Articolo 2 della Legge 10 novembre 1961, n. 1244
Articolo 1
Versione
22 dicembre 1961
Art. 2.
L'impossibilita' della resa dei conti giudiziali di cui al primo comma del precedente articolo o della ricostruzione di quelli smarriti o distrutti, di cui al secondo comma dell'articolo medesimo, dovra' risultare da appositi motivati decreti dell'Intendente di finanza, corredati da documenti che dimostrino:
1) l'esistenza delle circostanze di forza maggiore che hanno determinato la distruzione o la perdita dei documenti e del materiale necessario per la compilazione dei conti oppure lo smarrimento o la distruzione dei conti gia' prodotti;
2) l'inesistenza presso gli uffici interessati degli atti contabili e dei registri occorrenti per la elaborazione o ricostruzione dei conti nonche' per la sostituzione dei relativi documenti giustificativi.
I decreti di cui sopra saranno comunicati alla Corte dei conti, per la registrazione, tramite le Ragionerie regionali dello Stato competenti per territorio.

Entrata in vigore il 22 dicembre 1961