Decreto cautelare 22 agosto 2022
Ordinanza cautelare 28 settembre 2022
Ordinanza collegiale 15 ottobre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 7046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7046 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07046/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09692/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9692 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell’Istruzione), Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Armellini” di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
1. dei risultati di fine anno della classe III B, contenuti in apposito documento redatto in data 13.6.2022, a firma del Dirigente Scolastico, affisso all'albo scolastico dell'Istituto indicato in epigrafe il 13.6.2022, attraverso cui l'alunno -OMISSIS- è stato reso edotto di non essere stato ammesso alla classe successiva;
2. della nota del 15.6.2022, a firma del docente -OMISSIS-, ricevuta in pari data, con la quale è stato comunicato l'esito dello scrutinio finale;
3. del verbale n.-OMISSIS- del Consiglio della Classe III B relativo allo scrutinio finale, redatto in data 13.6.2022, conosciuto in data 29.7.2022, riportante la deliberazione di non ammissione dell'alunno alla classe successiva, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate);
4. del giudizio di non ammissione dell'alunno alla classe successiva;
5. della pagella scolastica dell'alunno, a firma del Dirigente Scolastico, relativamente alle insufficienze riportate;
6. dei registri personali dei docenti della classe, relativi all'anno scolastico 2021/2022, e del registro elettronico;
7. delle deleghe contenenti le nomine dei commissari ad acta per gli scrutini;
8. di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (ivi incluso eventuale nuovo scrutinio finale), anche non conosciuto,
e domanda di risarcimento del danno subìto dai ricorrenti per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Armellini” di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. CE SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. -OMISSIS-, nell’anno scolastico 2021/2022, frequentava la terza classe della scuola secondaria superiore presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Armellini” di Roma: al termine di detto anno scolastico, il Consiglio di Classe ha deliberato di non ammetterlo a frequentare la classe successiva (per la seguente motivazione riportata nel verbale del 15 giugno 2022: « L’alunno, come è ben delineato a pag. 5, ha iniziato il percorso scolastico in modo accettabile, infatti, come emerge dal Registro Elettronico, la frequenza alle lezioni è stata regolare anche se punteggiata da assenze dovute a malattia. Gli auspici, quindi, perché si realizzasse un anno scolastico nell’interesse didattico dell’alunno, erano tutti presenti. Pur tuttavia alla fine del 1° quadrimestre, l’alunno ha mostrato delle deficienze nelle materie di Italiano, Inglese, Matematica, Sistemi e automazione, Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto, Disegno e Storia e purtroppo di tutte queste materie ha recuperato soltanto quella di Tecnologie Meccaniche e parzialmente quella di Disegno. Ovviamente la famiglia è stata avvisata e ovviamente il percorso dell’alunno può essere pedissequamente seguito sul Registro Elettronico. Nel secondo quadrimestre gli auspici per raggiungere risultati positivi non si sono verificati, poiché le azioni messe in atto dall’alunno non sono state sufficienti al necessario recupero, come sintetizzato nell’Allegato A al presente verbale. Chiaramente il numero delle insufficienze ha reso inevitabile un giudizio di non ammissione alla classe successiva »).
Con ricorso notificato il 17 agosto 2022 e depositato il 18 agosto 2022, il sig. -OMISSIS-, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul proprio figlio minore, è insorto in questa Sede avverso la predetta deliberazione di non ammissione, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
- « 1.- Violazione di legge (art.3, comma 1, legge n.241/1990; art.2, comma 4 e 8 lett. c), D.P.R. n.249/1998; decreto del Ministero dell’Istruzione n.5669 del 12 luglio 2011, nonché paragrafo 7.1 delle relative linee guida; paragrafi 1.3 e 1.5 della direttiva del Ministero dell’Istruzione del 27.12.2012; circolare del Ministero dell’Istruzione n.8 del 6.3.2013; nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.1551 del 27.6.2013; nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.2563 del 22.11.2013; legge n.170/2010; art.4, comma 5 e 6, D.P.R. n.122/2009; art.2, comma 3, d.l. n.137/2008 convertito dalla legge n.169/2008; art.192 comma 1, art.193 comma 1, d.lgs. n.297/1994) ed eccesso di potere per erronea presupposizione, errore sui presupposti, difetto di motivazione, carente istruttoria, illogicità e irragionevolezza, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione di circolare o atto interno (decreto del Ministero dell’Istruzione n.5669 del 12 luglio 2011, nonché paragrafo 7.1 delle relative linee guida; paragrafi 1.3 e 1.5 della direttiva del Ministero dell’Istruzione del 27.12.2012; circolare del Ministero dell’Istruzione n.8 del 6.3.2013; nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.1551 del 27.6.2013; nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.2563 del 22.11.2013), manifesta ingiustizia, sviamento »: il ricorrente lamenta che la scuola illegittimamente non avrebbe tenuto in alcun conto degli effetti che le precarie condizioni di salute dell’alunno, debitamente rappresentate (ed in ragione delle quali era stato richiesto di poter usufruire della didattica a distanza), possano aver avuto sul suo rendimento scolastico, essendosi limitata a riscontrare l’oggettiva non positività di quest’ultimo;
- « 2.- Violazione di legge (art.4, comma 5 e 6, D.P.R. n.122/2009; art.2, comma 3, d.l. n.137/2008 convertito dalla legge n.169/2008; art.192 comma 1, art.193 comma 1, d.lgs. n.297/1994; art.3, comma 1, legge n.241/1990) ed eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di motivazione, carente istruttoria, illogicità e irragionevolezza, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, manifesta ingiustizia, sviamento »: il ricorrente denunzia taluni errori nella determinazione dei voti (in particolare, nella materia “Meccanica Macchine ed Energia” vi sarebbe stato un illegittimo arrotondamento a 4 anziché a 5) e l’omessa considerazione di diversi miglioramenti registrati nella parte finale dell’anno scolastico, con conseguente inattendibilità della valutazione finale;
- « 3.- Violazione di legge (art.79, comma 3, regio decreto n.653 del 4.5.1925; art.6, comma 2, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.92 del 5.11.2007; art.2, comma 1, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.134 del 2.5.2000; art.4, comma 5 e 6, D.P.R. n.122/2009; art.2, comma 3, d.l. n.137/2008 convertito dalla legge n.169/2008; art.192 comma 1, art.193 comma 1, d.lgs. n.297/1994) ed eccesso di potere per erronea presupposizione, errore sui presupposti, carente istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, violazione di circolare (art.6, comma 2, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.92 del 5.11.2007; art.2, comma 1, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.134 del 2.5.2000), manifesta ingiustizia, sviamento »;
- « 4.- Violazione di legge (art.79, comma 3, regio decreto n.653 del 4.5.1925; art.6, comma 2, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.92 del 5.11.2007; art.2, comma 1, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.134 del 2.5.2000; art.4, comma 5 e 6, D.P.R. n.122/2009; art.2, comma 3, d.l. n.137/2008 convertito dalla legge n.169/2008; art.192 comma 1, art.193 comma 1, d.lgs. n.297/1994) ed eccesso di potere per erronea presupposizione, errore sui presupposti, disparità di trattamento, violazione di circolare (art.6, comma 2, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.92 del 5.11.2007; art.2, comma 1, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.134 del 2.5.2000), manifesta ingiustizia, sviamento »: con questo motivo e con il precedente, il ricorrente deduce che nel corso dell’anno scolastico vi sarebbe stato un insufficiente numero di verifiche e/o un’eccessiva distanza temporale fra le stesse, sicché l’impreparazione dell’alunno sarebbe stata constatata sulla base di dati incompleti e/o inaffidabili;
- « 5.- Violazione di legge (art.4, comma 5 e 6, D.P.R. n.122/2009; art.2, comma 3, d.l. n.137/2008 convertito dalla legge n.169/2008; art.192, comma 1 e 7, art.193, comma 1, d.lgs. n.297/1994; art.3, comma 1, legge n.241/1990) ed eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di motivazione, carente istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, manifesta ingiustizia, sviamento »: il ricorrente denunzia la palese insufficienza del tempo impiegato dal Consiglio di Classe, anche in rapporto al numero degli alunni, per formulare il giudizio finale, dal che se ne desumerebbe un’approssimatività e conseguentemente un’inattendibilità;
- « 6.- Violazione di legge (art.2, comma 8, lettera c), D.P.R. n.249/1998; ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.92 del 5.11.2007; art.4, comma 5 e 6, D.P.R. n.122/2009; art.2, comma 3, d.l. n.137/2008 convertito dalla legge n.169/2008; art.192 comma 1, art.193 comma 1, d.lgs. n.297/1994) ed eccesso di potere per erronea presupposizione, errore sui presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione di circolare (ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.92 del 5.11.2007), manifesta ingiustizia, sviamento »: il ricorrente lamenta che la scuola illegittimamente non avrebbe organizzato corsi di recupero volti a recuperare le lacune emerse nella preparazione e che, in difetto di tale doverosa opportunità, non sarebbe legittimo bocciare;
- « 7.- Violazione di legge (art.4, comma 5 e 6, D.P.R. n.122/2009; art.1, comma 2, d.lgs. n.62/2017; artt.2.1 e 7.6 della Carta dei servizi scolastici allegata al D.P.C.M. 7.6.1995; art.13, comma 5, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.90 del 21.5.2001; art.6, comma 1 e 3, ordinanza del Ministero dell'Istruzione n.92 del 5.11.2007; art.2, comma 3, d.l. n.137/2008 convertito dalla legge n.169/2008; art.192 comma 1, art.193 comma 1, d.lgs. n.297/1994) ed eccesso di potere per erronea presupposizione, errore sui presupposti, mancata predeterminazione dei criteri di ammissione alla classe successiva, mancanza di idonei parametri di riferimento, illogicità e irragionevolezza, violazione di circolare o atto interno (artt.2.1 e 7.6 Carta dei servizi scolastici allegata al D.P.C.M. 7.6.1995; art.13, comma 5, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.90 del 21.5.2001; art.6, comma 1 e 3, ordinanza del Ministero dell'Istruzione n.92 del 5.11.2007), manifesta ingiustizia, sviamento »: il ricorrente si duole dell’omessa predeterminazione, all’inizio dell’anno scolastico, dei criteri di ammissione alla classe successiva, che sarebbero invece stati formulati soltanto quando l’anno era prossimo al termine, con conseguente (e illegittimo) “effetto sorpresa”;
- « 8.- Violazione di legge (art.4 comma 1, 5 e 6, art.6 comma 3, D.P.R. n.122/2009; art.2, comma 3, d.l. n.137/2008 convertito dalla legge n.169/2008; art.5 comma 1 e 7, art.192 comma 1, art.193 comma 1, d.lgs. n.297/1994; art.8, comma 6, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.92 del 5.11.2007; art.2, comma 4, D.P.R. n.249/1998) ed eccesso di potere per erronea presupposizione, errore sui presupposti, carente istruttoria, violazione di circolare o atto interno (art.8, comma 6, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.92 del 5.11.2007), manifesta ingiustizia, sviamento »: da ultimo, il ricorrente denunzia l’illegittima composizione del Consiglio di Classe per l’assenza di due docenti di cui non era dato evincere la giustificazione, nonché per la loro sostituzione con altri di cui non risultava la classe di concorso (che avrebbe dovuto essere la medesima dei sostituiti).
I.1.1. Parte ricorrente ha avanzato altresì istanza cautelare, anche in via monocratica.
I.1.2. Quest’ultima istanza è stata respinta con decreto n. -OMISSIS- pubblicato il 22 agosto 2022, che ha contestualmente fissato la camera di consiglio del 27 settembre 2022 per la discussione collegiale.
I.2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato al fine di resistere al ricorso.
