Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/06/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2971/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2971 del R.G.A.C. dell'anno 2015 avente ad oggetto: azione di responsabilità contro gli organi amministrativi di società di capitali, pendente
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti posta in calce all'atto di citazione ed in virtù del decreto di autorizzazione emesso dal Giudice
Delegato, Dr.ssa Patrizia Grasso, in data 07.03.2014, dall'Avv. Carla Bevilacqua
(C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Avellino, alla via Fratelli Bisogno n. 41/C;
ATTORE
E
(C.F. ) nato il [...] a [...] e CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Pierluigi Tramparulo (C.F. , presso il cui studio è CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato, in Sant'Agnello (NA), al Corso Italia n. 348;
CONVENUTO
NONCHÈ
, in persona del liquidatore pro tempore, con Controparte_2 sede in Salerno, al C.so Garibaldi, 33;
, residente in [...]; Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 con sede in Altavilla Irpina (AV), alla c.da Formusi;
, residente in [...], alla C.da San Marco n. 6, Controparte_5 entrambi nella qualità di soci della cancellata dal Registro Parte_2 delle Imprese in data 06 ottobre 2024;
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 24 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha Parte_1 evocato innanzi all'intestato RI , Controparte_2 CP_1 nonchè e (queste ultime due quali soci Controparte_4 Controparte_5 della - a sua volta socia della - Parte_2 Parte_1 cancellata dal Registro delle Imprese in data 06 ottobre 2024) ed, altresì,
, nella qualità di amministratore della Controparte_3 Parte_1 onde sentir accertare e dichiarare la responsabilità dei soci in solido con l'amministratore per aver effettuato le operazioni di rimborso dei finanziamenti ai soci stessi e, per l'effetto, per sentir condannare questi ultimi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni nella misura pari alla somma ricevuta in restituzione di €
942.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole operazioni ovvero dalla costituzione in mora (26.07.2014) ovvero in via ulteriormente gradata dalla domanda fino all'effettivo soddisfo ovvero in quella maggiore o minore da determinarsi. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2. A sostegno della domanda, il Fallimento attore ha dedotto che:
a) con sentenza n. 26 del 22.08.2013, depositata in data 23.08.2013, è stato dichiarato il fallimento della e nominato, quale curatore, l'Avv. Pt_1 Parte_1
Anna Di Gennaro;
b) dalla documentazione depositata in Cancelleria dalla stessa società fallita, la
CU ha constatato che, nel periodo che va da settembre a novembre 2009, sono stati effettuati, con più operazioni, rimborsi di finanziamento ai soci ed, in R.G. n. 2971/2015
particolare, dal libro giornale sono emerse le seguenti operazioni di rimborso: €
250.000,00 in data 29.09.2009; € 250.000,00 in data 07.10.2009; € 100.000,00 in data 15.10.2009; € 342.000,00 in data 02.11.2009;
c) tali operazioni sono illegittime, in quanto poste in essere in violazione dell'art. 2467 c.c., atteso che, allorquando la società si trova in uno squilibrio patrimoniale
– finanziario, il rimborso è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori ed, “all'epoca dei fatti”, la società versava in una situazione debitoria mai onorata, come si evince anche dall'istanza di fallimento depositata dall
[...]
Controparte_6
d) il rimborso, così come effettuato, è stato uno strumento attraverso il quale si è realizzato uno sfruttamento da parte dei soci della loro posizione privilegiata in modo da sottrarre risorse alla massa fallimentare, danneggiando in tal modo i creditori sociali terzi;
e) inoltre, ai sensi dell'art. 2476 comma 7 c.c., la responsabilità è estesa, in via solidale, anche ai soci che, nell'accettare il rimborso, hanno concorso al compimento di atti dannosi per la stessa società ed i creditori sociali terzi ed, all'epoca del rimborso, dalla ricostruzione fattane dal Curatore, la compagine sociale era composta da , dalla CP_1 Controparte_7
e dalla;
Controparte_2
f) a questi ultimi è stata trasmessa, in data 26.07.2014, formale messa in mora per la restituzione delle somme e per il risarcimento dei danni e, tuttavia, tale richiesta è rimasta inevasa;
g) sussiste, pertanto, il diritto e l'interesse della CU di richiedere l'accertamento giudiziale della responsabilità dell'amministratore e dei soci nell'aver effettuato operazioni di rimborso dei finanziamenti ai soci stessi e di condannarli, in solido, al risarcimento dei danni nella misura pari alla somma ricevuta in restituzione di €
942.000,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla messa in mora.
3. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19 ottobre 2015, , facendo rilevare che, a decorrere dal 7.10.2009, non CP_1
è più titolare di quote della avendo trasferito il 34% delle Parte_1 quote sociali a con conseguente propria estraneità a qualsiasi fatto CP_8 contestatogli dalla CU. R.G. n. 2971/2015
Ha aggiunto che tale trasferimento è stato accertato, a seguito di ricorso cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., con ordinanza del 6.07.2010, depositata in data
07.07.2010 e confermata in sede di reclamo.
Inoltre, il convenuto ha eccepito la propria estraneità ad eventuali rimborsi deliberati dagli organi sociali e dai soci, anche nel periodo in cui era ancora titolare delle quote della non avendo mai partecipato come Parte_1 componente del Consiglio di Amministrazione e/o come socio alle delibere di rimborso contestate nel giudizio de quo, di € 250.000,00 in data 29.09.2009, €
250.000,00 in data 07.10.2009, € 100.000,00 in data 15.10.2009, € 342.000,00 in data 02.11.2009 e non avendo ricevuto alcun rimborso.
Dunque, il convenuto ha concluso chiedendo di accertare CP_1
l'intervenuto trasferimento del 34% delle quote sociali della da Parte_1
alla a far data dal 07.10.2009 e, per l'effetto, la CP_1 CP_8 propria estraneità a tutte le operazioni compiute dalla Parte_3 dalla data del 07.10.2009 nonché di accertare e dichiarare di non aver partecipato come componente del Consiglio di Amministrazione e/o come Socio alle delibere di rimborso contestate e di non aver ricevuto alcun rimborso tra quelli contestati. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, da attribuirsi al procuratore che si è dichiarato anticipatorio.
4. Ciò posto, all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 09 novembre 2015, è stata dichiarata la contumacia di e di Controparte_3
ed ordinata la rinnovazione della notifica dell'atto di Controparte_2 citazione nei confronti dell' Parte_2
Alla successiva udienza del 23.01.2017, verificata la regolarità della rinnovazione della notifica effettuata nei confronti di e Controparte_4 CP_5
, nella qualità di soci dell' cancellata dal Registro
[...] Parte_2 delle Imprese in data 06 ottobre 2014, ne è stata dichiarata la contumacia e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c..
Con provvedimento del 27.02.2019, ritenuto superfluo l'espletamento di C.T.U., il presente giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni ed, in ultimo, è stato chiamato all'udienza del 24 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. R.G. n. 2971/2015
5. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto reso in pari data dal Presidente del RI.
6. Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della Consulenza Tecnica di parte depositata dal convenuto in data 28 settembre 2020, CP_1 allorquando erano già ampiamente spirati i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. assegnati all'udienza del 07 giugno 2016.
7. Ancora in via preliminare, il RI prende atto che, in data 20 maggio 2025, la difesa di parte attrice ha depositato copia del decreto di chiusura del fallimento della depositato in data 14 aprile 2025. Parte_1
Tanto premesso, tenuto conto che dal decreto di chiusura del Fallimento n.
è emerso che il fallimento è stato chiuso per mancanza di attivo ai sensi Pt_4 dell'art. 118, co. 1, n. 4 L.F., va rigettata l'eccezione di “difetto di legittimazione attiva” formulata dal convenuto in sede di comparsa conclusionale. CP_1
Invero, come è noto, i casi di chiusura del fallimento sono tassativi e si suddividono in due macro aree: la prima che annovera i casi di mancanza del passivo originaria (in quanto non vi sono domande di ammissione al passivo -art. 118 n. 1 l. fall.) oppure sopravvenuta (in quanto i creditori sono stati integralmente soddisfatti - art. 118 n. 2 l. fall.) e la seconda in cui, invece, rientrano le ipotesi in cui vi è mancanza di attivo originaria (in quanto l'attivo non
è sufficiente a soddisfare, nemmeno in parte, i creditori concorsuali, i crediti prededucibili e le spese della procedura - art. 118 n. 4 l.fall.) oppure sopravvenuta
(in quanto quello esistente è già stato tutto distribuito - artt. 118 n. 3 l.fall.).
Ne consegue che permane la legittimazione processuale del Curatore nei giudizi in corso, non solo nell'ipotesi espressamente prevista dall'art. 118, co. 2, L.F. e, dunque, nel caso di mancanza di attivo per intervenuta distribuzione ex art. 118, co. 1, n. 3 L.F., ma anche nell'ipotesi di mancanza originaria di attivo ex art. 118, co. 1, n. 4 L.F..
D'altronde, in senso decisivo si pone la considerazione per la quale il correttivo ter
(d.lgs. 136/2024) del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ha esteso espressamente l'ambito applicativo della chiusura anticipata al caso previsto dall'art. 233 co. 1 lett. d), ovvero all'ipotesi in cui “nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i crediti concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura”, prevedendo R.G. n. 2971/2015
che, anche in caso di mancanza di attivo, la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale non sia impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale.
È noto, in tema, l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione secondo cui all'interno del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14 del 2019, non applicabile alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore, possono rinvenirsi norme idonee a rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare solo ove ricorra, nello specifico segmento considerato, un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro.
Ne consegue che, come già correttamente osservato dal decreto di chiusura del fallimento, in virtù di quanto previsto dall'art. 118, co. 2, L.F., nulla osta alla prosecuzione del presente giudizio, per il quale resta legittimato il curatore.
8. Nel merito, la CU ha evocato in giudizio , Controparte_2 [...]
, e (queste ultime due nella CP_1 Controparte_4 Controparte_5 qualità di soci dell' , quali soci della fallita Parte_2 Parte_1
in quanto ritenuti responsabili, ex art. 2476 co. 7 c.c., in solido con
[...]
, amministratore pro tempore della società, per avere Controparte_3 ottenuto, in violazione del disposto normativo di cui all'art. 2467 c.c., il rimborso dei finanziamenti per complessivi € 942.000,00 che gli stessi avevano effettuato in favore della società fallita, allorquando quest'ultima versava in uno stato di eccessivo squilibrio finanziario.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., l'amministratore è responsabile dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo
(obblighi nei confronti della società, dei soci e dei terzi) e rientrano tra gli obblighi dell'organo amministrativo di una s.r.l. anche quelli di conservazione del patrimonio sociale, nel rispetto del principio di postergazione previsto dall'art. 2467 c.c..
L'art. 2476, co. VII, c.c. prevede, altresì, che i soci siano solidalmente responsabili con l'amministratore se hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
Dunque, la CU non ha proposto un'azione di restituzione, ma di responsabilità, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno R.G. n. 2971/2015
quantificato nella misura pari all'importo dei finanziamenti rimborsati in favore dei soci.
9. Ciò posto, ritiene il RI che la domanda, così come formulata dalla CU, non sia meritevole di accoglimento e che, pertanto, debba esser rigettata, sulla scorta delle motivazioni che seguono.
L'art. 2467 c.c. che la CU assume violato dall'amministratore e dai soci convenuti dispone che il rimborso dei finanziamenti dei soci in favore della società sia postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
Per finanziamenti dei soci in favore della società si intendono quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Orbene, i finanziamenti operati dai soci in favore della società possono avere una duplice finalità e, segnatamente, quella di capitale di credito, ossia apporto temporaneo di finanza, utile a sopperire a determinate esigenze e soggetto alla disciplina del mutuo ed, in tal caso, il socio che ha eseguito il versamento ha diritto al rimborso (benché, eventualmente, postergato alle ragioni di credito di terzi estranei alla società), mentre in capo alla società sorge l'obbligo di restituirlo;
l'importo, contabilmente, rappresenta un debito da appostare tra le Passività e quella di capitale di rischio, destinato a confluire nel patrimonio, quindi irripetibile se non al termine della liquidazione della società o tramite formale riduzione del capitale (art. 2445 c.c.).
Per comprendere a quale tipo di apporto abbiano inteso fare i soci occorre indagare la loro reale volontà ed, a tal proposito, la modalità di contabilizzazione può rappresentare un indice, ma non è di per sé prova della natura del conferimento.
Ne consegue che risulta necessaria la produzione in giudizio della delibera/e dei finanziamenti dei soci per poter qualificare come finanziamenti i prestiti di denaro oltrechè per provare l'entità dei finanziamenti erogati dai soci.
Ed, invero, “in tema di società a responsabilità limitata, ai fini della qualificazione in termini di finanziamento della erogazione di denaro fatta dal socio alla società, è determinante la circostanza che l'operazione sia stata contabilizzata nel bilancio di esercizio che costituisce il documento contabile fondamentale nel quale la società R.G. n. 2971/2015
dà conto dell'attività svolta e che rende detta operazione opponibile ai terzi, compreso l'Erario, essendo invece irrilevante la modalità di conferimento prescelta all'interno dell'ente (cfr. Cass. V, n. 6104/2019), sicché non può essere degradata a mera irregolarità formale l'assenza di verbali assembleari sul punto, che non potrebbe spostare la natura delle operazioni avvenute, quando invece ne costituisce elemento contabile fondamentale al fine della qualificazione quale prestito soci, secondo i principi sopra enunciati, nonché per i profili contabili riflessi, tra cui quelli fiscali” (cfr. Cass. n. 6104/2019; Cassazione Ordinanza
27366 del 26 settembre 2023; Cass. n. 17322 del 17 giugno 2021).
Nel caso di specie, non risultano prodotte in atti le delibere relative ai finanziamenti effettuati dai soci e neppure la copia di assegni e/o estratti conto bancari, atti a comprovare l'avvenuto rimborso dei finanziamenti, anche in considerazione del fatto che la contumacia non assume valore di non contestazione e non esime, pertanto, la parte attrice dal provare i fatti costitutivi della domanda.
A tanto aggiungasi che dall'estratto del libro giornale prodotto dalla CU non è possibile trarre la prova dell'avvenuto rimborso dei finanziamenti, attesa la non particolare chiarezza delle indicazioni in esso riportate, essendo stata utilizzata la generica espressione “finanziamento soci”, che non consente neppure di attribuire ad un socio, piuttosto che ad un altro, il finanziamento ed il rimborso.
La CU non ha neppure fornito la prova della ricorrenza di “un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” e, quindi, di “una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” sia con riferimento al momento in cui i soci hanno effettuato i finanziamenti, sia al momento in cui ne hanno richiesto il rimborso.
Come è noto, tale prova di inesigibilità deve esser fornita in modo rigoroso dalla parte attrice con riferimento a tale duplice momento e, cioè, a quello in cui è sorto il prestito e quello in cui è richiesta la restituzione del prestito.
Sul punto, l'atto di citazione è già lacunoso e carente in termini di allegazione, sol che si consideri che parte attrice ha omesso di specificare la data in cui sarebbero stati effettuati tali finanziamenti alla società, limitandosi a ricondurre il momento dello squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto alla data dei rimborsi (effettuati tra il settembre ed il novembre 2009) e richiamando, altresì,
l'esposizione debitoria maturata dalla società e posta a fondamento dell'istanza di R.G. n. 2971/2015
fallimento depositata dall' Controparte_6
[...]
Tuttavia, non risulta specificata la data in cui è stata depositata l'istanza ex art. 6
L.F., ma parte attrice ha anche omesso di depositare la predetta istanza, avendo prodotto in uno alla relazione del Curatore la sola istanza di ammissione al passivo fallimentare ex art. 93 L. Fall. (peraltro, solo parzialmente, in quanto risultano prodotte le sole prime sette pagine e la procura alle liti), avanzata dall'
[...]
Controparte_6
A tanto aggiungasi che l'istanza di ammissione al passivo fa riferimento ad un contratto di finanziamento di €. 241,521,07, stipulato dalla con Parte_1
l' in data 30.12.1999 e, Controparte_6 dunque, successivamente alle operazioni di rimborso dei finanziamenti ai soci e l'inadempimento riguarda il mancato pagamento delle rate di ammortamento scadute il 31 dicembre 2004, il 31 dicembre 2005 ed il 31 dicembre 2006, mentre alcun riferimento vi è nell'istanza di ammissione al passivo al differente finanziamento agevolato ottenuto nel 2007 per € 1.680.860,00 e riportato nella nota integrativa abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c. del bilancio al 31 dicembre 2007.
Neppure dirimente si appalesa il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, per l'assorbente ragione che esso è antecedente di due anni rispetto alle operazioni di rimborso contestate nella presente sede.
10. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene il RI che, in assenza della prova della sussistenza dei presupposti applicativi di cui all'art. 2467 c.c., la domanda risarcitoria attorea non possa che esser rigettata.
11. Quanto alle spese del presente giudizio, nei rapporti tra il Parte_1 ed il convenuto , esse seguono la soccombenza di parte attrice,
[...] CP_1 ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa (cd. disputatum) ed alle fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il giudizio, valori minimi, anche in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova.
A tale condanna non osta la circostanza che il soccombente fosse Parte_1 ammesso al patrocinio a spese dello Stato, atteso che il patrocinio a spese dello
Stato nel processo civile, ex art. 74, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. R.G. n. 2971/2015
115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 10053 del 19/06/2012).
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore del convenuto , Avv. Pierluigi Tramparulo, CP_1 dichiaratosi antistatario.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese di lite tra il Parte_1 CP_9 ed i convenuti , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3
e , nulla va disposto sulle spese di lite, Controparte_4 Controparte_5 in ragione della loro contumacia.
P.Q.M.
Il RI di Avellino, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa
Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2971/2015
R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dal in Parte_5 persona del Curatore pro tempore;
- condanna l'attore al pagamento in favore Parte_5 del convenuto delle spese di lite, che si liquidano in € 14.598,00 per CP_1 compensi professionali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge e spese generali nella misura del 15 % del compenso, con attribuzione all'Avv. Pierluigi
Tramparulo, dichiaratosi antistatario;
- nulla sulle spese di lite tra il ed i convenuti Parte_5 contumaci , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e .
[...] Controparte_5
Così deciso in data 18 giugno 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani