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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2105/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2105/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOGLI TIZIANA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_1
difensore, via Chiassetto di San Marco n. 12, Pisa nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMERICO PIER DAVIDE CP_1 C.F._2
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_2
predetto difensore, Via Della Scuola n. 1, Pisa avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per la parte ricorrente pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, allegava di aver contratto il 20 maggio 2016 Parte_1 matrimonio in Pisa con , dall'unione con il quale nasceva la figlia, , il 25 febbraio CP_1 Per_1
2022; allegava il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità di proseguire la loro vita matrimoniale.
Concludeva, pertanto, domandando, in via preliminare, ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c., regolamentarsi il diritto di visita madre-figlia e porsi a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento di sé ricorrente con la somma di € 300,00 mensili, oltre Istat. Nel merito, domandava pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi con addebito alla controparte e alle condizioni di cui al ricorso che si risolvevano, in particolare, nell'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e momentaneo della stessa presso il padre e porsi a carico del resistente l'onere di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento di sé ricorrente, la somma di € 300,00 mensili, o la diversa somma ritenuta di giustizia, in aggiunta al versamento del 100% delle spese straordinarie relative alla figlia e disporsi, in ultimo, che l'assegno unico fosse versato integralmente alla signora.
Nelle more della prima udienza di comparizione, si procedeva inaudita altera parte a nominare un curatore speciale della minore nella persona dell'avv. Benedetta Marlia, ad incaricare i Servizi sociopsicologici territorialmente competenti e a prevedere provvisoriamente un assegno di mantenimento in favore della ex coniuge pari ad € 250,00 mensili, più Istat. All'esito dell'udienza di comparizione, il subprocedimento si concludeva con la disciplina del diritto di visita madre-figlia e con la conferma dei provvedimenti già resi.
Raggiunto da rituale notifica, si costituiva in giudizio il quale, nulla opponendo alla CP_1 pronuncia di separazione personale, domandava, in punto di condizioni accessorie, disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso il padre, confermare la regolamentazione del diritto di visita madre-figlia disposta nel subprocedimento e porsi a carico di sé resistente e in favore della signora un assegno di mantenimento pari ad € 200,00 mensili, nonché il 50% delle spese straordinarie e il 50% dell'assegno unico ed universale.
All'udienza del 25 febbraio 2025, il procuratore di parte ricorrente chiedeva la pronuncia non definitiva in ordine alla separazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
Il Tribunale ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma (anche) nella volontà di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la loro separazione, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa.
Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art.151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta della parte ricorrente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Le parti saranno rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio per quel che attiene alle questioni relative alla figlia minore . Per_1 Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Pisa di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Pisa, il 20 maggio 2016, iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Pisa al n. 40, parte I, anno 2016.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 28/02/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2105/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOGLI TIZIANA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_1
difensore, via Chiassetto di San Marco n. 12, Pisa nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMERICO PIER DAVIDE CP_1 C.F._2
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_2
predetto difensore, Via Della Scuola n. 1, Pisa avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per la parte ricorrente pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, allegava di aver contratto il 20 maggio 2016 Parte_1 matrimonio in Pisa con , dall'unione con il quale nasceva la figlia, , il 25 febbraio CP_1 Per_1
2022; allegava il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità di proseguire la loro vita matrimoniale.
Concludeva, pertanto, domandando, in via preliminare, ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c., regolamentarsi il diritto di visita madre-figlia e porsi a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento di sé ricorrente con la somma di € 300,00 mensili, oltre Istat. Nel merito, domandava pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi con addebito alla controparte e alle condizioni di cui al ricorso che si risolvevano, in particolare, nell'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e momentaneo della stessa presso il padre e porsi a carico del resistente l'onere di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento di sé ricorrente, la somma di € 300,00 mensili, o la diversa somma ritenuta di giustizia, in aggiunta al versamento del 100% delle spese straordinarie relative alla figlia e disporsi, in ultimo, che l'assegno unico fosse versato integralmente alla signora.
Nelle more della prima udienza di comparizione, si procedeva inaudita altera parte a nominare un curatore speciale della minore nella persona dell'avv. Benedetta Marlia, ad incaricare i Servizi sociopsicologici territorialmente competenti e a prevedere provvisoriamente un assegno di mantenimento in favore della ex coniuge pari ad € 250,00 mensili, più Istat. All'esito dell'udienza di comparizione, il subprocedimento si concludeva con la disciplina del diritto di visita madre-figlia e con la conferma dei provvedimenti già resi.
Raggiunto da rituale notifica, si costituiva in giudizio il quale, nulla opponendo alla CP_1 pronuncia di separazione personale, domandava, in punto di condizioni accessorie, disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso il padre, confermare la regolamentazione del diritto di visita madre-figlia disposta nel subprocedimento e porsi a carico di sé resistente e in favore della signora un assegno di mantenimento pari ad € 200,00 mensili, nonché il 50% delle spese straordinarie e il 50% dell'assegno unico ed universale.
All'udienza del 25 febbraio 2025, il procuratore di parte ricorrente chiedeva la pronuncia non definitiva in ordine alla separazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
Il Tribunale ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma (anche) nella volontà di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la loro separazione, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa.
Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art.151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta della parte ricorrente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Le parti saranno rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio per quel che attiene alle questioni relative alla figlia minore . Per_1 Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Pisa di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Pisa, il 20 maggio 2016, iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Pisa al n. 40, parte I, anno 2016.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 28/02/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina