Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/04/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1964/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 04/04/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è chiamata la causa
TRA
Parte_1
E
Parte_2
Hanno depositato note scritte:
Per , l'Avv. VITA GENOVESE che conclude per Parte_1
l'accoglimento della domanda;
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 1964/2024 R.G., lette le conclusioni e la discussione cartolare, decide la controversia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., mediante la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1964/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ) domiciliato come in atti, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vita Genovese giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
r.g.a.c. Pag. 1 CP_1
in Potenza alla via Anzio n. 14;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: pagamento somme;
imposta di registro;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. ha dedotto: Parte_1
- di aver alienato, in data 28.05.2020, la propria impresa individuale al resistente
[...]
, giusta atto di cessione di azienda per notar Dott. di Lizia, per il Parte_2 Per_1 corrispettivo di € 20.000,00;
- di aver ricevuto, in data 12.02.2024, a mezzo PEC, da parte dell'
[...]
con Controparte_2 sollecito di pagamento dell'importo di € 2.711,74, comprensivo degli interessi di mora calcolati fino al 08.03.2024 e ciò in relazione alla Cartella di Pagamento n. 092 2023
00019910 23 001 (notificata a mezzo PEC in data 24.04.2023) dell'importo di € 2.617,29, emessa in seguito ad una rettifica da parte dell'Ufficio competente del valore dichiarato per i beni ed i diritti di cui all'azienda ceduta e, nello specifico, ai ricavi e redditi d'impresa dichiarati dal soggetto cedente per gli anni d'imposta 2017-2018-2019;
- che l'art. 8 del contratto stipulato prevedeva che “Le spese del presente e dipendenti sono assunte dalla parte acquirente”;
- che, in data 16.02.2024, al fine esclusivo di scongiurare il fermo amministrativo della propria autovettura, chiedeva ed otteneva una rateizzazione dell'importo dovuto;
- che nonostante sollecito inviato a mezzo Raccomandata 1 in data 23.02.2024 ed “Atto di Invito a Concludere una Convenzione di Negoziazione Assistita”, notificato in data
27.03.2024, non vi è stato da parte del sig. alcun riscontro;
Parte_2
- di aver pagato le rate del piano di ammortamento fino alla rata n. 15 (come da documentazione da ultimo allegata alle note di trattazione scritta del 25.03.2025).
Sulla base di tali allegazioni, chiedeva, principaliter, la condanna del resistente al pagamento della complessiva somma di €2.711,74 nonché dell'ulteriore somma di €
1.000,00 per danni morali.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza, rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
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****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente , non Parte_2
costituitosi in giudizio, nonostante la regolarità del procedimento notificatorio
(perfezionatosi ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.).
Nel merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Nell'atto di compravendita stipulato inter partes in data 28.05.2020, da cui scaturisce la presente controversia, con apposita clausola numerata sub art. 8, i contraenti pattuivano:
“le spese del presente e dipendenti sono assunte dalla parte acquirente”.
Per la risoluzione della lite in parola, diviene fondamentale verificare se l'importo versato dall'attore al concessionario per la riscossione dei tributi (cfr. documentazione allegata dal ricorrente attestante gli avvenuti pagamenti delle rate del piano di ammortamento) sia ascrivibile ad una spesa dell'atto di compravendita (ed in primis all'imposta per la registrazione dell'atto), gravante sull'acquirente ovvero imputabile ad altro tributo o imposta, a carico del cedente.
Orbene, come appare evidente dall'avviso di rettifica e liquidazione dell' CP_2
(documento allegato al ricorso introduttivo), la predetta somma costituisce, in
[...] realtà, liquidazione della maggiore imposta di registrazione dell'atto (unitamente agli accessori interessi e sanzioni) dovuta ai sensi dell'art.52 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 per l'ipotesi di accertamento di un valore venale dei beni oggetto di trasferimento superiore al valore dichiarato, al cui pagamento sono solidalmente obbligati nei confronti della amministrazione finanziaria tutte le parti contraenti (art. 57 D.P.R. 131/1986).
Ne deriva che, soddisfatta la pretesa della p.a., l'attore ha diritto di ripetere le somme versate dal convenuto-acquirente, alla stregua del diverso criterio di ripartizione stabilito nel contratto de quo.
Il ricorrente, infatti, avendo provveduto al pagamento all'Amministrazione quale coobbligato solidale in forza della previsione contenuta nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (art. 57 D.P.R. n. 131 del 1986), ha titolo per ripetere in via di regresso quanto pagato ove il compratore medesimo, nel rapporto interno ed in forza delle previsioni contrattuali, sia tenuto - come nel caso di specie - a sostenere in via integrale ed esclusiva gli oneri e le spese derivanti dall'atto.
In definitiva, va condannato al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1
della somma di euro 2.711,74 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale,
[...]
restando a carico del ricorrente, , il pagamento del debito residuo nei Parte_1
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confronti dell'Amministrazione finanziaria, come da piano di ammortamento versato in atti (rispetto al quale sono state corrisposte le prime 15 rate su un totale di 55 rate).
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni morali, nemmeno allegati.
La regolamentazione delle spese processuali segue, ex art.91 c.p.c., la soccombenza, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 155/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della contumacia del resistente;
dell'adozione del rito semplificato di cognizione;
dell'assenza di attività istruttoria;
della decisione resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.; della natura e del valore della controversia;
delle questioni trattate;
con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
ogni altra istanza od eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
1. Condanna al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1
della somma di euro 2.711,74, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
2. condanna alla integrale rifusione in favore di Parte_2 Parte_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.411,58, di cui euro 133,58 per
[...]
spese, euro 1.278,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge sulle competenze, con attribuzione in favore dell'Avv. Vita Genovese, per dichiarazione di anticipo resa.
Manda la cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Potenza, il 04/04/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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