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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2024, n. 17775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17775 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Cecilia Pratesi in funzione monocratica,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di secondo grado iscritto al n 9214/24 r.g.a.c. introdotto da con il patrocinio dell'avv. Danilo Paolillo, Parte_1 nei confronti di difesa in proprio Parte_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione propone appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 1556/24 depositata Parte_1 il 7.2.2024 che lo ha condannato a pagare la somma di € 4.644,00 quale quota di sua spettanza delle spese straordinarie sostenute dall'ex coniuge per le necessità del figlio Parte_2 minore delle parti. L'appellata si è costituita chiedendo la conferma della sentenza.
censura la sentenza sotto i seguenti profili: Pt_1
1) incompetenza per valore del giudice di primo grado, per avere la parte attrice in corso di causa modificato la domanda sino a domandare la condanna per una somma eccedente il limite di competenza per valore del GDP;
2) mancata previsione, nella sentenza di divorzio e nel successivo provvedimento di modifica, di una ripartizione pro quota delle spese straordinarie tra i genitori;
3) errata valutazione della natura delle spese richieste, ritenute dal GDP dovute anche in mancanza di consenso dell'interessato;
4) mancata considerazione delle ragioni del dissenso;
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di incompetenza non poggia su valido fondamento: non risulta portato alla conoscenza del Tribunale alcun atto proveniente dall'odierna appellata 2
nella quale la domanda viene emendata sino ad un limite superiore a quello di competenza del
Giudice di Pace (l'appellante fa riferimento ad una dichiarazione a verbale di cui però non vi è traccia in atti); e nelle note conclusionali di primo grado la domanda è espressamente limitata ad € 4.644,00, misura corrispondente alla somma per cui è stata poi emessa condanna;
Nel merito, si premette che nella pronuncia oggetto di appello è affermato che in forza della sentenza di divorzio e del successivo decreto di modifica delle relative condizioni, i coniugi sarebbero tenuti a corrispondere ciascuno il 50% delle spese straordinarie. Non è dato comprendere il percorso attraverso cui il giudice di primo grado ha maturato tale convincimento, perché né le condizioni di divorzio concordate tra i coniugi né il successivo decreto di modifica contengono il minimo riferimento in proposito.
E' significativo del resto che la comparsa di risposta depositata in questo giudizio, che contiene puntuali risposte su ognuno degli altri motivi di appello, nulla replichi in proposito.
Per inquadrare correttamente il tema occorre tener conto di quanto di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7169/2024), a proposito di una fattispecie concreta in parte sovrapponibile alla presente;
si trattava appunto del caso di due coniugi che in occasione del loro divorzio avevano concordato unicamente la misura del mantenimento ordinario, senza nulla prevedere quanto alle spese straordinarie.
Nella sostanza, e in estrema sintesi, la Corte ha statuito che nell'assegno periodico di mantenimento possono ritenersi forfetariamente incluse solo le spese che partecipino della caratteristica della prevedibilità, valutata sulla base del contesto familiare e delle relative condizioni socioculturali ed economiche, nonché delle specifiche attitudini ed inclinazioni del figlio;
al contrario le spese che presentano connotati oggettivamente imprevedibili al tempo dell'accordo, purché di consistenza rilevante, mantengono il connotato della straordinarietà in senso stretto, ed i coniugi possono essere chiamati a contribuirvi indipendentemente da quanto previsto in occasione del loro divorzio, al fine di salvaguardare tanto il principio di proporzionalità nel concorso degli oneri, quanto il diritto dei figli di essere mantenuti, istruiti ed assistiti nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Premessi e condivisi tali presupposti, occorre vagliare le singole voci di spesa oggetto di condanna nella concretezza del caso, posto che la sentenza impugnata non ne offre una disamina specifica ma si limita ad affermare indistintamente che la parte onerata ha presentato i relativi giustificativi di spesa e che la controparte vi ha frapposto un dissenso ingiustificato.
a) la retta per la scuola privata pari a complessivi euro 5000 (2.500 per la quota richiesta all'appellante) stando a quanto si legge nel provvedimento del Tribunale che ha deciso sulla domanda di modifica delle condizioni di divorzio, costituisce frutto di una scelta che l'appellata 3
ha inteso compiere per proprio conto senza richiedere il concorso paterno;
in ogni caso si ritiene che l'opzione relativa alla scuola privata non costituisca affatto un passaggio necessitato per garantire alla prole un livello di istruzione adeguato e di qualità, e che pertanto il dissenso del padre rispetto all'esecuzione di tale spesa non determini alcuna compressione del diritto del figlio ad usufruire di opportunità formative adeguate rispetto alla sua provenienza e alle sue aspirazioni;
pertanto l'appellante non può essere chiamato a contribuirvi.
b) le spese dentistiche e ortodontiche rappresentano un esborso connesso non solo all'estetica del sorriso, ma principalmente alla funzionalità dell'apparato masticatorio;
la spesa non può ritenersi preventivabile già al tempo del divorzio quando il minore, in età prescolare, aveva presumibilmente ancora i denti da latte;
il tenore di vita delle parti, come ricostruibile dalla lettura del provvedimento di modifica di cui si è detto sopra, porta ad escludere che l'intervento in questione rappresenti una esborso insostenibile per le possibilità dei genitori, e la spesa in sé considerata non è da ritenersi irrisoria;
il padre – che non ha dimostrato di avere ottenuto un preventivo di maggiore convenienza e pari efficacia - deve quindi ritenersi tenuto a rimborsare la propria quota, pari ad € 1.504,00
c) la settimana bianca costituisce una spese di carattere strettamente ludico, che non risponde ad una esigenza di formazione né di salute sotto il profilo dell'opportunità di svolgimento di un'attività sportiva con carattere di continuità; la natura apertamente voluttuaria rende la scelta unilaterale di far vivere tale esperienza al minore non suscettibile di dar vita ad un obbligo di rimborso a carico del genitore dissenziente.
d) la spesa di € 58 (pro quota) per il rinnovo del passaporto del minore corrisponde ad un esborso assolutamente prevedibile oltre che di entità modesta, e deve ritenersi ricompresa nell'assegno di mantenimento ordinario;
e) la spesa per il corso di inglese scolastico ET viene richiesta per un importo di 87 euro (per la quota di competenza del padre); si tratta di un importo contenuto, di una attività non oggettivamente imprevedibile dato il contesto di provenienza, e rispetto alla quale il padre risulta avere espresso il proprio dissenso perché l'orario di svolgimento si sovrapponeva in parte con l'attività sportiva che all'epoca il ragazzo svolgeva;
non si ritiene pertanto che l'appellata, che ha proceduto autonomamente all'iscrizione del minore, possa pretenderne il rimborso pro quota.
In conclusione, la sentenza deve essere parzialmente riformata e l'appellante va condannato al pagamento della minor somma di € 1.504,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;
4
Spese compensate in presenza di margini di reciproca soccombenza
P. Q. M.
- Pronunciando in grado di appello, in riforma della sentenza del Giudice di Pace oggetto di impugnazione, condanna l'appellante al pagamento della somma di € 1.504,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 19-11-2024
La giudice
Cecilia Pratesi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Cecilia Pratesi in funzione monocratica,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di secondo grado iscritto al n 9214/24 r.g.a.c. introdotto da con il patrocinio dell'avv. Danilo Paolillo, Parte_1 nei confronti di difesa in proprio Parte_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione propone appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 1556/24 depositata Parte_1 il 7.2.2024 che lo ha condannato a pagare la somma di € 4.644,00 quale quota di sua spettanza delle spese straordinarie sostenute dall'ex coniuge per le necessità del figlio Parte_2 minore delle parti. L'appellata si è costituita chiedendo la conferma della sentenza.
censura la sentenza sotto i seguenti profili: Pt_1
1) incompetenza per valore del giudice di primo grado, per avere la parte attrice in corso di causa modificato la domanda sino a domandare la condanna per una somma eccedente il limite di competenza per valore del GDP;
2) mancata previsione, nella sentenza di divorzio e nel successivo provvedimento di modifica, di una ripartizione pro quota delle spese straordinarie tra i genitori;
3) errata valutazione della natura delle spese richieste, ritenute dal GDP dovute anche in mancanza di consenso dell'interessato;
4) mancata considerazione delle ragioni del dissenso;
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di incompetenza non poggia su valido fondamento: non risulta portato alla conoscenza del Tribunale alcun atto proveniente dall'odierna appellata 2
nella quale la domanda viene emendata sino ad un limite superiore a quello di competenza del
Giudice di Pace (l'appellante fa riferimento ad una dichiarazione a verbale di cui però non vi è traccia in atti); e nelle note conclusionali di primo grado la domanda è espressamente limitata ad € 4.644,00, misura corrispondente alla somma per cui è stata poi emessa condanna;
Nel merito, si premette che nella pronuncia oggetto di appello è affermato che in forza della sentenza di divorzio e del successivo decreto di modifica delle relative condizioni, i coniugi sarebbero tenuti a corrispondere ciascuno il 50% delle spese straordinarie. Non è dato comprendere il percorso attraverso cui il giudice di primo grado ha maturato tale convincimento, perché né le condizioni di divorzio concordate tra i coniugi né il successivo decreto di modifica contengono il minimo riferimento in proposito.
E' significativo del resto che la comparsa di risposta depositata in questo giudizio, che contiene puntuali risposte su ognuno degli altri motivi di appello, nulla replichi in proposito.
