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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/08/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
RG 11800 /2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel. Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11800 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) TRA
, nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. AMALFITANO VITO presso il quale C.F._1 elettivamente domicilia E
, nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. CERCHIONE LUIGI presso il quale C.F._2 elettivamente domicilia RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO Con ricorso cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cpc, depositato in data 28/06/2024 le parti, e Parte_1 chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio in relazione al matrimonio da loro contratto in Lacco Ameno (NA) il 06.10.1984 (atto n. 11, P. II, S. A, anno 1984), una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale. Aggiungevano che dall'unione tra le parti non erano nati figli. Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti al 01.07.2025. Le parti, all'udienza cartolare del 01.07.2025, ribadivano la loro volontà di accoglimento anche della domanda divorzile, giuste note depositate in forza del decreto che disponeva la comparizione figurata in ragione della mancata richiesta di pronunce accessorie ed invero chiedevano di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni formulate nell'atto introduttivo. All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
1 Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n° 596/2024 pubblicata in data 25.11.2024 veniva dichiarata la separazione dei coniugi. Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (29.10.2024) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separati, liberi di scegliere ove stabilire la propria residenza, fermo restando l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. Entrambi i coniugi dichiarano di avere redditi propri e di essere autosufficienti e rinunciano al mantenimento l'uno nei confronti dell'altra;
3. Il sig. dichiara di non vantare alcun diritto sui beni immobili di proprietà della CP_1 sig.ra così come la stessa dichiara di non vantare alcun diritto su beni immobili Pt_1 Pt_1 del predetto In tal modo, i coniugi hanno regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e CP_1 dichiarano che non hanno nulla reciprocamente a pretendere;
4. Con riguardo ai beni mobili costituenti l'arredo della casa coniugale, i ricorrenti danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere, per tale titolo, l'uno dall'altra;
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152-septies disp. att. c.p.c. Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti nato il [...] e Parte_1 ato il 07/11/1954, a Lacco Ameno (NA) il 06/10/1984 (atto Controparte_1
n. 11, parte II, Serie A, reg. Atti Matrimonio anno 1984);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lacco Ameno (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152-septies disp. att. c.p.c.;
• Spese irripetibili. Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/07/2025
Il Presidente rel. Raffaele Sdino
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, nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. AMALFITANO VITO presso il quale C.F._1 elettivamente domicilia E
, nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. CERCHIONE LUIGI presso il quale C.F._2 elettivamente domicilia RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO Con ricorso cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cpc, depositato in data 28/06/2024 le parti, e Parte_1 chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio in relazione al matrimonio da loro contratto in Lacco Ameno (NA) il 06.10.1984 (atto n. 11, P. II, S. A, anno 1984), una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale. Aggiungevano che dall'unione tra le parti non erano nati figli. Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti al 01.07.2025. Le parti, all'udienza cartolare del 01.07.2025, ribadivano la loro volontà di accoglimento anche della domanda divorzile, giuste note depositate in forza del decreto che disponeva la comparizione figurata in ragione della mancata richiesta di pronunce accessorie ed invero chiedevano di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni formulate nell'atto introduttivo. All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
1 Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n° 596/2024 pubblicata in data 25.11.2024 veniva dichiarata la separazione dei coniugi. Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (29.10.2024) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separati, liberi di scegliere ove stabilire la propria residenza, fermo restando l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. Entrambi i coniugi dichiarano di avere redditi propri e di essere autosufficienti e rinunciano al mantenimento l'uno nei confronti dell'altra;
3. Il sig. dichiara di non vantare alcun diritto sui beni immobili di proprietà della CP_1 sig.ra così come la stessa dichiara di non vantare alcun diritto su beni immobili Pt_1 Pt_1 del predetto In tal modo, i coniugi hanno regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e CP_1 dichiarano che non hanno nulla reciprocamente a pretendere;
4. Con riguardo ai beni mobili costituenti l'arredo della casa coniugale, i ricorrenti danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere, per tale titolo, l'uno dall'altra;
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152-septies disp. att. c.p.c. Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti nato il [...] e Parte_1 ato il 07/11/1954, a Lacco Ameno (NA) il 06/10/1984 (atto Controparte_1
n. 11, parte II, Serie A, reg. Atti Matrimonio anno 1984);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lacco Ameno (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152-septies disp. att. c.p.c.;
• Spese irripetibili. Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/07/2025
Il Presidente rel. Raffaele Sdino
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