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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6196/2025 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 6196/2025 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Barbaro Parte_1 C.F._1
21, Torino presso lo studio dell'avv. GRECO TADONE ERIKA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. F: ) elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Grugliasco(To),via1e Giustetti n.72lA, presso lo studio dell'avv. CAPOGNA EMANUELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 738/2023 del 13-21/2/2023 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Con ricorso congiuntamente depositato il 20/03/2025 e Parte_1 [...]
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente al CP_1
Per_ contributo al mantenimento dei figli ( , e ) poiché il primogenito si è inserito Per_1 Per_2
nel mondo del lavoro divenendo così economicamente indipendente.
***
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne non economicamente
Per_ indipendente ed ) rispondono al prevalente interesse della stessa. Per_2
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che:
➢ sia confermata l'assegnazione della casa coniugale alla OR . CP_1
➢ corrisponda a , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1
Per_ mantenimento delle figlie e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Per_2
assegno di euro 1.000,00 mensili ( euro 500,00 cad ), annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal
SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il
Tribunale di Torino”;
➢ sia revocato il contributo al mantenimento del figlio , in quanto divenuto economicamente Per_1
autosufficiente.
Dà ATTO che:
➢Le parti dichiarano che non è pendente alcun procedimento avente ad oggetto domande connesse al presente atto.
➢Spese di lite compensate
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
31/03/2025
Il Presidente
Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 6196/2025 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Barbaro Parte_1 C.F._1
21, Torino presso lo studio dell'avv. GRECO TADONE ERIKA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. F: ) elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Grugliasco(To),via1e Giustetti n.72lA, presso lo studio dell'avv. CAPOGNA EMANUELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 738/2023 del 13-21/2/2023 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Con ricorso congiuntamente depositato il 20/03/2025 e Parte_1 [...]
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente al CP_1
Per_ contributo al mantenimento dei figli ( , e ) poiché il primogenito si è inserito Per_1 Per_2
nel mondo del lavoro divenendo così economicamente indipendente.
***
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne non economicamente
Per_ indipendente ed ) rispondono al prevalente interesse della stessa. Per_2
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che:
➢ sia confermata l'assegnazione della casa coniugale alla OR . CP_1
➢ corrisponda a , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1
Per_ mantenimento delle figlie e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Per_2
assegno di euro 1.000,00 mensili ( euro 500,00 cad ), annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal
SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il
Tribunale di Torino”;
➢ sia revocato il contributo al mantenimento del figlio , in quanto divenuto economicamente Per_1
autosufficiente.
Dà ATTO che:
➢Le parti dichiarano che non è pendente alcun procedimento avente ad oggetto domande connesse al presente atto.
➢Spese di lite compensate
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
31/03/2025
Il Presidente
Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento