Art. 2.
L'impossibilita' della resa dei conti giudiziali di cui al primo comma del precedente articolo o della ricostruzione di quelli smarriti o distrutti, di cui al secondo comma dell'articolo medesimo, dovra' risultare da appositi motivati decreti dell'Intendente di finanza, corredati da documenti che dimostrino:
1) l'esistenza delle circostanze di forza maggiore che hanno determinato la distruzione o la perdita dei documenti e del materiale necessario per la compilazione dei conti oppure lo smarrimento o la distruzione dei conti gia' prodotti;
2) l'inesistenza presso gli uffici interessati degli atti contabili e dei registri occorrenti per la elaborazione o ricostruzione dei conti nonche' per la sostituzione dei relativi documenti giustificativi.
I decreti di cui sopra saranno comunicati alla Corte dei conti, per la registrazione, tramite le Ragionerie regionali dello Stato competenti per territorio.
L'impossibilita' della resa dei conti giudiziali di cui al primo comma del precedente articolo o della ricostruzione di quelli smarriti o distrutti, di cui al secondo comma dell'articolo medesimo, dovra' risultare da appositi motivati decreti dell'Intendente di finanza, corredati da documenti che dimostrino:
1) l'esistenza delle circostanze di forza maggiore che hanno determinato la distruzione o la perdita dei documenti e del materiale necessario per la compilazione dei conti oppure lo smarrimento o la distruzione dei conti gia' prodotti;
2) l'inesistenza presso gli uffici interessati degli atti contabili e dei registri occorrenti per la elaborazione o ricostruzione dei conti nonche' per la sostituzione dei relativi documenti giustificativi.
I decreti di cui sopra saranno comunicati alla Corte dei conti, per la registrazione, tramite le Ragionerie regionali dello Stato competenti per territorio.