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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/12/2025, n. 4900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4900 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 4551/2025
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Rodolfo Spanò, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato come in atti resistente
Oggetto: indebito assistenziale
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 28.03.2025 il ricorrente in epigrafe ha impugnato la comunicazione del 30.09.2024, notificata in data 25.10.2024 a mezzo raccomandata nr. 66511173609-1, con cui l' chiedeva la restituzione dell'importo di € 10.588,60 erogato a titolo di assegno di CP_1
invalidità civile n. 044-200107029106 per il periodo dall'01.2022 al 07.2024, per la seguente motivazione: “Rideterminazione della prestazione nr. 044-200107029106 ricalcolata da 1.01.2021 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021. CP_ Pertanto da gennaio 2022 a luglio 2024 l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di € 10.588,60”.
1 Nello specifico, ha dedotto: di non aver ricevuto alcun atto prodromico rispetto alla comunicazione predetta;
di non percepire la prestazione assistenziale dal mese di agosto
2024; di essersi recato al Caf sito in Sant'Arpino (CE) alla Via San Giacomo per conoscere i motivi della sospensione e della richiesta di rimborso da parte dell'ente, e di aver appreso che esse erano state disposte in base ad una dichiarazione dei redditi presentata con modello
730/2022 per l'anno 2021; di aver appreso, quindi, che secondo l' sarebbe stato assunto CP_1 alle dipendenze di una società e avrebbe percepito nell'anno 2021 un reddito tale da escludere il diritto a percepire la prestazione;
di aver acquisito dal Caf copia del modello
730.2022 e del modulo da cui si evince il codice IBAN ([...]) presso cui venivano accreditate le somme derivanti dal lavoro subordinato e che era stato fatto ricorso all'accesso tramite SPID;
di non aver nell'anno 2021 mai sottoscritto alcun contratto di lavoro, mai lavorato alle dipendenze di nessuno e mai percepito alcuna somma a titolo di reddito da lavoro, mai compilato, né chiesto di compilare, la dichiarazione dei redditi, ovvero il modello 730/2022; di non essere titolare del codice IBAN indicato e di non aver mai autorizzato qualcuno ad aprire lo stesso per suo conto, nonché di non aver mai percepito o prelevato somme sullo stesso accreditate;
di aver sporto in data 29.10.2024 formale denuncia querela contro ignoti per i fatti esposti, chiedendo la punizione, previa individuazione, del colpevole, con assegnazione del procedimento alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord (R.G. 524275.2024 mod. 44 contro ignoti), attualmente in fase di indagini;
di aver inoltrato contro il provvedimento del 30.9.2024 CP_1
tempestivo ricorso al comitato provinciale, senza alcun riscontro.
Tanto premesso, ha dedotto l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' attesa CP_1
la sussistenza dei requisiti sanitari e socio-economici previsti dalla normativa di riferimento per il godimento della prestazione. CP_ Ha, quindi, chiesto accertarsi l'illegittimità della richiesta di restituzione avanzata dall' nonché il ripristino della prestazione ed il pagamento dei ratei della stessa dal momento della revoca, il tutto con vittoria di spese e attribuzione con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito eccependo: di aver provveduto al ricalcolo della prestazione e alla CP_1 conseguente formazione dell'indebito in ragione di 730 del 2022, da cui risulta che il ricorrente ha percepito nel 2021 redditi da lavoro dipendente per € 14.689,00; di aver, a seguito di domanda di ricostituzione reddituale presentata dal ricorrente, ripristinato la prestazione a decorrere dal gennaio 2023, riconoscendo un credito pari a € 7.682,14, portato in compensazione col precedente debito, con conseguente debito residuo pari a € 2.626,46 e
2 trattenuta mensile di € 20,00 sulla prestazione di invalidità civile;
di non poter provvedere al ricalcolo per l'anno 2022 in ragione della presenza del modello 730/2022 negli archivi dell' . Controparte_2
Ha eccepito, altresì, l'infondatezza della domanda attorea sulla base di ulteriori ragioni di fatto e diritto, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con note sostitutive dell'udienza del 02.12.2025, parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo da parte del Comitato Provinciale del
25/06/2025, delibera n. 2515246, e ha confermato il riconoscimento del ripristino della prestazione con riattivazione del pagamento da luglio 2025 e compensazione parziale dell'indebito con credito maturato e conseguente debito residuo di €. 2.726,46.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 02.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, va dichiarata parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di ripristino della prestazione, essendo lo stesso intervenuto nelle more del giudizio.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
3 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia sulla domanda di ripristino dell'erogazione della CP_ prestazione, avendo l' provveduto allo stesso a decorrere dal mese di luglio 2025, come confermato dallo stesso ricorrente nelle note sostitutive d'udienza.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo del ricorrente di restituire le somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile ex art. 13, L. 118/71, nell'anno 2022.
Pertanto, non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma un'azione di accertamento negativo della pretesa restitutoria CP_1 avanzata dall'ente previdenziale.
Difatti, il giudizio di non ha ad oggetto l'atto o il provvedimento amministrativo emesso dall' bensì l'accertamento del debito in presenza di tutti i requisiti previsti CP_1
direttamente dalla legge.
Nel caso di specie, quindi, non sussiste alcuna attività provvedimentale e autoritativa da parte dell' CP_1
Occorre evidenziare, in via generale, che i provvedimenti amministrativi emessi dall' in ordine all'erogazione di una prestazione previdenziale od assistenziale, non CP_1
hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere, ma costituiscono meri atti ricognitivi, con la sola funzione di certazione o di mero accertamento dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione per cui l' svolge una funzione di mero accertamento. CP_1
In definitiva, quindi, si tratta di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità.
Se, infatti, l' fosse titolare di un ampio potere discrezionale e se la legge non avesse CP_1
4 individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es.
Cass. sez. un. 529/2000, 13664/2002 e 24862/2006).
Tali considerazioni sono state, tra l'altro, ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass. 3404/2006 e 3688/2015).
La Suprema Corte, inoltre, in una recente pronuncia (Cass. 31954/2019), riguardante la cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, ha evidenziato che “dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle prestazioni previdenziali in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva,
l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (così, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604 del
2014). Questi principi vanno qui ribaditi anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, il procedimento amministrativo sia stato avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente previdenziale, che abbia accertato l'insussistenza di uno o più requisiti per il valido costituirsi del rapporto previdenziale. Fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo dell'ente previdenziale di agire nel rispetto della legge del procedimento, va infatti rilevato che i termini della questione non mutano a seconda del fatto che, invece che del procedimento amministrativo volto all'attribuzione di una data prestazione, si discuta del
5 procedimento amministrativo di secondo grado con cui l'ente previdenziale, che è preposto anche alla verifica dei requisiti per la corretta instaurazione del rapporto previdenziale, eserciti, una volta accertata la loro insussistenza, la potestà, a seconda dei casi, di annullamento del rapporto o di revoca della prestazione, giacchè questa potestà, ancorchè espressione di quella potestà generale di cui ogni amministrazione è dotata per ordinare la propria attività alla volontà di legge, si colora pur sempre in funzione del contenuto del procedimento (e del provvedimento) che assume a proprio oggetto, di talchè, ove la disciplina di quest'ultimo sia costruita in modo tale che del rapporto e della situazione soggettiva del privato conosca interamente l'autorità giudiziaria ordinaria, rileverà pur sempre la sussistenza o insussistenza del diritto, per come accertata in giudizio, senza che a tale specifico fine abbiano importanza eventuali disfunzioni del procedimento o carenze di motivazione del provvedimento che l'abbia concluso”.
Ne discende che sono inconferenti al presente thema decidendum tutti i motivi formulati da parte ricorrente che riguardano le dedotte irregolarità del procedimento amministrativo e la violazione dei principi e delle norme della L. 241/1990, tra cui l'omesso inoltro di atti prodromici rispetto alla comunicazione di indebito.
Venendo al merito, si ribadisce che l'azione proposta dal ricorrente è volta all'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo restitutorio di una specifica prestazione di carattere assistenziale ricevuta da parte dell' , il quale ne domanda la restituzione deducendo CP_1
l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato.
Ciò posto, va sul punto osservato che, per giurisprudenza ormai costante, “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 18046 del 2010).
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, se da un lato l'accertamento del diritto alla ripetizione implica l'accertamento della inesistenza di una valida causa debendi, dall'altro l'accertamento negativo di tale diritto - ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata - implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto di chi agisce in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare
6 come adempimento quanto corrisposto dal convenuto.
Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare l'illegittimità della richiesta ripetizione dell'indebito è che il ricorrente assolva all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, onere che è a suo esclusivo carico.
Tanto premesso, occorre applicare i suesposti principi al caso di specie.
Parte ricorrente ha allegato e provato i fatti costitutivi del diritto alla percezione dell'assegno di invalidità civile (cfr. sentenza n. 181 del 2007 con cui il Tribunale di Santa Maria C.V. dichiarava il diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno in parola a decorrere dal
13.10.2024 e relativa relazione peritale espletata dal c.t.u. nel giudizio, allegata al ricorso).
Ha, inoltre, dedotto la mancata percezione di redditi per l'anno 2021, contestando espressamente e inequivocabilmente di aver prestato attività lavorativa, di aver inoltrato la dichiarazione dei redditi tramite modello 730, e di essere titolare del codice IBAN destinatario delle somme in tale modello indicate.
Ha, inoltre, allegato e provato di aver sporto denuncia-querela contro ignoti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord avente a oggetto i medesimi fatti descritti in ricorso (cfr. denuncia-querela e relativo esito dell'invio della stessa sul
PORTALE DEPOSITO atti PENALI con identificativo , allegati al ricorso). NumeroDiC_1
L' , d'altro canto, ha eccepito di non poter procedere all'abbandono dell'indebito in CP_1 quanto il modello 730 in parola è ancora presente nell'archivio dell' . Controparte_2
Orbene, atteso che la dichiarazione dei redditi è stata disconosciuta dal ricorrente prontamente e nelle forme corrette, ritiene la scrivente che essa non possa di per sé sola assurgere a ragione giustificatrice della richiesta restitutoria dell' , vieppiù in assenza di CP_1
qualsiasi altro elemento idoneo a dimostrare l'effettiva produzione da parte del Parte_1
di redditi da lavoro dipendente. A fronte della querela presentata dal ricorrente, in altre parole, deve ritenersi spettante all' l'onere di eccepire e provare in giudizio CP_1
l'esistenza in capo all'assicurato di un rapporto di lavoro subordinato e la conseguente percezione di somme a titolo retributivo ad esso connesse.
La domanda va, pertanto, accolta.
La peculiarità delle questioni di fatto e di diritto in rilievo nel caso di specie, in particolare
7 sotto il profilo dell'addebitabilità all' generazione dell'indebito, rappresentano CP_1 gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede: CP_ a) In accoglimento del ricorso, dichiara l'insussistenza del diritto dell' al recupero delle somme percepite dal ricorrente a titolo di assegno di invalidità civile per il periodo gennaio 2022 – luglio 2024, come da raccomandata nr. 66511173609-1, e per l'effetto condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a CP_1
tale titolo;
b) Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 04.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 4551/2025
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Rodolfo Spanò, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato come in atti resistente
Oggetto: indebito assistenziale
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 28.03.2025 il ricorrente in epigrafe ha impugnato la comunicazione del 30.09.2024, notificata in data 25.10.2024 a mezzo raccomandata nr. 66511173609-1, con cui l' chiedeva la restituzione dell'importo di € 10.588,60 erogato a titolo di assegno di CP_1
invalidità civile n. 044-200107029106 per il periodo dall'01.2022 al 07.2024, per la seguente motivazione: “Rideterminazione della prestazione nr. 044-200107029106 ricalcolata da 1.01.2021 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021. CP_ Pertanto da gennaio 2022 a luglio 2024 l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di € 10.588,60”.
1 Nello specifico, ha dedotto: di non aver ricevuto alcun atto prodromico rispetto alla comunicazione predetta;
di non percepire la prestazione assistenziale dal mese di agosto
2024; di essersi recato al Caf sito in Sant'Arpino (CE) alla Via San Giacomo per conoscere i motivi della sospensione e della richiesta di rimborso da parte dell'ente, e di aver appreso che esse erano state disposte in base ad una dichiarazione dei redditi presentata con modello
730/2022 per l'anno 2021; di aver appreso, quindi, che secondo l' sarebbe stato assunto CP_1 alle dipendenze di una società e avrebbe percepito nell'anno 2021 un reddito tale da escludere il diritto a percepire la prestazione;
di aver acquisito dal Caf copia del modello
730.2022 e del modulo da cui si evince il codice IBAN ([...]) presso cui venivano accreditate le somme derivanti dal lavoro subordinato e che era stato fatto ricorso all'accesso tramite SPID;
di non aver nell'anno 2021 mai sottoscritto alcun contratto di lavoro, mai lavorato alle dipendenze di nessuno e mai percepito alcuna somma a titolo di reddito da lavoro, mai compilato, né chiesto di compilare, la dichiarazione dei redditi, ovvero il modello 730/2022; di non essere titolare del codice IBAN indicato e di non aver mai autorizzato qualcuno ad aprire lo stesso per suo conto, nonché di non aver mai percepito o prelevato somme sullo stesso accreditate;
di aver sporto in data 29.10.2024 formale denuncia querela contro ignoti per i fatti esposti, chiedendo la punizione, previa individuazione, del colpevole, con assegnazione del procedimento alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord (R.G. 524275.2024 mod. 44 contro ignoti), attualmente in fase di indagini;
di aver inoltrato contro il provvedimento del 30.9.2024 CP_1
tempestivo ricorso al comitato provinciale, senza alcun riscontro.
Tanto premesso, ha dedotto l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' attesa CP_1
la sussistenza dei requisiti sanitari e socio-economici previsti dalla normativa di riferimento per il godimento della prestazione. CP_ Ha, quindi, chiesto accertarsi l'illegittimità della richiesta di restituzione avanzata dall' nonché il ripristino della prestazione ed il pagamento dei ratei della stessa dal momento della revoca, il tutto con vittoria di spese e attribuzione con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito eccependo: di aver provveduto al ricalcolo della prestazione e alla CP_1 conseguente formazione dell'indebito in ragione di 730 del 2022, da cui risulta che il ricorrente ha percepito nel 2021 redditi da lavoro dipendente per € 14.689,00; di aver, a seguito di domanda di ricostituzione reddituale presentata dal ricorrente, ripristinato la prestazione a decorrere dal gennaio 2023, riconoscendo un credito pari a € 7.682,14, portato in compensazione col precedente debito, con conseguente debito residuo pari a € 2.626,46 e
2 trattenuta mensile di € 20,00 sulla prestazione di invalidità civile;
di non poter provvedere al ricalcolo per l'anno 2022 in ragione della presenza del modello 730/2022 negli archivi dell' . Controparte_2
Ha eccepito, altresì, l'infondatezza della domanda attorea sulla base di ulteriori ragioni di fatto e diritto, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con note sostitutive dell'udienza del 02.12.2025, parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo da parte del Comitato Provinciale del
25/06/2025, delibera n. 2515246, e ha confermato il riconoscimento del ripristino della prestazione con riattivazione del pagamento da luglio 2025 e compensazione parziale dell'indebito con credito maturato e conseguente debito residuo di €. 2.726,46.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 02.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, va dichiarata parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di ripristino della prestazione, essendo lo stesso intervenuto nelle more del giudizio.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
3 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia sulla domanda di ripristino dell'erogazione della CP_ prestazione, avendo l' provveduto allo stesso a decorrere dal mese di luglio 2025, come confermato dallo stesso ricorrente nelle note sostitutive d'udienza.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo del ricorrente di restituire le somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile ex art. 13, L. 118/71, nell'anno 2022.
Pertanto, non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma un'azione di accertamento negativo della pretesa restitutoria CP_1 avanzata dall'ente previdenziale.
Difatti, il giudizio di non ha ad oggetto l'atto o il provvedimento amministrativo emesso dall' bensì l'accertamento del debito in presenza di tutti i requisiti previsti CP_1
direttamente dalla legge.
Nel caso di specie, quindi, non sussiste alcuna attività provvedimentale e autoritativa da parte dell' CP_1
Occorre evidenziare, in via generale, che i provvedimenti amministrativi emessi dall' in ordine all'erogazione di una prestazione previdenziale od assistenziale, non CP_1
hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere, ma costituiscono meri atti ricognitivi, con la sola funzione di certazione o di mero accertamento dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione per cui l' svolge una funzione di mero accertamento. CP_1
In definitiva, quindi, si tratta di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità.
Se, infatti, l' fosse titolare di un ampio potere discrezionale e se la legge non avesse CP_1
4 individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es.
Cass. sez. un. 529/2000, 13664/2002 e 24862/2006).
Tali considerazioni sono state, tra l'altro, ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass. 3404/2006 e 3688/2015).
La Suprema Corte, inoltre, in una recente pronuncia (Cass. 31954/2019), riguardante la cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, ha evidenziato che “dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle prestazioni previdenziali in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva,
l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (così, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604 del
2014). Questi principi vanno qui ribaditi anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, il procedimento amministrativo sia stato avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente previdenziale, che abbia accertato l'insussistenza di uno o più requisiti per il valido costituirsi del rapporto previdenziale. Fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo dell'ente previdenziale di agire nel rispetto della legge del procedimento, va infatti rilevato che i termini della questione non mutano a seconda del fatto che, invece che del procedimento amministrativo volto all'attribuzione di una data prestazione, si discuta del
5 procedimento amministrativo di secondo grado con cui l'ente previdenziale, che è preposto anche alla verifica dei requisiti per la corretta instaurazione del rapporto previdenziale, eserciti, una volta accertata la loro insussistenza, la potestà, a seconda dei casi, di annullamento del rapporto o di revoca della prestazione, giacchè questa potestà, ancorchè espressione di quella potestà generale di cui ogni amministrazione è dotata per ordinare la propria attività alla volontà di legge, si colora pur sempre in funzione del contenuto del procedimento (e del provvedimento) che assume a proprio oggetto, di talchè, ove la disciplina di quest'ultimo sia costruita in modo tale che del rapporto e della situazione soggettiva del privato conosca interamente l'autorità giudiziaria ordinaria, rileverà pur sempre la sussistenza o insussistenza del diritto, per come accertata in giudizio, senza che a tale specifico fine abbiano importanza eventuali disfunzioni del procedimento o carenze di motivazione del provvedimento che l'abbia concluso”.
Ne discende che sono inconferenti al presente thema decidendum tutti i motivi formulati da parte ricorrente che riguardano le dedotte irregolarità del procedimento amministrativo e la violazione dei principi e delle norme della L. 241/1990, tra cui l'omesso inoltro di atti prodromici rispetto alla comunicazione di indebito.
Venendo al merito, si ribadisce che l'azione proposta dal ricorrente è volta all'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo restitutorio di una specifica prestazione di carattere assistenziale ricevuta da parte dell' , il quale ne domanda la restituzione deducendo CP_1
l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato.
Ciò posto, va sul punto osservato che, per giurisprudenza ormai costante, “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 18046 del 2010).
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, se da un lato l'accertamento del diritto alla ripetizione implica l'accertamento della inesistenza di una valida causa debendi, dall'altro l'accertamento negativo di tale diritto - ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata - implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto di chi agisce in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare
6 come adempimento quanto corrisposto dal convenuto.
Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare l'illegittimità della richiesta ripetizione dell'indebito è che il ricorrente assolva all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, onere che è a suo esclusivo carico.
Tanto premesso, occorre applicare i suesposti principi al caso di specie.
Parte ricorrente ha allegato e provato i fatti costitutivi del diritto alla percezione dell'assegno di invalidità civile (cfr. sentenza n. 181 del 2007 con cui il Tribunale di Santa Maria C.V. dichiarava il diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno in parola a decorrere dal
13.10.2024 e relativa relazione peritale espletata dal c.t.u. nel giudizio, allegata al ricorso).
Ha, inoltre, dedotto la mancata percezione di redditi per l'anno 2021, contestando espressamente e inequivocabilmente di aver prestato attività lavorativa, di aver inoltrato la dichiarazione dei redditi tramite modello 730, e di essere titolare del codice IBAN destinatario delle somme in tale modello indicate.
Ha, inoltre, allegato e provato di aver sporto denuncia-querela contro ignoti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord avente a oggetto i medesimi fatti descritti in ricorso (cfr. denuncia-querela e relativo esito dell'invio della stessa sul
PORTALE DEPOSITO atti PENALI con identificativo , allegati al ricorso). NumeroDiC_1
L' , d'altro canto, ha eccepito di non poter procedere all'abbandono dell'indebito in CP_1 quanto il modello 730 in parola è ancora presente nell'archivio dell' . Controparte_2
Orbene, atteso che la dichiarazione dei redditi è stata disconosciuta dal ricorrente prontamente e nelle forme corrette, ritiene la scrivente che essa non possa di per sé sola assurgere a ragione giustificatrice della richiesta restitutoria dell' , vieppiù in assenza di CP_1
qualsiasi altro elemento idoneo a dimostrare l'effettiva produzione da parte del Parte_1
di redditi da lavoro dipendente. A fronte della querela presentata dal ricorrente, in altre parole, deve ritenersi spettante all' l'onere di eccepire e provare in giudizio CP_1
l'esistenza in capo all'assicurato di un rapporto di lavoro subordinato e la conseguente percezione di somme a titolo retributivo ad esso connesse.
La domanda va, pertanto, accolta.
La peculiarità delle questioni di fatto e di diritto in rilievo nel caso di specie, in particolare
7 sotto il profilo dell'addebitabilità all' generazione dell'indebito, rappresentano CP_1 gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede: CP_ a) In accoglimento del ricorso, dichiara l'insussistenza del diritto dell' al recupero delle somme percepite dal ricorrente a titolo di assegno di invalidità civile per il periodo gennaio 2022 – luglio 2024, come da raccomandata nr. 66511173609-1, e per l'effetto condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a CP_1
tale titolo;
b) Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 04.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
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