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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/03/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3326/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3326/2021 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 14 marzo 2025 alle ore 11,35 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per , l'avv.to SORO FABRIZIO Parte_1
Per l'avv.to CASTAGNA ALFONSO Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Soro si riporta agli atti e alla memoria conclusiva depositata nonché a tutto quanto già sostenuto.
Relativamente alle eccezioni sollevate ex adverso evidenzia che il credito non è provato con la semplice produzione delle fatture. Rileva altresì che alcuna decadenza è maturata trattandosi nella specie di vizi occulti. Si riporta a quanto già dedotto in atti relativamente alle risultanze della CTU.
Dichiara ancora una volta la disponibilità all'adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice.
pagina 1 di 11 L'avv. Castagna si riporta integralmente agli atti ed in particolare alle note conclusive depositate.
Evidenzia che non si tratta di vizi occulti e quindi insiste e reitera le eccezioni di decadenza in ordine alla denuncia dei vizi che sono stati denunciati solo all'esito della notifica del decreto ingiuntivo.
Per quant'altro si riporta a quanto già dedotto negli scritti difensivi.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3326/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORO FABRIZIO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SORO FABRIZIO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTAGNA ALFONSO Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CASTAGNA ALFONSO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: appalto.
Conclusioni: parte opponente: “piaccia all'ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, revocare e dichiarare nullo, illegittimo e privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto, respingere in ogni caso la domanda avversa in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, condannare la convenuta opposta a risarcire all'attore opponente i danni cagionati dalle proprie inadempienze, che si indicano in euro
10.387 IVA compresa, o in quella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, da compensare fino all'integrale concorrenza dell'importo che risultasse ancora dovuto alla convenuta opposta. Col favore delle spese”.
pagina 3 di 11 Parte opposta: “- nel merito in via principale, rigettare l'opposizione in uno ad ogni adversa domanda proposta anche in via riconvenzionale perché infondata in fatto e diritto, con la conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e/o comunque per la condanna dell'opponente al pagamento della complessiva somma di € 8.417,20 oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo saldo;
- nel merito in via subordinata e salvo gravame, condannare parte opponente al pagamento della complessiva somma di € 6.594,58 oltre iva 10% e pertanto € 7.254,04 oltre interessi. - nel merito in via subordinata ulteriore e salvo gravame, condannare parte opponente al pagamento della complessiva somma di € 5.394,58 oltre iva 10% e pertanto € 5.934,04. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali della fase di mediazione e del presente giudizio, come da nota spese allegata da distrarsi
a favore del difensore antistatario Avv. Alfonso Castagna ed integrale condanna dell'attore opponente alle spese di CTU.”.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento pagina 4 di 11 cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n. 5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti.
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve pagina 5 di 11 fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa la parziale fondatezza dell'opposizione.
Il giudizio prende le mosse dal decreto ingiuntivo n. 599/2021 emesso dal Tribunale di Firenze in data
11/02/2021, con il quale a parte opponente veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 8.417,20 oltre spese del procedimento a favore della ditta per aver eseguito opere di Controparte_1 ristrutturazione nell'immobile di proprietà di . Parte_1
Con atto di citazione del 22/03/2021 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 suddetto contestando: la mancata ultimazione dei lavori e la mancata consegna dell'opera, il mancato collaudo degli impianti e il mancato rilascio delle certificazioni di conformità, la mancata consegna degli schemi degli impianti e dell'elenco dei materiali impiegati, la mancata trasmissione all'Ufficio
Impianti del Comune di Firenze di tutta la documentazione certificativa in oggetto, l'impossibilità da parte del committente di beneficiare dello sconto fiscale speciale pari al 50 per cento dell'importo dei lavori come previsto dalle leggi n. 201/2011 e 208/2015, la difettosità di alcuni lavori sull'impianto idraulico, che avevano comportato tre allagamenti tra il maggio e il giugno 2026, cui la CP_1
non avrebbe posto rimedio benché sollecitata, costringendo lo a provvedere alle
[...] Parte_1
riparazioni a propria cura e spese, ed all'uopo spiegando domanda riconvenzionale.
La causa è stata istruita mendiate prova per testi ed espletamento di CTU.
Il CTU, geometra ha preliminarmente operato una distinzione tra: Per_1
-opere in preventivo: demolizione del vecchio pavimento in gres completo del sottostante magrone e sottofondo, compreso il trasporto del materiale alla pubblica discarica, riprese delle parti d'intonaco dei muti, rifacimento del magrone e nuova posa in opera del pavimento oltre a varie assistenze (euro
2.206,00); revisione dell'impianto elettrico della cucina con posa in opera di nuovo quadretto completo pagina 6 di 11 di assistenze murarie per apertura, chiusura tracce e muratura di nuove scatoline (a corpo euro
1.200,00); rifacimento del nuovo attacco radiatore completo di montaggio del medesimo (a corpo euro
200,00); nuovo attacco idrico della cucina e del lavastoviglie scarico e rubinetto (a corpo euro 300,00); fornitura e posa in opera di architrave nel vano caldaia, tamponatura della vecchia finestra, compreso opere di rifinitura delle mazzette con riquadratura delle medesime per allargamento del vano (a corpo euro 300,00); smontaggio del vetro cemento nel bagno, con tamponatura in mattoni forati intonacati e tinteggiati (a corpo euro 250,00); scarrettamento di detriti e di materiali con uso scale completo di protezioni all'interno dell'appartamento (a corpo €. 250,00); realizzazione di bagno completo di sanitari e attacchi compreso di posa in opera di pavimenti e rivestimenti compreso la fornitura e posa in opera di cronotermostato come da preventivo in atti (a corpo euro 4.500,00). Il tutto per un ammontare complessivo di euro 9.206,00.
-opere extra-preventivo: presa d'aria ripostiglio per istallazione caldaia (a corpo euro 50,00); realizzazione di controsoffitto nel ripostiglio dove è presente la caldaia (a corpo euro 100,00); taglio dell'intonaco del muro per terrazzino completo di cartongesso (a corpo euro 150,00); rubinetto lavatrice (a corpo euro 25,00); esecuzione di tracce sala TV e camera/libreria (a corpo euro 480,00); rasatura delle zone interessate dalle tracce (a corpo euro 450,00); realizzazione di architrave cassetto bagno (a corpo euro 120,00); posa in opera di tubo per condensa nel ripostiglio (a corpo euro 50,00); allargamento delle mazzette del vano ripostiglio per inserimento lavastoviglie (a corpo euro 400,00); fornitura e posa in opera di nuovo rivestimento in cucina di altezza 60 cm. pari ad una superficie totale di mq. 2.00 (a corpo euro 300,00); montaggio attacchi cucina (a corpo euro 150,00). Il tutto per un ammontare complessivo pari ad euro 2.275,00.
Alla luce delle risultanze della CTU risulta che le opere sia in preventivo che extra preventivo eseguite dalla sono quantificabili in Euro 11.481,00 esclusa IVA a cui sono da Controparte_2
detrarre le somme già previamente corrisposte da parte opponente a titolo di acconti, come attestate dai bonifici allegati, dato pacifico tra le parti sebbene l'opponente abbia depositato due volte lo stesso bonifico, pari ad Euro 5.375,06 (bonifici come di seguito saranno indicati).
Quanto ai vizi lamentati da parte opponente e alle conseguenti opere di ripristino, il CTu ha evidenziato le seguenti attività necessarie per il ripristino: “demolizione del controsoffitto nel locale ripostiglio con fornitura e posa in opera di nuovo controsoffitto compreso stuccature e imbiancatura della zona interessata compreso la rimozione del materiale (a corpo euro 250,00); sistemazione delle mazzette esistenti del ripostiglio eseguite non a regola d'arte con ripristino e successiva imbiancatura
(a corpo euro 250,00); interventi eseguiti all'impianto idraulico distributivo del bagno e di scarico sia pagina 7 di 11 del bagno che della cucina a seguito di una non corretta installazione delle tubazioni che ha provocato alcuni allagamenti in detti locali (a corpo euro 400,00); adeguamento di parte dell'impianto elettrico interessato dai lavori della ditta (bagno/cucina) con sostituzione di apparecchi e Controparte_1
passaggio di nuove linee elettriche secondo la normativa vigente (a corpo euro 300,00). Il tutto per un ammontare complessivo di euro 1.200,00. Si fa presente che nella valutazione non è stata quantificato
l'importo richiesto da parte attrice per la sostituzione della cabina doccia per la mancanza di documentazione tecnica a riguardo. “
Relativamente alla certificazione di conformità, va detto che dall'esame della documentazione allegata in atti, il CTU incaricato ha rilevato che la certificazione di conformità datata 17/10/2016 veniva rilasciata solo per i lavori inerenti all'impianto idrico-termo-sanitario ma non relativamente ai lavori di adeguamento dell'impianto elettrico del bagno e della cucina. Si legge testualmente nella CTU : CP_
“Dall'esame della documentazione allegata in atti la per i lavori inerenti Controparte_1
l'impianto idrico-termo-sanitario ha rilasciato la certificazione di conformità in data 17/10/2016, mentre non risulterebbe essere stata rilasciata quella invece relativa ai lavori di adeguamento dell'impianto elettrico. La ditta a parere del sottoscritto doveva quindi a fine lavori rilasciare al committente per le opere riguardanti l'adeguamento dell'impianto elettrico di schemi, l'elenco dei materiali con deposito presso l'ufficio competente. Il rilascio di detta certificazione di conformità ad oggi redatta da un tecnico abilitato mediante la verifica e rispondenza dell'impianto elettrico interessato parzialmente dai lavori di restauro dei vani bagno e cucina dell'appartamento del Sig.
con deposito presso le autorità competenti compreso degli schemi di impianti e Parte_1 dell'elenco dei materiali impiegati a norma di legge ammonta complessivamente ad €. 1.200,00 escluso IVA. “
Ebbene, le valutazioni del CTU appena riportate vengono condivise da questo Giudice, in quanto ad esse quest'ultimo è pervenuto con ragionamento immune da vizi logici o di altra natura e tenendo conto della documentazione in atti e nel rispetto del contraddittorio con i consulenti di parte le cui osservazioni sono state ampiamente riscontrate dall'ausiliario del Giudice.
Sul punto è appena il caso di evidenziare che, alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (..) . Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal
pagina 8 di 11 caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..” (cfr. Cass. 8355-2007).
Va ad ogni buon conto evidenziato che anche dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, è emerso che la ditta aveva effettivamente svolto lavori idrici elettrici e del gas senza tuttavia mai fornire una mappa degli impianti e che si erano avuti vari allagamenti a seguito del posizionamento della lavatrice per la prima volta essendo stati i tubi mal posti;
è emerso altresì che i vizi erano stati immediatamente contestati ed anche riconosciuti dalla ditta
-seppure non per iscritto- ed infatti il teste indotto da parte opponente ha dichiarato “a fronte di tutta la Per situazione che ho descritto sollevammo verbalmente diverse contestazioni;
ci fidavamo del sig. per cui ingenuamente non mettemmo mai nulla per iscritto. Egli ci prometteva sempre che avrebbe provveduto a risolvere tutto”.
Orbene, ciò posto, va rilevato in punto di diritto che la Corte di Cassazione, II sezione, con recente sentenza n. 25410 del 24 settembre 2024 ha statuito: “l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa. Con
l'effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento, come avvenuto nel caso di specie, in cui il committente ha contestato che la prestazione non era stata integralmente eseguita …”.
Inoltre per giurisprudenza costante “l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, osservando nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, 2° comma, c.c. quale modello astratto di condotta, che si estrinseca (sia egli professionista o imprenditore) nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi”(Cass. n. 12995 del 2006). Si ricordi inoltre che come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera” (Cass.
Sez. 1, 09/10/2017, n. 23594; Cass. Sez. 2, 8/7/2016, n. 14071; Cass. Sez. 2, 24/02/2016, n. 3651; Cass.
Sez. 2, 02/02/2016, n. 1981; Cass. Sez. 2, 27/08/2012, n. 14650; Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8016;
Cass. Sez. 1, 13/03/2009, n. 6202; Cass. Sez. 3, 12/04/2005, n. 7515; Cass. Sez. 2, 14/10/2004, n.
20294; Cass. Sez. 2, 26/07/1999, n. 8075; Cass. Sez. 2, 29/01/1983, n. 821). pagina 9 di 11 Dunque, per tutto quanto sopra esposto l'opposizione è risultata parzialmente fondata e pertanto è da revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Quanto al rapporto dare avere tra le parti, all'esito della svolta istruttoria è emerso che i pagamenti effettuati da parte opponente e di cui alle fatture n. 14 del 15/04/2016 (Euro 990,00), n. 17 del
26/04/2016 (Euro 1.960,00) e n. 24 del 25/05/2016 (Euro 2.405,06) e pertanto complessivamente Euro
5.375,06 e di cui ai bonifici depositati da parte opponente, Euro 990,00 del 05/04/2016 NC
EU (prodotto in realtà due volte dall'opponente), Euro 1.980,00 del 20/04/2016 NC EU ed Euro 2.405,06 del 06/06/2016 NC EU, ammontano ad un totale di Euro 5.375,06; i lavori effettuati dalla ditta opposta sono stimati in Euro 11.481,00 oltre iva 10% e pertanto Euro 12.629,10; inoltre il CTU ha quantificato in Euro 1.200,00 oltre iva e pertanto Euro 1.320,00 l'ammontare del costo per il ripristino dei vizi, ed Euro 1.200,00 oltre iva e pertanto Euro 1.320,00 per il rilascio delle certificazioni di conformità.
Pertanto conclusivamente si ottiene quanto segue:
lavori eseguiti nell'appartamento dello stimati dal CTU Euro 11.481,00 (Iva esclusa); Parte_1
-( meno) acconti pagati da di cui alle tre fatture e ai tre bonifici in atti Euro 5.375,06; Parte_1
- (meno) ammontare costo per il ripristino dei vizi rilevati in CTU Euro 1.200,00 iva esclusa;
- (meno) ammontare costo per il rilascio delle certificazioni tecniche come stimato dal CTU Euro
1.200,00 iva esclusa: totale avere a favore dell'opposto Euro 3.705,94 oltre IVA. Interessi dalla sentenza.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite, tenuto conto della reciproca parziale soccombenza vanno compensate nella misura del
40%. Tenuto conto, inoltre, dell'esito della sentenza rispetto alla proposta conciliativa del Giudice e che col rifiuto della proposta conciliativa la parte opposta ha aggravato il processo, vanno escluse dalle spese di lite le fasi successive alla formulazione della detta proposta e cioè la fase istruttoria nella misura del 40% - posto che erano state precedentemente depositate le memorie ex art. 183 sesto comma cpc ed era stata espletata la CTu- e conclusiva.
pagina 10 di 11
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 599/2021 emesso dal Tribunale di Firenze;
-condanna al pagamento in favore della ditta della somma di Euro Parte_1 Controparte_1
3.705,94 oltre IVA ed oltre interessi legali dalla sentenza;
- condanna al pagamento in favore della ditta delle spese di lite che Parte_1 Controparte_1
già operate le compensazioni e detrazioni di cui sopra si liquidano in Euro 1.577,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione a favore dell'avv. Alfonso Castagna, dichiaratosi antistatario;
- spese di CTU come già liquidate con separato decreto, nella misura del 60% a carico dell'opponente e del 40% a carico dell'opposto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 19,28 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 14 marzo 2025
Il Giudice dott. Vincenza Ruggiero
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TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3326/2021 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 14 marzo 2025 alle ore 11,35 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per , l'avv.to SORO FABRIZIO Parte_1
Per l'avv.to CASTAGNA ALFONSO Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Soro si riporta agli atti e alla memoria conclusiva depositata nonché a tutto quanto già sostenuto.
