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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 31/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9604/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9604 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018, promossa da:
(Cod. Fisc. ), e (Cod.Fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) residenti in [...], rappresentati e difesi, C.F._2 giuste procure in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Marco Tortorella ( , con C.F._3
studio in Roma, via Domenico Chelini n. 5 presso il quale sono elettivamente domiciliati
Attori contro
(C.F. , con sede legale in Cagliari, al Viale Bonaria Controparte_1 P.IVA_1
n. 33, in persona dell'avv. , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2 C.F._4
), Presidente C.d.A., elettivamente domiciliato in Cagliari, alla Via Marini n. 4, presso lo
[...] studio dell'avv. Loredana Boi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti autenticata in data 13.07.2000 dal dott. Manlio Pitzorno notaio in Sassari,
Convenuto
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti attrici (rassegnate nell'atto di citazione e confermate nelle memorie istruttorie e nelle note conclusive):
Piaccia all'Ill.mo Giudice Monocratico, contrariis reiectis:
In via principale:
- accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in narrativa e quanto argomentato in sede di perizia tecnica allegata al presente atto, che la intimata ha dichiarato nel contratto di mutuo di cui in premessa
1 sottoscritto con l'odierna parte attrice un indicatore sintetico di costo inferiore rispetto a quello effettivamente applicato;
- accertare la nullità della clausola determinativa degli interessi e, per l'effetto, dichiarare la sostituzione dell'interesse corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per la parte attrice, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
- condannare ai sensi dell'art. 117, comma 7 del T.U.B. la parte convenuta, in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento in favore dell'odierna parte attrice dell'importo di €. 9.608,56, – pari alla differenza tra la quota di interessi corrisposta fino al 31.12.2017 e gli interessi calcolati sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo del Bot registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto - ovvero, se più favorevoli per la parte attrice, dell'importo pari alla differenza tra la quota di interessi corrisposta fino al 31.12.2017 e gli interessi ricalcolati sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo del Bot emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi illegittimi ex art 117 T.U.B. successivamente applicati al suddetto contratto e dall'odierna intimata indebitamente percepiti e gli interessi legali maturati e maturandi dalle singole spettanze al saldo.
- accertare e dichiarare, inoltre, che, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., l'odierna parte attrice ha diritto a restituire il debito residuo alla data odierna, corrispondendo per tutta la restante durata contrattuale alla intimata una rata con un tasso di interesse pari al tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto e pari ad €. 3.062,24, ovvero, se più favorevoli per la parte attrice, pari al tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti lo svolgimento di ogni operazione, da determinarsi in corso di causa, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
In via subordinata:
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di finanziamento de quo determinative degli interessi perché poste in violazione degli artt. 2, 41 e 47 Cost., nonché degli artt. 1175, 1176,
1337, 1338, 1346,1366, 1375, 1418 e 1419, 1440 cod. civ., nonché delle norme sulla trasparenza contenute nell'art. 117 TUB, nel decreto CICR 04/03/2003 e nella circolare della AN d'Italia
229/99, IX modifica, titolo X, sezione II, paragrafo 1, poiché incompatibili con i principi di correttezza
e della buona fede, oltre che di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali.
- Condannare la convenuta al risarcimento dei danni per violazione del principio di determinatezza delle condizioni contrattuali, oltre che delle norme contrattuali ed extracontrattuali in relazione all'obbligo delle parti di comportarsi in buona fede e correttezza, nella misura pari alle maggiori somme pagate da partre attrice, determinate ponendo a confronto le rate ad oggi pagate secondo
2 l'originario piano di ammortamento e quelle risultanti dal piano di ammortamento rielaborato in applicazione dell'ISC indicato nel contratto di mutuo, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da valutarsi in base ai criteri di cui all'art. 1226 cod. civ. e tenendo conto del periodo temporale durante il quale la parte attrice ha subito l'illegittima condotta dell'odierna convenuta.
Il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in favore del legale antistatario.
Nell'interesse della parte convenuta (rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta – e confermate nelle memorie e nelle note conclusive):
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento delle deduzioni ed eccezioni formulate nella superiore espositiva, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria:
- In via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., in subordine decennale ordinaria ex art. 2946 c.c., di ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o azione sia di contestazione, sia di ripetizione e/o restituzione di qualsivoglia pagamento effettuato dalla controparte in relazione al rapporto di mutuo dedotto in giudizio (stipulato in data
19.04.2006) a qualunque titolo, asseritamente indebito per i titoli contestati ex adverso, risalenti ad oltre cinque anni, in subordine dieci, dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, indi rispettivamente anteriori al 15.11.2013, in subordine al 15.11.2008, ovvero alla diversa data che fosse accertata in corso di causa;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. di qualsivoglia diritto di risarcimento danni ex adverso invocato, nonché
l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. degli interessi eventualmente maturati in favore dei mutuatari sulle somme che fossero acclarate ripetibili.
- Nel merito: rigettare tutte le avverse domande, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui alla superiore espositiva.
- In ogni caso, con il favore delle spese della lite e dei compensi professionali, oltre rimborso forfetario, oneri fiscali e previdenziali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, depositato e notificato in data 15.11.2018 alla controparte, Pt_1
e hanno convenuto in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale il
[...] Parte_2
Controparte_1
A fondamento delle proprie conclusioni hanno dedotto quanto segue:
a. in data 19/04/2006 è stato stipulato con il il contratto di mutuo Rep. Controparte_1
n. 152.964 per un importo di €. 120.000,00, avente le seguenti condizioni: 1) durata di n. 25 anni;
2) n. 50 rate in ammortamento;
3) periodicità ammortamento: semestrale;
4) tasso
3 interesse pre-ammortamento del 2,188% semestrale - corrispondente al tasso effettivo annuo del 4,424%; 5) tasso di interesse ammortamento pari all'Euribor a 6 mesi rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo bancario antecedente la decorrenza di ciascuna rata, aumentato di uno spread di 0,85 punti percentuali semestrali;
6) I.S.C. dichiarato del 4,483%
(Tasso soglia antiusura per la categoria “mutuo a tasso variabile” per il trimestre 01-04- 2006
/ 30-06-2006: 6,24%);
b. le rate del mutuo sono state regolarmente pagate;
c. una verifica sul contratto e sul piano di ammortamento ha permesso di individuare una
Par Par differenza tra l' indicato nel contratto (pari al 4,483%) e l' concretamente applicato, la quale ha condotto a quattro risultati differenti a seconda della metodologia utilizzata, sempre comunque superiore all'indicazione contrattuale, ed in particolare: 1) in un caso pari al 6,218%, utilizzando i tassi previsionali sull'Euribor vigenti alla data di stipula del mutuo e considerando Spese Istruttoria, le Spese di spedizione avviso o quietanza di pagamento e la Polizza assicurativa (annuale); 2) in altro pari al 6,211% utilizzando i tassi previsionali sull'Euribor vigenti alla data di stipula del mutuo e considerando Spese Istruttoria e la Polizza assicurativa (annuale); 3) in un terzo caso pari al 4,647% utilizzando il tasso Euribor costante nel tempo e considerando Spese Istruttoria, le Spese di spedizione avviso o quietanza di pagamento e la Polizza assicurativa (annuale); 4) in altro pari al 4,639% utilizzando il tasso
Euribor costante nel tempo e considerando Spese Istruttoria e la Polizza assicurativa
(annuale);
d. la AN convenuta, in violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, ha promosso una pubblicità ingannevole, per effetto della quale non è stato possibile conoscere il costo effettivo del credito, con conseguente impossibilità di valutare la convenienza rispetto ad altre offerte;
e. il comportamento posto dalla AN, a giudizio degli attori, è riconducile all'alveo dell'art. 117, comma 6 del T.U.B., secondo cui sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati, oltre essere passibile della relativa sanzione, prevista dall'art. 117, comma 7 del T.U.B., ossia la sostituzione dell'interesse corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
f. la AN è debitrice di un importo di €. 9.608,56 – pari alla differenza tra la quota interessi corrisposta fino al 31.12.2017 e gli interessi ricalcolati sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo del Bot;
g. gli istanti hanno diritto a restituire il debito residuo alla data della citazione, corrispondendo
4 per tutta la restante durata contrattuale una rata con un tasso di interesse pari a quello minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, ovvero di € 3.062,24;
h. la condotta del ha concretizzato l'ipotesi di nullità delle clausole del Controparte_1
contratto di finanziamento determinative degli interessi perché poste in violazione degli artt.
2, 41 e 47 Cost., nonché degli artt. 1175, 1176, 1337, 1338, 1346,1366, 1375, 1418 e 1419,
1440 cod. civ., nonché delle norme sulla trasparenza contenute nell'art. 117 TUB, nel decreto
CICR 04/03/2003 e nella circolare della AN d'Italia 229/99, IX modifica, titolo X, sezione
II, paragrafo 1, poiché incompatibili con i principi di correttezza e della buona fede, oltre che di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali.
1.1. Gli attori, in via istruttoria, hanno chiesto di esperire una CTU contabile per la verifica della
Par discrasia tra l' indicato nel contratto e quello effettivamente applicato, oltre che la richiesta al giudice di concedere l'ordine di esibizione in relazione alla documentazione contrattuale afferente al mutuo.
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 20.02.2019 si è costituito il
[...]
contestando la fondatezza sia in fatto che in diritto delle domande attoree, oltre CP_1
che le istanze istruttorie. A fondamento delle proprie conclusioni ha dedotto quanto segue:
a. il rapporto di mutuo oggetto di causa è stato estinto, avendo i mutuatari interamente adempiuto i propri obblighi di pagamento, con la conseguenza che è inconferente e incomprensibile la domanda tesa ad ottenere l'accertamento del diritto degli instanti a
“restituire il debito residuo” mediante il versamento di rate semestrali ricalcolate nella misura pari a € 3.062,24;
b. è intervenuta la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. od in subordine decennale ordinaria ex art. 2946 c.c., di ogni diritto e/o azione sia di contestazione, sia di ripetizione e/o restituzione dei pagamenti effettuati in relazione al rapporto di mutuo dedotto, asseritamente indebito, risalenti ad oltre cinque anni od in subordine dieci, dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, indi rispettivamente anteriori al
15.11.2013, in subordine al 15.11.2008;
c. è intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. in riferimento al diritto al risarcimento dei danni, nonché la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. della pretesa relativa agli interessi eventualmente maturati in favore del mutuatario sulle somme ripetibili, rispettivamente risalenti ad oltre cinque anni dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, indi anteriori al 15.11.2013;
d. il valore dell' riportato nel contratto di mutuo nella misura pari al 4,483 %, è corretto Pt_3
e legittimo, in ragione del fatto che è stato calcolato nel rispetto delle disposizioni in materia
5 di trasparenza bancaria vigenti all'epoca della stipula (in data 19.4.2006). Di contro, i valori del TAEG varianti da un minimo del 4,639% ad un massimo del 6,218% ottenuti dai calcoli degli attori sono inficiati dall'utilizzo di una metodologia erronea. Ed infatti:
i) nel calcolo sono stati inclusi anche i costi relativi alle polizze assicurative,
Par nonostante abbiano avuto rilevanza nel computo dell' solo grazie alla nuova formulazione dell'art. 121 TUB, comma 2 dovuta all'intervento del
D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”), normativa successiva alla stipula del contratto;
ii) la polizza assicurativa in ogni caso è da considerare facoltativa in ragione di una serie di indici, ovvero il diritto di recesso in capo al contraente Pt_1
, l'assenza di menzione della polizza nel contratto di mutuo, la
[...]
sottoscrizione della stessa da un solo mutuatario, nonché la sua durata, non coincidente con quella del mutuo;
iii) le ipotesi di computo che hanno condotto rispettivamente ad un TAEG/ISC del 6,218% e del 6,211% hanno avuto tale esito in quanto hanno tenuto conto ex post delle rilevazioni dei tassi Euribor alla scadenza di ciascuna semestralità. Viceversa, nei casi di mutuo variabile l'ISC deve essere calcolato esclusivamente sulla base del tasso di ingresso dell'operazione, non risultando in alcun modo conoscibili e disponibili le future rilevazioni del parametro di riferimento;
Par e. premessa la corretta indicazione dell' nel contratto, non vi è un interesse concreto Par nell'azione degli attori, in quanto, quand'anche fosse accertato che l' indicato nel documento contrattuale non fosse stato correttamente calcolato, ciò non determinerebbe alcuna conseguenza di sorta né sulla validità del contratto, né su quella delle singole clausole.
L'ISC non è da considerare un “tasso” al pari del tasso d'interesse, ma svolge una funzione meramente informativa e di pubblicità;
f. gli artt. 117 comma 6 comma 7 TUB non sono applicabili ai casi di erronea indicazione dell'ISC;
g. il non ha attuato alcuna pubblicità ingannevole, sicché gli attori Controparte_1
non hanno patito alcun danno.
3. All'udienza del 04.02.2020 il giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
6 4. Con ordinanza depositata in data 12.03.2021 il giudice ha rinviato all'udienza del 15 ottobre 2024
per la precisazione delle conclusioni, rigettando tutte le istanze istruttorie di parte attrice.
5. Con decreto del 5.9.2024 emesso dal Presidente del Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo di questo giudice.
6. All'udienza del 15.10.2024 il giudice, sentite le parti, ha rigettato le istanze istruttorie avanzate da parte attrice, confermando le argomentazioni svolte con ordinanza emessa il 9.3.2021 (emessa dal
Giudice precedente titolare del fascicolo) ed ha tenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ovvero 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per le memorie di replica.
IN DIRITTO
7. Premesso che la richiesta preliminare avanzata nell'interesse della convenuta non può trovare accogliento, alla luce della produzioni di parte attrice che attestano la presenza di un valido atto interruttivo della prescrizione (v. doc. 5 parte attrice), le domande di nullità avanzate dagli attori risultano nel merito infondate e devono essere rigettate, in quanto l'assunto su cui si fondano – differenza tra ISC concretamente applicato ed ISC indicato nel contratto – è il frutto di una metodologia di calcolo erronea, come meglio si dirà nel paragrafo seguente. In secondo luogo, i rimedi contrattuali invocati dagli attori non sono in alcun modo applicabili al caso di cui ci si occupa
(aspetti su cui ci soffermerà ai successivi paragrafi 9 e 10).
8. Sulla corretta metodologia di calcolo del TAEG/ISC
Come premesso nel punto 7., le domande attoree sostanzialmente affondano le proprie ragioni attorno ad un'unica censura − ossia l'erronea indicazione nel contratto di mutuo dell'indicatore sintetico di costo ( –, in virtù della quale gli attori invocano l'applicazione di una serie di Pt_3
rimedi.
È opportuno, quindi, inquadrare correttamente la normativa vigente ratione temporis, in ragione del fatto che il contratto è stato stipulato in data 19.04.2006.
Occorre infatti rammentare che il TAEG (tasso annuale effettivo globale detto altrimenti ISC - indicatore sintetico di costo) di un contratto di finanziamento è un indice che fornisce informazioni sul costo totale del credito posto a carico del soggetto finanziato ed è comprensivo degli interessi
(in regime di capitalizzazione composta) e di tutti gli altri oneri da sostenere per ottenere la concessione del credito stesso. Il tasso in questione, in sostanza, rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo, e per tale ragione deve essere indicato nella documentazione contrattuale al fine di garantire adeguata, chiara e corretta trasparenza all'operazione.
Il TAEG è stato introdotto in Italia con la legge 142/92, la quale ha recepito la Direttiva 87/102/CEE
7 in materia di credito al consumo. Esso è stato definito all'art. 19 il TAEG come Tasso Annuo
Effettivo Globale. Nel successivo Testo Unico ANrio (entrato in vigore nel 2003) al Capo II del
Titolo VI dedicato al Credito al Consumo, all'art 122 è stata ripresa la definizione del TAEG ed è stata regolata, agli artt. 123 e 124 l'indicazione del menzionato tasso nella Pubblicità e nei Contratti.
Per oltre un decennio, in assenza della Delibera del CICR - a cui l'art. 122 del TUB demandava di stabilire le modalità di calcolo del TAEG – hanno continuato a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 5, del TUB, l'Articolo 19, comma 2 della L. n. 142/92 e il Decreto del Ministro del
Tesoro 8 luglio 1992 per la formula matematica nonché il Provvedimento della AN d'Italia del
25 luglio 2003, denominato “trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari” che ha individuato per la prima volta “nei mutui e negli altri finanziamenti” le operazioni per le quali
è obbligatoria l'indicazione dell'ISC. Il D.M. del Ministro del Tesoro 1992, per il caso di cui ci si occupa, è il punto di riferimento per la corretta determinazione del TAEG, poiché fornisce le direttrici per il calcolo applicabili al tempo in cui è stato stipulato il contratto.
All'interno di questa cornice si ritiene che la ricostruzione fornita dalle parti attrici e la perizia allegata all'atto di citazione (DOC. 9) siano erronee per due ragioni.
In primo luogo, nel calcolo dell'ISC, effettuato nell'interesse degli attori, sono stati inclusi anche i costi per i servizi accessori, i quali tuttavia non dovevano essere computati nel relativo calcolo. Dal testo della lett. d) art. 19 del sopracitato D.M. del Ministro del Tesoro 1992 emerge infatti che sono incluse nel calcolo “le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità disoccupazione del consumatore”. I criteri di riferimento sono essenzialmente due, ossia l'obbligatorietà dell'assicurazione e lo scopo della medesima, ovvero che essa sia posta a garanzia dell'assolvimento dell'obbligazione in caso di morte, invalidità, disoccupazione, infermità del debitore consumatore.
La polizza assicurativa collegata al contratto di mutuo oggetto del procedimento non può essere considerata “imposta” dal finanziatore. Anzi, essa si può definire pacificamente come facoltativa e scollegata dalle ragioni di garanzia della somma mutuata. A supporto di questa affermazione rilevano numerosi indici, richiamati in maniera pertinente dal difensore di parte convenuta, ed in particolare: i) il diritto di recesso in capo al contraente;
ii) la circostanza che la Parte_1
polizza non fosse menzionata nel contratto di mutuo;
iii) la sottoscrizione della polizza da parte di un solo mutuatario (il sig. e non anche dalla sig.ra ; iv) la durata divergente dei Pt_1 Pt_2
due contratti (15 anni la polizza e 25 anni il mutuo). Par In secondo luogo, tali servizi accessori non potrebbero rientrare nel calcolo dell' anche alla luce della normativa successiva, introdotta con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 141 (citato nella stessa perizia
8 di parte) in materia di determinazione del TAEG. Ai sensi del testo normativo richiamato è previsto che “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”. La nuova formulazione dell'art. 121 TUB, comma 2, come appunto modificata dal decreto legislativo suindicato, prescrive che anche i premi assicurativi vengano inclusi nel calcolo del TAEG “se la conclusione del contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito”.
Le condizioni del contratto assicurativo già richiamate dimostrano chiaramente che la polizza non sia stata un “requisito per ottenere il credito”, essendo al contrario di tipo facoltativo e svincolata dal contratto di mutuo.
La loro ricomprensione nel calcolo è erronea e travolge inevitabilmente la premessa fattuale di ogni censura sollevata da parti attrici.
Inoltre, si sottolinea una ulteriore fallacia nella metodologia seguita dagli attori. Ebbene, come ha puntualmente osservato parte convenuta, alcuni esiti di calcolo riportati nella perizia e nelle deduzioni degli attori - TAEG/ISC del 6,218% e del 6,211% - sono stati ottenuti tenendo conto ex post delle rilevazioni dei tassi Euribor alla scadenza di ciascuna semestralità. Questa operazione non può essere condivisa in quanto confliggente con la stessa natura (oltre che lo scopo) dell' , Pt_4
che rappresenta il costo globale del finanziamento che viene portato a conoscenza dell'utilizzatore al momento della stipula del contratto. Pertanto, per i mutui a tasso variabile questo deve essere calcolato esclusivamente sulla base del tasso di ingresso dell'operazione, non risultando in alcun modo conoscibili e disponibili le future rilevazioni del parametro di riferimento (Euribor).
Per tutte le ragioni esposte si ritiene che il valore dell' riportato nel contratto di mutuo, nella Pt_3
misura pari al 4,483 % (art. 3 bis), sia corretto e legittimo, giacché calcolato in osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria vigenti all'epoca della stipula.
9. Sulle azioni di nullità
Le domande ulteriori domande avanzate dagli attori sono infondate anche in diritto.
9.1. Parti attrici hanno affermato che la discrasia tra l'ISC/TAEG applicato rispetto l'ISC/TAEG indicato nel contratto comporterebbe, ai sensi dell'art 117 TUB comma 6, la nullità delle clausole contrattuali che prevedono il pagamento di interessi, con conseguente applicazione del “tasso sostitutivo” previsto dal comma 7 del medesimo articolo, pari al tasso minimo dei BOT e la loro sostituzione con quelli calcolati secondo il così detto tasso BOT.
Ebbene, l'errata indicazione dell' non comporta in alcun modo la nullità del contratto o Pt_4
di una sua clausola. Innanzitutto, dalla lettura dei commi 4 e 6 dell'articolo 117 emerge chiaramente che tra le condotte che determinano l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal
9 settimo comma dell'articolo 117 non rientra in alcun modo l'errata indicazione del TAEG o la mancata inclusione in esso di alcuni costi che avrebbero dovuto esservi inclusi.
Quandanche si ricavasse una discrasia tra TAEG indicato in contratto e TAEG concretamente applicato (circostanza non verificatasi nel caso di specie come evidenziato in precedenza) non si potrebbe ugualmente dare applicazione al sesto comma dell'articolo 117 del TUB, in ragione del fatto che esso prevede la nullità delle “clausole contrattuali … che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. In tale ottica si sottolinea che il TAEG non è una clausola con la quale vengono stabilite delle condizioni economiche e non è neppure una specifica condizione economica che si applica al contratto. Il TAEG svolge una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nelle condizioni di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima della sottoscrizione.
Oltre a quanto premesso, inoltre, si rammenta che in riferimento alla nullità del contratto o della clausola relativa al TAEG – domanda basata sulla difformità tra il saggio pattuito e quello effettivamente applicato – la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), corrispondente al tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento: la mancata indicazione dell'indice, dunque, di per sé non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del costo globale di esso, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. n. 39169/21)”
e, conseguentemente, detto indice “non configura «tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati» (art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385/93), e la pattuizione relativa non rientra nel novero delle clausole «che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per clienti di quelli pubblicizzati» (art. 117, comma 6, del d.lgs. citato)” (tra le più recenti, Cass. n. 35676/2023);
La pronuncia afferma alcuni principi decisivi ai fini della decisione della presente controversia: la difformità tra il TAEG convenzionale e quello effettivamente applicato dal mutuante (analogamente alla sua mancata indicazione nel contratto) non inficia la validità della relativa clausola, fatta eccezione per l'ipotesi di operatività dell'art. 125 bis TUB, tuttavia non applicabile al caso in esame perché introdotto dal D.Lgs. n. 141/2010, entrato in vigore il 19.9.2010, ossia dopo la stipulazione del contratto de quo.
Non è quindi pertinente l'invocata nullità del contratto, richiamato peraltro il tradizionale insegnamento, secondo cui “unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità.” (Cass. n. 15099/2021; n. 8462/2014, pronunce aventi ad
10 oggetto rapporti di intermediazione finanziaria, tuttavia espressive un principio generale, già affermato, tra le tante, da SS.UU. 26724/2007).
È chiaro quindi che la CTU contabile richiesta dagli attori nel caso di specie risulta del tutto superflua, non potendo essere funzionale ad risultato prefigurato dagli attori.
Per tali ragioni, anche sotto questo profilo, la domanda è infondata.
9.2. Gli attori hanno, altresì, invocato la nullità del contratto di mutuo in ragione dell'asserita violazione da parte della AN degli artt. 2, 41 e 47 Cost., degli artt. 1175, 1176, 1337, 1338, 1346,
1366, 1375, 1418, 1419 e 1440 c.c., delle norme sulla trasparenza, dei principi di correttezza e della buona fede, della norma sulla determinabilità dell'oggetto.
Alla luce della motivazione di cui al punto 8, è emerso in questo giudizio che l'istituto di credito ha correttamente indicato in contratto l' , in linea con la disciplina vigente al momento della Pt_4
conclusione del contratto. Per tale ragione si ritiene che essa non abbia posto in essere alcuna attività di pubblicità ingannevole pregiudizievole per gli attori.
In ogni caso, rileva, ancora una volta, la non riconducibilità di questa fattispecie all'alveo della Par nullità contrattuale, a qualunque titolo. Il dovere di corretta informazione sull' può rilevare – all'epoca della stipula del contratto di mutuo in esame − non come causa di nullità del contratto, né come causa di responsabilità contrattuale per inadempimento, bensì come possibile fonte di responsabilità precontrattuale. Questo strumento è invocabile nei casi in cui un contraente abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi di correttezza e buona fede nella fase delle trattative o del processo formativo del contratto, anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido ma pregiudizievole per la parte vittima del comportamento scorretto. Tutto ciò sulla base della natura stessa dell' , ossia di strumento principale di trasparenza nei Pt_4
contratti di credito al consumo (per tale ragione deve essere indicato nella documentazione contrattuale al fine di garantire adeguata, chiara e corretta trasparenza all'operazione).
Par Alla luce di quanto sopra, pertanto, la mancata o erronea indicazione dell' non configura alcuna causa di nullità del contratto di mutuo: al più, ove vi siano gli elementi per dimostrare ed accertare la violazione dei principi di correttezza e buona fede, può scaturire una responsabilità precontrattuale.
Nel caso di specie non vi è stata alcuna attività pregiudizievole in fase di trattativa e si ritiene che non vi sia stata nessuna pubblicità ingannevole della AN (in assenza di alcuna prova in tal senso fornita dagli attori, sui quali grava l'onere della prova).
10. Sull'azione di risarcimento danni.
In via subordinata le parti attrici hanno invocato il diritto al risarcimento dei danni in conseguenza dell'azioni pregiudizievoli poste in essere dalla AN, relative all'errata indicazione all'ISC/TAEG.
11 Anche tale domanda non merita accoglimento.
La pretesa risarcitoria si appalesa infondata per due ragioni distinte, ciascuna delle quali idonea a giustificarne il rigetto, in quanto:
o il regolamento negoziale riporta tutte le condizioni economiche applicate al rapporto (interessi, commissioni, premi assicurativi e spese varie);
o gli attori non hanno minimamente allegato, né tantomeno provato l'ubi consistam dei pregiudizi a loro dire subiti in conseguenza del contegno scorretto tenuto dalla banca.
Non è pertanto ravvisabile alcuna ipotesi di danno risarcibile patito dagli odierni attori.
11. Per tutte le ragioni esposte si ritengono infondate tutte le domande formulate dagli attori.
12. Le spese di lite debbono essere regolate in base ai seguenti criteri: deve essere applicato il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c. e, conseguentemente, le spese debbono essere poste interamente a carico degli attori non ravvisandosi ragioni che possano giustificare la compensazione neppure parziale tra le parti.
13. Riguardo alla presente causa, alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e
26.000,00 euro:
a. senza riduzioni o aumenti per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. con riduzione del 50% per i compensi della fase di trattazione, attesa l'istruzione esclusivamente documentale della causa;
c. con riduzione del 50% per i compensi della fase decisionale, nella quale la convenuta si è
limitata a far riferimento alle precedenti istanze, eccezioni e conclusioni formulate negli scritti difensivi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: rigetta tutte le domande formulate nell'interesse di e;
Parte_1 Parte_2
condanna e a rimborsare le spese processuali alla Parte_1 Parte_2
controparte liquidate nell'importo complessivo pari ad euro 3.386,50 Controparte_1
complessivi per compensi di avvocato, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA e accessori di legge.
Cagliari, 30.01.2025
Il Giudice
dott. Luca Angioi
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9604 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018, promossa da:
(Cod. Fisc. ), e (Cod.Fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) residenti in [...], rappresentati e difesi, C.F._2 giuste procure in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Marco Tortorella ( , con C.F._3
studio in Roma, via Domenico Chelini n. 5 presso il quale sono elettivamente domiciliati
Attori contro
(C.F. , con sede legale in Cagliari, al Viale Bonaria Controparte_1 P.IVA_1
n. 33, in persona dell'avv. , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2 C.F._4
), Presidente C.d.A., elettivamente domiciliato in Cagliari, alla Via Marini n. 4, presso lo
[...] studio dell'avv. Loredana Boi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti autenticata in data 13.07.2000 dal dott. Manlio Pitzorno notaio in Sassari,
Convenuto
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti attrici (rassegnate nell'atto di citazione e confermate nelle memorie istruttorie e nelle note conclusive):
Piaccia all'Ill.mo Giudice Monocratico, contrariis reiectis:
In via principale:
- accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in narrativa e quanto argomentato in sede di perizia tecnica allegata al presente atto, che la intimata ha dichiarato nel contratto di mutuo di cui in premessa
1 sottoscritto con l'odierna parte attrice un indicatore sintetico di costo inferiore rispetto a quello effettivamente applicato;
- accertare la nullità della clausola determinativa degli interessi e, per l'effetto, dichiarare la sostituzione dell'interesse corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per la parte attrice, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
- condannare ai sensi dell'art. 117, comma 7 del T.U.B. la parte convenuta, in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento in favore dell'odierna parte attrice dell'importo di €. 9.608,56, – pari alla differenza tra la quota di interessi corrisposta fino al 31.12.2017 e gli interessi calcolati sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo del Bot registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto - ovvero, se più favorevoli per la parte attrice, dell'importo pari alla differenza tra la quota di interessi corrisposta fino al 31.12.2017 e gli interessi ricalcolati sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo del Bot emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi illegittimi ex art 117 T.U.B. successivamente applicati al suddetto contratto e dall'odierna intimata indebitamente percepiti e gli interessi legali maturati e maturandi dalle singole spettanze al saldo.
- accertare e dichiarare, inoltre, che, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., l'odierna parte attrice ha diritto a restituire il debito residuo alla data odierna, corrispondendo per tutta la restante durata contrattuale alla intimata una rata con un tasso di interesse pari al tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto e pari ad €. 3.062,24, ovvero, se più favorevoli per la parte attrice, pari al tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti lo svolgimento di ogni operazione, da determinarsi in corso di causa, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
In via subordinata:
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di finanziamento de quo determinative degli interessi perché poste in violazione degli artt. 2, 41 e 47 Cost., nonché degli artt. 1175, 1176,
1337, 1338, 1346,1366, 1375, 1418 e 1419, 1440 cod. civ., nonché delle norme sulla trasparenza contenute nell'art. 117 TUB, nel decreto CICR 04/03/2003 e nella circolare della AN d'Italia
229/99, IX modifica, titolo X, sezione II, paragrafo 1, poiché incompatibili con i principi di correttezza
e della buona fede, oltre che di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali.
- Condannare la convenuta al risarcimento dei danni per violazione del principio di determinatezza delle condizioni contrattuali, oltre che delle norme contrattuali ed extracontrattuali in relazione all'obbligo delle parti di comportarsi in buona fede e correttezza, nella misura pari alle maggiori somme pagate da partre attrice, determinate ponendo a confronto le rate ad oggi pagate secondo
2 l'originario piano di ammortamento e quelle risultanti dal piano di ammortamento rielaborato in applicazione dell'ISC indicato nel contratto di mutuo, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da valutarsi in base ai criteri di cui all'art. 1226 cod. civ. e tenendo conto del periodo temporale durante il quale la parte attrice ha subito l'illegittima condotta dell'odierna convenuta.
Il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in favore del legale antistatario.
Nell'interesse della parte convenuta (rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta – e confermate nelle memorie e nelle note conclusive):
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento delle deduzioni ed eccezioni formulate nella superiore espositiva, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria:
- In via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., in subordine decennale ordinaria ex art. 2946 c.c., di ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o azione sia di contestazione, sia di ripetizione e/o restituzione di qualsivoglia pagamento effettuato dalla controparte in relazione al rapporto di mutuo dedotto in giudizio (stipulato in data
19.04.2006) a qualunque titolo, asseritamente indebito per i titoli contestati ex adverso, risalenti ad oltre cinque anni, in subordine dieci, dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, indi rispettivamente anteriori al 15.11.2013, in subordine al 15.11.2008, ovvero alla diversa data che fosse accertata in corso di causa;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. di qualsivoglia diritto di risarcimento danni ex adverso invocato, nonché
l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. degli interessi eventualmente maturati in favore dei mutuatari sulle somme che fossero acclarate ripetibili.
- Nel merito: rigettare tutte le avverse domande, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui alla superiore espositiva.
- In ogni caso, con il favore delle spese della lite e dei compensi professionali, oltre rimborso forfetario, oneri fiscali e previdenziali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, depositato e notificato in data 15.11.2018 alla controparte, Pt_1
e hanno convenuto in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale il
[...] Parte_2
Controparte_1
A fondamento delle proprie conclusioni hanno dedotto quanto segue:
a. in data 19/04/2006 è stato stipulato con il il contratto di mutuo Rep. Controparte_1
n. 152.964 per un importo di €. 120.000,00, avente le seguenti condizioni: 1) durata di n. 25 anni;
2) n. 50 rate in ammortamento;
3) periodicità ammortamento: semestrale;
4) tasso
3 interesse pre-ammortamento del 2,188% semestrale - corrispondente al tasso effettivo annuo del 4,424%; 5) tasso di interesse ammortamento pari all'Euribor a 6 mesi rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo bancario antecedente la decorrenza di ciascuna rata, aumentato di uno spread di 0,85 punti percentuali semestrali;
6) I.S.C. dichiarato del 4,483%
(Tasso soglia antiusura per la categoria “mutuo a tasso variabile” per il trimestre 01-04- 2006
/ 30-06-2006: 6,24%);
b. le rate del mutuo sono state regolarmente pagate;
c. una verifica sul contratto e sul piano di ammortamento ha permesso di individuare una
Par Par differenza tra l' indicato nel contratto (pari al 4,483%) e l' concretamente applicato, la quale ha condotto a quattro risultati differenti a seconda della metodologia utilizzata, sempre comunque superiore all'indicazione contrattuale, ed in particolare: 1) in un caso pari al 6,218%, utilizzando i tassi previsionali sull'Euribor vigenti alla data di stipula del mutuo e considerando Spese Istruttoria, le Spese di spedizione avviso o quietanza di pagamento e la Polizza assicurativa (annuale); 2) in altro pari al 6,211% utilizzando i tassi previsionali sull'Euribor vigenti alla data di stipula del mutuo e considerando Spese Istruttoria e la Polizza assicurativa (annuale); 3) in un terzo caso pari al 4,647% utilizzando il tasso Euribor costante nel tempo e considerando Spese Istruttoria, le Spese di spedizione avviso o quietanza di pagamento e la Polizza assicurativa (annuale); 4) in altro pari al 4,639% utilizzando il tasso
Euribor costante nel tempo e considerando Spese Istruttoria e la Polizza assicurativa
(annuale);
d. la AN convenuta, in violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, ha promosso una pubblicità ingannevole, per effetto della quale non è stato possibile conoscere il costo effettivo del credito, con conseguente impossibilità di valutare la convenienza rispetto ad altre offerte;
e. il comportamento posto dalla AN, a giudizio degli attori, è riconducile all'alveo dell'art. 117, comma 6 del T.U.B., secondo cui sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati, oltre essere passibile della relativa sanzione, prevista dall'art. 117, comma 7 del T.U.B., ossia la sostituzione dell'interesse corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
f. la AN è debitrice di un importo di €. 9.608,56 – pari alla differenza tra la quota interessi corrisposta fino al 31.12.2017 e gli interessi ricalcolati sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo del Bot;
g. gli istanti hanno diritto a restituire il debito residuo alla data della citazione, corrispondendo
4 per tutta la restante durata contrattuale una rata con un tasso di interesse pari a quello minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, ovvero di € 3.062,24;
h. la condotta del ha concretizzato l'ipotesi di nullità delle clausole del Controparte_1
contratto di finanziamento determinative degli interessi perché poste in violazione degli artt.
2, 41 e 47 Cost., nonché degli artt. 1175, 1176, 1337, 1338, 1346,1366, 1375, 1418 e 1419,
1440 cod. civ., nonché delle norme sulla trasparenza contenute nell'art. 117 TUB, nel decreto
CICR 04/03/2003 e nella circolare della AN d'Italia 229/99, IX modifica, titolo X, sezione
II, paragrafo 1, poiché incompatibili con i principi di correttezza e della buona fede, oltre che di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali.
1.1. Gli attori, in via istruttoria, hanno chiesto di esperire una CTU contabile per la verifica della
Par discrasia tra l' indicato nel contratto e quello effettivamente applicato, oltre che la richiesta al giudice di concedere l'ordine di esibizione in relazione alla documentazione contrattuale afferente al mutuo.
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 20.02.2019 si è costituito il
[...]
contestando la fondatezza sia in fatto che in diritto delle domande attoree, oltre CP_1
che le istanze istruttorie. A fondamento delle proprie conclusioni ha dedotto quanto segue:
a. il rapporto di mutuo oggetto di causa è stato estinto, avendo i mutuatari interamente adempiuto i propri obblighi di pagamento, con la conseguenza che è inconferente e incomprensibile la domanda tesa ad ottenere l'accertamento del diritto degli instanti a
“restituire il debito residuo” mediante il versamento di rate semestrali ricalcolate nella misura pari a € 3.062,24;
b. è intervenuta la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. od in subordine decennale ordinaria ex art. 2946 c.c., di ogni diritto e/o azione sia di contestazione, sia di ripetizione e/o restituzione dei pagamenti effettuati in relazione al rapporto di mutuo dedotto, asseritamente indebito, risalenti ad oltre cinque anni od in subordine dieci, dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, indi rispettivamente anteriori al
15.11.2013, in subordine al 15.11.2008;
c. è intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. in riferimento al diritto al risarcimento dei danni, nonché la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. della pretesa relativa agli interessi eventualmente maturati in favore del mutuatario sulle somme ripetibili, rispettivamente risalenti ad oltre cinque anni dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, indi anteriori al 15.11.2013;
d. il valore dell' riportato nel contratto di mutuo nella misura pari al 4,483 %, è corretto Pt_3
e legittimo, in ragione del fatto che è stato calcolato nel rispetto delle disposizioni in materia
5 di trasparenza bancaria vigenti all'epoca della stipula (in data 19.4.2006). Di contro, i valori del TAEG varianti da un minimo del 4,639% ad un massimo del 6,218% ottenuti dai calcoli degli attori sono inficiati dall'utilizzo di una metodologia erronea. Ed infatti:
i) nel calcolo sono stati inclusi anche i costi relativi alle polizze assicurative,
Par nonostante abbiano avuto rilevanza nel computo dell' solo grazie alla nuova formulazione dell'art. 121 TUB, comma 2 dovuta all'intervento del
D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”), normativa successiva alla stipula del contratto;
ii) la polizza assicurativa in ogni caso è da considerare facoltativa in ragione di una serie di indici, ovvero il diritto di recesso in capo al contraente Pt_1
, l'assenza di menzione della polizza nel contratto di mutuo, la
[...]
sottoscrizione della stessa da un solo mutuatario, nonché la sua durata, non coincidente con quella del mutuo;
iii) le ipotesi di computo che hanno condotto rispettivamente ad un TAEG/ISC del 6,218% e del 6,211% hanno avuto tale esito in quanto hanno tenuto conto ex post delle rilevazioni dei tassi Euribor alla scadenza di ciascuna semestralità. Viceversa, nei casi di mutuo variabile l'ISC deve essere calcolato esclusivamente sulla base del tasso di ingresso dell'operazione, non risultando in alcun modo conoscibili e disponibili le future rilevazioni del parametro di riferimento;
Par e. premessa la corretta indicazione dell' nel contratto, non vi è un interesse concreto Par nell'azione degli attori, in quanto, quand'anche fosse accertato che l' indicato nel documento contrattuale non fosse stato correttamente calcolato, ciò non determinerebbe alcuna conseguenza di sorta né sulla validità del contratto, né su quella delle singole clausole.
L'ISC non è da considerare un “tasso” al pari del tasso d'interesse, ma svolge una funzione meramente informativa e di pubblicità;
f. gli artt. 117 comma 6 comma 7 TUB non sono applicabili ai casi di erronea indicazione dell'ISC;
g. il non ha attuato alcuna pubblicità ingannevole, sicché gli attori Controparte_1
non hanno patito alcun danno.
3. All'udienza del 04.02.2020 il giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
6 4. Con ordinanza depositata in data 12.03.2021 il giudice ha rinviato all'udienza del 15 ottobre 2024
per la precisazione delle conclusioni, rigettando tutte le istanze istruttorie di parte attrice.
5. Con decreto del 5.9.2024 emesso dal Presidente del Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo di questo giudice.
6. All'udienza del 15.10.2024 il giudice, sentite le parti, ha rigettato le istanze istruttorie avanzate da parte attrice, confermando le argomentazioni svolte con ordinanza emessa il 9.3.2021 (emessa dal
Giudice precedente titolare del fascicolo) ed ha tenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ovvero 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per le memorie di replica.
IN DIRITTO
7. Premesso che la richiesta preliminare avanzata nell'interesse della convenuta non può trovare accogliento, alla luce della produzioni di parte attrice che attestano la presenza di un valido atto interruttivo della prescrizione (v. doc. 5 parte attrice), le domande di nullità avanzate dagli attori risultano nel merito infondate e devono essere rigettate, in quanto l'assunto su cui si fondano – differenza tra ISC concretamente applicato ed ISC indicato nel contratto – è il frutto di una metodologia di calcolo erronea, come meglio si dirà nel paragrafo seguente. In secondo luogo, i rimedi contrattuali invocati dagli attori non sono in alcun modo applicabili al caso di cui ci si occupa
(aspetti su cui ci soffermerà ai successivi paragrafi 9 e 10).
8. Sulla corretta metodologia di calcolo del TAEG/ISC
Come premesso nel punto 7., le domande attoree sostanzialmente affondano le proprie ragioni attorno ad un'unica censura − ossia l'erronea indicazione nel contratto di mutuo dell'indicatore sintetico di costo ( –, in virtù della quale gli attori invocano l'applicazione di una serie di Pt_3
rimedi.
È opportuno, quindi, inquadrare correttamente la normativa vigente ratione temporis, in ragione del fatto che il contratto è stato stipulato in data 19.04.2006.
Occorre infatti rammentare che il TAEG (tasso annuale effettivo globale detto altrimenti ISC - indicatore sintetico di costo) di un contratto di finanziamento è un indice che fornisce informazioni sul costo totale del credito posto a carico del soggetto finanziato ed è comprensivo degli interessi
(in regime di capitalizzazione composta) e di tutti gli altri oneri da sostenere per ottenere la concessione del credito stesso. Il tasso in questione, in sostanza, rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo, e per tale ragione deve essere indicato nella documentazione contrattuale al fine di garantire adeguata, chiara e corretta trasparenza all'operazione.
Il TAEG è stato introdotto in Italia con la legge 142/92, la quale ha recepito la Direttiva 87/102/CEE
7 in materia di credito al consumo. Esso è stato definito all'art. 19 il TAEG come Tasso Annuo
Effettivo Globale. Nel successivo Testo Unico ANrio (entrato in vigore nel 2003) al Capo II del
Titolo VI dedicato al Credito al Consumo, all'art 122 è stata ripresa la definizione del TAEG ed è stata regolata, agli artt. 123 e 124 l'indicazione del menzionato tasso nella Pubblicità e nei Contratti.
Per oltre un decennio, in assenza della Delibera del CICR - a cui l'art. 122 del TUB demandava di stabilire le modalità di calcolo del TAEG – hanno continuato a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 5, del TUB, l'Articolo 19, comma 2 della L. n. 142/92 e il Decreto del Ministro del
Tesoro 8 luglio 1992 per la formula matematica nonché il Provvedimento della AN d'Italia del
25 luglio 2003, denominato “trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari” che ha individuato per la prima volta “nei mutui e negli altri finanziamenti” le operazioni per le quali
è obbligatoria l'indicazione dell'ISC. Il D.M. del Ministro del Tesoro 1992, per il caso di cui ci si occupa, è il punto di riferimento per la corretta determinazione del TAEG, poiché fornisce le direttrici per il calcolo applicabili al tempo in cui è stato stipulato il contratto.
All'interno di questa cornice si ritiene che la ricostruzione fornita dalle parti attrici e la perizia allegata all'atto di citazione (DOC. 9) siano erronee per due ragioni.
In primo luogo, nel calcolo dell'ISC, effettuato nell'interesse degli attori, sono stati inclusi anche i costi per i servizi accessori, i quali tuttavia non dovevano essere computati nel relativo calcolo. Dal testo della lett. d) art. 19 del sopracitato D.M. del Ministro del Tesoro 1992 emerge infatti che sono incluse nel calcolo “le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità disoccupazione del consumatore”. I criteri di riferimento sono essenzialmente due, ossia l'obbligatorietà dell'assicurazione e lo scopo della medesima, ovvero che essa sia posta a garanzia dell'assolvimento dell'obbligazione in caso di morte, invalidità, disoccupazione, infermità del debitore consumatore.
La polizza assicurativa collegata al contratto di mutuo oggetto del procedimento non può essere considerata “imposta” dal finanziatore. Anzi, essa si può definire pacificamente come facoltativa e scollegata dalle ragioni di garanzia della somma mutuata. A supporto di questa affermazione rilevano numerosi indici, richiamati in maniera pertinente dal difensore di parte convenuta, ed in particolare: i) il diritto di recesso in capo al contraente;
ii) la circostanza che la Parte_1
polizza non fosse menzionata nel contratto di mutuo;
iii) la sottoscrizione della polizza da parte di un solo mutuatario (il sig. e non anche dalla sig.ra ; iv) la durata divergente dei Pt_1 Pt_2
due contratti (15 anni la polizza e 25 anni il mutuo). Par In secondo luogo, tali servizi accessori non potrebbero rientrare nel calcolo dell' anche alla luce della normativa successiva, introdotta con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 141 (citato nella stessa perizia
8 di parte) in materia di determinazione del TAEG. Ai sensi del testo normativo richiamato è previsto che “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”. La nuova formulazione dell'art. 121 TUB, comma 2, come appunto modificata dal decreto legislativo suindicato, prescrive che anche i premi assicurativi vengano inclusi nel calcolo del TAEG “se la conclusione del contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito”.
Le condizioni del contratto assicurativo già richiamate dimostrano chiaramente che la polizza non sia stata un “requisito per ottenere il credito”, essendo al contrario di tipo facoltativo e svincolata dal contratto di mutuo.
La loro ricomprensione nel calcolo è erronea e travolge inevitabilmente la premessa fattuale di ogni censura sollevata da parti attrici.
Inoltre, si sottolinea una ulteriore fallacia nella metodologia seguita dagli attori. Ebbene, come ha puntualmente osservato parte convenuta, alcuni esiti di calcolo riportati nella perizia e nelle deduzioni degli attori - TAEG/ISC del 6,218% e del 6,211% - sono stati ottenuti tenendo conto ex post delle rilevazioni dei tassi Euribor alla scadenza di ciascuna semestralità. Questa operazione non può essere condivisa in quanto confliggente con la stessa natura (oltre che lo scopo) dell' , Pt_4
che rappresenta il costo globale del finanziamento che viene portato a conoscenza dell'utilizzatore al momento della stipula del contratto. Pertanto, per i mutui a tasso variabile questo deve essere calcolato esclusivamente sulla base del tasso di ingresso dell'operazione, non risultando in alcun modo conoscibili e disponibili le future rilevazioni del parametro di riferimento (Euribor).
Per tutte le ragioni esposte si ritiene che il valore dell' riportato nel contratto di mutuo, nella Pt_3
misura pari al 4,483 % (art. 3 bis), sia corretto e legittimo, giacché calcolato in osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria vigenti all'epoca della stipula.
9. Sulle azioni di nullità
Le domande ulteriori domande avanzate dagli attori sono infondate anche in diritto.
9.1. Parti attrici hanno affermato che la discrasia tra l'ISC/TAEG applicato rispetto l'ISC/TAEG indicato nel contratto comporterebbe, ai sensi dell'art 117 TUB comma 6, la nullità delle clausole contrattuali che prevedono il pagamento di interessi, con conseguente applicazione del “tasso sostitutivo” previsto dal comma 7 del medesimo articolo, pari al tasso minimo dei BOT e la loro sostituzione con quelli calcolati secondo il così detto tasso BOT.
Ebbene, l'errata indicazione dell' non comporta in alcun modo la nullità del contratto o Pt_4
di una sua clausola. Innanzitutto, dalla lettura dei commi 4 e 6 dell'articolo 117 emerge chiaramente che tra le condotte che determinano l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal
9 settimo comma dell'articolo 117 non rientra in alcun modo l'errata indicazione del TAEG o la mancata inclusione in esso di alcuni costi che avrebbero dovuto esservi inclusi.
Quandanche si ricavasse una discrasia tra TAEG indicato in contratto e TAEG concretamente applicato (circostanza non verificatasi nel caso di specie come evidenziato in precedenza) non si potrebbe ugualmente dare applicazione al sesto comma dell'articolo 117 del TUB, in ragione del fatto che esso prevede la nullità delle “clausole contrattuali … che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. In tale ottica si sottolinea che il TAEG non è una clausola con la quale vengono stabilite delle condizioni economiche e non è neppure una specifica condizione economica che si applica al contratto. Il TAEG svolge una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nelle condizioni di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima della sottoscrizione.
Oltre a quanto premesso, inoltre, si rammenta che in riferimento alla nullità del contratto o della clausola relativa al TAEG – domanda basata sulla difformità tra il saggio pattuito e quello effettivamente applicato – la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), corrispondente al tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento: la mancata indicazione dell'indice, dunque, di per sé non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del costo globale di esso, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. n. 39169/21)”
e, conseguentemente, detto indice “non configura «tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati» (art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385/93), e la pattuizione relativa non rientra nel novero delle clausole «che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per clienti di quelli pubblicizzati» (art. 117, comma 6, del d.lgs. citato)” (tra le più recenti, Cass. n. 35676/2023);
La pronuncia afferma alcuni principi decisivi ai fini della decisione della presente controversia: la difformità tra il TAEG convenzionale e quello effettivamente applicato dal mutuante (analogamente alla sua mancata indicazione nel contratto) non inficia la validità della relativa clausola, fatta eccezione per l'ipotesi di operatività dell'art. 125 bis TUB, tuttavia non applicabile al caso in esame perché introdotto dal D.Lgs. n. 141/2010, entrato in vigore il 19.9.2010, ossia dopo la stipulazione del contratto de quo.
Non è quindi pertinente l'invocata nullità del contratto, richiamato peraltro il tradizionale insegnamento, secondo cui “unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità.” (Cass. n. 15099/2021; n. 8462/2014, pronunce aventi ad
10 oggetto rapporti di intermediazione finanziaria, tuttavia espressive un principio generale, già affermato, tra le tante, da SS.UU. 26724/2007).
È chiaro quindi che la CTU contabile richiesta dagli attori nel caso di specie risulta del tutto superflua, non potendo essere funzionale ad risultato prefigurato dagli attori.
Per tali ragioni, anche sotto questo profilo, la domanda è infondata.
9.2. Gli attori hanno, altresì, invocato la nullità del contratto di mutuo in ragione dell'asserita violazione da parte della AN degli artt. 2, 41 e 47 Cost., degli artt. 1175, 1176, 1337, 1338, 1346,
1366, 1375, 1418, 1419 e 1440 c.c., delle norme sulla trasparenza, dei principi di correttezza e della buona fede, della norma sulla determinabilità dell'oggetto.
Alla luce della motivazione di cui al punto 8, è emerso in questo giudizio che l'istituto di credito ha correttamente indicato in contratto l' , in linea con la disciplina vigente al momento della Pt_4
conclusione del contratto. Per tale ragione si ritiene che essa non abbia posto in essere alcuna attività di pubblicità ingannevole pregiudizievole per gli attori.
In ogni caso, rileva, ancora una volta, la non riconducibilità di questa fattispecie all'alveo della Par nullità contrattuale, a qualunque titolo. Il dovere di corretta informazione sull' può rilevare – all'epoca della stipula del contratto di mutuo in esame − non come causa di nullità del contratto, né come causa di responsabilità contrattuale per inadempimento, bensì come possibile fonte di responsabilità precontrattuale. Questo strumento è invocabile nei casi in cui un contraente abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi di correttezza e buona fede nella fase delle trattative o del processo formativo del contratto, anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido ma pregiudizievole per la parte vittima del comportamento scorretto. Tutto ciò sulla base della natura stessa dell' , ossia di strumento principale di trasparenza nei Pt_4
contratti di credito al consumo (per tale ragione deve essere indicato nella documentazione contrattuale al fine di garantire adeguata, chiara e corretta trasparenza all'operazione).
Par Alla luce di quanto sopra, pertanto, la mancata o erronea indicazione dell' non configura alcuna causa di nullità del contratto di mutuo: al più, ove vi siano gli elementi per dimostrare ed accertare la violazione dei principi di correttezza e buona fede, può scaturire una responsabilità precontrattuale.
Nel caso di specie non vi è stata alcuna attività pregiudizievole in fase di trattativa e si ritiene che non vi sia stata nessuna pubblicità ingannevole della AN (in assenza di alcuna prova in tal senso fornita dagli attori, sui quali grava l'onere della prova).
10. Sull'azione di risarcimento danni.
In via subordinata le parti attrici hanno invocato il diritto al risarcimento dei danni in conseguenza dell'azioni pregiudizievoli poste in essere dalla AN, relative all'errata indicazione all'ISC/TAEG.
11 Anche tale domanda non merita accoglimento.
La pretesa risarcitoria si appalesa infondata per due ragioni distinte, ciascuna delle quali idonea a giustificarne il rigetto, in quanto:
o il regolamento negoziale riporta tutte le condizioni economiche applicate al rapporto (interessi, commissioni, premi assicurativi e spese varie);
o gli attori non hanno minimamente allegato, né tantomeno provato l'ubi consistam dei pregiudizi a loro dire subiti in conseguenza del contegno scorretto tenuto dalla banca.
Non è pertanto ravvisabile alcuna ipotesi di danno risarcibile patito dagli odierni attori.
11. Per tutte le ragioni esposte si ritengono infondate tutte le domande formulate dagli attori.
12. Le spese di lite debbono essere regolate in base ai seguenti criteri: deve essere applicato il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c. e, conseguentemente, le spese debbono essere poste interamente a carico degli attori non ravvisandosi ragioni che possano giustificare la compensazione neppure parziale tra le parti.
13. Riguardo alla presente causa, alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e
26.000,00 euro:
a. senza riduzioni o aumenti per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. con riduzione del 50% per i compensi della fase di trattazione, attesa l'istruzione esclusivamente documentale della causa;
c. con riduzione del 50% per i compensi della fase decisionale, nella quale la convenuta si è
limitata a far riferimento alle precedenti istanze, eccezioni e conclusioni formulate negli scritti difensivi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: rigetta tutte le domande formulate nell'interesse di e;
Parte_1 Parte_2
condanna e a rimborsare le spese processuali alla Parte_1 Parte_2
controparte liquidate nell'importo complessivo pari ad euro 3.386,50 Controparte_1
complessivi per compensi di avvocato, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA e accessori di legge.
Cagliari, 30.01.2025
Il Giudice
dott. Luca Angioi
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