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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/06/2024, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
N. 1322/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 25.4.2024 da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. SARDU CRISTINA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DEMONTIS SARA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 25.4.2024, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ovunque la propria dimora con impegno a darsi vicendevolmente comunicazione dell'eventuale variazione di domicilio/residenza.
2. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
pagina 1 di 6 3. La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori secondo i principi dell'affidamento Per_1
condiviso. Essi le daranno in ugual misura cura, educazione ed istruzione.
4. avrà collocamento presso la madre, nella casa familiare in comproprietà ai coniugi, sita in Per_1
Sassari al Viale Trento n° 2 che resterà a lei assegnata sino a quando non le verrà intestata la quota di proprietà del marito, secondo quanto disposto nel successivo punto bb).
5. Il padre provvederà al mantenimento di , inizialmente, con un assegno mensile di € 300,00 Per_1
euro rivalutabile su base ISTAT che verserà in favore della madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese. Tale importo tiene conto delle iniziali difficoltà del padre derivate dalla necessità di reperire una nuova abitazione e, con decorrenza del mese di giugno 2024, verrà aumentato ad € 400,00 mensili, da corrispondersi con le medesime modalità sopra descritte.
6. L'assegno unico universale verrà riscosso integralmente dalla madre collocataria.
7. Entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia secondo le indicazioni delle Linee Guida del CNF datate 29 novembre 2017 che le parti dichiarano di conoscere e che si allegano al presente ricorso.
8. Il padre potrà vedere e tenere con sé per due giorni infrasettimanali (lunedì e mercoledì) Per_1 dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00 quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre, nonché a fine settimana alternati dalle ore 19 del venerdì sino alle ore 20 della domenica quando la riporterà a casa della madre.
9. Al fine di preservare le consuetudini di sarà il padre, come tutt'ora, ad accompagnare a Per_1
scuola ogni mattina la bambina, tranne il martedì ed il venerdì.
10. Per quanto riguarda i periodi di vacanza, i tempi di permanenza di presso l'uno o l'altro Per_1 genitore seguiranno il criterio dell'alternanza, al fine di consentire a ciascun genitore di trascorrere del tempo con la figlia e di poter gestire liberamente le giornate in cui la figlia si troverà presso l'altro genitore. In particolare, per le festività natalizie, starà con il padre sempre i giorni 24 dicembre Per_1
e il 1° gennaio, e con la madre il 25 ed il 31 dicembre. Resta inteso che dal prossimo anno
(Capodanno 2025) i genitori alterneranno tra loro la giornata del 31 e quella del 1° gennaio.
11. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia due settimane, anche non consecutive, che i genitori concorderanno (compatibilmente con le rispettive ferie lavorative) entro il giorno 30 giugno di ogni anno.
12. Entrambi i coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità validi per l'espatrio”.
13. Il presente accordo avrà esecuzione dal momento della sottoscrizione.
pagina 2 di 6 Accordo patrimoniale aa) Al fine di dare un definitivo assetto patrimoniale alla famiglia, volendo sciogliere la comunione sull'immobile in comproprietà, i coniugi sono addivenuti al seguente accordo patrimoniale: bb) Il OR si impegna a trasferire alla coniuge GN , che accetta, la Parte_2 Parte_1
sua quota di proprietà, pari al 50%, di:
- abitazione sita in Sassari al Viale Trento n° 2/B, e precisamente l'appartamento posto al quinto piano del corpo T/3, servito dalla scala3, avente ingresso dal portoncino a destra per chi salite le scale, giunge sul relativo pianerottolo, composto da ingresso, cucina con dispensa, sala, quattro camere, bagno e terrazza a livello, confinante con cortile del fabbricato, con pianerottolo e vano scala e con proprietà salvo altri o aventi causa, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Sassari al Per_2
FG 87, mappale 1400 sub 10, Viale Trento n° 2, piano 5, zona censuaria 2, cat. A/2, classe 2, vani 8, rendita euro 1.363,45.
- Autorimessa , da considerarsi pertinenza dell'appartamento sopra descritto, posta al piano seminterrato del corpo di scala 2, distinto con il n° 11, della superficie catastale di metri quadrati
15(mq 15), avente accesso dalla seconda serranda a destra per chi scendendo la rampa di accesso alle autorimesse percorre lo spazio di manovra, confinante con cortile del fabbricato, con proprietà
e con proprietà , salvo altri o aventi causa, distinta al Catasto Fabbricati del Per_2 Per_3
Comune di Sassari al FG 87, mappale 1400 subalterno 44, Viale Trento n° 2, piano S1, zona censuaria
2, Categoria C/6, classe 5, consistenza mq 15, rendita euro 123,95.
- Il tutto come da planimetrie che si allegano quali doc. 1 e 2 cc) L'immobile in oggetto è pervenuto ai ricorrenti giusto atto pubblico Notaio in data 29 Per_4
settembre 2016 Rep. 19257, Racc. 15036 (doc. 3) dd) I lavori di costruzione del fabbricato cui fanno parte le porzioni in oggetto, sono stati autorizzati dal Comune di Sassari con licenza di costruzione n. 101 rilasciata in data 10 maggio 1968 e che, successivamente a tale data, non sono intervenute trasformazioni o modificazioni per le quali sarebbe stato necessario il rilascio di licenza o concessione edilizia o permesso di costruire ovvero la denuncia di inizio attività, precisando che in data 17 febbraio 1971 è stato rilasciato dal Comune di Sassari il
Certificato di abitabilità di quanto in oggetto. ee) Le parti convengono che il corrispettivo del trasferimento, pari ad € 58.314,85 verrà corrisposto con assunzione e/o accollo (occorrendo mediante sostituzione dell'intero finanziamento) a carico della GN della quota, pari al 50% di competenza di , del mutuo ipotecario n° Parte_1 Parte_2
0091-0000-93365257 del 29.09.2016, a suo tempo concesso dalla UNIPOL Banca Spa per l'importo di pagina 3 di 6 € 150.000,00 ed attualmente in essere col (doc.4), con debito residuo Controparte_1 complessivo -alla data del 07.03.2024 pari ad € 116.629,71 (quota del pari ad € 58.314,85). Pt_2
ff) Le parti si impegnano a sottoscrivere l'atto pubblico per il trasferimento dell'immobile più sopra descritto nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione davanti al Notaio che verrà scelto dalla GN , con spese a suo carico. Pt_1
gg) Nello stesso termine di cui sopra le parti si obbligano ad attivare ogni opportuna e necessaria pratica presso la Banca mutuante per dar corso all'attribuzione a carico della GN Pt_1 dell'intero mutuo ipotecario n° 0091-0000-93365257 del 29.09.2016, a suo tempo concesso dalla
UNIPOL Banca Spa per l'importo di € 150.000,00 ed attualmente in essere col Controparte_1
, anche mediante la sostituzione del suddetto finanziamento con un nuovo mutuo ipotecario in capo
[...] alla , al fine di liberare il da ogni inerente obbligazione nei confronti dell'Istituto di Pt_1 Pt_2
credito erogante. hh) Resta inteso tra le parti che nelle more degli adempimenti descritti sub ee) ff) gg), hh) e ii) i ratei semestrali di mutuo saranno comunque ad integrale carico della GN con decorrenza dal 1° Pt_1
gennaio 2024.
ii) L'immobile viene trasferito con tutti gli arredi in esso contenuti, avendo il OR già Pt_2
prelevato quanto di sua proprietà esclusiva. jj) Al contempo, La GN , in proprio quale socia della società MT SHARING SRLS, Parte_1
con sede legale in Sassari, Via Porcheddu, 4, CF-P.IVA si impegna a trasferire al P.IVA_1
coniuge OR , che accetta, le sue quote di proprietà della società predetta MT SHARING Parte_2
SRLS a titolo gratuito, ed il OR si impegna ad accollarsi integralmente il finanziamento n. Pt_2
22731398 in essere con la COMPASS Spa, con debito residuo alla data del 07.03.2024 pari ad €
22.283,46.
L'atto notarile dovrà essere stipulato nello stesso termine di cui sub. ff) e le spese saranno a carico del OR . Pt_2
kk) Le parti dichiarano che con il presente accordo hanno inteso regolare i rapporti giuridici ed economici, anche di natura patrimoniale, riferibili ai coniugi, essendo ciò elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al paragrafo 1.15 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 29.5.2013, e che pertanto, assolte le obbligazioni di cui ai capi relativi all'assetto patrimoniale della famiglia, nulla più devono l'un l'altro in dipendenza del matrimonio. Per tale ragione i coniugi dichiarano sin d'ora che intendono chiedere, in sede di stipula dell'atto pubblico, l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e pagina 4 di 6 da ogni altra tassa di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, nonché da tutte le ulteriori agevolazioni tributarie previste dall'articolo 8, lettera f) della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, come stabilito dalla Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle
Entrate n. 49/E del 16 marzo 2000. ll) Le spese del giudizio sono compensate tra le parti”.
All'udienza del 25.6.2024, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c.,
i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione di trasferimento immobiliare oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data Parte_1 Parte_2
21.7.2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2007, n. 185, P. II,
Serie A), dalla cui unione è nata la figlia (10.3.2011). Per_1
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Considerato altresì, che la parte dell'accordo relativa all'impegno al trasferimento immobiliare non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Sassari in data 21.7.2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune di Sassari – anno 2007, n. 185, P. II, serie A);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 5 di 6 3) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 25.6.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 25.4.2024 da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. SARDU CRISTINA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DEMONTIS SARA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 25.4.2024, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ovunque la propria dimora con impegno a darsi vicendevolmente comunicazione dell'eventuale variazione di domicilio/residenza.
2. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
pagina 1 di 6 3. La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori secondo i principi dell'affidamento Per_1
condiviso. Essi le daranno in ugual misura cura, educazione ed istruzione.
4. avrà collocamento presso la madre, nella casa familiare in comproprietà ai coniugi, sita in Per_1
Sassari al Viale Trento n° 2 che resterà a lei assegnata sino a quando non le verrà intestata la quota di proprietà del marito, secondo quanto disposto nel successivo punto bb).
5. Il padre provvederà al mantenimento di , inizialmente, con un assegno mensile di € 300,00 Per_1
euro rivalutabile su base ISTAT che verserà in favore della madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese. Tale importo tiene conto delle iniziali difficoltà del padre derivate dalla necessità di reperire una nuova abitazione e, con decorrenza del mese di giugno 2024, verrà aumentato ad € 400,00 mensili, da corrispondersi con le medesime modalità sopra descritte.
6. L'assegno unico universale verrà riscosso integralmente dalla madre collocataria.
7. Entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia secondo le indicazioni delle Linee Guida del CNF datate 29 novembre 2017 che le parti dichiarano di conoscere e che si allegano al presente ricorso.
8. Il padre potrà vedere e tenere con sé per due giorni infrasettimanali (lunedì e mercoledì) Per_1 dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00 quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre, nonché a fine settimana alternati dalle ore 19 del venerdì sino alle ore 20 della domenica quando la riporterà a casa della madre.
9. Al fine di preservare le consuetudini di sarà il padre, come tutt'ora, ad accompagnare a Per_1
scuola ogni mattina la bambina, tranne il martedì ed il venerdì.
10. Per quanto riguarda i periodi di vacanza, i tempi di permanenza di presso l'uno o l'altro Per_1 genitore seguiranno il criterio dell'alternanza, al fine di consentire a ciascun genitore di trascorrere del tempo con la figlia e di poter gestire liberamente le giornate in cui la figlia si troverà presso l'altro genitore. In particolare, per le festività natalizie, starà con il padre sempre i giorni 24 dicembre Per_1
e il 1° gennaio, e con la madre il 25 ed il 31 dicembre. Resta inteso che dal prossimo anno
(Capodanno 2025) i genitori alterneranno tra loro la giornata del 31 e quella del 1° gennaio.
11. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia due settimane, anche non consecutive, che i genitori concorderanno (compatibilmente con le rispettive ferie lavorative) entro il giorno 30 giugno di ogni anno.
12. Entrambi i coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità validi per l'espatrio”.
13. Il presente accordo avrà esecuzione dal momento della sottoscrizione.
pagina 2 di 6 Accordo patrimoniale aa) Al fine di dare un definitivo assetto patrimoniale alla famiglia, volendo sciogliere la comunione sull'immobile in comproprietà, i coniugi sono addivenuti al seguente accordo patrimoniale: bb) Il OR si impegna a trasferire alla coniuge GN , che accetta, la Parte_2 Parte_1
sua quota di proprietà, pari al 50%, di:
- abitazione sita in Sassari al Viale Trento n° 2/B, e precisamente l'appartamento posto al quinto piano del corpo T/3, servito dalla scala3, avente ingresso dal portoncino a destra per chi salite le scale, giunge sul relativo pianerottolo, composto da ingresso, cucina con dispensa, sala, quattro camere, bagno e terrazza a livello, confinante con cortile del fabbricato, con pianerottolo e vano scala e con proprietà salvo altri o aventi causa, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Sassari al Per_2
FG 87, mappale 1400 sub 10, Viale Trento n° 2, piano 5, zona censuaria 2, cat. A/2, classe 2, vani 8, rendita euro 1.363,45.
- Autorimessa , da considerarsi pertinenza dell'appartamento sopra descritto, posta al piano seminterrato del corpo di scala 2, distinto con il n° 11, della superficie catastale di metri quadrati
15(mq 15), avente accesso dalla seconda serranda a destra per chi scendendo la rampa di accesso alle autorimesse percorre lo spazio di manovra, confinante con cortile del fabbricato, con proprietà
e con proprietà , salvo altri o aventi causa, distinta al Catasto Fabbricati del Per_2 Per_3
Comune di Sassari al FG 87, mappale 1400 subalterno 44, Viale Trento n° 2, piano S1, zona censuaria
2, Categoria C/6, classe 5, consistenza mq 15, rendita euro 123,95.
- Il tutto come da planimetrie che si allegano quali doc. 1 e 2 cc) L'immobile in oggetto è pervenuto ai ricorrenti giusto atto pubblico Notaio in data 29 Per_4
settembre 2016 Rep. 19257, Racc. 15036 (doc. 3) dd) I lavori di costruzione del fabbricato cui fanno parte le porzioni in oggetto, sono stati autorizzati dal Comune di Sassari con licenza di costruzione n. 101 rilasciata in data 10 maggio 1968 e che, successivamente a tale data, non sono intervenute trasformazioni o modificazioni per le quali sarebbe stato necessario il rilascio di licenza o concessione edilizia o permesso di costruire ovvero la denuncia di inizio attività, precisando che in data 17 febbraio 1971 è stato rilasciato dal Comune di Sassari il
Certificato di abitabilità di quanto in oggetto. ee) Le parti convengono che il corrispettivo del trasferimento, pari ad € 58.314,85 verrà corrisposto con assunzione e/o accollo (occorrendo mediante sostituzione dell'intero finanziamento) a carico della GN della quota, pari al 50% di competenza di , del mutuo ipotecario n° Parte_1 Parte_2
0091-0000-93365257 del 29.09.2016, a suo tempo concesso dalla UNIPOL Banca Spa per l'importo di pagina 3 di 6 € 150.000,00 ed attualmente in essere col (doc.4), con debito residuo Controparte_1 complessivo -alla data del 07.03.2024 pari ad € 116.629,71 (quota del pari ad € 58.314,85). Pt_2
ff) Le parti si impegnano a sottoscrivere l'atto pubblico per il trasferimento dell'immobile più sopra descritto nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione davanti al Notaio che verrà scelto dalla GN , con spese a suo carico. Pt_1
gg) Nello stesso termine di cui sopra le parti si obbligano ad attivare ogni opportuna e necessaria pratica presso la Banca mutuante per dar corso all'attribuzione a carico della GN Pt_1 dell'intero mutuo ipotecario n° 0091-0000-93365257 del 29.09.2016, a suo tempo concesso dalla
UNIPOL Banca Spa per l'importo di € 150.000,00 ed attualmente in essere col Controparte_1
, anche mediante la sostituzione del suddetto finanziamento con un nuovo mutuo ipotecario in capo
[...] alla , al fine di liberare il da ogni inerente obbligazione nei confronti dell'Istituto di Pt_1 Pt_2
credito erogante. hh) Resta inteso tra le parti che nelle more degli adempimenti descritti sub ee) ff) gg), hh) e ii) i ratei semestrali di mutuo saranno comunque ad integrale carico della GN con decorrenza dal 1° Pt_1
gennaio 2024.
ii) L'immobile viene trasferito con tutti gli arredi in esso contenuti, avendo il OR già Pt_2
prelevato quanto di sua proprietà esclusiva. jj) Al contempo, La GN , in proprio quale socia della società MT SHARING SRLS, Parte_1
con sede legale in Sassari, Via Porcheddu, 4, CF-P.IVA si impegna a trasferire al P.IVA_1
coniuge OR , che accetta, le sue quote di proprietà della società predetta MT SHARING Parte_2
SRLS a titolo gratuito, ed il OR si impegna ad accollarsi integralmente il finanziamento n. Pt_2
22731398 in essere con la COMPASS Spa, con debito residuo alla data del 07.03.2024 pari ad €
22.283,46.
L'atto notarile dovrà essere stipulato nello stesso termine di cui sub. ff) e le spese saranno a carico del OR . Pt_2
kk) Le parti dichiarano che con il presente accordo hanno inteso regolare i rapporti giuridici ed economici, anche di natura patrimoniale, riferibili ai coniugi, essendo ciò elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al paragrafo 1.15 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 29.5.2013, e che pertanto, assolte le obbligazioni di cui ai capi relativi all'assetto patrimoniale della famiglia, nulla più devono l'un l'altro in dipendenza del matrimonio. Per tale ragione i coniugi dichiarano sin d'ora che intendono chiedere, in sede di stipula dell'atto pubblico, l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e pagina 4 di 6 da ogni altra tassa di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, nonché da tutte le ulteriori agevolazioni tributarie previste dall'articolo 8, lettera f) della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, come stabilito dalla Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle
Entrate n. 49/E del 16 marzo 2000. ll) Le spese del giudizio sono compensate tra le parti”.
All'udienza del 25.6.2024, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c.,
i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione di trasferimento immobiliare oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data Parte_1 Parte_2
21.7.2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2007, n. 185, P. II,
Serie A), dalla cui unione è nata la figlia (10.3.2011). Per_1
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Considerato altresì, che la parte dell'accordo relativa all'impegno al trasferimento immobiliare non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Sassari in data 21.7.2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune di Sassari – anno 2007, n. 185, P. II, serie A);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 5 di 6 3) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 25.6.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
pagina 6 di 6