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Ordinanza 20 marzo 2025
Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rosella Nocera, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 92000304-1/2008 R.G.
PROMOSSO DA
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Maria Piscopo;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
(ex di;
Controparte_1 CP_2 CP_3
Controparte_4
[...] CP_5
CP_6
Controparte_7
[...] CP_8
CP_9
Controparte_10
CP_11
CP_12
CP_13
RESISTENTI CONTUMACI
*******
Il Tribunale, letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 26.02.2205,
OSSERVA
Con sub-procedimento iscritto a ruolo il 20.11.2024, chiedeva autorizzarsi: Parte_1
“la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di accertamento del diritto reale di proprietà al Registro Generale n. 18440 e Registro Particolare n. 11966, presentazione n. 205 del
22/04/2008 dei Pubblici Registri Immobiliari”.
Chiedeva la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale relativa al giudizio iscritto al
N. 304/2008 R.G. Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di Altamura, da tempo definito con sentenza
1 n. 3767/2014 del 17.07.2014 di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con provvedimento del 22.11.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti, con indicazione del termine per la notifica.
Il Giudice riservava la decisione all'udienza indicata in epigrafe.
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia dei resistenti non costituitisi, stante la regolarità delle intervenute notifiche.
Nel merito, la domanda è fondata e va perciò accolta.
Nel caso di specie, l'odierna parte ricorrente (che, tra l'altro, era anche parte attrice del relativo giudizio di merito, in cui aveva a suo tempo proposto la domanda giudiziale, di cui ora si domanda la cancellazione della trascrizione) chiede la cancellazione della trascrizione della citata domanda giudiziale.
Sussistono tutti i presupposti per procedere alla cancellazione della suddetta formalità, considerato che il giudizio iscritto al ruolo al N. 304/2008 R.G. innanzi al Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Altamura risulta per tabulas che sia stato definito con sentenza n. 3767/2014 del 17.07.2014 di cessazione della materia del contendere, il che comporta che la trascrizione relativa alla citata domanda giudiziale deve essere ad oggi cancellata.
In ordine alle spese di lite, nulla a provvedersi, in ragione della mancata costituzione e, dunque, della mancata opposizione delle controparti.
P.Q.M.
così provvede:
1) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di con esonero da qualsivoglia CP_3
responsabilità, la cancellazione della trascrizione del 22.04.2008, nn. 18440 Reg. Gen. e
11966 Reg. Part., avente ad oggetto la domanda giudiziale del 01.04.2008;
2) nulla a provvedere sulle spese di lite;
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Bari, 20 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosella Nocera
2
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rosella Nocera, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 92000304-1/2008 R.G.
PROMOSSO DA
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Maria Piscopo;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
(ex di;
Controparte_1 CP_2 CP_3
Controparte_4
[...] CP_5
CP_6
Controparte_7
[...] CP_8
CP_9
Controparte_10
CP_11
CP_12
CP_13
RESISTENTI CONTUMACI
*******
Il Tribunale, letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 26.02.2205,
OSSERVA
Con sub-procedimento iscritto a ruolo il 20.11.2024, chiedeva autorizzarsi: Parte_1
“la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di accertamento del diritto reale di proprietà al Registro Generale n. 18440 e Registro Particolare n. 11966, presentazione n. 205 del
22/04/2008 dei Pubblici Registri Immobiliari”.
Chiedeva la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale relativa al giudizio iscritto al
N. 304/2008 R.G. Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di Altamura, da tempo definito con sentenza
1 n. 3767/2014 del 17.07.2014 di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con provvedimento del 22.11.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti, con indicazione del termine per la notifica.
Il Giudice riservava la decisione all'udienza indicata in epigrafe.
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia dei resistenti non costituitisi, stante la regolarità delle intervenute notifiche.
Nel merito, la domanda è fondata e va perciò accolta.
Nel caso di specie, l'odierna parte ricorrente (che, tra l'altro, era anche parte attrice del relativo giudizio di merito, in cui aveva a suo tempo proposto la domanda giudiziale, di cui ora si domanda la cancellazione della trascrizione) chiede la cancellazione della trascrizione della citata domanda giudiziale.
Sussistono tutti i presupposti per procedere alla cancellazione della suddetta formalità, considerato che il giudizio iscritto al ruolo al N. 304/2008 R.G. innanzi al Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Altamura risulta per tabulas che sia stato definito con sentenza n. 3767/2014 del 17.07.2014 di cessazione della materia del contendere, il che comporta che la trascrizione relativa alla citata domanda giudiziale deve essere ad oggi cancellata.
In ordine alle spese di lite, nulla a provvedersi, in ragione della mancata costituzione e, dunque, della mancata opposizione delle controparti.
P.Q.M.
così provvede:
1) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di con esonero da qualsivoglia CP_3
responsabilità, la cancellazione della trascrizione del 22.04.2008, nn. 18440 Reg. Gen. e
11966 Reg. Part., avente ad oggetto la domanda giudiziale del 01.04.2008;
2) nulla a provvedere sulle spese di lite;
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Bari, 20 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosella Nocera
2