società datrice con riferimento alle mensilità di retribuzione dei mesi di maggio, giugno, luglio "
ed agosto 2019;
di chiarire in relazione al “Dettagli delle operazioni” consultabile dai lavoratori iscritti il significato dei termini “data operazione” e data “valore quota”; di trasmettere il documento contrattuale ed eventuali comunicazioni esplicative intercorse tra il Fondo e Controparte_1 ai fini della corretta lettura dei dati consultabili dai lavoratori iscritti mediante credenziali d'accesso.
In data 3 maggio 2024, Previambiente ha riscontrato la richiesta, certificando che i contributi in questione sono stati resi visibili sulla posizione del lavoratore nel corso del mese di novembre 2019. Con decreto ex art. 127 ter, ritualmente comunicato alle parti, veniva concesso termine per il deposito di note conclusive, disponendo la trattazione scritta dell'udienza.
Sono state depositate note nel termine del 27 febbraio 2025 e la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 23.5.2025.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Palmi ha respinto l'opposizione della società Parte_1 ritenendo che, al momento delle dichiarazioni (25 ottobre 2019), i versamenti non risultavano ancora accreditati nel fondo previdenziale, rendendo plausibile la convinzione del lavoratore sulla veridicità delle sue affermazioni.
La sentenza ha quindi riconosciuto la scriminante del diritto di critica sindacale, escludendo la rilevanza disciplinare della condotta, consistita nell'avere il CP, segretario provinciale del sindacato Pt_2 in occasione dello sciopero svoltosi in data 25.10.2019, rilasciato interviste a diverse emittenti televisive Telemia;
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Graziano Tomarchio TV Calabria Reportage;
LaC News 24 - durante le quali dichiarava - “Abbiamo scoperto che da cinque mesi (la società) non versa il TFR ai fondi (...) abbiamo visto che il TFR è da cinque mesi che non ci viene versato ai
Fondi"; per detta affermazione, in data 29.11.2019, è stato destinatario del licenziamento senza preavviso ex Art. 68 lettera f) del CCNL Servizi Ambientali
(Cisambiente).
CP ha sempre sostenuto che le affermazioni relative al mancato versamento del
TFR ai fondi previdenziali fossero veritiere nel momento in cui sono state rilasciate, poiché alla data del 25 ottobre 2019ancora non risultavano accreditate al fondo
Previambiente le quote relative ai mesi di maggio, giugno, tredicesima, luglio, agosto e settembre;
tanto era riscontrato dalla consultazione del prospetto personale del fondo, che dimostrava come tali accrediti fossero stati registrati solo successivamente, rispettivamente il 31 ottobre 2019 e il 29 novembre 2019.
Inoltre, una comunicazione ufficiale del fondo Previambiente datata 9 gennaio 2020 confermerebbe il ritardo nei versamenti.
La conclusione del ricorrente è che nel momento in cui ha reso la dichiarazione,
non poteva avere conoscenza dell'avvenuto versamento delle quote da parte della
Società.
Di contro, la società Parte _1 ha difeso la legittimità del licenziamento sostenendo che le dichiarazioni rilasciate dal lavoratore fossero oggettivamente false e lesive dell'immagine aziendale poiché, come documentato dalle distinte di bonifico, i versamenti di che trattasi erano stati sempre effettuati regolarmente e nei tempi previsti dal regolamento del fondo previdenziale Previambiente.
Ha insistito sul fatto che CP fosse ben a conoscenza del funzionamento del
Fondo anche perché figurava tra i sottoscrittori per la sigla sindacale Pt_2 del contratto collettivo nazionale di settore cui il fondo previdenziale è collegato;
in ogni caso aveva l'onere di verificare con maggiore diligenza la veridicità delle sue affermazioni prima di rilasciare dichiarazioni pubbliche accusatorie nei confronti dell'azienda.
Pur nella consapevolezza che la "Data operazione" del fondo non coincideva con la data di versamento del TFR da parte dell'azienda, il lavoratore non aveva effettuato alcuna verifica diretta con l'azienda, limitandosi a consultare la sua posizione previdenziale online.
Sempre con riferimento alla consapevolezza da parte del CP dell'avvenuto versamento del TFR, Parte_1 ha ribadito che dai documenti prodotti in giudizio (tra cui gli stessi prospetti previdenziali prodotti dal lavoratore) risultava che la "Data Operazione" relativa a questi versamenti era fissata al 1° ottobre 2019, quindi ben 25 giorni prima delle affermazioni del lavoratore.
CP, quindi, avrebbe avuto piena consapevolezza del fatto che i versamenti erano stati effettuati, omettendo deliberatamente di dare tale informazione,
diffondendo pubblicamente notizie false.
Così riportate le contrapposte difese, osserva il Collegio che in questo grado è stato dato sfogo all' istanza istruttoria già avanzata al Tribunale dalla società (senza esito) e ora insistita nel reclamo, diretta all'acquisizione di informazioni ufficiali dal Fondo Previambiente.
Secondo la reclamante tale ordine era necessario "per fugare ogni dubbio" "
ritenendo il "Fondo di Previdenza Previambiente, unico soggetto che ne è in possesso, di fornire informazioni in ordine alle date in cui il Fondo medesimo aveva reso visibile e conoscibile sulla posizione personale del sig. CP l'avvenuto accredito delle quote di Tfr versate dalla Parte_1 ma il Tribunale aveva ritenuto di non effettuare "tale senza alcuna motivazione sul punto decisivo approfondimento d'indagine e, quindi, di non ricercare la verità materiale Ebbene, in risposta all'anzidetta richiesta di informazioni, il Fondo Previambiente ha chiarito che "i contributi in questione sono rientrati nella valorizzazione di ottobre 2019 pertanto visibili sulla posizione dell'aderente nel corso del mese di novembre 2019", che la data operazione “è la data nella quale si è registrata nei sistemi del fondo l'operazione in questione (qualunque essa sia)", che la data valore quota indica, invece, “la data di investimento degli importi con il valore quota del mese di riferimento in cui si è potuto effettuare l'investimento".
Il riscontro offerto da Previambiente, se da un lato conferma quanto sostenuto dalla
Società Ecologia Oggi, ovvero, che il primo giudice è incorso in errore laddove ha valorizzato la "data valore quota” anziché considerare la “data operazione” del 1° ottobre 2019, dall'altro chiarisce definitivamente che, alla data in cui sono state rese le dichiarazioni (25.10.2019), il CP non poteva essere a conoscenza dell'avvenuto versamento delle quote di TFR al Fondo, essendo tale dato visibile solo dal mese di novembre 2019.
Ciò chiarito, resta da accertare se CP potesse legittimamente fondare le proprie dichiarazioni esclusivamente sul prospetto previdenziale personale per denunciare il presunto mancato versamento del TFR o se, come sostenuto dalla Società, avesse l'obbligo di svolgere verifiche più approfondite, tenuto conto del suo ruolo sindacale e della responsabilità di rappresentare le istanze collettive dei lavoratori.
Il licenziamento di un lavoratore con incarichi sindacali per dichiarazioni rese pubblicamente è un tema particolarmente delicato, che vede il bilanciamento tra il diritto di critica e la tutela dell'immagine e dell'organizzazione dell'azienda.
La Corte di Cassazione ha più volte evidenziato come la legittimità del licenziamento dipenda da una serie di fattori, tra cui la veridicità delle affermazioni, il rispetto del principio di continenza e l'elemento soggettivo del lavoratore.
La giurisprudenza riconosce al sindacalista un diritto di critica rafforzato rispetto agli altri lavoratori, in quanto rientra nelle sue prerogative la tutela dei diritti dei colleghi e la denuncia di eventuali problematiche aziendali. Tuttavia, tale diritto non è assoluto e deve rispettare i limiti della verità sostanziale dei fatti e della correttezza formale.
In particolare, con la sentenza n. 1876/2018, la Suprema Corte ha precisato: "non può parlarsi in assoluto di una scriminante sindacale che legittimi ogni comportamento svolto all'interno dell'impresa dal lavoratore nell'ambito di una attività sindacale, pur costituzionalmente tutelata, essendo noti i limiti sia esterni che interni al suo svolgimento (cfr. da ultimo Cass. n. 24652/15). D'altro canto l'esercizio del diritto di critica, parimenti costituzionalmente tutelato, incontra, all'interno del rapporto di lavoro, limiti non dissimili da quelli da quelli previsti in generale per la manifestazione del pensiero, e cioè quello della continenza formale, attinente il modo di esposizione del pensiero critico, e quello della continenza sostanziale, attinente la veridicità, pur valutata secondo il parametro soggettivo della verità percepita dall'autore, dei fatti denunciati (cfr. da ultimo Cass. n.
4527/18)...i fatti narrati devono appunto corrispondere alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva e...l'esposizione dei fatti deve avvenire in modo misurato, cioè deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari all'esercizio del diritto di critica (Cass. n. 22375 del 2017, Cass., n. 23798 del 2007). Tali limiti debbono essere valutati con particolare rigore laddove la critica sia avanzata nell'ambito di una azione sindacale (cfr. Cass. n. 15443 del 2013)". sono avvenute in un contesto di Nel caso di specie, le dichiarazioni del CP mobilitazione sindacale ed è comunque emerso, all'esito proprio dell
'approfondimento insistito dalla reclamante, che alla data delle interviste il ricorrente non poteva ancora avere piena conoscenza dell'avvenuto versamento delle quote TFR, in quanto l'accredito non era ancora visibile sulla sua posizione previdenziale;
era dunque soggettivamente convinto della veridicità delle sue affermazioni, sebbene si siano poi rivelate inesatte.
Anche l'affermazione ripetuta dalla società secondo cui la "Data Operazione" al
1° ottobre costituirebbe la riprova della consapevolezza da parte di CP dell'avvenuto versamento anteriormente alle contestate dichiarazioni pubbliche, è stata smentita dal riscontro dato a questa Corte da Previambiente, chiarendo che i versamenti sono diventati visibili solo dopo il 25 ottobre.
Inoltre, la circostanza che CP abbia preso parte alla sottoscrizione del CCNL non è di per sé sufficiente a dimostrare una sua effettiva conoscenza delle modalità di funzionamento del Fondo Previambiente e in particolare delle modalità concrete di versamento e di investimento delle somme accantonate, tanto più in considerazione della complessità dei meccanismi di gestione e accredito delle somme e dalla equivocità delle espressioni utilizzate per dette operazioni, tali da imporre il riportato approfondimento istruttorio in questo grado (si ripete, invocato dalla stessa reclamante), diretto ad acquisire chiarimenti dallo stesso Fondo previambiente. Si può pertanto concludere che CP abbia agito con un livello di diligenza sufficiente, considerato che le sue dichiarazioni si basavano sulle informazioni disponibili ad un dato momento e che il mancato accredito visibile sul prospetto previdenziale poteva ragionevolmente indurlo a credere che i versamenti non fossero stati effettuati.
Inoltre, va tenuto conto del contesto di agitazione sindacale in cui tali notizie sono state apprese: lo sciopero del 25 ottobre 2019 era stato organizzato proprio a causa dei ritardi nel pagamento delle retribuzioni, un fattore che potrebbe aver influito sulla percezione e sull'interpretazione dei fatti da parte del lavoratore.
Triglia del resto fin dalla prima risposta alla contestazione disciplinare del 31 ottobre 2019 ha esposto alla Società di avere avuto notizia del ritardo nei versamenti delle quote di TFR - ivi compresa quella posta volontariamente a carico del lavoratore -, dai lavoratori in sciopero e di avere prontamente effettuato una verifica sul proprio conto personale, accedendo via Internet alla pagina dedicata, circostanza come detto riscontrata ora dai chiarimenti resi dal Fondo previdenziale sulla data di effettiva visibilità sulle singole posizioni dei lavoratori.
Non assume decisivo rilievo in contrario il rilievo della Società secondo cui CP avrebbe dovuto secondo correttezza e buona fede, prima di effettuare quelle dichiarazioni, assumere informazioni dalla società o dal fondo Previambiente,
poiché alla stregua della giurisprudenza in materia e tenuto conto del sotteso bilanciamento di interessi la condotta del lavoratore- sindacalista può giustificare il licenziamento solo ove risulti, con la dovuta certezza e il rigore rimarcato in giurisprudenza, la piena consapevolezza del dichiarante della non veridicità dei fatti esposti.
In tale quadro, il comportamento di CP non può essere qualificato come negligente o intenzionalmente lesivo nei confronti dell'azienda.
Il licenziamento del CP deve, quindi, ritenersi illegittimo, in quanto le sue dichiarazioni, pur rivelatesi inesatte alla luce delle successive verifiche, erano fondate su una plausibile rappresentazione soggettiva della realtà al momento della loro esternazione;
il lavoratore ha agito nell'esercizio del diritto di critica sindacale, che la giurisprudenza riconosce come scriminante, purché le affermazioni rientrino nei limiti della continenza formale e sostanziale.
L'erronea convinzione di CP non può essere considerata frutto di dolo o colpa grave, ma piuttosto il risultato di una legittima interpretazione dei dati a sua disposizione, anche considerando il clima di agitazione sindacale e i ritardi nei pagamenti delle retribuzioni che avevano motivato lo sciopero.
Sulla base di questi elementi, la condotta del lavoratore non integra un inadempimento contrattuale tale da giustificare il licenziamento;
l'assenza di un intento calunnioso e la mancanza di un pregiudizio effettivo per l'azienda consolidano la valutazione dell'insussistenza del fatto contestato, poichè privo di rilevanza disciplinare.
Alla luce delle argomentazioni esposte, il reclamo proposto da Parte_1
[...] deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, dando atto ai fini del pagamento del contributo unificato che è stata emessa una pronuncia di rigetto del reclamo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di reclamo proposto da Parte_1 contro
Controparte_1 avverso la sentenza n. 486/2022 emessa in data 15 marzo 2022 "
dal Tribunale di Palmi - Sezione Lavoro -, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna il reclamante a rifondere al reclamato le spese del grado, che liquida in € 6.994,00, oltre Iva, cpa e spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Vincenza Barrile;
3) dà atto che è stata emessa una pronuncia di rigetto del reclamo ai fini del pagamento del contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, camera di consiglio del 23.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti)