TAR Roma, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 7046
TAR
Decreto cautelare 22 agosto 2022
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TAR
Ordinanza cautelare 28 settembre 2022
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TAR
Ordinanza collegiale 15 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 20 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa considerazione delle condizioni di salute dell'alunno

    Il giudizio di non ammissione non è dipeso dall'inerzia dell'amministrazione nell'attivare strumenti di supporto, non essendo mai stata paventata la necessità di un PDP. Nessuna previsione normativa consente al Consiglio di classe di prescindere dal profitto, che nella specie è risultato insufficiente.

  • Rigettato
    Errori nella determinazione dei voti e omessa considerazione dei miglioramenti

    L'arrotondamento è una facoltà del Consiglio di classe. Anche ammettendo un voto di 5 anziché 4, la valutazione resterebbe insufficiente. I miglioramenti registrati sono stati ritenuti insufficienti a sopperire alle carenze complessive.

  • Rigettato
    Insufficiente numero di verifiche o eccessiva distanza temporale tra le stesse

    La mera deduzione di dover effettuare più verifiche o ravvicinarle non è indice di inattendibilità della discrezionalità tecnica, non essendo allegato come ciò possa migliorare il rendimento scolastico.

  • Rigettato
    Insufficiente tempo impiegato per la valutazione finale

    Il tempo utilizzato per la valutazione finale non è sindacabile in sede di legittimità, mancando una predeterminazione normativa dei tempi da dedicare all'esame dei singoli alunni.

  • Rigettato
    Mancata organizzazione di corsi di recupero

    Le eventuali carenze della scuola nella predisposizione di attività di recupero non possono giustificare il passaggio alla classe successiva di uno studente con profitto insufficiente. Lo scrutinio si basa sulla preparazione complessivamente idonea.

  • Rigettato
    Omessa predeterminazione dei criteri di ammissione alla classe successiva

    La non ammissione dell'alunno è conforme alla normativa vigente (d.P.R. 122/2009). A fronte di valutazioni insufficienti in diverse materie, non è predicabile alcun "effetto sorpresa", anzi sarebbe irragionevole non ammettere l'alunno alla classe successiva.

  • Rigettato
    Illegittima composizione del Consiglio di Classe

    I docenti assenti erano legittimamente assenti per malattia e permesso personale/familiare. I docenti sostituti appartenevano alla stessa classe di concorso dei sostituiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 7046
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7046
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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