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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/05/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 160/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 160 del ruolo generale per l'anno 2021 promossa da:
, in persona del in carica ed Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del Dirigente generale pro tempore, rappresentati e difesi Controparte_3
per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in via Dante n. 23
sono ex lege domiciliati;
APPELLANTI
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Campus, giusta procura speciale CP_4
come in atti, presso il cui studio in Sassari è elettivamente domiciliata;
contumace, CP_5
APPELLATE
All'esito della udienza collegiale del 21 maggio 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 Voglia la Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza impugnata, respingere le domande di
controparte in quanto infondate in fatto e in diritto.
Conseguentemente, condannare controparte alle spese ed onorari di lite del presente grado di
giudizio.
In ogni caso, riformare la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha condannato
l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite e disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado o, per effetto dell'accoglimento dell'appello, la condanna al pagamento Con delle spese di lite a carico della signora .
Nell'interesse dell'appellata : CP_4
Si conclude per il rigetto del gravame con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi
di giudizio da distrarsi in favore del difensore che si dichiara ANTISTATARIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 giugno 2020 ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di CP_4
TA in funzione di giudice del lavoro onde contestare la legittimità del provvedimento del 7
agosto 2019 col quale è stata destinata, quale vincitrice di concorso ed all'esito del relativo procedimento, presso le sedi di BO ( ) ed TA ( in luogo Controparte_6 Controparte_7
della sede di TO (IPSIA Agrario Nautico Alberghiero Socio Sanitario) ove era stata assegnata la controinteressata invero collocata in posizione deteriore rispetto alla sua. Parte_1
Nella contumacia di quest'ultima si sono costituiti in giudizio il Controparte_1
e l' , i quali hanno contestato la fondatezza
[...] Controparte_3
dell'avversa domanda deducendo la correttezza del procedimento seguito per l'assegnazione delle cattedre all'esito dello scorrimento delle relative graduatorie di merito e ad esaurimento (GAE).
Il Tribunale di TA, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 84/2021 del 9
Co giugno 2021 ha accolto il ricorso proposto dalla condannando per l'effetto il CP_1
convenuto ad assegnarla presso la sede di TO, come da ella richiesto in causa, ed a rifonderle le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il e l' Controparte_1 Controparte_3
hanno proposto appello ribadendo, nella sostanza, le ragioni poste a fondamento della memoria
2 depositata davanti al giudice di primo grado con riguardo, in particolare, alla correttezza del
Co procedimento seguito per l'assegnazione delle sedi all'esito del quale la è stata assegnata presso gli istituti succitati.
Hanno quindi concluso per l'accoglimento dell'atto di appello e, in riforma della sentenza impugnata, per il rigetto della domanda avanzata da . CP_4
2. Quest'ultima si è costituita in giudizio onde contestare le avverse ragioni di gravame posto che, conformemente a quanto accertato nella sentenza impugnata, la procedura di assegnazione delle sedi risultava viziata atteso che lo scorrimento delle graduatorie non era stato eseguito nel rispetto del punteggio di merito riconosciuto a ciascuno degli aspiranti coinvolti.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'atto di appello siccome infondato.
3. Nelle more del giudizio di appello il Collegio ha invitato le parti, con ordinanza del 7 marzo
2025, a valutare la possibilità, in ottica conciliativa e tenuto conto dell'alea del giudizio e delle correlate conseguenze in punto di regolazione delle spese di lite, di abbandonare la lite a spese
compensate.
4. I difensori con le note sostitutive depositate rispettivamente il 16 ed 19 maggio 2025 hanno dichiarato di aderire all'invito della Corte nei termini esposti nella predetta ordinanza talchè non residua alcuna ragione di contesa tra le parti.
In particolare le amministrazioni appellanti hanno manifestato la volontà di aderire alla indicazione del Collegio mediante la rinuncia all'appello a spese compensate.
5. Osserva la Corte che a seguito della rinuncia alla impugnazione come espressa nei termini succitati dalle amministrazioni appellanti consegue la cessazione della materia del contendere.
Difatti nel giudizio di appello la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante, principale o incidentale, equivale a rinuncia all'azione posto che determina in venir meno del potere dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza necessitare, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte della parte appellata (in tal senso cfr. Cass. ord. n. 821/2022 e,
nei medesimi termini, Corte di Appello di Cagliari sent. n. 12/2025 est. Coinu).
Con riguardo alle spese del giudizio, il Supremo Collegio ha, invece, rilevato che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione,
l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata,
3 comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità della regolazione delle spese processuali, attribuendo al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass., ord. n. 5250/2018).
Nella specie, tuttavia, tale questione non si pone posto che le parti, aderendo alla indicazione loro sottoposta dal Collegio, hanno concordato per la compensazione delle stesse.
6. In conclusione non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite per il presente grado di giudizio.
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di appello.
Così deciso in Cagliari il 28 maggio 2025.
