TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/02/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3812/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare del 21/01/2025;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste avanzate nelle predette note;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3812/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Vittorio Manzi Parte_1
OPPONENTE
contro
Controparte_1
OPPOSTA CONTUMACE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale va rilevato che, secondo la costante giurisprudenza della
Corte di Cassazione, una pronuncia dichiarativa dell'estinzione del giudizio deve assumere la forma di sentenza allorquando il relativo provvedimento venga emesso da un organo giudicante monocratico, avendo per l'appunto un tale provvedimento natura sostanziale di sentenza (cfr. Cass. civ. 21707/2006).
Nel caso di specie, parte opponente dava atto dell'intervenuta transazione della lite depositando la relativa scrittura privata e chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio (cfr. note di trattazione scritta del 18/12/2024).
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia all'azione rammentando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “La
rinunzia all'azione, che non richiede formule sacramentali e può essere anche
tacita, presuppone l'incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e
la volontà di proseguire nella domanda proposta, il cui accertamento
demandato al giudice del merito, risolvendosi in una valutazione di fatto, non è
censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operata”
(Cass. civ. 21685/2005).
Considerato che la società opposta non si è mai costituita in giudizio, nulla va statuito in punto di spese di lite.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio R.G. n.3812/2024 per rinuncia all'azione;
- nulla sulle spese di lite.
Nola, 19/02/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
3