TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/11/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
P.U. 181-2/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Cagliari Sezione Prima Civile, composto dai magistrati
Dott. Gaetano Savona Presidente Rel.
Dott. Presidente Giudice
Dott. Giudice Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 181-1/2024 del procedimento unitario per l'apertura della liquidazione giudiziale di
(P. Iva: Controparte_1
), con sede in Assemini, Via Nico Bixio n. 29, domiciliata presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Francesca Curreli, sito in via Arrigo Solmi n. 30 a Cagliari, che la rappresenta e difende in virtù della procura speciale calce al ricorso;
Resistente promosso da
(C.F. ), residente ad Arese;
Parte_1 C.F._1
(C.F. ), residente a [...]; CP_2 C.F._2
(C.F. ), residente a [...]; CP_3 C.F._3
(C.F. ), residente Bovisio Masciago: CP_4 C.F._4
Ricorrenti
e nel procedimento iscritto al numero di ruolo 181-2/ del 2024 del procedimento unitario, per la dichiarazione dello stato di insolvenza ex art. 297 C.C.I.I. di
(P. Iva: Controparte_1
), con sede in Assemini, Via Nico Bixio n. 29, domiciliata presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Francesca Curreli, sito in via Arrigo Solmi n. 30 a Cagliari, che la rappresenta e difende in virtù della procura speciale calce al ricorso;
Resistente promosso da
(C.F. ), residente a [...]Parte_2 C.F._5
(C.F. ), residente a CP_5 C.F._6 [...]
(C.F. , residente a [...]CP_6 C.F._7
NE LI (C.F. ), residente a [...]C.F._8
MU MO (C.F. , residente a [...]C.F._9
(C.F. ), residente a [...]Controparte_7 C.F._10
(C.F. ), residente a [...]CP_8 C.F._11
SE IA (C.F. ), residente a [...]C.F._12
SE MA (C.F. ), residente a C.F._13 [...]
(C.F. , residente a [...]CP_9 C.F._14
(C.F. ), residente a Uta, CP_10 C.F._15 tutti elettivamente domiciliati in Cagliari, nella via Ariosto 11, presso lo studio dell'Avv. Rossana Perra che li rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento di
(C.F. ), residente in Cagliari, Parte_3 C.F._16 elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Ariosto 11, presso lo studio dell'Avv.
Rossana Perra) che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti, in calce all'atto di intervento;
e
(C.F. ), residente in Uta, elettivamente CP_11 C.F._17 domiciliato in Uta, nella Via Giolitti n. 3/A, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Diana, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, allegato all'atto di intervento;
nonché
(C.F. ), residente in [...]; Controparte_12 C.F._18
(C.F. ), residente in [...]CP_13 C.F._19
MA ON (C.F. ), residente a [...]; C.F._20
(C.F. ), residente a [...]; CP_14 C.F._21
(C.F. , residente ad Assemini;
Controparte_15 C.F._22 (C.F. ), residente ad Assemini;
Controparte_16 C.F._23
(C.F. ), residente a [...]; Parte_4 C.F._24
(C.F. ), residente a [...]; Parte_5 C.F._25
(C.F. ), residente a Capoterra, CP_17 C.F._26 tutti elettivamente domiciliati a Cagliari, in via Donizetti n. 52, presso lo studio dell'avv. Lucia Casu che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale posta in calce all'atto di intervento;
Parti intervenute nonché
Controparte_18
CP_19
; Controparte_20 tutti rappresentati e difeso dall'avv. Roberto Matta, presso il cui studio hanno eletto domicilio;
intervenuti
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore,
A) premesso che:
1. con ricorso depositato in data 28.10.2024, , , Parte_1 CP_2
e , deducendo di essere titolari di crediti da CP_3 Parte_6 lavoro, in qualità di ex dipendenti della società cooperativa resistente, hanno domandato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_7
[...]
1.1. in data 11.12.2024, i ricorrenti hanno dichiarato di desistere dal ricorso e la società cooperativa resistente ha domandato, per l'effetto, l'estinzione del ricorso;
2. in data 02.01.2025, , LI Parte_2 CP_5 CP_6
NE, MO MU, , IA Controparte_7 CP_8
SE, MA SE, hanno richiesto la CP_9 CP_10 dichiarazione dello stato di insolvenza di deducendo Parte_7 anch'essi di essere titolari di crediti di lavoro, cristallizzati in decreti ingiuntivi, in qualità di ex dipendenti della società cooperativa resistente;
3. il contradditorio si è regolarmente costituito, dato l'esito positivo della notifica ex art. 40, comma 6, C.C.I.I. del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla società debitrice, la quale si è costituita in giudizio con memoria difensiva, depositata in data 10.03.2025, deducendo che:
- i ricorrenti hanno stipulato un accordo transattivo con la Controparte_21
(coobbligata in solido al pagamento del trattamento retributivo e
[...] contributivo ai dipendenti della società ricorrente, ai sensi dell'art. 29,
d.lgs. 276/2003, in quanto affidataria del contratto di appalto di servizi nell'ambito del quale i ricorrenti hanno svolto la loro attività lavorativa) in ordine alle somme cristallizzate nei decreti ingiuntivi, versati in atti, rinunciando, al contempo, a ogni pretesa nei confronti di Parte_7
[...]
- la crisi in cui versa è da imputarsi agli inadempimenti della CP_21
, che a decorrere dal maggio 2015 ha corrisposto soltanto in parte
[...]
i corrispettivi dovuti in forza del contratto di affidamenti di servizi sottoscritto con la medesima in data 11.11.2010;
- non corrisponderebbe al vero che i pignoramenti presso terzi intrapresi dagli ex dipendenti nei confronti della , coobbligata CP_21 CP_21 in solido al pagamento delle somme richieste dai ricorrenti, siano risultato infruttuosi, giacché detto esito sarebbero la conseguenza della mancata iscrizione a ruolo dei pignoramenti;
- nel mese di settembre 2023, la è stata sottoposta a Controparte_21 commissariamento da parte della Regione Sardegna e la commissaria, dott.ssa ha ripreso a pagare i dipendenti, impegnandosi a Persona_1 soddisfare le pretese anche di tutti i lavoratori;
- la mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi del 2023 e 2024
è dovuta alla mancata consegna da parte di della Controparte_21 documentazione necessaria alla chiusura del bilancio;
4. sono intervenuti, a sostengo della domanda di accertamento dello stato di insolvenza, in data 14.03.2025, e e, in data Parte_3 CP_11
17.03.2025, e , deducendo, in qualità di ex Controparte_12 CP_13 dipendenti di di essere titolari di crediti di lavoro;
Parte_7
5. alla prima udienza, tenutasi in data 17.03.2025, i difensori , CP_13
IL AN e hanno precisato che i loro assistiti non hanno CP_22 concluso alcun accordo transattivo con e, unitamente Controparte_21 agli altri difensori dei creditori ricorrenti e intervenuti, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre il difensore di ha Parte_7 chiesto un rinvio per poter esaminare gli atti di intervento;
6. nelle more del rinvio concesso, sono stati spiegati ulteriori interventi da parte di ulteriori sei dipendenti della , che hanno, del pari, Parte_7 allegato di essere titolari di crediti di lavoro;
7. alla successiva udienza, tenutasi in data 24.03.2025, il difensore della società resistente ha rappresentato che nessun inadempimento può essere ascritto alla avendo quest'ultima stipulato, in data 30.12.2023, un Parte_7 accordo con la in forza del quale quest'ultima si Controparte_21 impegnava a provvedere al pagamento dei dipendenti ancora attivi nonché degli ex dipendenti, espressamente indicati nella proposta, unitamente a quelli che avevano già ottenuto un decreto ingiuntivo ovvero che avevano avanzato richiesta di adempimento tramite PEC. All'esito, il giudice relatore ha rimesso al collegio la causa per la decisione;
8. nell'ambito del giudizio P.U. 153 del 2025 (riunito al presente procedimento),
è stato sentito il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, quale autorità che ha vigilanza sull'impresa, come prescritto dall'art. 297, comma 4,
C.C.I.I., il quale ha comunicato che «nulla osta a che codesto Tribunale dichiari lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 297 CCII» giacché
«dall'esame della documentazione agli atti risulta che l'attività della cooperativa non rientra tra quelle di cui all'art. 2195 del codice civile e che, pertanto, ad essa non si applica la disciplina fallimentare (e dunque quella relativa alla liquidazione giudiziale) «così come enunciato dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 32992/2026 del 28/11/2023: “a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 112 de 2017, che all'art. 1 comma quarto, qualifica come imprese sociali di diritto le cooperative sociali di cui alla legge 381 del 1991, tali società sono assoggettabili, in caso di insolvenza, esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 14, comma primo, del d.lgs. n. 112 cit., restando pertanto esclusa la sottoposizione al fallimento, prevista in via alternativa dll'art. 2545- terdecies primo comma c.c.”»
B) Rilevato in via preliminare che:
1. sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D. lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della cooperativa resistente è situata ad Assemini (CA), comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
2. la società resistente ha rappresentato che:
(a) i ricorrenti hanno stipulato un accordo transattivo con la CP_21 in ordine alle somme cristallizzate nei decreti ingiuntivi,
[...] versati in atti, rinunciando, al contempo, a ogni pretesa nei confronti di
Parte_7
(b) in ogni caso, nessun inadempimento potrebbe essere ascritto alla
[...]
avendo quest'ultima stipulato, in data 30.12.2023, un accordo Parte_7 con la in forza del quale quest'ultima si Controparte_21 impegnava a provvedere al pagamento dei dipendenti ancora attivi nonché degli ex dipendenti;
2.1. tali argomentazioni difensive si traducano in contestazioni della legittimazione attiva, inidonee, tuttavia, a rendere inammissibile il ricorso giacché:
- quanto alla contestazione compendiata al punto sub 2(a), non tutti i creditori ricorrenti ed intervenuti hanno stipulato degli accordi transattivi con la e, quindi, rinunciato a far valere nei confronti Controparte_21 della società resistente le pretese correlate ai crediti riconosciuti nei decreti ingiuntivi pronunciati in loro favore.
In particolare, la qualità di creditore può essere riconosciuta ai seguenti creditori interventi:
i. , il quale vanta crediti derivanti da rapporto di lavoro Parte_3 subordinato, pari a € 60.791,21 oltre rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione del credito fino al saldo, spese legali
(liquidate in € 1.300) e relativi accessori, portati dal decreto ingiuntivo n. 287/2024, pronunciato dal Tribunale di Cagliari- Sez. lavoro in data
20.05.2024, nell'ambito del procedimento r.g. n. 1291 del 2024 e, dichiarato esecutivo, in data 20.05.2024 per l'importo di € 60.791,21; ii. , la quale, del pari, vanta crediti derivanti da rapporto Controparte_12 di lavoro subordinato, pari a € 14.062,29, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione del credito fino al saldo, spese legali (liquidate in € 567,00) e relativi accessori, portati dal decreto ingiuntivo n. 303/2023, pronunciato dal Tribunale di Cagliari-
Sez. lavoro in data 03.04.2022 e, dichiarato esecutivo, in data
06.10.2023;
iii. , la quale vanta crediti derivanti da rapporto di lavoro CP_13 subordinato portati da titoli esecutivi (d.i. n. 230/2023, pronunciato dal Tribunale di Cagliari-Sez. lavoro in data 03.04.2023 per €
6.263,79 oltre rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione del credito fino al saldo, spese legali e accessori, dichiarato esecutivo, in data 09.07.2024, per la somma di € 1.411,62, per estinzione medio tempore del residuo credito;
d.i. n. 303/2023, pronunciato dal
Tribunale di Cagliari – Sez. lavoro in data 02.05.2023 per € 11.428,16,
e dichiarato esecutivo in data 12.12.2023);
- quanto alla contestazione di cui al punto sub 2(b), trattasi di un patto avente valenza meramente interna, limitata ai rapporti tra la e Parte_7 la e, in quanto tale, inidoneo ad incidere sulle Controparte_21 obbligazioni retributive intercorrenti con i dipendenti ed ex dipendenti della società resistente;
3. ai sensi dell'art. 297, 1° co., CCI, l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza anteriormente all'apertura della liquidazione coatta amministrativa può essere pronunciato esclusivamente nei confronti delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale;
3.1. nel caso di specie, essendo costituita nella forma di Parte_7 società cooperativa sociale ai sensi della legge n. 381/1991, acquista di diritto la qualifica di impresa sociale ex art. 1, comma 4 del d. lgs. n. 112/2017 e, pertanto, come riconosce anche il el proprio parere, è assoggettabile CP_23 esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi dall'art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 112 del 2017 in deroga all'art. 2545-terdecies primo comma, cod. civ a mente del quale “le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale”;
3.2. questo Collegio, infatti, in conformità alla più recente giurisprudenza di legittimità, riconosce alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 112/2017 natura speciale e, quindi, prevalente rispetto a quella dettata dall'art. 2545-terdecies c.c., essendo tesa a regolare in modo organico ed unitario, con una disciplina in parte di favore, le imprese sociali e, conseguentemente, reputa che l'art. 14, comma 1, del richiamato decreto abbia innovato il quadro normativo preesistente determinando l'inapplicabilità dell'art. 2545-terdecies primo comma, cod. civ, alle cooperative sociali (cfr. Cass. civ. Sez. I, 27/10/2023,
n. 29801, Cass. civ. Sez. I, 28/11/2023, n. 32992, Cass. civ. Sez. I,
29/11/2023, n. 33280).
C) Ritenuto nel merito che
1. ai fini della declaratoria di insolvenza di una società cooperativa non sia necessario accertare anche se risultino superate le soglie di cui all'art. 1, c. 2 legge fall. (oggi soglie di cui all'art. 2, c. 1 lett d CCII), come affermato dalla come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 93 del 2022, che, seppur resa nella vigenza della legge fallimentare, deve ritenersi applicabile anche nel quadro normativo introdotto dal CCII, posto che l'attuale disciplina in tema di liquidazione coatta amministrativa è sostanzialmente riproduttiva di quella prevista dalla legge fallimentare;
2. all'esito dell'istruttoria, debba ritenersi dimostrata la condizione di insolvenza della cooperativa resistente, non cogliendo nel segno gli argomenti con cui la ha cercato di confutare il proprio stato di Parte_7 insolvenza.
In particolare, sono in tale sede prive di rilievo le considerazioni svolte in punto di imputabilità dello stato di crisi alla che a Controparte_21 decorrere dal maggio 2015 avrebbe corrisposto soltanto in parte i corrispettivi dovuti, così privando la delle risorse necessarie ad Parte_7 adempiere alle proprie obbligazioni retributive nei confronti dei lavoratori.
Infatti, l'accertamento in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza ha carattere oggettivo e, conseguentemente, sono ad esso estranee valutazione circa la imputabilità o non imputabilità del dissesto.
a. ciò chiarito, sono plurimi gli elementi dai quali è desumibile lo stato di decozione in cui versa la società resistente: a) i decreti ingiuntivi, versati in atti, emessi a favore degli ex dipendenti per crediti di lavoro;
b) l'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, pari a €
4.062.061,72, come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossioni versata in atti;
c) le perdite maturate negli ultimi esercizi pari a 82.873 nel 2022 e 240.678 nel 2021, che hanno reso negativo il patrimonio netto per oltre €
250.000,00, come può evincersi dall'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio del 2022;
d) le stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso, nel quale si dà atto della incapacità della di fare fronte ai propri impegni di CP_1 spesa nei confronti dei lavoratori.
Accertato, in definitiva, che sussistano i presupposti per dichiarare la condizione di insolvenza di , restando assorbite le Parte_8 domande volte all'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
visti gli art. 2, 297 e 304 CCII
DICHIARA lo stato di insolvenza di Controparte_1
(P. IVA: ), con sede in Assemini, Via Nico Bixio n. 29;
[...] P.IVA_1
ORDINA che entro tre giorni, la presente sentenza sia comunicata a norma dell'art. 136 c.p.c. all'autorità competente perché disponga la liquidazione coatta amministrativa di o, se ne Controparte_1 ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della sua risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE;
MANDA alla Cancelleria per le ulteriori comunicazioni e pubblicazioni di cui all'art. 45 CCI.
Cagliari, 11 novembre 2025
Il Presidente est. dott. Gaetano Savona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Cagliari Sezione Prima Civile, composto dai magistrati
Dott. Gaetano Savona Presidente Rel.
Dott. Presidente Giudice
Dott. Giudice Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 181-1/2024 del procedimento unitario per l'apertura della liquidazione giudiziale di
(P. Iva: Controparte_1
), con sede in Assemini, Via Nico Bixio n. 29, domiciliata presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Francesca Curreli, sito in via Arrigo Solmi n. 30 a Cagliari, che la rappresenta e difende in virtù della procura speciale calce al ricorso;
Resistente promosso da
(C.F. ), residente ad Arese;
Parte_1 C.F._1
(C.F. ), residente a [...]; CP_2 C.F._2
(C.F. ), residente a [...]; CP_3 C.F._3
(C.F. ), residente Bovisio Masciago: CP_4 C.F._4
Ricorrenti
e nel procedimento iscritto al numero di ruolo 181-2/ del 2024 del procedimento unitario, per la dichiarazione dello stato di insolvenza ex art. 297 C.C.I.I. di
(P. Iva: Controparte_1
), con sede in Assemini, Via Nico Bixio n. 29, domiciliata presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Francesca Curreli, sito in via Arrigo Solmi n. 30 a Cagliari, che la rappresenta e difende in virtù della procura speciale calce al ricorso;
Resistente promosso da
(C.F. ), residente a [...]Parte_2 C.F._5
(C.F. ), residente a CP_5 C.F._6 [...]
(C.F. , residente a [...]CP_6 C.F._7
NE LI (C.F. ), residente a [...]C.F._8
MU MO (C.F. , residente a [...]C.F._9
(C.F. ), residente a [...]Controparte_7 C.F._10
(C.F. ), residente a [...]CP_8 C.F._11
SE IA (C.F. ), residente a [...]C.F._12
SE MA (C.F. ), residente a C.F._13 [...]
(C.F. , residente a [...]CP_9 C.F._14
(C.F. ), residente a Uta, CP_10 C.F._15 tutti elettivamente domiciliati in Cagliari, nella via Ariosto 11, presso lo studio dell'Avv. Rossana Perra che li rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento di
(C.F. ), residente in Cagliari, Parte_3 C.F._16 elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Ariosto 11, presso lo studio dell'Avv.
Rossana Perra) che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti, in calce all'atto di intervento;
e
(C.F. ), residente in Uta, elettivamente CP_11 C.F._17 domiciliato in Uta, nella Via Giolitti n. 3/A, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Diana, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, allegato all'atto di intervento;
nonché
(C.F. ), residente in [...]; Controparte_12 C.F._18
(C.F. ), residente in [...]CP_13 C.F._19
MA ON (C.F. ), residente a [...]; C.F._20
(C.F. ), residente a [...]; CP_14 C.F._21
(C.F. , residente ad Assemini;
Controparte_15 C.F._22 (C.F. ), residente ad Assemini;
Controparte_16 C.F._23
(C.F. ), residente a [...]; Parte_4 C.F._24
(C.F. ), residente a [...]; Parte_5 C.F._25
(C.F. ), residente a Capoterra, CP_17 C.F._26 tutti elettivamente domiciliati a Cagliari, in via Donizetti n. 52, presso lo studio dell'avv. Lucia Casu che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale posta in calce all'atto di intervento;
Parti intervenute nonché
Controparte_18
CP_19
; Controparte_20 tutti rappresentati e difeso dall'avv. Roberto Matta, presso il cui studio hanno eletto domicilio;
intervenuti
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore,
A) premesso che:
1. con ricorso depositato in data 28.10.2024, , , Parte_1 CP_2
e , deducendo di essere titolari di crediti da CP_3 Parte_6 lavoro, in qualità di ex dipendenti della società cooperativa resistente, hanno domandato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_7
[...]