I.3. Con ordinanza n. -OMISSIS- pubblicata il -OMISSIS- settembre 2022, resa all’esito della menzionata camera di consiglio, la domanda di tutela cautelare è stata respinta per difetto del fumus boni juris .
I.4. Per la trattazione del merito del ricorso è stata fissata l’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del 26 settembre 2025, all’esito della quale questo Tribunale – con ordinanza n. -OMISSIS- pubblicata il successivo 15 ottobre – ha ritenuto che la causa non fosse matura per la decisione essendo necessari approfondimenti istruttori sulle ragioni di doglianza, con specifico riguardo all’ottavo motivo di ricorso e ha conseguentemente disposto l’acquisizione di « una documentata (in particolare, con tutti gli atti e documenti in forza dei quali è stato adottato il provvedimento impugnato, nonché ogni altro atto e/o documento ritenuto utile) e dettagliata (in relazione a tutte le censure avanzate da parte ricorrente con il ricorso, con specifico riferimento a quella sopra evidenziata) relazione sui fatti di causa da parte dell’Istituto scolastico resistente », assegnando a quest’ultimo termine di sessanta giorni per provvedervi, con contestuale fissazione dell’udienza per la prosecuzione.
I.4.1. L’Istituto, per il tramite della Difesa erariale, ha tempestivamente adempiuto all’incombente.
I.5. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del 13 marzo 2026, il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio reputa il ricorso destituito di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere.
II.2. Il primo motivo non è suscettibile di positivo apprezzamento.
Va innanzitutto richiamato « il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “Se infatti è vero che la scuola deve porre in essere tutti gli strumenti idonei a consentire il recupero dell'alunno e il suo inserimento nell'attività di classe a livelli di preparazione pari o prossima a quella degli altri studenti della stessa classe, le eventuali carenze nell'esercizio di tale attività, non possono infatti incidere sull'autonomia del giudizio di ammissione dell'alunno alla classe superiore che deve essere effettuato sulla base della preparazione e della maturità comunque raggiunte dall'alunno” (T.A.R. Milano, sez. V, 2 maggio 2024, n. 1325. In termini, ex plurimis, T.A.R. Veneto, sez. IV, 26 giugno 2024, n. 1591, che richiama TAR Lombardia, Milano, sez. V, 20/10/2023, n. 2400; id., sez. III, 22/01/2020, n. 139; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 26 febbraio 2020, n. 48; TAR Lazio, Roma, III, 13/09/2019, n. 10952; TAR Puglia, Lecce, 26/06/2018, n. 1071; TAR Toscana, Firenze, I, 17/10/2017, n. 1246).
Ritiene inoltre il Collegio che l’attivazione di un PDP non possa essere rimessa esclusivamente a valutazioni del personale scolastico, per quanto dotato di esperienza e professionalità psico-pedagogica.
Piuttosto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, compete ai titolari della responsabilità genitoriale sia attivarsi di fronte a difficoltà di apprendimento degli alunni, sia informarne l’Istituzione scolastica (cfr. T.A.R. Veneto, sez. IV, 4 novembre 2024, n. 2586; T.A.R. Milano, sez. III, 21 gennaio 2019, n. 110; T.A.R. Bari, sez. I, 5 novembre 2018, n. 1421, TAR Lazio, Roma, 5 gennaio 2018, n. 66).
Va anche tenuto presente che le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva, che deve operarsi alla sola stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte dell'alunno nell’anno scolastico (cfr. ex plurimis T.A.R. Veneto, sez. IV, 26 giugno 2024, n. 1591; T.A.R. Milano, sez. V, 2 maggio 2024, n. 1325; T.A.R. Catania, Sez. III, 26 febbraio 2020, n. 48; TAR Lazio, Roma, sez. III, 13 settembre 2019, n. 10952) » (T.A.R. Veneto, Sez. IV, 6 ottobre 2025, n. 1722).
II.2.1. Ciò posto, va rilevato che nel caso in esame non emergono elementi sufficienti a ritenere che il giudizio negativo conseguito dall’alunno sia in alcun modo dipeso dall’inerzia dell’Amministrazione resistente nell’attivazione di strumenti di supporto dell’alunno stesso, non essendo mai stata paventata la necessità di un PDP e, in ogni caso, tenendo conto che « nessuna previsione normativa consente al Consiglio di classe di prescindere dal profitto, che nella specie è risultato insufficiente » (T.A.R. Umbria, Sez. I, 10 settembre 2025, n. 679).
II.3. I motivi secondo, terzo e quarto, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono parimenti infondati.
II.3.1. Allo specifico scrutinio di tali motivi dev’essere premesso, in termini generali, che:
« - il giudizio di non ammissione alla classe superiore è espressione di discrezionalità tecnica, che il giudice amministrativo, pertanto, può essere chiamato a sindacare solo per ciò che concerne i profili della manifesta illogicità, del difetto di istruttoria e di travisamento dei fatti; rimangono, invece, insindacabili nel merito le valutazioni della capacità di apprendimento e delle competenze acquisite dagli studenti che sono affidate, in via esclusiva, al personale docente della scuola, così come l'apprezzamento effettuato sulla base di conoscenze tecnico-scientifiche e il giudizio di valore che caratterizza l'attività didattica. Il giudice amministrativo è, dunque, sfornito del potere di sindacare au fond le valutazioni tecnico-discrezionali relative all'apprendimento dell'alunno, le quali sono operate dal corpo docente sulla base di precise cognizioni tecnico-scientifiche e in forza di un giudizio qualitativo di valore che va ad informare ex se l'attività didattica, non essendo utilmente replicabile in sede giudiziaria (cfr., T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 27 novembre 2024, n. 3941; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 12.12.2023, n. 3748; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 15.03.2022, n. 1719; Cons. Stato, sez. VI, 24.11.2014, n. 5785, 14.08.2012, n. 4563 e 8 giugno 2011, n. 3446). Il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa, infatti, esclusivamente sulla constatazione dell'insufficiente preparazione dello studente e dell'incompleta maturazione personale, entrambe necessarie per accedere alla successiva fase di studi. In altre parole, il dato oggettivo del rendimento scolastico e della preparazione dimostrata dal discente funge da presupposto necessario e sufficiente per la decisione presa in sede di scrutinio finale, essendo irrilevante la media complessiva dei voti riportati nelle materie, soprattutto se vi siano voti negativi in materie qualificanti il corso di studi (cfr., ex multis, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 22.05.2023, n. 1700);
- la non ammissione, sebbene percepibile dal destinatario come provvedimento afflittivo, non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell'accertamento del mancato raggiungimento di competenze e abilità proprie della classe di scuola frequentata, che rendono necessaria la ripetizione dell'anno scolastico proprio al fine di consentire di colmare le lacune nell’apprendimento fatte registrare dallo studente (T.A.R. Sicilia, sez. III, 24 ottobre 2025, n. 2957; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 27 novembre 2024, n. 3941; T.A.R. Veneto, sez. IV, 27 settembre 2023, n. 1342; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 8 settembre 2022 n.2340; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, -OMISSIS- marzo 2013, n. 194) » (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 12 dicembre 2025, n. 3567).
Nel caso di specie, la non ammissione alla classe successiva è stata motivata, come riportato in apertura, sulla base delle insufficienze riportate in molteplici materie, sintomatiche di una preparazione complessivamente inadeguata, il che ha indotto il Consiglio di Classe a reputare necessaria (ai fini di un’adeguata formazione) la ripetizione dell’anno scolastico.
II.3.2. Ebbene, tale giudizio non è inficiato da quanto dedotto con il secondo motivo.
II.3.2.1. In relazione all’erroneo arrotondamento per difetto anziché per eccesso nella materia “Meccanica Macchine ed Energia”, va evidenziato che « nello scrutinio scolastico, il processo di arrotondamento è una facoltà del Consiglio di classe, non una regola matematica fissa; esso si basa sul principio generale di arrotondare all'unità più vicina i voti inferiori a 0.5 per difetto e quelli uguali o superiori a 0.5 per eccesso. In pratica, i docenti possono adottare il principio di arrotondamento per eccesso, specialmente per valutazioni tra il 5 e il 5,9, al fine di evitare debiti o bocciature, ma la decisione finale spetta al Consiglio di classe, che opera nella sua piena discrezionalità tecnica. Quest’ultimo, in altri termini, non si limita ad una sommatoria aritmetica dei voti ma è tenuto a valutare in modo complessivo e motivato il percorso formativo dello studente tenendo conto anche di eventuali difficoltà personali, miglioramenti progressivi, partecipazione alle attività didattiche e di recupero » (T.A.R. Marche, Sez. II, 29 settembre 2025, n. 697).
In ogni caso, anche a voler ammettere che l’arrotondamento dovesse portare ad attribuire il voto di 5 anziché di 4 nella suddetta materia, la valutazione di essa resterebbe comunque all’evidenza insufficiente, sicché il giudizio negativo sulla complessiva preparazione ne risulterebbe sostanzialmente invariato.
II.3.2.2. Per quanto concerne i miglioramenti che l’alunno avrebbe fatto emergere nelle verifiche più recenti, va rilevato che essi si attestano tutti alla soglia della sufficienza, sicché non irragionevolmente il Consiglio di Classe li ha ritenuti, da soli, inidonei a sopperire alle carenze riscontrate durante tutto l’anno scolastico.
II.3.3. Il giudizio negativo resiste anche alle censure articolate con i motivi terzo e quarto, essendo sufficiente in proposito osservare che « la mera deduzione secondo cui avrebbero dovuto essere effettuate più verifiche o che le stesse avrebbero dovuto essere ravvicinate non è di per sé indice dell’inattendibilità dell’esercizio della discrezionalità tecnica, riducendosi la censura a una “caccia all’errore” nell’operato della P.A., non risultando allegato, ad esempio, come gli invocati tempi ravvicinati delle verifiche possano, per ciò solo, necessariamente migliorare il rendimento scolastico » (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 20 settembre 2022, n. 1424).
II.4. Il quinto motivo è infondato giacché il tempo utilizzato per la valutazione finale, che secondo la tesi del ricorrente sarebbe stato di circa tre minuti per alunno, « è un profilo non sindacabile in sede di legittimità, in quanto manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di leggi o di regolamenti, dei tempi da dedicare all’esame dei singoli alunni; inoltre, non è possibile, di norma, stabilire quali alunni abbiano fruito di maggiore o minore tempo per la valutazione » (così T.A.R. Lombardia, Sez. V, 3 marzo 2025, n. 735; in senso conforme, ex plurimis , T.A.R. Lombardia, Sez. V, 29 luglio 2025, n. 2786).
II.5. Il sesto motivo è infondato poiché, « stando all’orientamento giurisprudenziale prevalente, condiviso dal Collegio, le eventuali carenze della scuola in rapporto alla mancata od inappropriata predisposizione di attività di recupero non possono giustificare il passaggio alla classe successiva di uno studente con profitto insufficiente, atteso che lo scrutinio non è condizionato a tale verifica ma è naturalmente preordinato a valutare la presenza di una preparazione complessivamente idonea a consentire una proficua prosecuzione degli studi (così, Cons. Stato, VI, 27-01-2020, n. 616; id. 17-01-2011, n. 236; id., 10-12-2015, n. 5613; TAR Lombardia, Milano, III, 13-09-2021, n. 948; TAR Lazio, Roma, III-Bis, 6-08-2021, n. 4365; TAR Sicilia, Catania, III, 22-07-2021, n. 2392; TAR Campania, Napoli, IV, 9-03-2021, n. 1571; TAR Lombardia, Milano, III, 19-08-2019, n. 1883). Detto altrimenti, l’eventuale mancata attivazione delle attività di recupero non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, che si basa esclusivamente, e senza alcun intento “punitivo”, sulla constatazione dell’insufficiente preparazione dello studente e dell’incompleta maturazione personale dello stesso. Difatti, a fronte di tale oggettiva constatazione, l’ammissione alla classe successiva potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l’allievo, configurandosi la mancata ammissione quale presupposto necessario per riattivare un processo positivo di crescita, con tempi adeguati ai ritmi personali del discente (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, III-bis, 17-07-2015, n. 9660) » (in questi, pienamente condivisi, termini T.A.R. Lombardia, Sez. V, 12 marzo 2024, n. 712; nello stesso senso cfr. altresì T.A.R. Lombardia, Sez. V, 20 ottobre 2023, n. 2400: « In base a un consolidato insegnamento giurisprudenziale, la mancata espletazione di attività di recupero non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, il quale si basa esclusivamente – senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento punitivo – sulla constatazione oggettiva dell'insufficiente preparazione dello studente (Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5613 T.A.R. Napoli, Sez. IV, 4 dicembre 2020, n. 6129; T.A.R. Roma, Sez. III bis, 24 maggio 2021, n. 6095; T.A.R. Milano, Sez. III, 16 luglio 2022, n. 1691; Id., Sez. IV, 12 giugno 2023, n. 1456) »).
II.6. Il settimo motivo è infondato per la dirimente considerazione che la non ammissione dell’alunno risulta pienamente conforme alla normativa vigente di cui al d.P.R. 122/2009 (che l’Istituto ha tra l’altro puntualmente richiamato: pag. 2 doc. 8 prodotto dal ricorrente).
L’art. 4, commi 5 e 6, dell’anzidetto decreto così dispongono: « 5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.
6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico ».
A quest’ultimo riguardo, in sede giurisprudenziale è stato osservato che « la sospensione del giudizio con ammissione agli esami di riparazione (comma 6) può essere disposta in presenza di insufficienze che non diano luogo a un immediato giudizio di non ammissione; tuttavia la norma non stabilisce in presenza di quante insufficienze, e di quale gravità, sia consentito sospendere il giudizio di non ammissione: ciò significa che la valutazione è caratterizzata da ampia discrezionalità del consiglio di classe, da svolgersi rispettando i canoni della logicità e della ragionevolezza » (T.A.R. Calabria, Sez. II, 14 ottobre 2025, n. 1645).
A fronte di valutazioni insufficienti, di cui due gravi, in cinque materie, unitamente a un giudizio di inadeguatezza complessiva della preparazione, non è ragionevolmente predicabile alcun “effetto sorpresa”: semmai sarebbe manifestamente irragionevole attendersi che da tale quadro possa non discendere la non ammissione alla classe successiva (e ciò, va ribadito, per “tutelare” l’alunno piuttosto che per “punirlo”).
II.7. L’ottavo (ed ultimo) motivo, alla luce dell’istruttoria effettuata in esecuzione dell’ordinanza n. -OMISSIS-, si rivela anch’esso infondato.
L’Istituto scolastico ha infatti documentato:
- per un verso, che i proff. -OMISSIS- erano legittimamente assenti, l’uno per malattia (doc. 5 prodotto il 16 dicembre 2025) e l’altro in virtù di un permesso per ragioni personali e familiari (doc. 6 prodotto il 16 dicembre 2025);
- per altro verso, che i docenti sostituti (rispettivamente prof.ssa -OMISSIS-) erano della stessa classe di concorso dei sostituiti (cfr. pag. 4 della relazione depositata il 16 dicembre 2025).
Il Consiglio di Classe risulta perciò composto nel rispetto della normativa di cui parte ricorrente aveva ipotizzato la violazione, sicché l’impugnata deliberazione di non ammissione risulta (anche sotto tale profilo) immune dal vizio dedotto.
II.8. Conclusivamente, il ricorso dev’essere respinto alla luce dell’infondatezza delle censure che sono state proposte.
II.9. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione, avuto riguardo alla natura degli interessi sottesi alla proposizione della domanda giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN HI, Presidente FF
Francesca Mariani, Primo Referendario
CE SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE SI | AN HI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.