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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 415/2022 del Tribunale di Tivoli
promossa da c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to TURCHETTI ANNAMARIA, per procura in atti,
PARTE OPPONENTE
nei confronti di , c.f. rappresentato e RT P.IVA_1
difeso dall'Avv.to Marco Rossi, per procura in atti;
PARTE OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in Parte_1
CP_ giudizio la al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui in narrativa, ogni contraria
istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così giudicare:
In via preliminare: Per tutti i motivi illustrati in narrativa ci si oppone sin d'ora, in
ipotesi di istanza ex art. 648 C.P.C., alla concessione della provvisoria esecuzione al
decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta o
comunque di pronta soluzione, stante il difetto di legittimazione attiva della
Ricorrente opposta e le ragioni di nullità evidenziate in atto, oltre che per inidoneità
ed insufficienza a giustificare un siffatto provvedimento dell'estratto conto prodotto
da Parte ricorrente.
Sempre in via preliminare: Accertare e dichiarare la nullità del ricorso monitorio e
del conseguente provvedimento per difetto di titolarità del diritto azionato in capo a
e per carenza di legittimazione attiva e processuale, RT
nonché per mancata allegazione del contratto oggetto del procedimento monitorio in
forma scritta e di quello originario di cessione da a . CP_2 CP_3
Accertare e dichiarare l'inesistenza/nullità del contratto di cessione del credito da
a per difetto di sottoscrizione della Cedente. Accertare e CP_3 CP_4
dichiarare l'insussistenza del credito per assoluto contrasto delle produzioni
documentali allegate al ricorso rispetto a quelle menzionate nell'atto, stante la
mancata corrispondenza numerica e di contenuto che impediscono l'identificazione
di alcun contratto attribuibile al Signor Pt_1
Accertare e dichiarare la prescrizione del credito per lo spirare del termine
decennale per l'esercizio del diritto. Accertare e dichiarare il difetto di costituzione in mora del Debitore, della
comunicazione della cessione del credito e di decadenza dal beneficio del termine
con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso monitorio.
Conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace
il decreto ingiuntivo n. 1675/2021 – n. 3997/2021 R.G. notificato il 15.12.2021.
Ancora in via preliminare: Accertare e dichiarare la nullità della cessione del
credito prodotta da Controparte per mancanza degli elementi essenziali ex art. 1346
C.C. e per difetto di prova dell'inclusione del credito nell'operazione di cessione,
oltre alla nullità del contratto per inesistenza/indeterminatezza dell'oggetto, con
conseguente declaratoria di revoca e/o annullamento e/o nullità e comunque
inefficacia del decreto opposto.
Nel merito in via principale: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato
accoglimento delle eccezioni sollevate in via preliminare, in ogni caso revocare e/o
annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n.
1675/2021 emesso dal Tribunale di Tivoli il 19.10.2021 per mancanza dei
presupposti previsti dall'art. 633 C.P.C. per l'azione monitoria, oltre che per
mancanza di prova scritta attestante l'esistenza del contratto di apertura di
credito/fido e del presunto credito ad esso sotteso (in particolare il contratto
completo in originale e la cessione de credito), per tutte le motivazioni meglio
esposte in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto a
[...]
da parte del Signor per tutte le motivazioni RT Parte_1
illustrate nel presente atto. In via subordinata: Ridurre la pretesa creditoria di Controparte a quella minor somma che verrà accertata in corso di causa, al netto
degli interessi, delle spese e delle competenze non dovuti e, per l'effetto, revocare e/o
annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto opposto. Con vittoria
di spese e di compensi legali di giudizio, oltre il 15% per spese generali di studio,
IVA (se dovuta) e C.P.A. di legge”.
CP Si costituiva in giudizio la la quale concludeva:
“In via preliminare:
1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Concedere i termini per il tentativo di mediazione;
Nel merito:
3) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto
e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei suoi confronti RT
della somma di € 5.990,52 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che
dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i
Cont successivi interessi come richiesti in dalla data della domanda fino all'effettivo
soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di RT
, della suddetta somma;
[...]
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente
giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali
15%; 5) In via istruttoria, si produce copia integrale del fascicolo monitorio (dei cui
documenti si chiede comunque l'acquisizione) e si allegano i documenti indicati in
narrativa: (all. A) procura alle liti;
(doc. 1) certificato camerale storico;
(doc 2) procura a dott.ssa Morao;
(doc. 3) Procura RT [...]
(doc.4) visura Controparte_6 Controparte_6
; (doc. 5) Attestato per facoltà di firma Dott.ssa Morao (doc.6) procura generale
[...]
Notaio , rep. n. 43812 e racc. n.16503 (doc.7) pec sig. del Persona_1 Pt_1
22/6/2019 (doc.8) GU 152 del 28/12/2013 (doc.9) elenco omissato dei crediti ceduti
annesso all'atto di cessione (doc.10) verbale di assemblea e conferimento di ramo
d'azienda (doc.11) elenco omissato dei crediti conferiti annesso all'atto di
conferimento”.
La causa veniva istruita con il deposito della documentazione agli atti;
veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto rilevando il giudice “..che, nel caso di specie, a fonte della contestazione del credito vantato,
dell'importo di euro 5.990,52, parte opposta affida la prova della nascita
dell'obbligazione alla produzione di un contratto di finanziamento di circa 600,00
euro, sottoscritto in data 2.9.2016, per l'acquisto di un cellulare;
ritenuto, pertanto,
che non sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione..”.
Le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti e all'udienza del 13/9/24
dinanzi a questo Giudice.
*****
L'opposizione formulata è infondata e non provata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire della Banca opposta. Eccepisce, infatti, l'opponente che nell'intestazione del ricorso
[...]
dichiarava di essere “già , specificando nelle RT RT
premesse che quest'ultima Società aveva nelle more mutato la denominazione sociale. Tuttavia, dai documenti allegati rileva che non si evince alcuna prova della circostanza: non è prodotto alcun atto certificante il cambio di denominazione con la conseguenza che la ricorrente non risulta legittimata né a dichiararsi titolare del diritto di credito azionato, né ad agire in giudizio a tutela di una posizione soggettiva allo stato inesistente e contestata.
Nel merito si osserva come il certificato camerale storico in atti attesti l'avvenuta cessione.
Eccepisce ancora la parte opponente che non è allegata in atti la prova della prima cessione del credito, ossia il contratto intercorso tra Agos Ducato S.P.A. e ritenendo sia onere della ricorrente opposta fornire la prova Controparte_7
della titolarità e della legittimazione attiva.
Fondata appare l'argomentazione della parte opposta la quale rileva che sottoscrivendo il piano di rientro proposto da , il debitore ha accettato la CP_1
cessione del credito da a , ai sensi dell'art. 1264 co.1 cc. CP_7 CP_1
L'atto di cessione dà contezza della cessione intermedia, di cui è stato pubblicato avviso in GU 152 del 28/12/2013.
Vi è prova poi che ha conferito il credito a con verbale di CP_4 CP_1
assemblea e conferimento di ramo d'azienda come da documentazione in atti. Si osserva poi il contratto n. 171641 sia il contratto stipulato in data 2/9/96 e la data di stipula del contratto coincide con la prima operazione di pagamento effettuata con la carta.
Il contratto azionato si riferisce alla linea di credito revolving: gli utilizzi della carta sono dimostrati dall'estratto conto prodotto. Non sono stati contestati specificamente ed il finanziamento non si è estinto;
e tanto è confermato dal piano di rientro effettuato dal debitore che si è riconosciuto tale.
Sulla eccezione di mancanza di forma scritta si osserva che le condizioni economiche della carta sono state tutte esplicitate nel frontespizio e nelle allegate condizioni generali e, pertanto, risulta infondata l'asserita mancanza di forma scritta del rapporto.
Per concludere, va respinta anche l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente. Il termine prescrizionale decennale (che decorre dal 12/1/2010, data di chiusura del rapporto) è stato interrotto dalla notifica della cessione di CP_4
(doc.5,6 monitorio) ricevuta dal debitore in data 5/1/2016; dalla sottoscrizione da parte del debitore del piano di rientro, trasmesso ad in data 22/6/2019; dalla CP_1
notifica del DI, perfezionatasi in data 15/12/2021.
Parte opposta, dunque, ha fornito prova del proprio credito a mezzo della documentazione in atti e le prove testimoniali. Ha dato dunque prova del rapporto sottostante.
Parte opponente, di contro, non ha fornito prova di quei fatti estintivi impeditivi o modificativi che avrebbero condotto all'accoglimento dell'opposizione. Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata perchè infondata e non provata.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore deve solo provare il proprio credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed il debitore deve provare l'esistenza di fatti modificativi,
impeditivi o estintivi del diritto di credito fatto valere.
Nel giudizio di merito a cognizione ordinaria, introdotto con l'atto di cui all'art. 645 cpc il creditore, ricorrente nella fase monitoria del giudizio, è onerato della prova relativa ai fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo e la parte opponente è tenuta a fornire prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito.
La conferma del decreto ingiuntivo è quindi collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. (Cass. 10503/13).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1675/2021, emesso dal
Tribunale di Tivoli oggetto del presente giudizio di opposizione;
2)condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
3.397,00 oltre accessori di legge e secondo lo scaglione di riferimento ex D.M. 55/14.
Tivoli 25/03/2025 Il Giudice
dott.ssa Adriana Mazzacane