Articolo 1 della Legge 19 luglio 1959, n. 589
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25 agosto 1959
Art. 1. Articolo unico.

Il limite massimo della garanzia, previsto dall' articolo 13 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 , per la.
assunzione a carico dello Stato dei rischi speciali di cui all'articolo 3 della stessa legge, modificato dallo articolo 2 della legge 3 dicembre 1957, n. 1198 , e' fissato per l'esercizio finanziario 1958-59, in lire 150 miliardi.

Entrata in vigore il 25 agosto 1959