L'estensore Il Presidente
Dott. Giorgio Murruu Dott.ssa Maria Luisa Scarpa
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 160 del ruolo generale per l'anno 2021 promossa da:
, in persona del in carica ed Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del Dirigente generale pro tempore, rappresentati e difesi Controparte_3
per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in via Dante n. 23
sono ex lege domiciliati;
APPELLANTI
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Campus, giusta procura speciale CP_4
come in atti, presso il cui studio in Sassari è elettivamente domiciliata;
contumace, CP_5
APPELLATE
All'esito della udienza collegiale del 21 maggio 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 Voglia la Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza impugnata, respingere le domande di
controparte in quanto infondate in fatto e in diritto.
Conseguentemente, condannare controparte alle spese ed onorari di lite del presente grado di
giudizio.
In ogni caso, riformare la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha condannato
l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite e disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado o, per effetto dell'accoglimento dell'appello, la condanna al pagamento Con delle spese di lite a carico della signora .
Nell'interesse dell'appellata : CP_4
Si conclude per il rigetto del gravame con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi
di giudizio da distrarsi in favore del difensore che si dichiara ANTISTATARIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 giugno 2020 ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di CP_4
TA in funzione di giudice del lavoro onde contestare la legittimità del provvedimento del 7
agosto 2019 col quale è stata destinata, quale vincitrice di concorso ed all'esito del relativo procedimento, presso le sedi di BO ( ) ed TA ( in luogo Controparte_6 Controparte_7
della sede di TO (IPSIA Agrario Nautico Alberghiero Socio Sanitario) ove era stata assegnata la controinteressata invero collocata in posizione deteriore rispetto alla sua. Parte_1
Nella contumacia di quest'ultima si sono costituiti in giudizio il Controparte_1
e l' , i quali hanno contestato la fondatezza
[...] Controparte_3
dell'avversa domanda deducendo la correttezza del procedimento seguito per l'assegnazione delle cattedre all'esito dello scorrimento delle relative graduatorie di merito e ad esaurimento (GAE).
Il Tribunale di TA, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 84/2021 del 9
Co giugno 2021 ha accolto il ricorso proposto dalla condannando per l'effetto il CP_1
convenuto ad assegnarla presso la sede di TO, come da ella richiesto in causa, ed a rifonderle le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il e l' Controparte_1 Controparte_3
hanno proposto appello ribadendo, nella sostanza, le ragioni poste a fondamento della memoria
2 depositata davanti al giudice di primo grado con riguardo, in particolare, alla correttezza del
Co procedimento seguito per l'assegnazione delle sedi all'esito del quale la è stata assegnata presso gli istituti succitati.
Hanno quindi concluso per l'accoglimento dell'atto di appello e, in riforma della sentenza impugnata, per il rigetto della domanda avanzata da . CP_4
2. Quest'ultima si è costituita in giudizio onde contestare le avverse ragioni di gravame posto che, conformemente a quanto accertato nella sentenza impugnata, la procedura di assegnazione delle sedi risultava viziata atteso che lo scorrimento delle graduatorie non era stato eseguito nel rispetto del punteggio di merito riconosciuto a ciascuno degli aspiranti coinvolti.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'atto di appello siccome infondato.
3. Nelle more del giudizio di appello il Collegio ha invitato le parti, con ordinanza del 7 marzo
2025, a valutare la possibilità, in ottica conciliativa e tenuto conto dell'alea del giudizio e delle correlate conseguenze in punto di regolazione delle spese di lite, di abbandonare la lite a spese
compensate.
4. I difensori con le note sostitutive depositate rispettivamente il 16 ed 19 maggio 2025 hanno dichiarato di aderire all'invito della Corte nei termini esposti nella predetta ordinanza talchè non residua alcuna ragione di contesa tra le parti.
In particolare le amministrazioni appellanti hanno manifestato la volontà di aderire alla indicazione del Collegio mediante la rinuncia all'appello a spese compensate.
5. Osserva la Corte che a seguito della rinuncia alla impugnazione come espressa nei termini succitati dalle amministrazioni appellanti consegue la cessazione della materia del contendere.
Difatti nel giudizio di appello la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante, principale o incidentale, equivale a rinuncia all'azione posto che determina in venir meno del potere dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza necessitare, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte della parte appellata (in tal senso cfr. Cass. ord. n. 821/2022 e,
nei medesimi termini, Corte di Appello di Cagliari sent. n. 12/2025 est. Coinu).
Con riguardo alle spese del giudizio, il Supremo Collegio ha, invece, rilevato che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione,
l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata,
3 comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità della regolazione delle spese processuali, attribuendo al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass., ord. n. 5250/2018).
Nella specie, tuttavia, tale questione non si pone posto che le parti, aderendo alla indicazione loro sottoposta dal Collegio, hanno concordato per la compensazione delle stesse.
6. In conclusione non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite per il presente grado di giudizio.
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di appello.
Così deciso in Cagliari il 28 maggio 2025.
L'estensore Il Presidente
Dott. Giorgio Murruu Dott.ssa Maria Luisa Scarpa
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