Relativamente alle eccezioni sollevate ex adverso evidenzia che il credito non è provato con la semplice produzione delle fatture. Rileva altresì che alcuna decadenza è maturata trattandosi nella specie di vizi occulti. Si riporta a quanto già dedotto in atti relativamente alle risultanze della CTU.
Dichiara ancora una volta la disponibilità all'adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice.
pagina 1 di 11 L'avv. Castagna si riporta integralmente agli atti ed in particolare alle note conclusive depositate.
Evidenzia che non si tratta di vizi occulti e quindi insiste e reitera le eccezioni di decadenza in ordine alla denuncia dei vizi che sono stati denunciati solo all'esito della notifica del decreto ingiuntivo.
Per quant'altro si riporta a quanto già dedotto negli scritti difensivi.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3326/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORO FABRIZIO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SORO FABRIZIO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTAGNA ALFONSO Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CASTAGNA ALFONSO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: appalto.
Conclusioni: parte opponente: “piaccia all'ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, revocare e dichiarare nullo, illegittimo e privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto, respingere in ogni caso la domanda avversa in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, condannare la convenuta opposta a risarcire all'attore opponente i danni cagionati dalle proprie inadempienze, che si indicano in euro
10.387 IVA compresa, o in quella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, da compensare fino all'integrale concorrenza dell'importo che risultasse ancora dovuto alla convenuta opposta. Col favore delle spese”.
pagina 3 di 11 Parte opposta: “- nel merito in via principale, rigettare l'opposizione in uno ad ogni adversa domanda proposta anche in via riconvenzionale perché infondata in fatto e diritto, con la conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e/o comunque per la condanna dell'opponente al pagamento della complessiva somma di € 8.417,20 oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo saldo;
- nel merito in via subordinata e salvo gravame, condannare parte opponente al pagamento della complessiva somma di € 6.594,58 oltre iva 10% e pertanto € 7.254,04 oltre interessi. - nel merito in via subordinata ulteriore e salvo gravame, condannare parte opponente al pagamento della complessiva somma di € 5.394,58 oltre iva 10% e pertanto € 5.934,04. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali della fase di mediazione e del presente giudizio, come da nota spese allegata da distrarsi
a favore del difensore antistatario Avv. Alfonso Castagna ed integrale condanna dell'attore opponente alle spese di CTU.”.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento pagina 4 di 11 cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n. 5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti.
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve pagina 5 di 11 fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa la parziale fondatezza dell'opposizione.
Il giudizio prende le mosse dal decreto ingiuntivo n. 599/2021 emesso dal Tribunale di Firenze in data
11/02/2021, con il quale a parte opponente veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 8.417,20 oltre spese del procedimento a favore della ditta per aver eseguito opere di Controparte_1 ristrutturazione nell'immobile di proprietà di . Parte_1
Con atto di citazione del 22/03/2021 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 suddetto contestando: la mancata ultimazione dei lavori e la mancata consegna dell'opera, il mancato collaudo degli impianti e il mancato rilascio delle certificazioni di conformità, la mancata consegna degli schemi degli impianti e dell'elenco dei materiali impiegati, la mancata trasmissione all'Ufficio
Impianti del Comune di Firenze di tutta la documentazione certificativa in oggetto, l'impossibilità da parte del committente di beneficiare dello sconto fiscale speciale pari al 50 per cento dell'importo dei lavori come previsto dalle leggi n. 201/2011 e 208/2015, la difettosità di alcuni lavori sull'impianto idraulico, che avevano comportato tre allagamenti tra il maggio e il giugno 2026, cui la CP_1
non avrebbe posto rimedio benché sollecitata, costringendo lo a provvedere alle
[...] Parte_1
riparazioni a propria cura e spese, ed all'uopo spiegando domanda riconvenzionale.
La causa è stata istruita mendiate prova per testi ed espletamento di CTU.
Il CTU, geometra ha preliminarmente operato una distinzione tra: Per_1
-opere in preventivo: demolizione del vecchio pavimento in gres completo del sottostante magrone e sottofondo, compreso il trasporto del materiale alla pubblica discarica, riprese delle parti d'intonaco dei muti, rifacimento del magrone e nuova posa in opera del pavimento oltre a varie assistenze (euro
2.206,00); revisione dell'impianto elettrico della cucina con posa in opera di nuovo quadretto completo pagina 6 di 11 di assistenze murarie per apertura, chiusura tracce e muratura di nuove scatoline (a corpo euro
1.200,00); rifacimento del nuovo attacco radiatore completo di montaggio del medesimo (a corpo euro
200,00); nuovo attacco idrico della cucina e del lavastoviglie scarico e rubinetto (a corpo euro 300,00); fornitura e posa in opera di architrave nel vano caldaia, tamponatura della vecchia finestra, compreso opere di rifinitura delle mazzette con riquadratura delle medesime per allargamento del vano (a corpo euro 300,00); smontaggio del vetro cemento nel bagno, con tamponatura in mattoni forati intonacati e tinteggiati (a corpo euro 250,00); scarrettamento di detriti e di materiali con uso scale completo di protezioni all'interno dell'appartamento (a corpo €. 250,00); realizzazione di bagno completo di sanitari e attacchi compreso di posa in opera di pavimenti e rivestimenti compreso la fornitura e posa in opera di cronotermostato come da preventivo in atti (a corpo euro 4.500,00). Il tutto per un ammontare complessivo di euro 9.206,00.
-opere extra-preventivo: presa d'aria ripostiglio per istallazione caldaia (a corpo euro 50,00); realizzazione di controsoffitto nel ripostiglio dove è presente la caldaia (a corpo euro 100,00); taglio dell'intonaco del muro per terrazzino completo di cartongesso (a corpo euro 150,00); rubinetto lavatrice (a corpo euro 25,00); esecuzione di tracce sala TV e camera/libreria (a corpo euro 480,00); rasatura delle zone interessate dalle tracce (a corpo euro 450,00); realizzazione di architrave cassetto bagno (a corpo euro 120,00); posa in opera di tubo per condensa nel ripostiglio (a corpo euro 50,00); allargamento delle mazzette del vano ripostiglio per inserimento lavastoviglie (a corpo euro 400,00); fornitura e posa in opera di nuovo rivestimento in cucina di altezza 60 cm. pari ad una superficie totale di mq. 2.00 (a corpo euro 300,00); montaggio attacchi cucina (a corpo euro 150,00). Il tutto per un ammontare complessivo pari ad euro 2.275,00.
Alla luce delle risultanze della CTU risulta che le opere sia in preventivo che extra preventivo eseguite dalla sono quantificabili in Euro 11.481,00 esclusa IVA a cui sono da Controparte_2
detrarre le somme già previamente corrisposte da parte opponente a titolo di acconti, come attestate dai bonifici allegati, dato pacifico tra le parti sebbene l'opponente abbia depositato due volte lo stesso bonifico, pari ad Euro 5.375,06 (bonifici come di seguito saranno indicati).