Per inquadrare correttamente il tema occorre tener conto di quanto di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7169/2024), a proposito di una fattispecie concreta in parte sovrapponibile alla presente;
si trattava appunto del caso di due coniugi che in occasione del loro divorzio avevano concordato unicamente la misura del mantenimento ordinario, senza nulla prevedere quanto alle spese straordinarie.
Nella sostanza, e in estrema sintesi, la Corte ha statuito che nell'assegno periodico di mantenimento possono ritenersi forfetariamente incluse solo le spese che partecipino della caratteristica della prevedibilità, valutata sulla base del contesto familiare e delle relative condizioni socioculturali ed economiche, nonché delle specifiche attitudini ed inclinazioni del figlio;
al contrario le spese che presentano connotati oggettivamente imprevedibili al tempo dell'accordo, purché di consistenza rilevante, mantengono il connotato della straordinarietà in senso stretto, ed i coniugi possono essere chiamati a contribuirvi indipendentemente da quanto previsto in occasione del loro divorzio, al fine di salvaguardare tanto il principio di proporzionalità nel concorso degli oneri, quanto il diritto dei figli di essere mantenuti, istruiti ed assistiti nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Premessi e condivisi tali presupposti, occorre vagliare le singole voci di spesa oggetto di condanna nella concretezza del caso, posto che la sentenza impugnata non ne offre una disamina specifica ma si limita ad affermare indistintamente che la parte onerata ha presentato i relativi giustificativi di spesa e che la controparte vi ha frapposto un dissenso ingiustificato.
a) la retta per la scuola privata pari a complessivi euro 5000 (2.500 per la quota richiesta all'appellante) stando a quanto si legge nel provvedimento del Tribunale che ha deciso sulla domanda di modifica delle condizioni di divorzio, costituisce frutto di una scelta che l'appellata 3
ha inteso compiere per proprio conto senza richiedere il concorso paterno;
in ogni caso si ritiene che l'opzione relativa alla scuola privata non costituisca affatto un passaggio necessitato per garantire alla prole un livello di istruzione adeguato e di qualità, e che pertanto il dissenso del padre rispetto all'esecuzione di tale spesa non determini alcuna compressione del diritto del figlio ad usufruire di opportunità formative adeguate rispetto alla sua provenienza e alle sue aspirazioni;
pertanto l'appellante non può essere chiamato a contribuirvi.
b) le spese dentistiche e ortodontiche rappresentano un esborso connesso non solo all'estetica del sorriso, ma principalmente alla funzionalità dell'apparato masticatorio;
la spesa non può ritenersi preventivabile già al tempo del divorzio quando il minore, in età prescolare, aveva presumibilmente ancora i denti da latte;
il tenore di vita delle parti, come ricostruibile dalla lettura del provvedimento di modifica di cui si è detto sopra, porta ad escludere che l'intervento in questione rappresenti una esborso insostenibile per le possibilità dei genitori, e la spesa in sé considerata non è da ritenersi irrisoria;
il padre – che non ha dimostrato di avere ottenuto un preventivo di maggiore convenienza e pari efficacia - deve quindi ritenersi tenuto a rimborsare la propria quota, pari ad € 1.504,00
c) la settimana bianca costituisce una spese di carattere strettamente ludico, che non risponde ad una esigenza di formazione né di salute sotto il profilo dell'opportunità di svolgimento di un'attività sportiva con carattere di continuità; la natura apertamente voluttuaria rende la scelta unilaterale di far vivere tale esperienza al minore non suscettibile di dar vita ad un obbligo di rimborso a carico del genitore dissenziente.
d) la spesa di € 58 (pro quota) per il rinnovo del passaporto del minore corrisponde ad un esborso assolutamente prevedibile oltre che di entità modesta, e deve ritenersi ricompresa nell'assegno di mantenimento ordinario;
e) la spesa per il corso di inglese scolastico ET viene richiesta per un importo di 87 euro (per la quota di competenza del padre); si tratta di un importo contenuto, di una attività non oggettivamente imprevedibile dato il contesto di provenienza, e rispetto alla quale il padre risulta avere espresso il proprio dissenso perché l'orario di svolgimento si sovrapponeva in parte con l'attività sportiva che all'epoca il ragazzo svolgeva;
non si ritiene pertanto che l'appellata, che ha proceduto autonomamente all'iscrizione del minore, possa pretenderne il rimborso pro quota.
In conclusione, la sentenza deve essere parzialmente riformata e l'appellante va condannato al pagamento della minor somma di € 1.504,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;
4
Spese compensate in presenza di margini di reciproca soccombenza
P. Q. M.
- Pronunciando in grado di appello, in riforma della sentenza del Giudice di Pace oggetto di impugnazione, condanna l'appellante al pagamento della somma di € 1.504,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 19-11-2024
La giudice
Cecilia Pratesi