1.1. in data 11.12.2024, i ricorrenti hanno dichiarato di desistere dal ricorso e la società cooperativa resistente ha domandato, per l'effetto, l'estinzione del ricorso;
2. in data 02.01.2025, , LI Parte_2 CP_5 CP_6
NE, MO MU, , IA Controparte_7 CP_8
SE, MA SE, hanno richiesto la CP_9 CP_10 dichiarazione dello stato di insolvenza di deducendo Parte_7 anch'essi di essere titolari di crediti di lavoro, cristallizzati in decreti ingiuntivi, in qualità di ex dipendenti della società cooperativa resistente;
3. il contradditorio si è regolarmente costituito, dato l'esito positivo della notifica ex art. 40, comma 6, C.C.I.I. del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla società debitrice, la quale si è costituita in giudizio con memoria difensiva, depositata in data 10.03.2025, deducendo che:
- i ricorrenti hanno stipulato un accordo transattivo con la Controparte_21
(coobbligata in solido al pagamento del trattamento retributivo e
[...] contributivo ai dipendenti della società ricorrente, ai sensi dell'art. 29,
d.lgs. 276/2003, in quanto affidataria del contratto di appalto di servizi nell'ambito del quale i ricorrenti hanno svolto la loro attività lavorativa) in ordine alle somme cristallizzate nei decreti ingiuntivi, versati in atti, rinunciando, al contempo, a ogni pretesa nei confronti di Parte_7
[...]
- la crisi in cui versa è da imputarsi agli inadempimenti della CP_21
, che a decorrere dal maggio 2015 ha corrisposto soltanto in parte
[...]
i corrispettivi dovuti in forza del contratto di affidamenti di servizi sottoscritto con la medesima in data 11.11.2010;
- non corrisponderebbe al vero che i pignoramenti presso terzi intrapresi dagli ex dipendenti nei confronti della , coobbligata CP_21 CP_21 in solido al pagamento delle somme richieste dai ricorrenti, siano risultato infruttuosi, giacché detto esito sarebbero la conseguenza della mancata iscrizione a ruolo dei pignoramenti;
- nel mese di settembre 2023, la è stata sottoposta a Controparte_21 commissariamento da parte della Regione Sardegna e la commissaria, dott.ssa ha ripreso a pagare i dipendenti, impegnandosi a Persona_1 soddisfare le pretese anche di tutti i lavoratori;
- la mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi del 2023 e 2024
è dovuta alla mancata consegna da parte di della Controparte_21 documentazione necessaria alla chiusura del bilancio;
4. sono intervenuti, a sostengo della domanda di accertamento dello stato di insolvenza, in data 14.03.2025, e e, in data Parte_3 CP_11
17.03.2025, e , deducendo, in qualità di ex Controparte_12 CP_13 dipendenti di di essere titolari di crediti di lavoro;
Parte_7
5. alla prima udienza, tenutasi in data 17.03.2025, i difensori , CP_13
IL AN e hanno precisato che i loro assistiti non hanno CP_22 concluso alcun accordo transattivo con e, unitamente Controparte_21 agli altri difensori dei creditori ricorrenti e intervenuti, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre il difensore di ha Parte_7 chiesto un rinvio per poter esaminare gli atti di intervento;
6. nelle more del rinvio concesso, sono stati spiegati ulteriori interventi da parte di ulteriori sei dipendenti della , che hanno, del pari, Parte_7 allegato di essere titolari di crediti di lavoro;
7. alla successiva udienza, tenutasi in data 24.03.2025, il difensore della società resistente ha rappresentato che nessun inadempimento può essere ascritto alla avendo quest'ultima stipulato, in data 30.12.2023, un Parte_7 accordo con la in forza del quale quest'ultima si Controparte_21 impegnava a provvedere al pagamento dei dipendenti ancora attivi nonché degli ex dipendenti, espressamente indicati nella proposta, unitamente a quelli che avevano già ottenuto un decreto ingiuntivo ovvero che avevano avanzato richiesta di adempimento tramite PEC. All'esito, il giudice relatore ha rimesso al collegio la causa per la decisione;
8. nell'ambito del giudizio P.U. 153 del 2025 (riunito al presente procedimento),
è stato sentito il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, quale autorità che ha vigilanza sull'impresa, come prescritto dall'art. 297, comma 4,
C.C.I.I., il quale ha comunicato che «nulla osta a che codesto Tribunale dichiari lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 297 CCII» giacché
«dall'esame della documentazione agli atti risulta che l'attività della cooperativa non rientra tra quelle di cui all'art. 2195 del codice civile e che, pertanto, ad essa non si applica la disciplina fallimentare (e dunque quella relativa alla liquidazione giudiziale) «così come enunciato dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 32992/2026 del 28/11/2023: “a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 112 de 2017, che all'art. 1 comma quarto, qualifica come imprese sociali di diritto le cooperative sociali di cui alla legge 381 del 1991, tali società sono assoggettabili, in caso di insolvenza, esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 14, comma primo, del d.lgs. n. 112 cit., restando pertanto esclusa la sottoposizione al fallimento, prevista in via alternativa dll'art. 2545- terdecies primo comma c.c.”»
B) Rilevato in via preliminare che:
1. sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D. lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della cooperativa resistente è situata ad Assemini (CA), comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
2. la società resistente ha rappresentato che:
(a) i ricorrenti hanno stipulato un accordo transattivo con la CP_21 in ordine alle somme cristallizzate nei decreti ingiuntivi,
[...] versati in atti, rinunciando, al contempo, a ogni pretesa nei confronti di
Parte_7
(b) in ogni caso, nessun inadempimento potrebbe essere ascritto alla
[...]
avendo quest'ultima stipulato, in data 30.12.2023, un accordo Parte_7 con la in forza del quale quest'ultima si Controparte_21 impegnava a provvedere al pagamento dei dipendenti ancora attivi nonché degli ex dipendenti;
2.1. tali argomentazioni difensive si traducano in contestazioni della legittimazione attiva, inidonee, tuttavia, a rendere inammissibile il ricorso giacché:
- quanto alla contestazione compendiata al punto sub 2(a), non tutti i creditori ricorrenti ed intervenuti hanno stipulato degli accordi transattivi con la e, quindi, rinunciato a far valere nei confronti Controparte_21 della società resistente le pretese correlate ai crediti riconosciuti nei decreti ingiuntivi pronunciati in loro favore.
In particolare, la qualità di creditore può essere riconosciuta ai seguenti creditori interventi:
i. , il quale vanta crediti derivanti da rapporto di lavoro Parte_3 subordinato, pari a € 60.791,21 oltre rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione del credito fino al saldo, spese legali
(liquidate in € 1.300) e relativi accessori, portati dal decreto ingiuntivo n. 287/2024, pronunciato dal Tribunale di Cagliari- Sez. lavoro in data
20.05.2024, nell'ambito del procedimento r.g. n. 1291 del 2024 e, dichiarato esecutivo, in data 20.05.2024 per l'importo di € 60.791,21; ii. , la quale, del pari, vanta crediti derivanti da rapporto Controparte_12 di lavoro subordinato, pari a € 14.062,29, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione del credito fino al saldo, spese legali (liquidate in € 567,00) e relativi accessori, portati dal decreto ingiuntivo n. 303/2023, pronunciato dal Tribunale di Cagliari-
Sez. lavoro in data 03.04.2022 e, dichiarato esecutivo, in data
06.10.2023;
iii. , la quale vanta crediti derivanti da rapporto di lavoro CP_13 subordinato portati da titoli esecutivi (d.i. n. 230/2023, pronunciato dal Tribunale di Cagliari-Sez. lavoro in data 03.04.2023 per €
6.263,79 oltre rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione del credito fino al saldo, spese legali e accessori, dichiarato esecutivo, in data 09.07.2024, per la somma di € 1.411,62, per estinzione medio tempore del residuo credito;
d.i. n. 303/2023, pronunciato dal
Tribunale di Cagliari – Sez. lavoro in data 02.05.2023 per € 11.428,16,
e dichiarato esecutivo in data 12.12.2023);
- quanto alla contestazione di cui al punto sub 2(b), trattasi di un patto avente valenza meramente interna, limitata ai rapporti tra la e Parte_7 la e, in quanto tale, inidoneo ad incidere sulle Controparte_21 obbligazioni retributive intercorrenti con i dipendenti ed ex dipendenti della società resistente;
3. ai sensi dell'art. 297, 1° co., CCI, l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza anteriormente all'apertura della liquidazione coatta amministrativa può essere pronunciato esclusivamente nei confronti delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale;
3.1. nel caso di specie, essendo costituita nella forma di Parte_7 società cooperativa sociale ai sensi della legge n. 381/1991, acquista di diritto la qualifica di impresa sociale ex art. 1, comma 4 del d. lgs. n. 112/2017 e, pertanto, come riconosce anche il el proprio parere, è assoggettabile CP_23 esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi dall'art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 112 del 2017 in deroga all'art. 2545-terdecies primo comma, cod. civ a mente del quale “le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale”;
