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Sentenza 28 agosto 2024
Sentenza 28 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/08/2024, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 525/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 525/2024 R.G. Sep., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Iapichella;
C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
11/A, C.F. ; C.F._2
RESISTENTE-contumace-
Con l'intervento del pubblico ministero;
Rimessa per la decisione all'esito dell'udienza del 6.06.2024, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che La ha chiesto questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1
; Controparte_1
pagina 1 di 2 che ha esposto di aver, in data 03.12.2011, in Vittoria, contratto matrimonio, con la resistente dal quale non sono nati figli e che “il rapporto matrimoniale negli ultimi tempi è divenuto impossibile ed intollerabile a causa di gravi incompatibilità di carattere ed incomprensioni reciproche, mentre vani si sono rivelati i tentativi effettuati dalla coppia per superare i contrasti insorti, tanto che la IG.ra di recente ha pure abbandonato il domicilio coniugale senza farvi più ritorno”; Controparte_1
che ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione giudiziale;
che la resistente pur regolarmente citata in giudizio non si è costituita;
che rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo neppure Controparte_1
comparsa, all'udienza dinnanzi al Presidente delegato del 6.06.2024, non essendovi attività istruttoria da svolgersi, fatte precisare le conclusioni e discussa oralmente la causa, la stessa è stata posta in decisione con riserva di riferire al Collegio;
che preliminarmente va dichiarata la contumacia della NV , non costituitasi in Controparte_1
giudizio benché regolarmente citata.
che nel merito la domanda di separazione è fondata;
che la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto più che ancor prima del presente giudizio i coniugi vivevano separati;
che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
che in difetto di costituzione le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: dichiarata la contumacia della NV , non costituitasi in giudizio benché Controparte_1
regolarmente citata.
Pronuncia la separazione personale dei coniugi i quali hanno Parte_2
contratto matrimonio in data 03.12.2011, in Vittoria, trascritto nei registri dello stato civile di matrimonio di detto Comune al n. 47, parte I, Serie - dell'anno 2011;
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa il 23.07.2024
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 525/2024 R.G. Sep., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Iapichella;
C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
11/A, C.F. ; C.F._2
RESISTENTE-contumace-
Con l'intervento del pubblico ministero;
Rimessa per la decisione all'esito dell'udienza del 6.06.2024, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che La ha chiesto questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1
; Controparte_1
pagina 1 di 2 che ha esposto di aver, in data 03.12.2011, in Vittoria, contratto matrimonio, con la resistente dal quale non sono nati figli e che “il rapporto matrimoniale negli ultimi tempi è divenuto impossibile ed intollerabile a causa di gravi incompatibilità di carattere ed incomprensioni reciproche, mentre vani si sono rivelati i tentativi effettuati dalla coppia per superare i contrasti insorti, tanto che la IG.ra di recente ha pure abbandonato il domicilio coniugale senza farvi più ritorno”; Controparte_1
che ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione giudiziale;
che la resistente pur regolarmente citata in giudizio non si è costituita;
che rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo neppure Controparte_1
comparsa, all'udienza dinnanzi al Presidente delegato del 6.06.2024, non essendovi attività istruttoria da svolgersi, fatte precisare le conclusioni e discussa oralmente la causa, la stessa è stata posta in decisione con riserva di riferire al Collegio;
che preliminarmente va dichiarata la contumacia della NV , non costituitasi in Controparte_1
giudizio benché regolarmente citata.
che nel merito la domanda di separazione è fondata;
che la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto più che ancor prima del presente giudizio i coniugi vivevano separati;
che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
che in difetto di costituzione le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: dichiarata la contumacia della NV , non costituitasi in giudizio benché Controparte_1
regolarmente citata.
Pronuncia la separazione personale dei coniugi i quali hanno Parte_2
contratto matrimonio in data 03.12.2011, in Vittoria, trascritto nei registri dello stato civile di matrimonio di detto Comune al n. 47, parte I, Serie - dell'anno 2011;
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa il 23.07.2024
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 2 di 2