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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/10/2024, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 3 del mese di ottobre dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
724/2017 R.G.
È comparso, per l'appellante, l'avv. CARMELA BARBIERA quale delegato dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI MESSINA, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte appellata, l'avv. RITA LA ROSA in sostituzione dell'avv.
CARMELA FACHILE il quale precisa le conclusioni, chiedendo, in primo luogo, che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite stante la revoca del fermo amministrativo e, in subordine, si riporta a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso questo Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 724/2017 R.G.
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore )
[...] P.IVA_1 patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui Uffici in Via dei Mille n. 65 Is. 221, ha domicilio legale
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. CodiceFiscale_1
Carmela Fachile presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
APPELLATO avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso del 28 aprile 2017 la proponeva appello Parte_1 contro la sentenza n. 116/2016 con cui il Giudice di Pace di Naso aveva accolto l'opposizione al verbale di accertamento n. 650299226 elevato ai sensi dell'art. 214/8 C.d.S. dalla Legione Carabinieri Sicilia - Compagnia di S. Agata Militello
Nucleo Operativo e Radiomobile - Aliquota Radiomobile promossa da
[...]
. Controparte_1
2 Fissata l'udienza di comparizione e nella resistenza del convenuto, costituitosi con comparsa dell'8 aprile 2019, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado e, dopo plurimi differimenti, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 9 febbraio 2023
(poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
All'odierna udienza il giudizio viene deciso sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale.
2. – In premessa va respinta la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere.
Se è vero che il provvedimento di fermo amministrativo è stato successivamente revocato dall'amministrazione finanziaria, non è men vero che al tempo in cui è stata contestata la violazione ed applicata la sanzione esso era valido ed efficace.
Le motivazioni poste a fondamento della richiesta di Controparte_1
non considerano infatti che l'illecito di cui all'art. 214, comma
[...]
8, Codice della Strada è fattispecie incentrata sul disvalore di condotta (“[i]l soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino”) e che l'illecito punitivo amministrativo è retto dal principio tempus regit actum (v. art. 1, comma 2 L. n.
689/1981: “[l]e leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”). In altre parole, la sopravvenuta revoca del fermo non può giustificare condotte passate, i.e. tenute quando lo stesso era vigente e il precetto sotteso alla sanzione amministrativa è stato violato.
3. – Con l'unico motivo di gravame la censura la sentenza Parte_1 impugnata per avere ritenuto non validamente notificato il preavviso di fermo ex art. 86 d.P.R. n. 602/1973 e dunque insussistenti il presupposto della sanzione comminata ex art. 214, comma 8, C.d.S. con il verbale oggetto di opposizione in primo grado.
Il Supremo Collegio ha chiarito che “in tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di
3 famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo” (Cass., n. 11228/2021; v. pure Cass., n. 28591/2017, alla cui stregua “in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire”).
Ora, premesso che il preavviso di fermo amministrativo non ha natura di atto dell'espropriazione forzata, ma si configura come una intimazione ad adempiere
(analogamente al precetto che, a differenza del pignoramento, non è atto in executivis), risulta nella specie che la notifica è stata eseguita tramite raccomandata n.
604410899921 consegnata a , qualificatasi espressamente come cugina, Parte_2 presso c.da Capreria n. 89, Tortorici. Controparte_1
Essendo pacifica l'inapplicabilità dell'art. 60 d.P.R. n. 600/73 in quanto non viene in rilievo un atto o avviso di natura necessariamente tributaria ma una misura cautelare vera e propria (di qui anche l'inapplicabilità di Cass., n. 17235/2018 richiamata da parte appellata) era precipuo onere di Controparte_1 dimostrare in primo grado il carattere occasionale della presenza della cugina.
Né persuade l'affermazione secondo cui l'atto sarebbe stato notificato a un civico diverso da quello indicato nella relata, i.e. il numero 88 e non già – come risulta per tabulas – il numero 89.
Ciò perché le indicazioni sull'attività svolta – nella specie, notifica presso il numero civico 89 ove l'interessato risiedeva – fanno prova fino a querela di falso (Cass., n.
26134/2016).
Infine, non è neppure ammissibile la richiesta di prova per testi avanzata nella comparsa di risposta in appello: infatti, quand'anche la si ritenesse sottratta al divieto di ius novorum – il che, invero, non persuade, giacché la ha Parte_1 prodotto la prova della notifica già in primo grado ed era in quella sede che eventualmente andava chiesta la remissione in termini – non sono stati articolati dalla parte specifici capitolati.
4 Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione al verbale di accertamento n.
650299226 spiegata da va rigettata, essendo infondate Controparte_1 le uniche due censure riproposte – a fronte dell'assorbimento dei motivi dichiarato dal giudice di prime cure (“ritenendo a questo punto superflua la trattazione degli altri motivi allegati dal ricorrente”) – in questa sede (secondo la prevalente giurisprudenza in appello vige un effetto devolutivo limitato e non automatico – Cass., S.U., n.
28498/2005; Cass., n. 16128/2009; Cass., n. 14622/2009; Cass., n. 18691/2007;
Cass., n. 6935/2007; Cass., n. 3643/2004; Cass., n. 1536/1997 – con la conseguenza che la mancata riproposizione delle domande o delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o pretermesse comporta che in capo alle parti si verifica una vera e propria decadenza, con formazione del giudicato implicito sul punto,
Cass., n. 25368/2007; Cass., n. 413/2006; Cass., n. 9878/2005).
Infatti, la doglianza del difetto di notifica del provvedimento di fermo è sicuramente priva di pregio giacché – chiarita la validità della notifica dell'atto prodromico di preavviso – all'interessato non deve essere effettuata alcuna ulteriore comunicazione (cfr. art. 86 d.P.R. n. 602/1973, alla cui stregua “
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”).
L'eccezione di prescrizione – evidentemente limitata ai crediti non tributari della cui cognizione è investito il giudice ordinario – è invece smentita dalla data di notifica delle cartelle indicate nel preavviso di fermo (in questa sede, lo si ripete, non censurata ex novo) nonché dal perfezionamento della notifica del preavviso stesso i.e. 17 luglio 2006, idoneo a interrompere la prescrizione.
Del resto, se anche il credito si fosse parzialmente prescritto, non è mai stata avanzata alcuna domanda di riduzione del fermo ed è pacifico che la sanzione ex
5 art. 214, comma 8, C.d.S. – oggetto di censura dinnanzi al Giudice di pace – presuppone l'esistenza di un provvedimento di fermo amministrativo senza attribuire rilievo al quantum dovuto da chi ha circolato malgrado la misura adottata a carico del bene mobile registrato.
4. – Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza (v., ex multis, Cass., n.
27606/2019, alla cui stregua “[i]n tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite”).
Esse, pertanto, vanno poste a carico di per entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio e liquidate, come in dispositivo, in base ai valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, nella versione vigente al tempo di conclusione della prestazione professionale in ciascun grado, per le cause di valore fino a € 1.100 in ragione della semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, definitivamente pronunciando in grado di appello nella causa iscritta al n. 724/2017 R.G. accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1
avverso il verbale di accertamento n. 650299226,
[...] condannandolo a rifondere alla le spese di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio liquidate – per il primo grado – in € 134,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge se dovute e – per il secondo grado – in €
296,00 (di cui € 64,50 per spese e il resto per compensi) oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge se dovute.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 3 ottobre 2024. Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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