3.2. questo Collegio, infatti, in conformità alla più recente giurisprudenza di legittimità, riconosce alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 112/2017 natura speciale e, quindi, prevalente rispetto a quella dettata dall'art. 2545-terdecies c.c., essendo tesa a regolare in modo organico ed unitario, con una disciplina in parte di favore, le imprese sociali e, conseguentemente, reputa che l'art. 14, comma 1, del richiamato decreto abbia innovato il quadro normativo preesistente determinando l'inapplicabilità dell'art. 2545-terdecies primo comma, cod. civ, alle cooperative sociali (cfr. Cass. civ. Sez. I, 27/10/2023,
n. 29801, Cass. civ. Sez. I, 28/11/2023, n. 32992, Cass. civ. Sez. I,
29/11/2023, n. 33280).
C) Ritenuto nel merito che
1. ai fini della declaratoria di insolvenza di una società cooperativa non sia necessario accertare anche se risultino superate le soglie di cui all'art. 1, c. 2 legge fall. (oggi soglie di cui all'art. 2, c. 1 lett d CCII), come affermato dalla come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 93 del 2022, che, seppur resa nella vigenza della legge fallimentare, deve ritenersi applicabile anche nel quadro normativo introdotto dal CCII, posto che l'attuale disciplina in tema di liquidazione coatta amministrativa è sostanzialmente riproduttiva di quella prevista dalla legge fallimentare;
2. all'esito dell'istruttoria, debba ritenersi dimostrata la condizione di insolvenza della cooperativa resistente, non cogliendo nel segno gli argomenti con cui la ha cercato di confutare il proprio stato di Parte_7 insolvenza.
In particolare, sono in tale sede prive di rilievo le considerazioni svolte in punto di imputabilità dello stato di crisi alla che a Controparte_21 decorrere dal maggio 2015 avrebbe corrisposto soltanto in parte i corrispettivi dovuti, così privando la delle risorse necessarie ad Parte_7 adempiere alle proprie obbligazioni retributive nei confronti dei lavoratori.
Infatti, l'accertamento in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza ha carattere oggettivo e, conseguentemente, sono ad esso estranee valutazione circa la imputabilità o non imputabilità del dissesto.
a. ciò chiarito, sono plurimi gli elementi dai quali è desumibile lo stato di decozione in cui versa la società resistente: a) i decreti ingiuntivi, versati in atti, emessi a favore degli ex dipendenti per crediti di lavoro;
b) l'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, pari a €
4.062.061,72, come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossioni versata in atti;
c) le perdite maturate negli ultimi esercizi pari a 82.873 nel 2022 e 240.678 nel 2021, che hanno reso negativo il patrimonio netto per oltre €
250.000,00, come può evincersi dall'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio del 2022;
d) le stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso, nel quale si dà atto della incapacità della di fare fronte ai propri impegni di CP_1 spesa nei confronti dei lavoratori.
Accertato, in definitiva, che sussistano i presupposti per dichiarare la condizione di insolvenza di , restando assorbite le Parte_8 domande volte all'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
visti gli art. 2, 297 e 304 CCII
DICHIARA lo stato di insolvenza di Controparte_1
(P. IVA: ), con sede in Assemini, Via Nico Bixio n. 29;
[...] P.IVA_1
ORDINA che entro tre giorni, la presente sentenza sia comunicata a norma dell'art. 136 c.p.c. all'autorità competente perché disponga la liquidazione coatta amministrativa di o, se ne Controparte_1 ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della sua risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE;
MANDA alla Cancelleria per le ulteriori comunicazioni e pubblicazioni di cui all'art. 45 CCI.
Cagliari, 11 novembre 2025
Il Presidente est. dott. Gaetano Savona