Articolo 25 della Legge 3 giugno 1975, n. 160
Articolo 24Articolo 26
Versione
20 giugno 1975
Art. 25. Arrotondamento

Ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ad eccezione di quelli dovuti per i lavoratori domestici, la retribuzione imponibile, determinata a norma delle vigenti disposizioni, e' arrotondata, per ciascun soggetto assicurato, alle mille lire per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni non inferiori o inferiori a 500 lire.
La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal periodo; di paga in corso all'inizio del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.
Entrata in vigore il 20 giugno 1975
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