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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/10/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 975 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgia MACRI Parte_1
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato EA CORNOLO' Controparte_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Conclusioni comuni delle parti:
Voglia l'On.le Tribunale di Vicenza,
Nel merito, in via preliminare,
- Per le motivazioni di cui in atto, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e in data 28/07/2007 Controparte_1 Parte_1
nel comune di Arsiero (VI), con atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Arsiero (VI), n. 2, parte II, Seria A, Ufficio 1, anno 2007, ordinando la trasmissione della sentenza all'ufficiale di Stato Civile competente;
Nel merito, in via principale,
- Disporre l'affidamento condiviso del minore , nato il [...], con Persona_1
collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso la madre nella casa sita in
Arsiero (VI), Via Garibaldi n. 1;
- Al fine di mantenere un rapporto equilibrato, paritetico e continuativo con entrambi i genitori i quali provvederanno a curare, educare ed istruire il figlio mantenendo e conservando rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascuno, disporre che il padre potrà stare con il figlio ogni volta che vorrà, previo avviso 24 ore alla madre,
e compatibilmente con i propri impegni lavorativi, nonché con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
in ogni caso, in caso di disaccordo o in assenza di diverse pattuizioni, il padre potrà
vedere e tenere con sé il minore secondo le seguenti modalità:
- due sere a settimana dalle 18.00 fino alle 21.00;
2 - due fine settimana alternati al mese dal venerdì sera alle 18.00 fino al sabato sera alle 18.00 e gli altri due fine settimana alternati al mese dal sabato mattina alle 9 fino alla domenica sera alle 18.00;
- metà delle vacanze natalizie ovvero il periodo che va dall'inizio delle vacanze sino al
30.12 alternandosi, di anno in anno, con la madre detto periodo e quello che va dal
31.12 fino alla sera precedente la ripresa della scuola;
- metà delle vacanze pasquali, trascorrendo ad anni alterni la Pasqua con lunedì di
Pasquetta con ciascuno genitore;
- due settimane anche non consecutive nelle vacanze estive, periodi da concordarsi tra le parti di volta in volta entro il 31 maggio di ogni anno.
- disporre che l'abitazione coniugale sita in Arsiero (VI), Via Valoje n. 16, di proprietà
del sig. , rimanga nella disponibilità dello stesso, unitamente agli arredi ivi CP_1
esistenti, atteso che la sig.ra si è già trasferita, con tutti i suoi beni, Pt_1
nell'abitazione sita in Arsiero (VI), Via Garibaldi n.1 a seguito della separazione;
- disporre a carico del padre un assegno di mantenimento dei figli e Persona_2
pari a € 250,00 mensili ciascuno (compresivi € 500,00), rivalutabili Persona_1
secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra noto alle parti, oltre al 50% delle spese straordinarie, come Pt_1
da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
- disporre che l'assegno unico sia percepito interamente, nella misura del 100% alla madre collocataria;
3 - disporre che la pensione INPS del figlio minore EA sia percepita interamente alla madre collocataria;
- disporre a carico del sig. il versamento della somma mensile di € 100,00 a CP_1
titolo di arretrati del mantenimento e delle spese straordinarie dei figli fino ad oggi maturati, sino al saldo.
In ogni caso, spese di lite compensante.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 3.3.2025 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Arsiero il 28.7.2007; che dall'unione erano nati due figli, di Controparte_1
cui il secondo ancora minorenne;
che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi e che con decreto in data 7.2.2018 il Tribunale di Vicenza aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 16.9.2025 si costituiva in giudizio aderendo Controparte_1
alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza del 17.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni sulle quali esprimeva il proprio parere il Pubblico Ministero.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
4 -è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 7.2.2018 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è
protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore EA, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei due figli a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli;
-degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti il Collegio si limita a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
5 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Arsiero il 28.7.2007 alle condizioni riportate in
[...] Controparte_1
epigrafe;
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.2, parte II, serie A, anno 2007;
c)compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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