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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/10/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 16 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 3848/2022 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SANTANIELLO ROBERTO e con questi elett.te domiciliato in Nola alla via A. Moro n. 13, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. SILVIO GAROFALO e con questi elett.te domiciliata in Avellino alla via Roma 17 , giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe contesta la determinazione CP_ assunta da e comunicata in data 20.12.2021 per il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato instaurato con l'azienda EKS Costruzioni srls per i periodi dal 01.04.2017 al
29.12.2017, con conseguente declaratoria della non rilevanza di detto rapporto dichiarando quindi il rapporto di lavoro non valido ai
1 fini delle assicurazioni obbligatorie e del riconoscimento delle CP_ tutele previdenziali ed assistenziali. si è costituito.
2) Nella prospettazione di parte ricorrente, il è stato Pt_1 assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla EKS
Costruzioni srls dal 07.04.2017 al 29.12.2017, quale impiegato amministrativo livello 5 del CCNL Edile, con matricola N. CP_1
0805993325, e impegno concretamente svolto nelle giornate dal lunedì al venerdì , dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore
20,00 per un totale di 8 ore di attività giornaliera, presso la sede legale in Monteforte Irpino, impegnato in attività amministrativa e contabile e percependo regolare una retribuzione.
CP_ fonda la sua determinazione sugli esiti del verbale di accertamento 2017024968/DDL del 26.7.2021, e sulle verifiche effettuate.
È stato accertato, innanzitutto, che la sede legale della società coincide, nel senso che si trova all'interno del medesimo appartamento, con lo studio di consulenza aziendale del dott.
[...]
, delegato dalla EKS Costruzioni al ritiro del Persona_1 verbale di primo accesso, e che la EKS Costruzioni ha operato con dipendenti dislocati in regioni del Nord Italia e qualifica di operaio.
Nel corso della istruttoria amministrativa , che ha Persona_2 lavorato per EKS Costruzioni nel corso del 2017, conosce Per_1
e “che erano dei commercialisti che
[...] Persona_3 avevano rapporti con la ditta”; gli altri lavoratori escussi hanno riferito della propria vicenda lavorativa.
CP_ Le conclusioni del personale ispettivo, e recepite da si fondano sul presupposto che tali lavoratori non rammentassero alcunchè “dei cantieri dove hanno lavorato e in quali città”, che non conoscevano l'amministratore o la ubicazione della sede legale della società, non ricordassero di aver sottoscritto o meno un contratto di lavoro, o i nomi dei colleghi, e del fatto che “non è stato possibile giungere ad un quadro preciso e chiaro dei rapporti
2 di lavoro instaurati con la società …” e che la società ha prodotto tre contratti di appalto “di cui solo uno è in linga Italiana”.
Nessun altro elemento viene fornito a sostegno della iniziativa dell' . CP_1
3) I testi escussi hanno confermato che il di fatto operava Pt_1 all'interno di un locale posto nell'appartamento condiviso con lo studio professionale del padre , ed hanno riferito che Per_1
l'attività dal ricorrente svolta lo impegnava nella quotidianità, in termini compatibili con l'impegno del lavoratore dipendente, quale formalmente era.
Le risultanze istruttorie impongono di ritenere provato lo svolgimento di lavoro subordinato, anche considerando la scarsità CP_ di elementi forniti da che sembra aver fondato le proprie conclusioni non tanto sulla prova della insussistenza di un attività societaria , e quindi, di converso, dello svolgimento di attività lavorativa a mezzo dipendenti quanto sulla impossibilità di “avere un quadro preciso e chiaro dei rapporti di lavoro” tutti, principalmente per la impossibilità di individuare i cantieri ove gli operai comunque erano impegnati, coinvolgendo anche quelle connesse allo svolgimento di compiti amministrativi, affidati al
[...]
Per_3
Per ammissione dello stesso personale ispettivo, non tutti i dipendenti sono stati escussi, e lo stesso personale sembra aver valorizzato solo uno dei tre contratti di appalto prodotti, ossia l'unico ad essere redatto in lingua italiana, ignorando gli latri due.
4) La domanda va quindi accolta, in tale parte, accertando e dichiarando, con pronuncia valida inter partes, che Parte_1 ha svolto attività di lavoro subordinato a favore di EKS
COSTRUZIONI S.R.L.S. in p.l.r.p.t. nei termini pacificamente in atti e risultanti anche dalla documentazione amministrativa, e per CP_ come immotivatamente disconosciuto da
3 5) Il ricorrente agisce anche perché si riconosca il diritto a percepire i benefici, le indennità e ogni altra spettanza ai fini delle assicurazioni obbligatorie e tutele previdenziali e assistenziali connesse al rapporto di lavoro de quo, con restituzione delle CP_ somme immotivatamente erogate in favore dell' di Avellino.
La domanda in tale parte va rigettata: non vi è allegazione alcuna di CP_ benefici, indennità o spettanze che abbia negato al ricorrente, né di somme che, per effetto del provvedimento contestato, questi abbia immotivatamente versato all' . CP_1
6) In considerazione del solo parziale accoglimento della domanda, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 3848/2022 vertente tra
[...]
nei confronti di , ogni Parte_1 CP_2 contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) In parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara che ha svolto attività di lavoro subordinato a favore di Parte_1
EKS COSTRUZIONI S.R.L.S. in p.l.r.p.t. nei termini pacificamente in atti e risultanti anche dalla documentazione amministrativa, e per come immotivatamente disconosciuto da CP_
2) Rigetta nel resto la domanda;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza del 16 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 16 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 3848/2022 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SANTANIELLO ROBERTO e con questi elett.te domiciliato in Nola alla via A. Moro n. 13, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. SILVIO GAROFALO e con questi elett.te domiciliata in Avellino alla via Roma 17 , giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe contesta la determinazione CP_ assunta da e comunicata in data 20.12.2021 per il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato instaurato con l'azienda EKS Costruzioni srls per i periodi dal 01.04.2017 al
29.12.2017, con conseguente declaratoria della non rilevanza di detto rapporto dichiarando quindi il rapporto di lavoro non valido ai
1 fini delle assicurazioni obbligatorie e del riconoscimento delle CP_ tutele previdenziali ed assistenziali. si è costituito.
2) Nella prospettazione di parte ricorrente, il è stato Pt_1 assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla EKS
Costruzioni srls dal 07.04.2017 al 29.12.2017, quale impiegato amministrativo livello 5 del CCNL Edile, con matricola N. CP_1
0805993325, e impegno concretamente svolto nelle giornate dal lunedì al venerdì , dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore
20,00 per un totale di 8 ore di attività giornaliera, presso la sede legale in Monteforte Irpino, impegnato in attività amministrativa e contabile e percependo regolare una retribuzione.
CP_ fonda la sua determinazione sugli esiti del verbale di accertamento 2017024968/DDL del 26.7.2021, e sulle verifiche effettuate.
È stato accertato, innanzitutto, che la sede legale della società coincide, nel senso che si trova all'interno del medesimo appartamento, con lo studio di consulenza aziendale del dott.
[...]
, delegato dalla EKS Costruzioni al ritiro del Persona_1 verbale di primo accesso, e che la EKS Costruzioni ha operato con dipendenti dislocati in regioni del Nord Italia e qualifica di operaio.
Nel corso della istruttoria amministrativa , che ha Persona_2 lavorato per EKS Costruzioni nel corso del 2017, conosce Per_1
e “che erano dei commercialisti che
[...] Persona_3 avevano rapporti con la ditta”; gli altri lavoratori escussi hanno riferito della propria vicenda lavorativa.
CP_ Le conclusioni del personale ispettivo, e recepite da si fondano sul presupposto che tali lavoratori non rammentassero alcunchè “dei cantieri dove hanno lavorato e in quali città”, che non conoscevano l'amministratore o la ubicazione della sede legale della società, non ricordassero di aver sottoscritto o meno un contratto di lavoro, o i nomi dei colleghi, e del fatto che “non è stato possibile giungere ad un quadro preciso e chiaro dei rapporti
2 di lavoro instaurati con la società …” e che la società ha prodotto tre contratti di appalto “di cui solo uno è in linga Italiana”.
Nessun altro elemento viene fornito a sostegno della iniziativa dell' . CP_1
3) I testi escussi hanno confermato che il di fatto operava Pt_1 all'interno di un locale posto nell'appartamento condiviso con lo studio professionale del padre , ed hanno riferito che Per_1
l'attività dal ricorrente svolta lo impegnava nella quotidianità, in termini compatibili con l'impegno del lavoratore dipendente, quale formalmente era.
Le risultanze istruttorie impongono di ritenere provato lo svolgimento di lavoro subordinato, anche considerando la scarsità CP_ di elementi forniti da che sembra aver fondato le proprie conclusioni non tanto sulla prova della insussistenza di un attività societaria , e quindi, di converso, dello svolgimento di attività lavorativa a mezzo dipendenti quanto sulla impossibilità di “avere un quadro preciso e chiaro dei rapporti di lavoro” tutti, principalmente per la impossibilità di individuare i cantieri ove gli operai comunque erano impegnati, coinvolgendo anche quelle connesse allo svolgimento di compiti amministrativi, affidati al
[...]
Per_3
Per ammissione dello stesso personale ispettivo, non tutti i dipendenti sono stati escussi, e lo stesso personale sembra aver valorizzato solo uno dei tre contratti di appalto prodotti, ossia l'unico ad essere redatto in lingua italiana, ignorando gli latri due.
4) La domanda va quindi accolta, in tale parte, accertando e dichiarando, con pronuncia valida inter partes, che Parte_1 ha svolto attività di lavoro subordinato a favore di EKS
COSTRUZIONI S.R.L.S. in p.l.r.p.t. nei termini pacificamente in atti e risultanti anche dalla documentazione amministrativa, e per CP_ come immotivatamente disconosciuto da
3 5) Il ricorrente agisce anche perché si riconosca il diritto a percepire i benefici, le indennità e ogni altra spettanza ai fini delle assicurazioni obbligatorie e tutele previdenziali e assistenziali connesse al rapporto di lavoro de quo, con restituzione delle CP_ somme immotivatamente erogate in favore dell' di Avellino.
La domanda in tale parte va rigettata: non vi è allegazione alcuna di CP_ benefici, indennità o spettanze che abbia negato al ricorrente, né di somme che, per effetto del provvedimento contestato, questi abbia immotivatamente versato all' . CP_1
6) In considerazione del solo parziale accoglimento della domanda, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 3848/2022 vertente tra
[...]
nei confronti di , ogni Parte_1 CP_2 contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) In parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara che ha svolto attività di lavoro subordinato a favore di Parte_1
EKS COSTRUZIONI S.R.L.S. in p.l.r.p.t. nei termini pacificamente in atti e risultanti anche dalla documentazione amministrativa, e per come immotivatamente disconosciuto da CP_
2) Rigetta nel resto la domanda;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza del 16 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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