Sentenza 17 settembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 17/09/2021, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/09/2021
N. 01103/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00300/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2021, proposto da
UL IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Ruffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Luigi Da Porto 4;
contro
Comune di San Giovanni Lupatoto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso datata 4 febbraio 2021 e protocollata in Comune al n. 000502 del 4 febbraio 2021 e l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere l'accesso agli atti amministrativi richiesti con la domanda 4 febbraio 2021 al Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) e in particolare quelli relativi all'istruttoria eseguita, i pareri rilasciati, nonché gli atti endoprocedimentali adottati nella pratica codice SUAP [...]– 14112019 – 1123, protocollo SUAP REP_PROV_VR/VR-SUPRO/0216740 del 20/11/2019
e per la condanna dell'Amministrazione comunale di San Giovanni Lupatoto (VR) all'ostensione di tutti gli atti e documenti e relazioni istruttorie relativi alla pratica codice SUAP [...]– 14112019 – 1123, protocollo SUAP REP_PROV_VR/VR-SUPRO/0216740 del 20/11/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giovanni Lupatoto;
Vista la dichiarazione del 23 giugno 2021, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-con ricorso notificato il 20 marzo 2021, il sig. UL IO ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti del procedimento relativo al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un complesso immobiliare residenziale in via Biasioli 1 nel Comune di San Giovanni Lupatoto (codice SUAP [...]– 14112019 – 1123, protocollo SUAP REP_PROV_VR/VR-SUPRO/0216740 del 20/11/2019) proposta in data 4 febbraio 2021 e chiesto la condanna del Comune all’ostensione dei suddetti atti;
- in data 23 giugno 2021, il difensore della parte ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite;
- con memoria di costituzione del 24 giugno 2021, il Comune di San Giovanni Lupatoto ha preso atto della rinuncia, acconsentendo alla compensazione delle spese di giudizio;
- Il Collegio deve rilevare che la rinuncia al ricorso è irrituale in quanto non rispetta tutte le prescrizioni di cui all’art. 84, commi 1 e 3, del c.p.a. e pertanto non può dar luogo ad una pronuncia di dichiarazione di estinzione del giudizio;
- nel caso di specie, infatti, il difensore che ha dichiarato la rinuncia al ricorso non è munito di apposito mandato speciale, secondo quanto richiesto dalla previsione normativa richiamata; non può invero qualificarsi come mandato speciale la procura ad litem in calce al ricorso nonostante la stessa faccia menzione anche della facoltà di rinunciare agli atti (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2940 del 2015 e sez. IV, n.1846 del 2017; T.A.R. Lombardia, Milano, n. 2189 del 2015; Tar Veneto, n.800 e n.276 del 2018).
- nondimeno, detta “rinuncia irrituale” costituisce argomento di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2015, n. 2940; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 5 dicembre 2017, n. 11990; T.A.R. Piemonte, sez. II, 6 giugno 2014, n. 981) ex art. 84, comma 4, c.p.a., secondo cui “anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa”.
- pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse;
- stante il consenso di entrambe le parti sul punto, le spese di giudizio sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 14 luglio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente FF
Daria Valletta, Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO