Versione
20 giugno 1975
20 giugno 1975
Art. 25. Arrotondamento
Ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ad eccezione di quelli dovuti per i lavoratori domestici, la retribuzione imponibile, determinata a norma delle vigenti disposizioni, e' arrotondata, per ciascun soggetto assicurato, alle mille lire per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni non inferiori o inferiori a 500 lire.
La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal periodo; di paga in corso all'inizio del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.
Ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ad eccezione di quelli dovuti per i lavoratori domestici, la retribuzione imponibile, determinata a norma delle vigenti disposizioni, e' arrotondata, per ciascun soggetto assicurato, alle mille lire per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni non inferiori o inferiori a 500 lire.
La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal periodo; di paga in corso all'inizio del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte d'Appello Bari, sentenza 20/04/2022, n. 607Provvedimento: […] Per il calcolo delle somme dovute dalla cooperativa Pt_1 nei confronti degli istituti, il c.t.u. aveva individuato la retribuzione imponi ni previdenziali ed assistenziali arrotondandone l'importo ai sensi dell'articolo 25 della legge numero 160/1975 ed aveva altresì applicato alla retribuzione imponibile le aliquote contributive previste alla luce dell'inquadramento attribuito dall'CP_5 e dall'CP_6 determinando l'ammontare lordo dei contributi dovuti. […]Leggi di più...
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