Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/03/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2202/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2202/2014 R.G.A.C.,
TRA
rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione di Parte_1 prime cure, dall'Avv. Rosita Michela ARCIERI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
APPELLANTE
E
, in RO persona del Prefetto p.t., rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nei cui uffici, in al Corso XVIII Agosto, n. 46, domicilia ope legis; CP_1
APPELLATA
(già , in Controparte_2 Controparte_3 persona del l.r. p.t.;
APPELLATA contumace avente ad oggetto: Opposizione a cartella esattoriale - Appello
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. agiva, innanzi al Giudice di pace di affinché esso Parte_1 CP_1 annullasse la cartella di pagamento n. 092 2013 0000337 81, emessa, nei di lei confronti, dall' Agente della Riscossione per la provincia di Controparte_3 CP_1
Ella aveva impugnato il verbale di contestazione di infrazione del codice della strada
(art. 142, co. 8) n. ATX0001029922, elevato dalla Polizia Stradale di il Giudice, con CP_1 sentenza n. 197/2009, irrogava la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 165,69.
1
ciononostante, mediante la menzionata cartella, intimava Controparte_4 il pagamento della somma di euro 524,95, anziché di quella di euro 165,69.
2. Resisteva la RO
.
[...]
3. Il Giudice di pace, con sentenza n. 311/2014, osservava che esso poteva pronunziare, in presenza di titolo esecutivo giudiziale, ed al contrario di quanto accadeva nel caso in esame, solo «al fine di stabilire se esso manchi o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione»: su tale presupposto, rigettava la domanda, compensando le spese di lite.
4. proponeva appello. Parte_1
5. Resisteva la RO
, mentre rimaneva contumace (e tale dev'essere dichiarata) l'
[...] CP_3
cui, oggi, è subentrata, com'è noto, l' .
[...] Controparte_5
6. Il Giudice tratteneva gli atti per la decisione (nell'ordinanza si legge, erroneamente, «che la presente udienza era fissata ai sensi dell'art. 189 c.p.c.»: ma, giacché essa era fissata per l'emanazione della sentenza, è evidente che si trattava dell'applicazione dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Al contrario di quanto riteneva il Giudice di pace, la ha sollevato, come ben Pt_1 può accadere nella consimile ipotesi dell'opposizione avverso un precetto, la questione della difformità tra la somma, il cui pagamento veniva intimato, e quella portata dal titolo.
Il Giudice di pace si è espresso, invece, come se fosse stato contestato il titolo medesimo.
2. Nel merito della questione sollevata, non può non constatarsi come la cartella rechi effettivamente un errore, nell'importo.
Vi si legge, infatti, che l'importo iscritto a ruolo per sanzione, quale conseguenza dell'emanazione della sentenza n. 197/2009, era pari ad euro 310,00.
Si sommava la maggiorazione ex art. 27, co. 6, l. 689/1981.
Si aggiungevano i compensi della riscossione, ed i diritti di notificazione.
Si tratta, all'evidenza, di un errore nell'iscrizione a ruolo (che, come tale, si è riverberato sulla cartella): se il titolo era la sentenza n. 197/2009, e questa infliggeva una sanzione pari ad euro 165,69, allora doveva iscriversi quest'ultimo importo.
La circostanza, rilevata da questo Giudice mediante invito a dedurre, è stata ammessa dall'Avvocatura Erariale: si legga, in proposito, la memoria depositata il 10 Febbraio 2025.
3. In definitiva, la cartella dev'essere parzialmente annullata (è pacifico che la cartella, quando sia ridotto il credito, non debba essere annullata in toto: cfr., mutatis mutandis, Cass. civ., Sez. V, 13.12.2021, ord. n. 39660).
In particolare, laddove è indicato il Codice Tributo (la cartella, evidentemente in conformità del proprio schema generale, adopera questa espressione anche fuori del settore tributario) 5010, si deve leggere, come importo a ruolo, anziché quello di euro 310,00, un valore
2 N. 2202/2014 R.G.A.C.
pari ad euro 165,69, e, laddove è indicato il Codice Tributo 5011, relativo alla maggiorazione,
si deve leggere, come importo a ruolo, quello di euro 99,414 (da arrotondare secondo norma).
Si deve ricordare che tale seconda voce è costituita, come detta l'art. 27, co. 6, l.
689/1981, da una maggiorazione così calcolata: «in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta
è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile
e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.».
Nella specie, come si evince dall'importo indicato nella cartella, pari ad euro 186,00, si tratta di sei semestri: ciò significa che la avrebbe dovuto pagare la somma, portata Pt_1 dalla sentenza, sei semestri prima: per sei semestri, svolgendo il computo sulla base di calcolo di euro 165,69, si perviene al valore indicato innanzi.
Ogni altro accessorio dev'essere rideterminato di conseguenza.
Naturalmente, ove l'odierna appellante avesse pagato tempestivamente, non solo non sarebbe stata applicata la maggiorazione, ma neppure sarebbe iniziata la procedura della riscossione, che conduceva alla formazione e notificazione della cartella.
4. La considerazione, da ultimo formulata, insieme all'avvenuto riconoscimento dell'errore, da parte dell'Avvocatura erariale, ed alla circostanza che il Giudice di pace avesse, comunque, compensato le spese di lite, consigliano una sia pur parziale (per metà) compensazione delle spese del doppio grado, nei confronti della;
una compensazione CP_1 totale non rispetterebbe, invece, il fatto che, in ogni caso, la debitrice è stata obbligata ad impugnare la cartella, in due gradi di giudizio, per ottenere che si rideterminasse correttamente l'importo, da lei dovuto.
Nei confronti dell' , che riceve il ruolo come formato Controparte_5 dal creditore e, dunque, non è responsabile dell'errore ivi contenuto, le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili.
Distrazione come da istanza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2202/2014 R.G.A.C., tra
[...]
contro Parte_1 RO
, in persona del Prefetto p.t., e contro l'
[...] Controparte_2
(già , in persona del l.r. p.t., ogni diversa
[...] Controparte_3 domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara contumace l' (già Controparte_2 CP_3
;
[...]
2. in parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma parziale della decisione adottata dal
Giudice di pace di con la sentenza n. 311/2014, annulla la cartella di pagamento CP_1
n. 092 2013 0000337 81, emessa dall' Agente della Riscossione Controparte_3 per la provincia di nei limiti di cui in motivazione (§ 3); CP_1
3. condanna la RO
a rifondere a le spese di lite, liquidate, previa
[...] Parte_1
3 N. 2202/2014 R.G.A.C.
compensazione per metà, in euro 125,00 per compensi del primo grado, in euro 3,69 per esborsi del primo grado, in euro 200,00 per compensi del secondo grado, in euro 50,24 per esborsi del secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
distrazione dall'Avv. Rosita
Michela ARCIERI;
4. dichiara irripetibili le spese di lite, nel rapporto tra l'appellante e l' Controparte_5
.
[...]
Potenza, 7 Marzo 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
4