Quanto ai vizi lamentati da parte opponente e alle conseguenti opere di ripristino, il CTu ha evidenziato le seguenti attività necessarie per il ripristino: “demolizione del controsoffitto nel locale ripostiglio con fornitura e posa in opera di nuovo controsoffitto compreso stuccature e imbiancatura della zona interessata compreso la rimozione del materiale (a corpo euro 250,00); sistemazione delle mazzette esistenti del ripostiglio eseguite non a regola d'arte con ripristino e successiva imbiancatura
(a corpo euro 250,00); interventi eseguiti all'impianto idraulico distributivo del bagno e di scarico sia pagina 7 di 11 del bagno che della cucina a seguito di una non corretta installazione delle tubazioni che ha provocato alcuni allagamenti in detti locali (a corpo euro 400,00); adeguamento di parte dell'impianto elettrico interessato dai lavori della ditta (bagno/cucina) con sostituzione di apparecchi e Controparte_1
passaggio di nuove linee elettriche secondo la normativa vigente (a corpo euro 300,00). Il tutto per un ammontare complessivo di euro 1.200,00. Si fa presente che nella valutazione non è stata quantificato
l'importo richiesto da parte attrice per la sostituzione della cabina doccia per la mancanza di documentazione tecnica a riguardo. “
Relativamente alla certificazione di conformità, va detto che dall'esame della documentazione allegata in atti, il CTU incaricato ha rilevato che la certificazione di conformità datata 17/10/2016 veniva rilasciata solo per i lavori inerenti all'impianto idrico-termo-sanitario ma non relativamente ai lavori di adeguamento dell'impianto elettrico del bagno e della cucina. Si legge testualmente nella CTU : CP_
“Dall'esame della documentazione allegata in atti la per i lavori inerenti Controparte_1
l'impianto idrico-termo-sanitario ha rilasciato la certificazione di conformità in data 17/10/2016, mentre non risulterebbe essere stata rilasciata quella invece relativa ai lavori di adeguamento dell'impianto elettrico. La ditta a parere del sottoscritto doveva quindi a fine lavori rilasciare al committente per le opere riguardanti l'adeguamento dell'impianto elettrico di schemi, l'elenco dei materiali con deposito presso l'ufficio competente. Il rilascio di detta certificazione di conformità ad oggi redatta da un tecnico abilitato mediante la verifica e rispondenza dell'impianto elettrico interessato parzialmente dai lavori di restauro dei vani bagno e cucina dell'appartamento del Sig.
con deposito presso le autorità competenti compreso degli schemi di impianti e Parte_1 dell'elenco dei materiali impiegati a norma di legge ammonta complessivamente ad €. 1.200,00 escluso IVA. “
Ebbene, le valutazioni del CTU appena riportate vengono condivise da questo Giudice, in quanto ad esse quest'ultimo è pervenuto con ragionamento immune da vizi logici o di altra natura e tenendo conto della documentazione in atti e nel rispetto del contraddittorio con i consulenti di parte le cui osservazioni sono state ampiamente riscontrate dall'ausiliario del Giudice.
Sul punto è appena il caso di evidenziare che, alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (..) . Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal
pagina 8 di 11 caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..” (cfr. Cass. 8355-2007).
Va ad ogni buon conto evidenziato che anche dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, è emerso che la ditta aveva effettivamente svolto lavori idrici elettrici e del gas senza tuttavia mai fornire una mappa degli impianti e che si erano avuti vari allagamenti a seguito del posizionamento della lavatrice per la prima volta essendo stati i tubi mal posti;
è emerso altresì che i vizi erano stati immediatamente contestati ed anche riconosciuti dalla ditta
-seppure non per iscritto- ed infatti il teste indotto da parte opponente ha dichiarato “a fronte di tutta la Per situazione che ho descritto sollevammo verbalmente diverse contestazioni;
ci fidavamo del sig. per cui ingenuamente non mettemmo mai nulla per iscritto. Egli ci prometteva sempre che avrebbe provveduto a risolvere tutto”.
Orbene, ciò posto, va rilevato in punto di diritto che la Corte di Cassazione, II sezione, con recente sentenza n. 25410 del 24 settembre 2024 ha statuito: “l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa. Con
l'effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento, come avvenuto nel caso di specie, in cui il committente ha contestato che la prestazione non era stata integralmente eseguita …”.
Inoltre per giurisprudenza costante “l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, osservando nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, 2° comma, c.c. quale modello astratto di condotta, che si estrinseca (sia egli professionista o imprenditore) nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi”(Cass. n. 12995 del 2006). Si ricordi inoltre che come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera” (Cass.
Sez. 1, 09/10/2017, n. 23594; Cass. Sez. 2, 8/7/2016, n. 14071; Cass. Sez. 2, 24/02/2016, n. 3651; Cass.
Sez. 2, 02/02/2016, n. 1981; Cass. Sez. 2, 27/08/2012, n. 14650; Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8016;
Cass. Sez. 1, 13/03/2009, n. 6202; Cass. Sez. 3, 12/04/2005, n. 7515; Cass. Sez. 2, 14/10/2004, n.
20294; Cass. Sez. 2, 26/07/1999, n. 8075; Cass. Sez. 2, 29/01/1983, n. 821). pagina 9 di 11 Dunque, per tutto quanto sopra esposto l'opposizione è risultata parzialmente fondata e pertanto è da revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Quanto al rapporto dare avere tra le parti, all'esito della svolta istruttoria è emerso che i pagamenti effettuati da parte opponente e di cui alle fatture n. 14 del 15/04/2016 (Euro 990,00), n. 17 del
26/04/2016 (Euro 1.960,00) e n. 24 del 25/05/2016 (Euro 2.405,06) e pertanto complessivamente Euro
5.375,06 e di cui ai bonifici depositati da parte opponente, Euro 990,00 del 05/04/2016 NC
EU (prodotto in realtà due volte dall'opponente), Euro 1.980,00 del 20/04/2016 NC EU ed Euro 2.405,06 del 06/06/2016 NC EU, ammontano ad un totale di Euro 5.375,06; i lavori effettuati dalla ditta opposta sono stimati in Euro 11.481,00 oltre iva 10% e pertanto Euro 12.629,10; inoltre il CTU ha quantificato in Euro 1.200,00 oltre iva e pertanto Euro 1.320,00 l'ammontare del costo per il ripristino dei vizi, ed Euro 1.200,00 oltre iva e pertanto Euro 1.320,00 per il rilascio delle certificazioni di conformità.
Pertanto conclusivamente si ottiene quanto segue:
lavori eseguiti nell'appartamento dello stimati dal CTU Euro 11.481,00 (Iva esclusa); Parte_1
-( meno) acconti pagati da di cui alle tre fatture e ai tre bonifici in atti Euro 5.375,06; Parte_1
- (meno) ammontare costo per il ripristino dei vizi rilevati in CTU Euro 1.200,00 iva esclusa;
- (meno) ammontare costo per il rilascio delle certificazioni tecniche come stimato dal CTU Euro
1.200,00 iva esclusa: totale avere a favore dell'opposto Euro 3.705,94 oltre IVA. Interessi dalla sentenza.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite, tenuto conto della reciproca parziale soccombenza vanno compensate nella misura del
40%. Tenuto conto, inoltre, dell'esito della sentenza rispetto alla proposta conciliativa del Giudice e che col rifiuto della proposta conciliativa la parte opposta ha aggravato il processo, vanno escluse dalle spese di lite le fasi successive alla formulazione della detta proposta e cioè la fase istruttoria nella misura del 40% - posto che erano state precedentemente depositate le memorie ex art. 183 sesto comma cpc ed era stata espletata la CTu- e conclusiva.
pagina 10 di 11
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 599/2021 emesso dal Tribunale di Firenze;
-condanna al pagamento in favore della ditta della somma di Euro Parte_1 Controparte_1
3.705,94 oltre IVA ed oltre interessi legali dalla sentenza;
- condanna al pagamento in favore della ditta delle spese di lite che Parte_1 Controparte_1
già operate le compensazioni e detrazioni di cui sopra si liquidano in Euro 1.577,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione a favore dell'avv. Alfonso Castagna, dichiaratosi antistatario;
- spese di CTU come già liquidate con separato decreto, nella misura del 60% a carico dell'opponente e del 40% a carico dell'opposto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 19,28 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 14 marzo 2025
Il Giudice dott. Vincenza Ruggiero
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